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Decisione

15.2006.136

Ricorso contro il rifiuto dell'Ufficio d'esecuzione di sporgere denuncia penale per il rifiuto dell'escusso, domiciliato all'estero, di assistere alle operazioni di pignoramento

20 marzo 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto

e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il

Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004

ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di

€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento

conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in

favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti

i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i

beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1.

B. Il 4

febbraio 2005, l’CO 1, conformemente alle indicazioni della seconda Camera

civile, ha notificato a PI 1 e a numerosi terzi (banche, fiduciarie, avvocati)

un avviso di pignoramento provvisorio relativo a tutti i beni della debitrice

situati in Svizzera. La procedura si è poi fermata in seguito all’inoltro di

diversi ricorsi (cfr. CEF 15.05.33-36) ed è ripresa solo il 9 novembre 2005, dopo

che il Tribunale federale, con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005) aveva

confermato la validità dei suddetti provvedimenti.

C. Il

21 febbraio 2006, l’CO 1 ha spedito in via rogatoriale un primo avviso di

pignoramento al domicilio di Biassono (I) di PI 1, citandola per il 9 maggio

2006, con copia ai suoi patrocinatori svizzeri (studio legale Bolla Bonzanigo

& Associati). La citazione è stata ritirata dalla debitrice il 14 marzo

2006. L’8 maggio 2006, nel comunicare all’Ufficio la sentenza 4 maggio 2006

della suprema Corte di cassazione italiana che annullava la sentenza di

condanna penale della loro cliente, i suddetti patrocinatori hanno chiesto “una

pausa di riflessione” e un rinvio dell’interrogatorio dopo la prima metà di

settembre 2006.

D. Lo stesso

giorno, l’Ufficio ha accolto la domanda di rinvio e ha citato la debitrice,

sempre in via rogatoriale, con un nuovo avviso di pignoramento (di data 29

maggio 2006) per il 17 agosto 2006, con copia per conoscenza ai suoi

patrocinatori svizzeri. Con scritto 17 luglio 2006, PI 1 ha ribadito

l’impossibilità per lei di presentarsi prima della seconda metà di settembre.

E. Il 9

agosto 2006, l’Ufficio ha accettato di aggiornare nuovamente l’interrogatorio

al 19 settembre 2006, con uno scritto che quella volta è stato spedito alla

debitrice per raccomandata, con copia per conoscenza ai suoi patrocinatori

svizzeri. La raccomandata non è stata ritirata e PI 1 non si è presentata al

pignoramento del 19 settembre 2006, né nessuno per lei.

F. Il

24 ottobre 2006, RI 1 ha invitato l’Ufficio a sporgere denuncia penale contro PI

1 per violazione dell’art. 323 CP.

G. Il 6

dicembre 2006, l’Ufficio ha comunicato alla procedente di non intendere sporgere

denuncia penale contro PI 1, “in quanto la stessa è domiciliata all’estero”.

H. Con

il ricorso in esame, RI 1 contesta il provvedimento dell’Ufficio, che considera

contrario agli art. 39 CL, 91 LEF, 323 n. 1 CP (inosservanza da parte del

debitore dell’obbligo di assistere al pignoramento o di farsi rappresentare) e 181

CPP. Per la ricorrente, il fatto che la debitrice abbia il domicilio all’estero

non ostacola l’applicazione dell’art. 323 CP, il quale sanziona un

comportamento omissivo, che in quanto tale è reputato commesso nel luogo in cui

il debitore avrebbe dovuto agire, in concreto la sede dell’CO 1.

I. Nelle

sue osservazioni, l’CO 1 si è rimesso alla decisione della Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 181 CPP, ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato che,

nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è

tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i

verbali e gli atti relativi. L’ufficio di esecuzione deve informare il

Procuratore pubblico unicamente quando, nel corso di un procedimento esecutivo,

insorge un ragionevole sospetto dell’esistenza di un reato penale (CEF 3

ottobre 2000 [15.00.112], cons. 4).

2.

Secondo

l’art. 323 n. 1 CP, è punito con la multa il debitore che, avvisato nelle forme

di legge, non assiste e non si fa rappresen­tare ad un pignoramento o a una

compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1 LEF).

Non essendo un re­ato punibile a querela di parte, l’Ufficio è tenuto di

denunciare al Ministero pubblico (cfr. art. 67 s. CPP) i debitori che omettono

di presenziare al pignoramento senza farsi rappresentare.

2.1

Uno

dei presupposti dell’art. 323 n. 1 CP è che il debitore sia stato avvisato del

pignoramento “nelle forme di legge” e ne abbia avuto effettiva conoscenza, così

come delle conseguenze penali in caso d’inosservanza (cfr. ad es. B. Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 5 ad art. 323).

a) Quando il debitore è domiciliato

all’estero, come nella fattispecie, la notificazione si fa per mezzo delle

autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda

oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo

ammetta, per posta (art. 66 cpv. 3 LEF). Siccome la Svizzera si è sempre

opposta alla notifica postale diretta (tranne che nelle relazioni con

l’Austria), si ritiene, in considerazione del principio di reciprocità, che gli

atti svizzeri non devono, in linea di massima, essere notificati all’estero in

via postale. Tuttavia, dopo che alcuni Stati parti alla Convenzione dell’Aia

del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione

all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o

commerciale (CLA65, RS 0.274.131), tra cui l’Italia, hanno indicato, in

occasione della seduta della Commissione speciale dell’Aia di ottobre/novembre

2003, che non avrebbero (più) invocato il principio della reciprocità nei

confronti degli Stati che, come la Svizzera, l’autorità centrale federale

competente ai sensi della CLA65 – l’Ufficio federale di giustizia – considera

ora che la notifica di atti svizzeri per via postale, ordinaria oppure tramite

una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.), sia possibile in questi Stati in

virtù dell’art. 10a lett. b CLA65 [cfr. http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.html;

cfr. pure Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, Appendice 2000/2004, nota 232, n. 8 ad art. 122, p. 174

s.; Jaques, Appunti sulla notifica di atti giudiziari all'estero e dall'estero

in materia civile e commerciale (segnatamente nella prassi ticinese), RtiD

I-2006, 792].

b) Nel

caso di specie, il rinvio dell’interrogatorio notificato per racco­mandata il 9

agosto 2006 (cfr. supra ad E) è pertanto in sé va­lido. Sennonché PI 1 non ha

ritirato la racco­mandata e non vi è prova certa che abbia avuto conoscenza del

contenuto. Certo che copia dello scritto è stata inviata per cono­scenza anche

ai suoi patrocinatori svizzeri ed è pacifico che gli stessi, già l’11 dicembre

2002, avevano confermato che la cliente aveva eletto domicilio presso di loro

“per le notifiche ai fini processuali e procedurali” e successivamente hanno

sempre accettato le notifiche destinate alla stessa. Ma rimproverare a PI 1 di

aver disatteso la convocazione dell’Ufficio del 9 agosto 2006 vorrebbe dire –

almeno nell’ottica di questo ricorso – ammettere un obbligo formale dei

patrocina­tori di trasmettere la citazione alla cliente: ciò che non può essere

affermato, al di là di ogni considerazione sui doveri professionali

dell’avvocato. D’altra parte, non si può considerare che PI 1 abbia disatteso

le citazioni 21 febbraio e 29 maggio 2006 (supra ad C e D), dato che l’Ufficio

ha accettato di rinviare gli interrogatori. Non sussiste pertanto prova inconfutabile

che PI 1 sia stata avvisata del pignoramento “nelle forme di legge”.

2.2

In

queste condizioni, la decisione dell’Ufficio deve essere confermata, ancorché

per un altro motivo: in assenza di prova certa della notifica dell’avviso di

pignoramento – prova che spetterebbe all’Ufficio – sembra evidente che PI 1 non

possa essere imputata un’infrazione all’art.

323.

n. 1 CP: non si giustifica pertanto una denuncia al Ministero

pubblico, riservato il diritto della ricorrente di procedere in tal senso in

nome proprio (art. 67 cpv. 1 CPP).

Non è

quindi necessario esaminare l’applicabilità dell’avv. 323 CP al debitore

domiciliato all’estero.

3.

In applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, si è rinunciato a

comunicare il ricorso a PI 1 e si prescinde dal notificarle la presente

sentenza.

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 323 n. 1 CP, 181

CPP, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 18 dicembre 2006 di RI 1, __________ (I), è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

allo Studio legale RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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