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Decisione

15.2006.17

Notifica di precetto esecutivo. Istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.

6 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'701.20 oltre

accessori.

B. Il PE __________

è stato emesso il 21 novembre 2005 ed è stato notificato alla convivente

dell¿escusso, in Via __________ a __________, il 20 dicembre 2005. Al precetto

esecutivo non è stata ritualmente interposta opposizione.

C. Il 16 gennaio

2006 RI 1 ha dichiarato all¿Ufficio di interporre opposizione al precetto, non

riconoscendo ¿per un caso così importante, la firma della mia convivente¿.

D. Con scritto

del 19 gennaio 2006 l¿Ufficio ha comunicato all¿escusso di respingere

l¿opposizione perché tardiva. Nello stesso tempo egli ha informato RI 1 della

possibilità, conformemente all¿art. 33 cpv. 4 LEF, di chiedere all¿autorità di

vigilanza la restituzione del termine per interporre opposizione.

E. Il 23 gennaio 2006 RI 1 ha

presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per

interporre opposizione, argomentando di essere stato assente dal domicilio per lavoro

per un lungo periodo.

F. Delle

osservazioni 31 gennaio 2006 dello PI 1 e 9 febbraio 2006 CO 1, si dirà per

quanto necessario in seguito.

Considerato:

Considerandi

1.

a) A norma dell¿art.

69.

LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto

esecutivo.

Il

precetto contiene:

1.

le

indicazioni della domanda d¿esecuzione;

2.

l¿ingiunzione

di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione

o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3.

l¿avvertimento

che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il

diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo

all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del

precetto;

4.

la

comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia

opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti

esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui

suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione

può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi

impiegati.

c) Il precetto

esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und

Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

d) Per

"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui

sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella

stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità

domestica (cfr. CEF 14

giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.

64; pure Angst, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

e) Nel caso concreto, il precetto

esecutivo è stato notificato a __________, convivente dell¿escusso. La notifica

risulta pertanto corretta (cfr. DTF

71.

III 74; Gilliéron, op. cit.,

n. 27 ad art. 64).

2.

Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se

l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o

per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci

giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo

l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione.

In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad

art. 33 e riferimenti ivi citati).

3.

Sennonché l¿esistenza

stessa dell¿istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro

dell¿economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare l¿asserita

assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di

restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari,

l¿escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del

suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto

esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente

istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo

(CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003

del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).

Infatti, la relazione

tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza

legale, ossia, in concreto, dall¿art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non

prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell¿escusso e dei suoi

impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni

dell¿ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della

parte. Nella misura in cui il comportamento dell¿ausiliario, è imputabile a

colpa di chi non ha agito nel termine stabilito ai sensi dell¿art. 33 cpv. 4

LEF, il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto

esplicitamente enunciata nell¿ipotesi in cui l¿inosservanza del termine è

dovuta a colpa di un mandatario scelto dall¿escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/

Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c

[decisioni relative all¿art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di

un conflitto d¿interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l¿ausiliario è

pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al

destinatario dell¿atto (cfr. Erard,

op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l¿esigenza di sicurezza del diritto

e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa

discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai membri della sua

economia domestica o ai suoi impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà

rivalersi sull¿ausiliario.

4.

Nel caso

concreto, la convivente dell¿escusso ha chiaramente commesso una colpa

nell¿omettere di comunicare all¿escusso la ricezione del precetto esecutivo e

d¿interporre opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata al

ricorrente. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di

opposizione.

5.

L¿istanza 23

gennaio 2006 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre

opposizione di RI 1 dev¿essere così respinta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 cpv. 1 e 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1; 61

e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L¿istanza 23

gennaio 2006 di RI 1 __________, è respinta.

2.

Non si

prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

- RI

1, __________;

-

RA 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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