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Decisione

15.2006.21

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

17 marzo 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.21

Data decisione, Autorità:

17.03.2006, CEF

Titolo:

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Incarto n.

15.2006.21

Lugano

17 marzo 2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Considerandi

Jaques

statuendo sull¿istanza 13 febbraio 2006 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell¿art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare (sommaria) è aperta dal 18

febbraio 2004;

che nel frattempo l¿IS 1 ha depositato la

graduatoria e proceduto all¿incanto di un immobile della fallita;

che è attualmente pendente un reclamo

interposto dall¿aggiudicataria contro la decisione di tassazione dell¿imposta

sugli utili immobiliari (TUI);

che l¿IS 1 precisa che procederà al

deposito dello stato di riparto e alle operazioni di chiusura del fallimento

appena la decisione di tassazione sarà cresciuta in giudicato;

che in virtù dell¿art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l¿autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che in concreto, il ritardo non essendo da addebitare all¿Ufficio,

la proroga richiesta è da accogliere;

Dispositivo

per questi motivi,

visto l¿art. 270 LEF,

decreta:

1. L¿istanza

13 febbraio 2006 dell¿IS 1 è accolta.

1.1. Il

termine di cui all¿art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2006.

2. Intimazione

all¿IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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