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Decisione

15.2006.140

Notifica sostitutiva del precetto esecutivo a persona fisica. Forma della notifica ordinaria di un precetto.

4 giugno 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetti esecutivi n. __________ e n. __________ del 22 settembre 2006 dell’CO

1 PI 1 rispettivamente __________ procedono contro RI 1 per l’incasso di un loro

credito.

Dai

precetti esecutivi risulta che essi sono stati notificati all’escusso il 25

settembre 2006. Ai precetti non è stata interposta opposizione.

B. Avendo chiesto i

creditori il proseguimento delle esecuzioni, il 15 dicembre 2007 l’Ufficio ha

emesso gli avvisi di pignoramento.

C.

Con ricorso 27 dicembre 2006 RI 1 postula, in

via principale, di annullare i precetti esecutivi e, in via subordinata, di

considerare tempestive le opposizioni da lui interposte il 27 dicembre 2006.

Egli chiede poi di conseguentemente annullare gli avvisi di pignoramento.

Sostiene che, contrariamente a quanto indicato, i precetti non

sarebbero stati notificati a lui bensì a sua suocera, signora __________: per

questo motivo gli stessi, non indicando in modo corretto la persona alla quale

sono stati notificati, sarebbero nulli.

La suocera poi non

vivrebbe in comunione domestica con il ricorrente ma da sola: anche per questo

motivo essi andrebbero annullati.

RI 1 evidenzia che la

suocera gli avrebbe consegnato i precetti esecutivi solo il 21 dicembre 2006

quando, così sollecitato dal proprio legale, egli le chiese se avesse ricevuto

degli atti esecutivi a lui diretti. Per questo motivo quindi un eventuale

termine di opposizione inizierebbe a decorrere solo il 22 dicembre 2006 e le

opposizioni da lui interposte unitamente al ricorso sarebbero tempestive.

D. Unitamente al

ricorso RI 1 ha prodotto uno scritto nel quale __________ dichiara che il 25

settembre 2006 il postino le ha consegnato i due precetti esecutivi che lei ha

messo in un cassetto e che ha consegnato al genero solo il 21 dicembre 2006. La

signora __________ precisa poi di non vivere in comunione domestica con la

figlia e con il genero ma di vivere da sola.

E. Unitamente alle osservazioni 10 gennaio 2007, la Posta Svizzera ha

prodotto la dichiarazione del funzionario __________, che ha notificato i PE in

oggetto, in cui questi dichiara di essersi recato in via __________ per

intimare i precetti all’escusso, di aver suonato il campanello e di aver

scritto il nome di RI 1 su entrambi gli atti esecutivi mentre attendeva che

qualcuno arrivasse. Ad un certo punto si è aperta la porta ed è giunta una

signora, di cui egli non conosce il nome, alla quale ha consegnato i precetti.

F. Delle

osservazioni 17 gennaio 2007 dei procedenti, 28 dicembre 2006 e 15 gennaio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

G. Il

14 maggio 2007 il ricorrente ha trasmesso all’autorità di vigilanza

un’ulteriore scritto di __________, nel quale quest’ultima dichiara di vivere “in

un appartamento con entrata e campanello separato”.

Considerato

Considerandi

1.

a. Per l'art. 72 LEF la notificazione di un precetto esecutivo è fatta

dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (cpv. 1), ritenuto che

all'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare, su

ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2).

Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si

notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare

la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a

persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

b. Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

c. Per

"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui

sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella

stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità

domestica (cfr. CEF 14

giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.

64; pure Angst, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

2.

a. Mentre l'art. 64

LEF stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e come si

deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina per

mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un precetto

esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,

n. 1 ad art. 72).

b. La forma

qualificata di notificazione -espressamente imposta dal legislatore all'art. 72

cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di

fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)- esige l'atto formale della consegna dell'atto

esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o

di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con

possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con

l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del

precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op.

cit., n. 11-13 ad art. 72). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve

aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III

118.

s.; Georges Vonder

Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).

3.

Nel

caso concreto dev’essere innanzitutto rilevato, come emerge dalla dichiarazione

10.

gennaio 2007 della Posta Svizzera e dalla dichiarazione non datata di __________,

allegata al ricorso, che il funzionario postale che ha notificato i PE ha

commesso un errore indicando sui PE destinati al ricorrente che essi gli sono

stati notificati di persona, quando invece sono stati notificati a sua suocera,

signora __________. Sebbene __________ e RI 1 risiedano entrambi in Via __________,

dalle dichiarazioni della suocera (cfr. considerandi D e G), sulla cui

veridicità non vi è motivo di dubitare, emerge che quest’ultima non vive in

comunione domestica con il genero e la figlia, ma da sola in un proprio

appartamento. Nel caso concreto quindi la suocera dell'escusso, che non convive

nella stessa economia domestica con quest’ultimo, non

può essere considerata quale persona adulta della sua famiglia ai sensi dell'art.

64.

cpv. 1, 2. periodo LEF. Perciò sia le formalità dell’art. 72 cpv. 2 LEF

della consegna effettiva ad opera del notificante che quelle dell’64 cpv. 1 LEF

della consegna ad un membro della famiglia dell’escusso sono state disattese e

pertanto la notifica dei precetti non è avvenuta correttamente.

4.

a. In

linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua

impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la

gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4

e 8 s. ad art. 22).

Una

notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così

come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a

notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Walther, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 95).

b. Nel caso di

specie le carenze commesse nella notifica dei precetti sono state sanate dal

fatto che il ricorrente ha comunque ricevuto gli atti esecutivi qui in

discussione. La violazione dei prescritti imperativi dedotti dai combinati art.

64.

cpv. 1 e 72 cpv. 2 LEF non consente la determinazione oggettiva del momento

della notificazione. In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non

resta che situare al 21 dicembre 2006, come affermato dal ricorrente e

confermato dalla persona a cui i precetti sono stati effettivamente consegnati,

il momento della conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi da parte di RI

1.

Ai precetti esecutivi irritualmente notificati il 21 dicembre 2006 l’escusso

ha poi interposto tempestive opposizioni il 27 dicembre 2007. Ne consegue che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la tempestività delle opposizioni (art.

74.

cpv. 1 LEF) rende premature le domande di prosecuzione delle esecuzioni, per

cui gli avvisi di pignoramento del 15 dicembre 2007 vanno dichiarati nulli.

5.

L’CO 1 considererà i PE n. __________ e n. __________ come validamente

notificati il 21 dicembre 2006, iscriverà le opposizioni

di RI 1 in data 27 dicembre 2007 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata

avvenuti dopo tale data.

6.

Il ricorso 27

dicembre 2006 di RI 1 è quindi accolto nella sua richiesta subordinata.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64, 72, 74 cpv. 1, 78 cpv. 1 e 161 cpv. 1 LEF;

61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 27

dicembre 2006 di RI 1, __________, è accolto nella sua richiesta subordinata.

1.1 E’

accertato che la notifica del precetto esecutivo n. __________ e del precetto esecutivo n. __________, entrambi emessi il 22

settembre 2006, è avvenuta il 27 dicembre 2006.

1.2. E’ accertato che

le opposizioni interposte da RI 1 ai PE n. __________ e

n. __________ del 22 settembre 2006 dell’CO 1 sono tempestive.

1.3. Di conseguenza l’CO

1 iscriverà le opposizioni di RI 1 ai PE n. __________ e n. __________ del 22

settembre 2006 in data 27 dicembre 2006.

1.4. Sono annullati gli

avvisi di pignoramento 15 dicembre 2006 emessi nelle esecuzioni n. __________ e

n. __________.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

__________ __________, __________;

-

__________ RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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