15.2006.140
Notifica sostitutiva del precetto esecutivo a persona fisica. Forma della notifica ordinaria di un precetto.
4 giugno 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2006.140
Data decisione, Autorità:
04.06.2007, CEF
Titolo:
Notifica sostitutiva del precetto esecutivo a persona fisica. Forma della notifica ordinaria di un precetto.
PRECETTO ESECUTIVO
art. 64 LEF
art. 72 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 78 cpv. 1 LEF
art. 161 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.140
Lugano
4 giugno 2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2006 di
RI 1
rappr. dall’__________ __________, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei
precetti esecutivi nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse
contro il ricorrente da
PI 1
es. n. __________
__________, __________
es. n. __________
rappr. da RA 2
viste le osservazioni:
- 10 gennaio 2007 della Posta Svizzera, __________;
- 17 gennaio 2007 di PI 1 e di __________, __________;
- 28 dicembre 2006 e 15 gennaio 2007 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 29 dicembre 2006 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetti esecutivi n. __________ e n. __________ del 22 settembre 2006 dell’CO
1 PI 1 rispettivamente __________ procedono contro RI 1 per l’incasso di un loro
credito.
Dai
precetti esecutivi risulta che essi sono stati notificati all’escusso il 25
settembre 2006. Ai precetti non è stata interposta opposizione.
B. Avendo chiesto i
creditori il proseguimento delle esecuzioni, il 15 dicembre 2007 l’Ufficio ha
emesso gli avvisi di pignoramento.
C.
Con ricorso 27 dicembre 2006 RI 1 postula, in
via principale, di annullare i precetti esecutivi e, in via subordinata, di
considerare tempestive le opposizioni da lui interposte il 27 dicembre 2006.
Egli chiede poi di conseguentemente annullare gli avvisi di pignoramento.
Sostiene che, contrariamente a quanto indicato, i precetti non
sarebbero stati notificati a lui bensì a sua suocera, signora __________: per
questo motivo gli stessi, non indicando in modo corretto la persona alla quale
sono stati notificati, sarebbero nulli.
La suocera poi non
vivrebbe in comunione domestica con il ricorrente ma da sola: anche per questo
motivo essi andrebbero annullati.
RI 1 evidenzia che la
suocera gli avrebbe consegnato i precetti esecutivi solo il 21 dicembre 2006
quando, così sollecitato dal proprio legale, egli le chiese se avesse ricevuto
degli atti esecutivi a lui diretti. Per questo motivo quindi un eventuale
termine di opposizione inizierebbe a decorrere solo il 22 dicembre 2006 e le
opposizioni da lui interposte unitamente al ricorso sarebbero tempestive.
D. Unitamente al
ricorso RI 1 ha prodotto uno scritto nel quale __________ dichiara che il 25
settembre 2006 il postino le ha consegnato i due precetti esecutivi che lei ha
messo in un cassetto e che ha consegnato al genero solo il 21 dicembre 2006. La
signora __________ precisa poi di non vivere in comunione domestica con la
figlia e con il genero ma di vivere da sola.
E. Unitamente alle osservazioni 10 gennaio 2007, la Posta Svizzera ha
prodotto la dichiarazione del funzionario __________, che ha notificato i PE in
oggetto, in cui questi dichiara di essersi recato in via __________ per
intimare i precetti all’escusso, di aver suonato il campanello e di aver
scritto il nome di RI 1 su entrambi gli atti esecutivi mentre attendeva che
qualcuno arrivasse. Ad un certo punto si è aperta la porta ed è giunta una
signora, di cui egli non conosce il nome, alla quale ha consegnato i precetti.
F. Delle
osservazioni 17 gennaio 2007 dei procedenti, 28 dicembre 2006 e 15 gennaio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
G. Il
14 maggio 2007 il ricorrente ha trasmesso all’autorità di vigilanza
un’ulteriore scritto di __________, nel quale quest’ultima dichiara di vivere “in
un appartamento con entrata e campanello separato”.
Considerato
Considerandi
1.
a. Per l'art. 72 LEF la notificazione di un precetto esecutivo è fatta
dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (cpv. 1), ritenuto che
all'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare, su
ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2).
Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si
notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare
la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a
persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
b. Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).
c. Per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (cfr. CEF 14
giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.
64; pure Angst, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
2.
a. Mentre l'art. 64
LEF stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e come si
deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina per
mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un precetto
esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 1 ad art. 72).
b. La forma
qualificata di notificazione -espressamente imposta dal legislatore all'art. 72
cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di
fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)- esige l'atto formale della consegna dell'atto
esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o
di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con
possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con
l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del
precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op.
cit., n. 11-13 ad art. 72). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve
aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III
118.
s.; Georges Vonder
Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
3.
Nel
caso concreto dev’essere innanzitutto rilevato, come emerge dalla dichiarazione
10.
gennaio 2007 della Posta Svizzera e dalla dichiarazione non datata di __________,
allegata al ricorso, che il funzionario postale che ha notificato i PE ha
commesso un errore indicando sui PE destinati al ricorrente che essi gli sono
stati notificati di persona, quando invece sono stati notificati a sua suocera,
signora __________. Sebbene __________ e RI 1 risiedano entrambi in Via __________,
dalle dichiarazioni della suocera (cfr. considerandi D e G), sulla cui
veridicità non vi è motivo di dubitare, emerge che quest’ultima non vive in
comunione domestica con il genero e la figlia, ma da sola in un proprio
appartamento. Nel caso concreto quindi la suocera dell'escusso, che non convive
nella stessa economia domestica con quest’ultimo, non
può essere considerata quale persona adulta della sua famiglia ai sensi dell'art.
64.
cpv. 1, 2. periodo LEF. Perciò sia le formalità dell’art. 72 cpv. 2 LEF
della consegna effettiva ad opera del notificante che quelle dell’64 cpv. 1 LEF
della consegna ad un membro della famiglia dell’escusso sono state disattese e
pertanto la notifica dei precetti non è avvenuta correttamente.
4.
a. In
linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua
impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la
gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4
e 8 s. ad art. 22).
Una
notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così
come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a
notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Walther, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 95).
b. Nel caso di
specie le carenze commesse nella notifica dei precetti sono state sanate dal
fatto che il ricorrente ha comunque ricevuto gli atti esecutivi qui in
discussione. La violazione dei prescritti imperativi dedotti dai combinati art.
64.
cpv. 1 e 72 cpv. 2 LEF non consente la determinazione oggettiva del momento
della notificazione. In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non
resta che situare al 21 dicembre 2006, come affermato dal ricorrente e
confermato dalla persona a cui i precetti sono stati effettivamente consegnati,
il momento della conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi da parte di RI
1.
Ai precetti esecutivi irritualmente notificati il 21 dicembre 2006 l’escusso
ha poi interposto tempestive opposizioni il 27 dicembre 2007. Ne consegue che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la tempestività delle opposizioni (art.
74.
cpv. 1 LEF) rende premature le domande di prosecuzione delle esecuzioni, per
cui gli avvisi di pignoramento del 15 dicembre 2007 vanno dichiarati nulli.
5.
L’CO 1 considererà i PE n. __________ e n. __________ come validamente
notificati il 21 dicembre 2006, iscriverà le opposizioni
di RI 1 in data 27 dicembre 2007 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata
avvenuti dopo tale data.
6.
Il ricorso 27
dicembre 2006 di RI 1 è quindi accolto nella sua richiesta subordinata.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 64, 72, 74 cpv. 1, 78 cpv. 1 e 161 cpv. 1 LEF;
61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 27
dicembre 2006 di RI 1, __________, è accolto nella sua richiesta subordinata.
1.1 E’
accertato che la notifica del precetto esecutivo n. __________ e del precetto esecutivo n. __________, entrambi emessi il 22
settembre 2006, è avvenuta il 27 dicembre 2006.
1.2. E’ accertato che
le opposizioni interposte da RI 1 ai PE n. __________ e
n. __________ del 22 settembre 2006 dell’CO 1 sono tempestive.
1.3. Di conseguenza l’CO
1 iscriverà le opposizioni di RI 1 ai PE n. __________ e n. __________ del 22
settembre 2006 in data 27 dicembre 2006.
1.4. Sono annullati gli
avvisi di pignoramento 15 dicembre 2006 emessi nelle esecuzioni n. __________ e
n. __________.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
__________ __________, __________;
-
__________ RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster