15.2006.137
Pignoramento provvisorio ai sensi dell'art. 39 CL di fondi di società di cui l'escusso risulta essere l'azionista unico.
14 maggio 2007Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2006.137
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento provvisorio ai sensi dell'art. 39 CL di fondi di società di cui l'escusso risulta essere l'azionista unico.
PIGNORAMENTO PROVVISORIO
art. 39 CL
art. 91 LEF
Incarto n.
15.2006.137
Lugano
14 maggio
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 18 dicembre 2006 di
RI 1 (I)
patrocinata dallo PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 6 dicembre 2006 con cui
ha rifiutato di procedere al pignoramento provvisorio (ex art. 39 CL) dei fondi
part. __________ RFD __________ e __________ RFD __________ intestati
rispettivamente a
PI 2 e
PI 3
entrambe patrocinate dall’ PA 3
nella procedura di exequatur promossa dalla ricorrente contro
PI 2 (I)
patrocinata dallo PA 1 Lugano
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il
31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto
e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il
Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004
ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di
€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento
conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore
di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni
di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i beni e
crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con
ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso
i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione
dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.
B. Il 4
febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla PI 3 (in seguito “PI 3”) un “avviso di
pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti,
pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza,
intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre
persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come anche
ogni altro credito di PI 1 nei confronti della banca, e ciò come da decreto
della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005
incarto n. __________ allegato alla presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha
inoltre diffidato la banca con un atto distinto, che riproduceva
sostanzialmente i dispositivi n° 2 e 3 della sentenza della seconda Camera
civile e precisava che per quanto concerneva la banca il pignoramento si
estendeva segnatamente a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità
giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso PI 3, della quale la
convenuta era l’azionista fino al 2001”.
C. Sempre
il 4 febbraio 2005, anche PI 1 è stata diffidata, tramite i suoi patrocinatori
svizzeri, a non disporre dei suoi beni situati in Svizzera.
D. Il 9
novembre 2005, dopo che il Tribunale federale, con sentenza 12 ottobre 2005
(7B.114/2005) aveva confermato la validità dei suddetti provvedimenti, l’CO 1
ha nuovamente ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente tutti gli
averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4 febbraio 2005.
Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi riconducibili a PI 2
per un importo complessivo molto inferiore al credito di PI 1.
Il 3
gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto
relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione
intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli
estratti relativi alle relazioni intestate alla debitrice nonché a diverse
società terze, in particolare a PI 3 (conto corrente n° __________) e a PI 2
(conto corrente n° __________).
E. Il 7
marzo 2006, l’Ufficio ha indirizzato a C__________, amministratore con firma
individuale di RI 1 e di PI 2 (nonché di altre due società i cui conti sono
oggetto della comunicazione 24 gennaio 2006 di PI 3) un “avviso di pignoramento
provvisorio” (ai sensi dell’art. 39 CL), con il quale ha ingiunto alle
ricorrenti d’indicare e di produrre le pezze giustificative relative agli averi
“intestati direttamente a PI 2, __________, o per il tramite di società,
fondazioni o altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario
economico, esistenti nel periodo 4 febbraio 2000 - 4 febbraio 2005, così come
ogni altro atto di disposizione di detti averi compiuto nel citato periodo”.
L’Ufficio ha inoltre chiesto a PI 4 di produrre le situazioni patrimoniali e
gli estratti dei depositi titoli riferiti al conto di PI 3 per il periodo dal 4
febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 nonché i giustificativi di tutte le operazioni
superiori a fr. 1'000.--.
F. Con
sentenze del 12, rispettivamente del 23 febbraio 2007 (inc. 15.06.38 e
15.06.39), la Camera ha respinto i ricorsi interposti da RI 1 e PI 2 contro i
provvedimenti del 7 marzo 2006, ritenendo, in estrema sintesi, che il
pignoramento provvisorio dei conti formalmente intestati alle società
ricorrenti ma di cui PI 1 risultava, secondo il formulario “A”, l’avente
diritto economico era conforme a quanto ordinato dalla seconda Camera civile il
31 gennaio 2005.
G. Il
24 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto all’CO 1 il pignoramento provvisorio dei fondi part. __________ RFD __________ e __________ RFD __________
intestati a PI 2, rispettivamente a PI 3, facendo valere che il rifiuto di PI 1
di presentarsi per il suo interrogatorio (giusta l’art. 91 LEF), predisposto
dall’Ufficio per il 19 ottobre 2006, aveva impedito il pignoramento del
pacchetto azionario di queste due società, ciò che giustificherebbe la misura
richiesta.
H. Il 6
dicembre 2006, l’CO 1 ha comunicato alla procedente di non intendere dar
seguito alla sua richiesta, in quanto i fondi in questione sono intestati a
terzi e non direttamente alla debitrice.
I. Con
ricorso 18 dicembre 2006, PI 1 chiede che il provvedimento 6 dicembre
dell’Ufficio venga annullato “inaudita altera parte” e che al medesimo venga
fatto ordine di procedere immediatamente al pignoramento provvisorio di
entrambi i fondi. Ritiene infatti che si debba necessariamente dedurre dall’indicazione
di PI 1 quale avente diritto economico dei conti di PI 2 e di PI 3 presso PI 4
che la stessa sia l’azionista unica di tali società. In queste condizioni,
siccome la localizzazione dei rispettivi pacchetti azionari in vista del loro
pignoramento provvisorio risulta allo stadio attuale impossibile a causa del
rifiuto persistente ed abusivo di PI 1 di presentarsi all’CO 1 per il suo
interrogatorio, la ricorrente considera legittima la sua domanda volta al pignoramento
provvisorio diretto dei fondi intestati alle due società.
L. Nelle
sue osservazioni preliminari del 18 dicembre 2006, l’CO 1 ha chiesto la
reiezione del ricorso.
M. Con
ordinanza 23 gennaio 2007, il Presidente della Camera ha respinto la domanda di
misure provvisioniali formulata in via preliminare e principale da RI 1 con il
ricorso 18 dicembre 2006. Invece, è stata accolta la richiesta formulata in via
preliminare e subordinata: la decisione sulla comunicazione del ricorso alle parti
interessate è quindi stata rinviata al momento della notifica della decisione
sul merito.
Considerandi
in diritto:
1.
Così
come la scelta del tipo di provvedimento conservativo da ordinare (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed.,
Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3) anche la questione di
sapere a quali condizioni un simile provvedimento può essere diretto contro un
terzo è retta dal diritto interno dello Stato in cui deve aver luogo
l’esecuzione (Kropholler, op.
cit., n. 5 ad art. 39). Il legislatore federale avendo rinunciato a
disciplinare l’esecuzione dei provvedimenti conservativi fondati sull’art. 39
CL, spetta esclusivamente al giudice dell’exequatur, come per le altre modalità
d’esecuzione delle misure da lui ordinate, determinare la cerchia dei beni sui
quali esse devono essere eseguite, con effetto vincolante per le autorità
esecutive (DTF 131 III 664 e seg., cons. 4.5 a contrario e supra ad cons.
1.
/b). La cognizione delle autorità esecutive è invece limitata alle questioni
di pura esecuzione in merito alle quali il giudice dell’exequatur non ha
ordinato disposizioni particolari e vanno risolte sulla base delle norme del
diritto esecutivo svizzero così come vengono interpretate nelle relazioni
interne (DTF 131 III 664 cons. 4.4).
2.
Nel
caso concreto, la seconda Camera civile ha ordinato, il 31 gennaio 2005, il
pignoramento provvisorio “di tutti i beni di PI 1 [...], in particolare di
tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO
1”. Come già ricordato nelle sentenze 12 e 23 febbraio 2007 di questa Camera
(inc. 15.06.38 e 15.06.39 citati supra ad E, cons. 3.2/a), la seconda Camera
civile, con riferimento al (precedente) pignoramento provvisorio n. __________
dell’CO 1, aveva ingiunto all’Ufficio di pignorare “presso la PI 3, __________,
tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di
ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il
tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa
è il beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei
confronti della banca”. Tale rinvio è tuttavia irrilevante per il ricorso in
esame, dal momento che i fondi di cui RI 1 chiede il pignoramento provvisorio
non sono averi della debitrice “presso PI 4”.
3.
Occorre
quindi esaminare se la misura richiesta dalla ricorrente corrisponde a quanto
ordinato dalla seconda Camera civile nella parte generale del suo ordine,
ovvero determinare se i fondi di PI 2 e di PI 3 possono essere considerati
quali “beni di PI 1”.
3.1
Tenuto
conto del fatto che la seconda Camera civile ha ordinato
un “pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro, la
Camera di esecuzione e fallimento ha appena avuto modo di precisare che
l’estensione del provvedimento conservativo, per quanto non esplicitamente
specificato dai giudici dell’exequatur, deve essere determinata in base alle
norme applicabili al pignoramento (cfr. CEF 12 e 23 febbraio 2007 [15.06.38 e
15.06
], cons. 3.2b). Ebbene, l’ufficio di esecuzione è in linea di principio
tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili
(giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché
essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve
pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora
sussista il dubbio che l’escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la
rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva.
In particolare l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso
indicano come facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di
contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di
rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è
manifesta, specialmente quando esso è proprietario del fondo di cui il
procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo deve essere
motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, cons. 2.2;
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 2005,
n. 1120; C. Jaques, La saisie et
le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est
l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).
3.2
Nel caso di specie, la ricorrente
fonda la sua richiesta su una sentenza del Tribunale federale (DTF 102 III 172
s., cons. II.3), dove si è stabilito che, richiamato il divieto dell’abuso di
diritto, in caso di confusione totale dei patrimoni dell’azionista unico e
della società che questi domina è lecito il sequestro di un fondo intestato
alla società in una procedura esecutiva diretta contro l’azionista; e ciò
qualora quest’ultimo si rifiuti di rivelare dove si trovano le azioni. A mente
della ricorrente, questa giurisprudenza troverebbe applicazione nel caso in
esame, in quanto PI 1 risulterebbe essere azionista unica di PI 2 e di PI 3 e
avrebbe impedito il pignoramento delle azioni di queste società, non dando
seguito alle citazioni dell’CO 1 in vista del suo interrogatorio ai sensi
dell’art. 91 LEF.
3.3
Nella
sentenza federale testé citata, il Tribunale federale ha ammesso il sequestro –
ma ciò vale anche per il pignoramento – di beni di una società terza in
considerazione di tre fattori: l’escusso era azionista unico della società e la
controllava totalmente; egli rifiutava di rivelare il luogo in cui si trovavano
le azioni; la società non aveva creditori se non l’escusso. Si evince però dalla
sentenza che tali presupposti non sono stati espressi quali principi di
applicazione generale, ma sono il frutto di considerazioni essenzialmente
pragmatiche finalizzate alla risoluzione della questione sottoposta al
Tribunale federale. Se ne può comunque dedurre che, in linea di massima, anche
le autorità di esecuzione forzata devono tenere conto del principio
dell’indipendenza giuridica dei patrimoni dell’azionista e della società,
pignorando o sequestrando, nei procedimenti esecutivi diretti contro l’azionista,
innanzitutto (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF) i diritti patrimoniali di quest’ultimo nei
confronti della società (azioni, crediti in conto corrente, diritti al
dividendo, ecc.), così da salvaguardare gli interessi di eventuali altri
creditori della società stessa. Il solo fatto che l’escusso abbia una posizione
dominante nella società non è sufficiente a giustificare il pignoramento o il
sequestro di diritti patrimoniali della società: è inoltre necessario che
l’escusso abusi della sua posizione dominante per sottrarsi ai suoi impegni nei
confronti dei propri creditori (Jaques,
op. cit., pag. 327 e segg. ad 3.3 e pag. 334 e segg. ad 3.4.3 e 3.4.4). Occorre
comunque sin d’ora sottolineare una differenza procedurale importante tra il
caso giudicato dal Tribunale federale e quello qui in esame: nel primo caso, la
questione della pignorabilità dei beni della società si poneva in una procedura
di contestazione della rivendicazione del fondo formulata dalla società, quindi
in una procedura ordinaria ancorché accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), in cui
l’attore – procedente – era tenuto a provare il carattere abusivo della
rivendicazione della società, mentre nella procedura in oggetto, la ricorrente
deve solo fornire indizi che il pignoramento dei fondi è possibile a
prescindere dalla loro intestazione, dal momento che la competenza per
risolvere la questione nel merito spetta non all’Ufficio bensì – se verrà adito
– al giudice civile, nel quadro di un’eventuale procedura di rivendicazione
giusta l’art. 109 LEF (Jaques,
op. cit., pag. 336, 343 ad 3.5.2 e 344 ad 3.5.3).
3.4
Nel
caso in esame, la prima questione da risolvere è quella di determinare se vi
sono sufficienti indizi che PI 1 sia davvero azionista unica di PI 2 e di PI 3.
A questo proposito, la ricorrente espone in modo convincente che siccome PI 1 risulta
avente diritto economico dei conti delle due società presso PI 4 (doc. B e D)
senza però disporre di alcun potere decisionale quale organo o procuratrice
(doc. I e L) né di alcun diritto sui beni delle stesse (doc. C ed E), si deve
necessariamente dedurre che ella esercita il suo dominio economico sulle
società tramite la detenzione dei loro pacchetti azionari. Tale deduzione è
peraltro stata confermata recentemente dalle informazioni trasmesse
dall’amministratore C__________, che, il 19 aprile 2007, ha comunicato all’CO 1
che le azioni di PI 2 sono detenute dalla famiglia PI 1, mentre quelle di PI 3 sono
state presentate all’assemblea degli azionisti del 28 marzo 2006 da O__________,
uno dei figli di PI 1, che è oggetto di diversi procedimenti giudiziari in
Italia connessi al credito fatto valere dalla ricorrente. Questi sono indizi
sufficienti a ritenere verosimile che le azioni di entrambe le società
appartengano all’escussa.
3.5
Occorre
inoltre verificare l’affermazione ricorsuale secondo cui PI 1 ha abusivamente
impedito il pignoramento delle azioni, non dando seguito alle citazioni dell’CO
1.
Al riguardo, la ricorrente si è limitata a riferirsi alle osservazioni
preliminari formulate dall’Ufficio il 21 marzo 2006 in merito al ricorso di PI
1.
contro il provvedimento 7 marzo 2006 indirizzato a PI 4 (inc. 15.06.36, cfr.
supra ad D i.f.), nelle quali si afferma che “la debitrice non è mai potuto
essere sentita personalmente”. Tale affermazione non precisa però se l’assenza
dell’interrogatorio è riconducibile a colpa della debitrice o ad altri motivi.
È tuttavia noto a questa Camera che i numerosi tentativi dell’Ufficio
d’interrogare PI 1, anche in precedenti procedure (CEF 9 settembre 2002
[15.02.115], cons. 3.5/b e 3.5/e; CEF 22 ottobre 2005 [15.02.119], p. 3; CEF 4
febbraio 2004 [14.03.98], cons. 3.5/b/ee), sono sempre rimasti vani per la
mancata collaborazione della stessa (cfr. CEF 9 febbraio 2007 [15.06.36], cons.
3.
e 3.1 i.f., sentenza che l’escussa non ha impugnato). In ultimo luogo, PI 1
non si è presentata al pignoramento fissato dall’Ufficio per il 19 settembre
2006, dopo ben due precedenti rinvii (decisioni 8 maggio e 9 agosto 2006). Invero,
non vi è nell’incarto prova certa che la citazione 9 agosto 2006, spedita per
raccomandata – non ritirata – poi con invio semplice, sia effettivamente giunta
all’escussa. Sennonché una copia dello scritto è stata inviata per conoscenza
anche ai suoi patrocinatori svizzeri, i quali, già l’11 dicembre 2002, avevano
confermato che la cliente aveva eletto domicilio presso di loro “per le
notifiche ai fini processuali e procedurali” e che successivamente hanno sempre
accettato le notifiche destinate alla stessa. Visto il carattere molto
combattuto della lite e l’importanza degli interessi finanziari in gioco, è
praticamente escluso che l’escussa non abbia saputo nulla della citazione.
Verosimile quindi la sua sostanziale volontà di ostacolare il pignoramento non
presentandosi all’interrogatorio.
3.6
Nella
menzionata sentenza, il Tribunale federale ha giustificato il pignoramento di
un immobile della società di cui l’escusso era l’azionista unico anche per il
fatto che la società non risultava avere altri creditori se non l’escusso (DTF
102.
III 172, cons. II.3). Dalla scarna motivazione non si evince però se questo
sia un presupposto indispensabile per ogni pignoramento o se la soluzione non
debba piuttosto dipendere da una ponderazione degli interessi dei creditori
della società e di quelli dell’azionista (Jaques,
op. cit., p. 335 ad 3.4.3 i.f.). La questione può essere lasciata indecisa a
questo stadio della procedura, perché la pignorabilità dei fondi comunque non
pare d’acchito esclusa: spetterà – se verrà adita – all’autorità giudiziaria competente
deciderla in sede di rivendicazione (art. 109 LEF).
4.
Per
preservare il cosiddetto “effetto sorpresa” che caratterizza l’art. 39 CL (cfr.
CEF 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.5/e; Y. Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 4131 ss.) e
rispettare l’ordine della Seconda Camera civile, nel punto in cui ha escluso
l’applicazione dell’art. 90 LEF, la presente sentenza verrà comunicata agli
altri interessati, a cura dell’ufficio di esecuzione, solo dopo il pignoramento
dei fondi di PI 2 e di PI 3. PI 1 potrà in ogni caso esercitare il proprio
diritto di essere sentita, se lo ritiene necessario, impugnando la decisione di
pignoramento nella via ricorsuale, così come l’avrebbe potuto fare se l’Ufficio
avesse sin dall’inizio dato seguito all’istanza della ricorrente. Quanto ai
terzi, segnatamente le due società proprietarie degli immobili da pignorare, i
loro interessi potranno essere fatti valere nella procedura di rivendicazione,
che l’CO 1 avvierà d’ufficio (cfr. art. 10 cpv. 2 RFF), assegnando alla ricorrente
il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF (in relazione con l’art. 108 cpv. 1 n. 3
LEF) per promuovere contro ciascuna di esse azione di contestazione giusta
l’art. 109 LEF.
5.
Il ricorso, così come formulato in via subordinata, va pertanto parzialmente
accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 39 CL, 61 e
62.
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 18 dicembre 2006 di RI 1, __________ (I), è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, il provvedimento emesso il 6 dicembre 2006
nell’esecuzione n. __________ è annullato nel suo punto B ed all’CO 1 è fatto
ordine di procedere immediatamente al pignoramento provvisorio del fondo part.
n. __________ RFD __________ intestato a PI 2, __________, e del fondo part. n.
__________ RFD __________ intestato a PI 3, __________.
1.2
Dopo
aver proceduto a quanto ordinato nel dispositivo n. 1.1, l’CO 1 notificherà la
presente sentenza e il relativo ricorso a PI 1, tramite lo studio legale PA 2, __________,
a PI 2 e PI 3, tramite il loro patrocinatore, PA 3, __________.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
allo St. legale RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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