15.2006.24
Chiusura del fallimento. Ricorso. Asserita mancata comunicazione del deposito della graduatoria. Tardività della censura.
29 maggio 2006Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.24
Data decisione, Autorità:
29.05.2006, CEF
Titolo:
Chiusura del fallimento. Ricorso. Asserita mancata comunicazione del deposito della graduatoria. Tardività della censura.
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 249 cpv. 3 LEF
art. 268 LEF
Incarto n.
15.2006.24
Lugano
29 maggio
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿amministrazione speciale del fallimento
di PI 1 , composta di
CO 1
__________, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il
fallimento di PI 1 è stato pronunciato il 18 ottobre 1993.
Il 3 dicembre dello stesso anno, la prima assemblea dei creditori,
alla quale era stata convocata la ricorrente, ha nominato un¿amministrazione
speciale composta dell¿avv. IS 1 e dell¿__________ __________. Il 31 gennaio
2006 è stata pubblicata la chiusura della liquidazione sul Foglio ufficiale
cantonale.
Considerandi
2.
Il
9.
febbraio 2006, la Cassa disoccupazione RI 1 ha interposto ricorso contro la
graduatoria, facendo valere di essere venuta a conoscenza solo con la
pubblicazione della chiusura del fallimento del fatto che i crediti insinuati dalla
sua sezione di __________ nel 1993 (crediti di salario nei quali essa era stata
surrogata ai sensi dell¿art. 29 cpv. 2 LAD a concorrenza dell¿importo delle indennità
di disoccupazione versate ai suoi assicurati) non vi erano stati iscritti,
rispettivamente che il credito insinuato dalla sua sezione di __________ non
era stato preso in considerazione al momento della ripartizione. La ricorrente
ha parallelamente impugnato la sentenza di chiusura del fallimento (inc.
14.2006
).
3.
Dagli
atti prodotti dalle parti si evince che la RI 1, sezione di __________, ha
effettivamente insinuato i suoi crediti il 19 novembre 1993 (doc. 1), i quali
sono del resto stati iscritti nell¿elenco delle insinuazioni (doc. A) sotto il
n° 34 per un importo di fr. 0.--, dal momento che la Cassa non ne aveva
(ancora) indicato l¿ammontare. Nello stesso elenco risulta anche iscritto,
sotto il n° 37, il credito insinuato dalla Cassa, sezione di __________, il 23
novembre 1993 in relazione con le indennità di disoccupazione versate a __________
(doc. 2). Non vi è invece prova che lo scritto 16 marzo 2004 (doc. 4) con cui
la Cassa, sezione di __________, comunicava l¿importo del suo credito (pari
complessivamente a fr. 19'172,20) sia giunto all¿amministrazione speciale ¿ che
del resto contesta tale circostanza, visto che lo scritto è stato erroneamente
indirizzato all¿UEF di __________ anziché all¿amministrazione speciale. Nella
graduatoria, quest¿ultima ha comunque omesso di riportare l¿insinuazione n° 34
mentre ha respinto l¿insinuazione n° 37 (cfr. n° 200 della graduatoria), senza
peraltro indicare l¿importo di fr. 12'691,60 apparentemente notificato dalla
Cassa, sezione di __________, il 20 dicembre 1993 (doc. 3). Non sussiste
nemmeno prova (diretta) che l¿amministrazione speciale abbia notificato alla
ricorrente la graduatoria e l¿avviso speciale ai creditori la cui insinuazione
non è stata ammessa (art. 249 cpv. 3 LEF).
4.
L¿operato
dell¿amministrazione speciale è stato gravemente lacunoso per quanto concerne
il trattamento del credito della ricorrente. A prescindere dal fatto di sapere
se lo scritto 16 marzo 2004 (doc. 4) le sia giunto o no, l¿amministrazione avrebbe
dovuto dare l¿occasione alla ricorrente di completare la sua insinuazione in
conformità dell¿art. 59 RUF, o almeno avrebbe dovuto menzionarla nella
graduatoria, con l¿indicazione dei motivi di rigetto (cfr. art. 248 LEF), e
notificarle sia la graduatoria sia l¿avviso speciale ai creditori di cui
all¿art. 249 cpv. 3 LEF. Orbene, l¿amministrazione speciale non ha dimostrato
di aver assolto questi compiti e invero non l¿ha nemmeno allegato.
5.
L'art.
249.
cpv. 3 LEF è tuttavia una disposizione d'ordine, la cui violazione non
pregiudica la validità della graduatoria non tempestivamente impugnata (DTF
85.
III 95, cons. 2). Trascorso il termine d'opposizione, il
creditore non può più contestare la graduatoria nella quale non è stato
iscritto il credito da lui insinuato (CEF 16 settembre 2004 [15.04.62],
riassunta in RtiD 2005 I 912, n. 129c).
5.1
L¿esito
del ricorso in esame dipende quindi dalla questione di sapere quando la
ricorrente ha avuto ¿ o avrebbe dovuto avere ¿ conoscenza del deposito della
graduatoria.
5.2
L¿amministrazione
speciale fa valere che la ricorrente ha saputo del deposito della graduatoria
già nel 1996, da un canto perché ha contestato la collocazione del credito
insinuato sotto il n° 37 davanti alla Pretura di con atto del 18 marzo 1996
(doc. C), contestazione poi stralciata dai ruoli il 30 dicembre 1996 (doc. D),
d¿altro canto perché un suo segretario ¿ dott. iur. __________ ¿ faceva parte
della delegazione dei creditori. La ricorrente obietta che la contestazione
della graduatoria concerneva non i crediti insinuati dalla sezione di __________
sotto il numero n° 34 bensì un altro credito insinuato (sotto il n° 37) dalla
sezione di __________ e verteva sulla questione del rango e non dell¿esistenza
di detto credito. D¿altronde, il dott. iur. __________ avrebbe rappresentato i
lavoratori per i loro crediti di salario e non la Cassa di disoccupazione.
5.3
Può
essere lasciata indecisa la questione a sapere se si possa, in buona fede,
attribuire alla ricorrente la conoscenza della carente collocazione di alcuni dei
suoi crediti avuta da organi che non li avevano insinuati (con il rilievo che
detti crediti sono stati registrati dall¿amministrazione speciale con numeri
d¿ordine diversi gli uni dagli altri). In effetti, si deve constatare come la
ricorrente abbia atteso quasi 10 anni prima d¿informarsi sullo stadio della
procedura (cfr. scritto 22 luglio 2003, doc. 7) e non abbia comunque reagito
prima della chiusura della procedura, avvenuta solo all¿inizio del 2006. La
ricorrente avrebbe del resto dovuto capire che la graduatoria era già stata
depositata quando è stata informata dall¿amministrazione speciale sulla
prossima chiusura del fallimento (cfr. scritto 11 dicembre 2003, doc. 10).
Certo, un ricorso per ritardata giustizia è in linea di massima possibile in
ogni tempo (art. 17 cpv. 2 LEF), così che si potrebbe sostenere che la
ricorrente non era obbligata a chiedere il deposito della graduatoria, seppure
il termine (comunque di ordine) fissato nella legge per tale incombenza sia di 60
giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni (art. 247 cpv. 1 LEF). In
realtà, la regola non è assoluta. In ossequio al principio della buona fede, la
parte non può indugiare a ricorrere per ritardata giustizia onde trarre
vantaggio dell¿inazione dell¿autorità esecutiva a sfavore delle altri parti o
interessati (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 239 ad art. 17). Ad esempio, il
Tribunale federale ha ritenuto che il creditore, se sa di aver subito una
perdita, non può semplicemente aspettare che l¿ufficio gli consegni l¿attestato
di carenza di beni che gli consentirà di richiedere, nel termine di sei mesi
(art. 149 cpv. 3 LEF), la continuazione dell¿esecuzione senza l¿emissione di un
nuovo precetto esecutivo, ma deve farsi parte diligente presso l¿ufficio, pena
la decadenza di questo termine (DTF 33 I 673; Rey-Mermet,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 33 ad art. 149). Nel caso concreto, la
passività della ricorrente è durata quasi 10 anni e anche successivamente essa
non ha intrapreso i passi che ci si sarebbe potuti aspettare da parte sua
alfine di chiarire la questione del deposito della graduatoria. Riaprire ora la
procedura causerebbe un ingiusto pregiudizio agli altri creditori, che hanno adeguato
il proprio atteggiamento nella liquidazione (in particolare per quanto concerne
la rinuncia a determinate pretese della massa) in funzione della graduatoria
così come depositata (ossia senza tenere conto dei crediti insinuati dalla
ricorrente). La reiezione del ricorso è peraltro conforme allo spirito del
diritto fallimentare, all¿art. 251 LEF, secondo cui le insinuazioni tardive
sono ammesse solo fino alla chiusura del fallimento (cpv. 1) e non danno alcun
diritto sulle ripartizioni provvisorie antecedenti (cpv. 3). In altri termini,
la negligenza della ricorrente non deve avere conseguenze negative per gli
altri creditori, a prescindere dall¿incontestabile carente operato
dell¿amministrazione speciale.
6.
A
scanso di equivoci, va precisato che la tesi della ricorrente secondo cui, dopo
lo stralcio della contestazione della graduatoria, il credito registrato
nell¿elenco delle insinuazioni sotto il n° 37 (indennità di disoccupazione
versate a __________) avrebbe dovuto essere collocato in quinta classe è insostenibile,
dal momento che essa stessa ammette che il credito era stato interamente
contestato, ciò che risulta del resto chiaramente dalla graduatoria (doc. E,
posizione 200).
7.
Il
ricorso è pertanto tardivo.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61,
62.
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 9 febbraio 2006 della RI 1, Lugano, è irricevibile in quanto tardivo.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: ¿ RI 1, __________;
¿ avv.
CO 1, __________.
Comunicazione all¿UEF __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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