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Decisione

15.2006.24

Chiusura del fallimento. Ricorso. Asserita mancata comunicazione del deposito della graduatoria. Tardività della censura.

29 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.24

Data decisione, Autorità:

29.05.2006, CEF

Titolo:

Chiusura del fallimento. Ricorso. Asserita mancata comunicazione del deposito della graduatoria. Tardività della censura.

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 cpv. 2 LEF

art. 249 cpv. 3 LEF

art. 268 LEF

Incarto n.

15.2006.24

Lugano

29 maggio

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 febbraio 2006 di

RI 1

contro

l¿operato dell¿amministrazione speciale del fallimento

di PI 1 , composta di

CO 1

__________, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il

fallimento di PI 1 è stato pronunciato il 18 ottobre 1993.

Il 3 dicembre dello stesso anno, la prima assemblea dei creditori,

alla quale era stata convocata la ricorrente, ha nominato un¿amministrazione

speciale composta dell¿avv. IS 1 e dell¿__________ __________. Il 31 gennaio

2006 è stata pubblicata la chiusura della liquidazione sul Foglio ufficiale

cantonale.

Considerandi

2.

Il

9.

febbraio 2006, la Cassa disoccupazione RI 1 ha interposto ricorso contro la

graduatoria, facendo valere di essere venuta a conoscenza solo con la

pubblicazione della chiusura del fallimento del fatto che i crediti insinuati dalla

sua sezione di __________ nel 1993 (crediti di salario nei quali essa era stata

surrogata ai sensi dell¿art. 29 cpv. 2 LAD a concorrenza dell¿importo delle indennità

di disoccupazione versate ai suoi assicurati) non vi erano stati iscritti,

rispettivamente che il credito insinuato dalla sua sezione di __________ non

era stato preso in considerazione al momento della ripartizione. La ricorrente

ha parallelamente impugnato la sentenza di chiusura del fallimento (inc.

14.2006

).

3.

Dagli

atti prodotti dalle parti si evince che la RI 1, sezione di __________, ha

effettivamente insinuato i suoi crediti il 19 novembre 1993 (doc. 1), i quali

sono del resto stati iscritti nell¿elenco delle insinuazioni (doc. A) sotto il

n° 34 per un importo di fr. 0.--, dal momento che la Cassa non ne aveva

(ancora) indicato l¿ammontare. Nello stesso elenco risulta anche iscritto,

sotto il n° 37, il credito insinuato dalla Cassa, sezione di __________, il 23

novembre 1993 in relazione con le indennità di disoccupazione versate a __________

(doc. 2). Non vi è invece prova che lo scritto 16 marzo 2004 (doc. 4) con cui

la Cassa, sezione di __________, comunicava l¿importo del suo credito (pari

complessivamente a fr. 19'172,20) sia giunto all¿amministrazione speciale ¿ che

del resto contesta tale circostanza, visto che lo scritto è stato erroneamente

indirizzato all¿UEF di __________ anziché all¿amministrazione speciale. Nella

graduatoria, quest¿ultima ha comunque omesso di riportare l¿insinuazione n° 34

mentre ha respinto l¿insinuazione n° 37 (cfr. n° 200 della graduatoria), senza

peraltro indicare l¿importo di fr. 12'691,60 apparentemente notificato dalla

Cassa, sezione di __________, il 20 dicembre 1993 (doc. 3). Non sussiste

nemmeno prova (diretta) che l¿amministrazione speciale abbia notificato alla

ricorrente la graduatoria e l¿avviso speciale ai creditori la cui insinuazione

non è stata ammessa (art. 249 cpv. 3 LEF).

4.

L¿operato

dell¿amministrazione speciale è stato gravemente lacunoso per quanto concerne

il trattamento del credito della ricorrente. A prescindere dal fatto di sapere

se lo scritto 16 marzo 2004 (doc. 4) le sia giunto o no, l¿amministrazione avrebbe

dovuto dare l¿occasione alla ricorrente di completare la sua insinuazione in

conformità dell¿art. 59 RUF, o almeno avrebbe dovuto menzionarla nella

graduatoria, con l¿indicazione dei motivi di rigetto (cfr. art. 248 LEF), e

notificarle sia la graduatoria sia l¿avviso speciale ai creditori di cui

all¿art. 249 cpv. 3 LEF. Orbene, l¿amministrazione speciale non ha dimostrato

di aver assolto questi compiti e invero non l¿ha nemmeno allegato.

5.

L'art.

249.

cpv. 3 LEF è tuttavia una disposizione d'ordine, la cui violazione non

pregiudica la validità della graduatoria non tempestivamente impugnata (DTF

85.

III 95, cons. 2). Trascorso il termine d'opposizione, il

creditore non può più contestare la graduatoria nella quale non è stato

iscritto il credito da lui insinuato (CEF 16 settembre 2004 [15.04.62],

riassunta in RtiD 2005 I 912, n. 129c).

5.1

L¿esito

del ricorso in esame dipende quindi dalla questione di sapere quando la

ricorrente ha avuto ¿ o avrebbe dovuto avere ¿ conoscenza del deposito della

graduatoria.

5.2

L¿amministrazione

speciale fa valere che la ricorrente ha saputo del deposito della graduatoria

già nel 1996, da un canto perché ha contestato la collocazione del credito

insinuato sotto il n° 37 davanti alla Pretura di con atto del 18 marzo 1996

(doc. C), contestazione poi stralciata dai ruoli il 30 dicembre 1996 (doc. D),

d¿altro canto perché un suo segretario ¿ dott. iur. __________ ¿ faceva parte

della delegazione dei creditori. La ricorrente obietta che la contestazione

della graduatoria concerneva non i crediti insinuati dalla sezione di __________

sotto il numero n° 34 bensì un altro credito insinuato (sotto il n° 37) dalla

sezione di __________ e verteva sulla questione del rango e non dell¿esistenza

di detto credito. D¿altronde, il dott. iur. __________ avrebbe rappresentato i

lavoratori per i loro crediti di salario e non la Cassa di disoccupazione.

5.3

Può

essere lasciata indecisa la questione a sapere se si possa, in buona fede,

attribuire alla ricorrente la conoscenza della carente collocazione di alcuni dei

suoi crediti avuta da organi che non li avevano insinuati (con il rilievo che

detti crediti sono stati registrati dall¿amministrazione speciale con numeri

d¿ordine diversi gli uni dagli altri). In effetti, si deve constatare come la

ricorrente abbia atteso quasi 10 anni prima d¿informarsi sullo stadio della

procedura (cfr. scritto 22 luglio 2003, doc. 7) e non abbia comunque reagito

prima della chiusura della procedura, avvenuta solo all¿inizio del 2006. La

ricorrente avrebbe del resto dovuto capire che la graduatoria era già stata

depositata quando è stata informata dall¿amministrazione speciale sulla

prossima chiusura del fallimento (cfr. scritto 11 dicembre 2003, doc. 10).

Certo, un ricorso per ritardata giustizia è in linea di massima possibile in

ogni tempo (art. 17 cpv. 2 LEF), così che si potrebbe sostenere che la

ricorrente non era obbligata a chiedere il deposito della graduatoria, seppure

il termine (comunque di ordine) fissato nella legge per tale incombenza sia di 60

giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni (art. 247 cpv. 1 LEF). In

realtà, la regola non è assoluta. In ossequio al principio della buona fede, la

parte non può indugiare a ricorrere per ritardata giustizia onde trarre

vantaggio dell¿inazione dell¿autorità esecutiva a sfavore delle altri parti o

interessati (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 239 ad art. 17). Ad esempio, il

Tribunale federale ha ritenuto che il creditore, se sa di aver subito una

perdita, non può semplicemente aspettare che l¿ufficio gli consegni l¿attestato

di carenza di beni che gli consentirà di richiedere, nel termine di sei mesi

(art. 149 cpv. 3 LEF), la continuazione dell¿esecuzione senza l¿emissione di un

nuovo precetto esecutivo, ma deve farsi parte diligente presso l¿ufficio, pena

la decadenza di questo termine (DTF 33 I 673; Rey-Mermet,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 33 ad art. 149). Nel caso concreto, la

passività della ricorrente è durata quasi 10 anni e anche successivamente essa

non ha intrapreso i passi che ci si sarebbe potuti aspettare da parte sua

alfine di chiarire la questione del deposito della graduatoria. Riaprire ora la

procedura causerebbe un ingiusto pregiudizio agli altri creditori, che hanno adeguato

il proprio atteggiamento nella liquidazione (in particolare per quanto concerne

la rinuncia a determinate pretese della massa) in funzione della graduatoria

così come depositata (ossia senza tenere conto dei crediti insinuati dalla

ricorrente). La reiezione del ricorso è peraltro conforme allo spirito del

diritto fallimentare, all¿art. 251 LEF, secondo cui le insinuazioni tardive

sono ammesse solo fino alla chiusura del fallimento (cpv. 1) e non danno alcun

diritto sulle ripartizioni provvisorie antecedenti (cpv. 3). In altri termini,

la negligenza della ricorrente non deve avere conseguenze negative per gli

altri creditori, a prescindere dall¿incontestabile carente operato

dell¿amministrazione speciale.

6.

A

scanso di equivoci, va precisato che la tesi della ricorrente secondo cui, dopo

lo stralcio della contestazione della graduatoria, il credito registrato

nell¿elenco delle insinuazioni sotto il n° 37 (indennità di disoccupazione

versate a __________) avrebbe dovuto essere collocato in quinta classe è insostenibile,

dal momento che essa stessa ammette che il credito era stato interamente

contestato, ciò che risulta del resto chiaramente dalla graduatoria (doc. E,

posizione 200).

7.

Il

ricorso è pertanto tardivo.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61,

62.

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 9 febbraio 2006 della RI 1, Lugano, è irricevibile in quanto tardivo.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ RI 1, __________;

¿ avv.

CO 1, __________.

Comunicazione all¿UEF __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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