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Decisione

15.2006.133

Nuovo principio: Contenuto del verbale di pignoramento. Nuova stima a mezzo perito. Interesse degno di protezione

15 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1__________ per l’incasso di

fr. 2'850'000.00 oltre interessi al 5% dal 30.12.2004, indicando quale titolo

di credito: “Garante su investimento”.

B. Il

PE è stato emesso il 2 agosto 2006 ed è stato notificato alla moglie

dell’escusso, signora __________, l’8 agosto 2006. Al precetto esecutivo non è

stata interposta opposizione.

C. Il

5 settembre 2006 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione

comunicando all’Ufficio l’esistenza di due polizze vita, una presso la __________

e l’altra presso la __________, e di una villa a __________. L’11 settembre

2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Il

21 settembre 2006 l’CO 1 ha pignorato il credito vantato dal debitore nei

confronti della __________ dipendente dalla polizza vita n. __________ e la

particella n. __________ RFD di __________, attribuendole un valore di stima di

fr. 1'200'000.00. Il verbale di pignoramento è stato notificato alle parti il

21 novembre 2006.

E. Con

tempestivo ricorso 4 dicembre 2006 RI 1__________ evidenzia che il verbale di

pignoramento deve indicare l’ora in cui lo stesso è avvenuto (art. 112 cpv. 1

LEF): egli chiede pertanto di ordinare all’CO 1 di

inserire nel verbale l’ora del pignoramento. Il ricorrente chiede pure di ordinare all’Ufficio di nominare un perito con il compito di stimare

la particella n. __________ RFD di __________.

L’escusso

chiede infine di annullare il pignoramento del suo credito nei confronti della __________

dipendente dalla polizza vita n. __________, atteso che

la stessa non esisterebbe più oramai da parecchio tempo.

F. Delle

osservazioni 5 dicembre 2006 dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

G. Con

provvedimento 7 dicembre 2006 l’CO 1 ha assegnato a RI 1__________ un termine

di 10 giorni per versare l’importo di fr. 4'000.00 quale acconto per far

allestire una perizia dell’immobile pignorato.

Considerato

Considerandi

1.

a. Il

verbale di pignoramento enuncia i nomi dei creditori e del debitore,

l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati

ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei

terzi (art. 112 cpv. 1 LEF).

Se

il verbale non menziona l’ora del pignoramento, l’atto esecutivo non è nullo (DTF 31 I 156;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 112; Jent-Sorensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 112), ma se contro lo stesso viene

interposto ricorso a causa di una questa omissione, l’Ufficio deve procedere a

completarlo con l’indicazione mancante (DTF 31 I 156; Jent-Sorensen, op. cit., n. 3 ad art. 112).

b. Nel

caso di specie nel verbale di data 21 settembre 2006, l’Ufficio ha omesso di

menzionare l’ora in cui il pignoramento è avvenuto. Per questo motivo è dunque fatto

ordine allo stesso di procedere in tal senso.

2.

a. RI

1__________ ha chiesto la nomina di un perito con il compito di stimare la

particella n. __________ RFD di __________.

b. Per

l'art. 9 cpv. 2 RFF ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una

nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine

di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto

può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso

sul quantum (DTF 110 III

71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

31.

n. 46; Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50).

c. Nel

caso di specie a seguito di quanto richiesto con il ricorso,

con provvedimento 7 dicembre 2006, l’CO 1 si è determinato conformemente all'art.

9.

cpv. 2 RFF assegnando a RI 1__________ un termine per versare l’acconto delle

presumibili spese per l’allestimento di una perizia dell’immobile pignorato.

Per questo motivo quindi la richiesta contenuta nell’atto ricorsuale, a cui è

stato dato seguito dello stesso Ufficio di esecuzione, è ora divenuta priva di

oggetto.

3.

a. Secondo

un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità di un

mezzo d'impugnazione è l'esistenza di un interesse degno di protezione al

ricorso (Vogel/Spühler, Grundriss

des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 58 ad cap. 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna

2001, n. 2993). In virtù del principio dell'economia processuale, il giudice

deve di regola esaminare d'ufficio l'ossequio delle condizioni di ricevibilità

(cfr. Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 2975). La

b. Anche

in ambito di ricorso LEF, la questione dell’esistenza di gravame va esaminata

d'ufficio (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ad art.

17). I criteri validi per la ricevibilità del ricorso dell’art. 17 LEF sono

quelli della procedura amministrativa federale, ossia

l'esistenza di un interesse degno di protezione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36

e 38 ad art. 17).

c. In

concreto l’escusso non può essere pregiudicato nei propri interessi dal fatto

che l’Ufficio ha pignorato anche una polizza vita che non esisterebbe più. RI

1__________ non è quindi legittimato ad interporre ricorso nella misura in cui

si avvale di tale argomentazione.

4.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 4 dicembre 2006 di RI 1__________ è parzialmente

accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 112 cpv. 1 LEF; 9 cpv. 2 RFF ; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 4 dicembre 2006 di RI 1, __________, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

1.1. E’

fatto ordine all’CO 1 di indicare nel verbale di pignoramento

nell’esecuzione n. __________ l’ora in cui il pignoramento è avvenuto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

__________ RA 1, __________;

-

__________ __________ e __________ __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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