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Decisione

15.2006.26

Esigenza della motivazione per istanza di restituzione del termine.

30 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. I precetti

esecutivi sono stati emessi dall¿CO 1 il 26 ottobre 2005, il 27 ottobre 2005 e

il 3 novembre 2005 e sono stati notificati all¿escusso il 3 novembre 2005 e il

22 novembre 2005. Ai precetti esecutivi non sono state interposte opposizioni.

C. Il 3 febbraio

2006 i creditori hanno chiesto il proseguimento delle esecuzioni e il 14

febbraio 2006 l¿Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento contro RI 1.

D.

Il 20 febbraio 2006 RI 1 ha presentato

all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per interporre

opposizione. Egli ha omesso di addurre i motivi che gli avrebbero impedito di

agire nel termine di dieci giorni. Per quanto comprensibile dal confuso

allegato, l¿escusso anche contesta l¿ammontare dei crediti dedotti in

esecuzione.

E. Delle

osservazioni 22 febbraio 2006 dell¿CO 1, postulanti la reiezione dell¿istanza,

si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato:

in diritto: 1. Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF, se l¿escusso intende fare opposizione al

precetto esecutivo, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente

a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del

precetto, all¿ufficio d¿esecuzione.

2. In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad

art. 33 e riferimenti ivi citati).

L¿esigenza della

motivazione ed il termine per presentare l¿istanza sono chiaramente indicati

anche sul precetto esecutivo (verso sub spiegazioni ad 3).

3. Nel

fattispecie in esame, i precetti esecutivi sono stati notificati il 3 novembre

2005 ed il 22 novembre 2005. Il 20 febbraio 2006, quando i termini per

interporre opposizione erano oramai scaduti, l¿escusso ha presentato istanza di

restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.

A sostegno della

propria istanza RI 1 non ha tuttavia addotto la benché minima argomentazione. La

motivazione è presupposto irrinunciabile dell¿istanza avuto riguardo al

principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l¿istituto

della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l¿istituto

della restituzione dell¿art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige

rigore e che di conseguenza impone un¿applicazione restrittiva. Per questo

motivo l¿istanza di RI 1 va dichiarata irricevibile per carenza della

motivazione richiesta all¿art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione

LEF.

4.

Per contro questa Camera non è competente

per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ riferita all¿esatto ammontare dei

crediti dedotti in esecuzione.

5. Visto l¿esito

si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell¿istanza

alle controparti per le osservazioni.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1; 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L¿istanza 20

febbraio 2006 di RI 1, __________, di restituzione del termine per interporre

opposizione ai PE n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________

del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del

27 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________

del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005,

n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005 dell¿CO 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità

dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

- RI 1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione all¿CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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