15.2006.16
Notifica di precetto esecutivo (quale atto esecutivo) al figlio dell'escusso.
24 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2006.16
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, CEF
Titolo:
Notifica di precetto esecutivo (quale atto esecutivo) al figlio dell'escusso.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 64 LEF
art. 69 LEF
Incarto n.
15.2006.16
Lugano
24 aprile
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
in tema di notifica di precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
- 25 gennaio 2006 di PI 1, __________;
- 9 febbraio 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'000.00 oltre
accessori.
B. Il PE n__________
è stato emesso il 4 gennaio 2006 ed è stato notificato al figlio dell¿escusso,
in Via ____________________ a __________, il 5 gennaio 2006. Al precetto
esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Con ricorso
10/19 gennaio 2006 RI 1 postula la nullità del precetto esecutivo argomentando
che egli non era presente quando il precetto esecutivo è stato notificato al
figlio e che inoltre non avrebbe sottoscritto nulla a favore della procedente.
D. Delle
osservazioni di PI 1 e dell¿CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame,
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a) A norma dell¿art.
69.
LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto
esecutivo.
Il
precetto contiene:
1.
le
indicazioni della domanda d¿esecuzione;
2.
l¿ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3.
l¿avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
4.
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.
b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti
esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione
può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati.
c) Il precetto
esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts,
2003, § 12 n. 11 p. 92).
d) Per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona il cui
sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
e) Nel caso concreto RI 1 ed il figlio,
la cui capacità di ricevere atti esecutivi non è stata messa in dubbio, risiedono
entrambi in __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione
del precetto esecutivo in esame al figlio dell¿escusso, nel luogo dove anche
quest¿ultimo risiede, è stata corretta.
2.
Questa Camera
non è invece competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata
sull¿allegazione secondo cui l¿escusso non sarebbe debitore di PI 1.
3.
Il ricorso 10/19
gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 64, 69, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv.
2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10/19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________;
Comunicazione all¿CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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