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Decisione

15.2006.2

Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare.

13 marzo 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.2

Data decisione, Autorità:

13.03.2006, CEF

Titolo:

Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2006.2

Lugano

13 marzo 2006

CJ/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull¿istanza 4 gennaio 2006 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

tendente alla proroga del termine dell¿art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 1996, gli

istanti essendo stati nominati quali amministratori speciali in occasione della

prima assemblea dei creditori il 17 maggio 1996;

che con decisione 6 maggio 2005 (inc.

15.05

), questa Camera ha concesso un¿ ulteriore proroga del termine per

chiudere il fallimento entro il 31 dicembre 2005;

che nella loro istanza 4 gennaio 2006, gli

amministratori del fallimento chiedono un¿ultima proroga fino al 30 giugno 2006,

allegando di aver risolto i problemi inerenti le due cause giudiziarie rimaste

in sospeso e di dovere ancora solo procedere al riparto finale, alle relative

pubblicazioni e all¿invio degli attestati di carenza di beni;

che in virtù dell¿art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l¿autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che in concreto non rimane all¿amministrazione speciale che

depositare lo stato di riparto definitivo, avvisarne i creditori, allestire gli

attestati di carenza di beni e procedere al pagamento dei dividendi, allestire

la relazione finale, presentare al Pretore che ha pronunciato il fallimento

istanza di chiusura del fallimento, pubblicare la relativa sentenza sul FUC e

sul FUSC e depositare l¿incarto all¿__________ (cfr. foglio informativo

allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari

speciali);

che visto quanto precede, occorre concedere all¿istante un¿ultima

proroga fino al 30 giugno 2006.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l¿art. 270 LEF,

decreta: 1. L¿istanza 4

gennaio 2006 di IS 1 e IS 2, amministratori speciali del fallimento di PI 1,

tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è

accolta.

1.1. Il

termine di cui all¿art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 giugno 2006.

2. Intimazione

a IS 1, __________, in rappresentanza dell¿amministrazione speciale del

fallimento

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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