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Decisione

15.2006.16

Notifica di precetto esecutivo (quale atto esecutivo) al figlio dell'escusso.

24 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'000.00 oltre

accessori.

B. Il PE n__________

è stato emesso il 4 gennaio 2006 ed è stato notificato al figlio dell¿escusso,

in Via ____________________ a __________, il 5 gennaio 2006. Al precetto

esecutivo non è stata interposta opposizione.

C. Con ricorso

10/19 gennaio 2006 RI 1 postula la nullità del precetto esecutivo argomentando

che egli non era presente quando il precetto esecutivo è stato notificato al

figlio e che inoltre non avrebbe sottoscritto nulla a favore della procedente.

D. Delle

osservazioni di PI 1 e dell¿CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame,

si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) A norma dell¿art.

69.

LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto

esecutivo.

Il

precetto contiene:

1.

le

indicazioni della domanda d¿esecuzione;

2.

l¿ingiunzione

di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione

o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3.

l¿avvertimento

che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il

diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo

all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del

precetto;

4.

la

comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia

opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti

esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui

suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione

può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi

impiegati.

c) Il precetto

esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts,

2003, § 12 n. 11 p. 92).

d) Per

"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona il cui

sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità e che vive nella

stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità

domestica (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

e) Nel caso concreto RI 1 ed il figlio,

la cui capacità di ricevere atti esecutivi non è stata messa in dubbio, risiedono

entrambi in __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione

del precetto esecutivo in esame al figlio dell¿escusso, nel luogo dove anche

quest¿ultimo risiede, è stata corretta.

2.

Questa Camera

non è invece competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata

sull¿allegazione secondo cui l¿escusso non sarebbe debitore di PI 1.

3.

Il ricorso 10/19

gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64, 69, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv.

2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 10/19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________;

Comunicazione all¿CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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