15.2006.17
Notifica di precetto esecutivo. Istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
6 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2006.17
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, CEF
Titolo:
Notifica di precetto esecutivo. Istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 1 LEF
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 64 LEF
art. 69 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.17
Lugano
6 aprile 2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull¿istanza 23 gennaio 2006 di restituzione del termine
per interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) di
RI 1
nell¿ambito della procedura esecutiva dipendente dal
PE n. __________ del 21 novembre/20 dicembre 2005 dell¿CO 1, fatto spiccare
contro di lui dallo
PI 1
rappr. dal RA 1
viste le osservazioni:
- 31 gennaio 2006 delloPI 1, __________;
- 9 febbraio 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'701.20 oltre
accessori.
B. Il PE __________
è stato emesso il 21 novembre 2005 ed è stato notificato alla convivente
dell¿escusso, in Via __________ a __________, il 20 dicembre 2005. Al precetto
esecutivo non è stata ritualmente interposta opposizione.
C. Il 16 gennaio
2006 RI 1 ha dichiarato all¿Ufficio di interporre opposizione al precetto, non
riconoscendo ¿per un caso così importante, la firma della mia convivente¿.
D. Con scritto
del 19 gennaio 2006 l¿Ufficio ha comunicato all¿escusso di respingere
l¿opposizione perché tardiva. Nello stesso tempo egli ha informato RI 1 della
possibilità, conformemente all¿art. 33 cpv. 4 LEF, di chiedere all¿autorità di
vigilanza la restituzione del termine per interporre opposizione.
E. Il 23 gennaio 2006 RI 1 ha
presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per
interporre opposizione, argomentando di essere stato assente dal domicilio per lavoro
per un lungo periodo.
F. Delle
osservazioni 31 gennaio 2006 dello PI 1 e 9 febbraio 2006 CO 1, si dirà per
quanto necessario in seguito.
Considerato:
Considerandi
1.
a) A norma dell¿art.
69.
LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto
esecutivo.
Il
precetto contiene:
1.
le
indicazioni della domanda d¿esecuzione;
2.
l¿ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3.
l¿avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
4.
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.
b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti
esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione
può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati.
c) Il precetto
esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und
Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).
d) Per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (cfr. CEF 14
giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.
64; pure Angst, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
e) Nel caso concreto, il precetto
esecutivo è stato notificato a __________, convivente dell¿escusso. La notifica
risulta pertanto corretta (cfr. DTF
71.
III 74; Gilliéron, op. cit.,
n. 27 ad art. 64).
2.
Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se
l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o
per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo
l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione.
In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad
art. 33 e riferimenti ivi citati).
3.
Sennonché l¿esistenza
stessa dell¿istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro
dell¿economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare l¿asserita
assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di
restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari,
l¿escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del
suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto
esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente
istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo
(CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003
del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).
Infatti, la relazione
tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza
legale, ossia, in concreto, dall¿art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non
prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell¿escusso e dei suoi
impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni
dell¿ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della
parte. Nella misura in cui il comportamento dell¿ausiliario, è imputabile a
colpa di chi non ha agito nel termine stabilito ai sensi dell¿art. 33 cpv. 4
LEF, il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto
esplicitamente enunciata nell¿ipotesi in cui l¿inosservanza del termine è
dovuta a colpa di un mandatario scelto dall¿escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/
Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c
[decisioni relative all¿art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di
un conflitto d¿interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l¿ausiliario è
pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al
destinatario dell¿atto (cfr. Erard,
op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l¿esigenza di sicurezza del diritto
e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa
discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai membri della sua
economia domestica o ai suoi impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà
rivalersi sull¿ausiliario.
4.
Nel caso
concreto, la convivente dell¿escusso ha chiaramente commesso una colpa
nell¿omettere di comunicare all¿escusso la ricezione del precetto esecutivo e
d¿interporre opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata al
ricorrente. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di
opposizione.
5.
L¿istanza 23
gennaio 2006 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre
opposizione di RI 1 dev¿essere così respinta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 cpv. 1 e 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1; 61
e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
L¿istanza 23
gennaio 2006 di RI 1 __________, è respinta.
2.
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
- RI
1, __________;
-
RA 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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