15.2006.26
Esigenza della motivazione per istanza di restituzione del termine.
30 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2006.26
Data decisione, Autorità:
30.05.2006, CEF
Titolo:
Esigenza della motivazione per istanza di restituzione del termine.
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.26
Lugano
30 maggio
2006
EC/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull¿istanza 20 febbraio
2006 di restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF) per interporre opposizione
di
RI 1
nell¿ambito
delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________ del 26 ottobre/3 novembre
2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre
2005, n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22
novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del
26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005 dell¿CO
1, fatti spiccare contro di lui da
PI 1
es. n. __________, n. __________, n. __________
PI 2
es. n. ____________________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
tutti rappr. da: RA 1
viste le osservazioni 22 febbraio 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________ dell¿CO 1PI 2 rispettivamente la PI
1 procedono contro RI 1 per l¿incasso di vari crediti.
Fatti
B. I precetti
esecutivi sono stati emessi dall¿CO 1 il 26 ottobre 2005, il 27 ottobre 2005 e
il 3 novembre 2005 e sono stati notificati all¿escusso il 3 novembre 2005 e il
22 novembre 2005. Ai precetti esecutivi non sono state interposte opposizioni.
C. Il 3 febbraio
2006 i creditori hanno chiesto il proseguimento delle esecuzioni e il 14
febbraio 2006 l¿Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento contro RI 1.
D.
Il 20 febbraio 2006 RI 1 ha presentato
all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per interporre
opposizione. Egli ha omesso di addurre i motivi che gli avrebbero impedito di
agire nel termine di dieci giorni. Per quanto comprensibile dal confuso
allegato, l¿escusso anche contesta l¿ammontare dei crediti dedotti in
esecuzione.
E. Delle
osservazioni 22 febbraio 2006 dell¿CO 1, postulanti la reiezione dell¿istanza,
si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato:
in diritto: 1. Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF, se l¿escusso intende fare opposizione al
precetto esecutivo, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente
a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto, all¿ufficio d¿esecuzione.
2. In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad
art. 33 e riferimenti ivi citati).
L¿esigenza della
motivazione ed il termine per presentare l¿istanza sono chiaramente indicati
anche sul precetto esecutivo (verso sub spiegazioni ad 3).
3. Nel
fattispecie in esame, i precetti esecutivi sono stati notificati il 3 novembre
2005 ed il 22 novembre 2005. Il 20 febbraio 2006, quando i termini per
interporre opposizione erano oramai scaduti, l¿escusso ha presentato istanza di
restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
A sostegno della
propria istanza RI 1 non ha tuttavia addotto la benché minima argomentazione. La
motivazione è presupposto irrinunciabile dell¿istanza avuto riguardo al
principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l¿istituto
della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l¿istituto
della restituzione dell¿art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige
rigore e che di conseguenza impone un¿applicazione restrittiva. Per questo
motivo l¿istanza di RI 1 va dichiarata irricevibile per carenza della
motivazione richiesta all¿art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione
LEF.
4.
Per contro questa Camera non è competente
per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ riferita all¿esatto ammontare dei
crediti dedotti in esecuzione.
5. Visto l¿esito
si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell¿istanza
alle controparti per le osservazioni.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1; 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L¿istanza 20
febbraio 2006 di RI 1, __________, di restituzione del termine per interporre
opposizione ai PE n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________
del 3/22 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________ del
27 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 3/22 novembre 2005, n. __________
del 26 ottobre/3 novembre 2005, n. __________ del 26 ottobre/3 novembre 2005,
n. __________ del 27 ottobre/3 novembre 2005 dell¿CO 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità
dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all¿CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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