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Decisione

15.2006.23

Vendita all'asta di diritti in comunione.

3 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.23

Data decisione, Autorità:

03.04.2006, CEF

Titolo:

Vendita all'asta di diritti in comunione.

COMUNIONE

art. 132 LEF

art. 10 cpv. 3 RDC

Incarto n.

15.2006.23

Lugano

3 aprile 2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull¿istanza 15 febbraio 2006 di

IS 1

chiedente la determinazione del modo di realizzazione

ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti a

CO 1, __________

nella Comunione

ereditaria CC 1 che l¿escussa forma con il fratello

CO 2

nella procedura esecutiva n° __________ promossa da

CO 3, __________

rappr. dall¿avv. __________, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il

20 agosto 2001, l¿IS 1 ha pignorato nell¿esecuzione n° __________ i diritti

ereditari spettanti a CO 1 nella comunione ereditaria CC 1, indicando quale

substrato della successione il fondo mapp. n° __________ RFD __________. Non è

stato indicato alcun valore di stima.

Considerandi

2.

L¿esperimento

di conciliazione indetto dall¿Ufficio per il 31 gennaio 2006 si è rivelato

infruttuoso. In questa occasione, la quota ereditaria spettante all¿escussa è

stata stimata fr. 1.--, tenuto conto del fatto che l¿unico attivo successorio

risultava essere il fondo di __________, stimato ufficialmente in fr. 623.--. Lo

stesso giorno, è stato assegnato alle parti un termine per presentare eventuali

proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuno ha fatto uso di tale facoltà.

L¿Ufficio preavvisa la realizzazione all¿asta dei diritti dell¿escussa

nella Comunione ereditaria CC 1.

3.

L¿art.

10.

cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in

occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

In

concreto, siffatto valore, in considerazione del fatto che l¿unico attivo

successorio è un fondo boschivo di circa 2'000 m2, appare

sufficientemente determinato ai sensi dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare

la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell¿escussa, sebbene

la stima dell¿Ufficio non sia stata ancora comunicata alle parti, alle quali

rimane comunque riservata la facoltà d¿impugnarlo con ricorso (art. 17 LEF)

quando verrà comunicata loro con l¿avviso d¿incanto.

4.

A

titolo indicativo, è opportuno ricordare che se il valore di stima di un

oggetto pignorabile (in concreto: una quota successoria) non risulta nemmeno

sufficiente a coprire le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a

pignorarlo (art. 92 cpv. 2 LEF), rispettivamente a realizzarlo, a meno che un

creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese (cfr. art.

68.

LEF).

5.

L¿istanza

va pertanto accolta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti

in comunione (RDC),

pronuncia:

1.

L¿istanza

15.

febbraio 2005 dell¿IS 1 è accolta.

1.1

Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell¿interessenza spettante a CO 1, __________, nell¿eredità indivisa CC 1, composta,

oltre che dall¿escussa, da CO 2, __________.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all¿IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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