15.2006.3
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
13 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2006.3
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2006.3
Lugano
13 marzo 2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 30 dicembre 2005 di
RI 1
tendente alla
proroga del termine dell¿art. 270 LEF nella procedura
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la liquidazione di PI 1 è aperta dal 2 gennaio
1995;
che con decreto 16 marzo 2005 (inc. 15.05.6), questa
Camera ha concesso un¿ultima proroga fino al 31 dicembre 2005 per chiudere la
procedura fallimentare;
che con l'istanza in esame, RI 1 chiede ¿un¿ultima e definitiva
proroga di 3 mesi¿;
che invitata a trasmettere l¿elenco di tutte le operazioni compiute nel
2005, l¿istante ha comunicato di avere, l¿anno scorso, verificato tutti gli
estratti aggiornati dei fondi aggiudicati nel 2004 e inoltrato le istanze di
cancellazione dal registro di commercio di alcuni creditori che risultavano
ancora iscritti, seppur senza titolo;
che l¿amministrazione fallimentare speciale afferma anche di aver organizzato
il ¿subingresso¿ degli aggiudicatari nei mutui ipotecari nominativi gravanti i
fondi, la cancellazione delle ipoteche legali e la riduzione o la modifica
delle cartelle ipotecarie;
che l¿istante ha poi controllato e pagato le tasse di trapasso
nonché, dopo trattative con le autorità fiscali, le imposte sugli utili
immobiliari;
che l¿amministrazione speciale riferisce anche di aver fornito
assistenza agli aggiudicatari in merito a diverse procedure iniziate prima
dell¿aggiudicazione;
che essa ha infine emesso tre circolari per informare i creditori
sullo sviluppo della procedura e sui riparti previsti in loro favore, che
sembrano già essere stati versati seppure lo stato di riparto non sia ancora
stato allestito;
che in virtù dell¿art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato
dall¿autorità di vigilanza cantonale;
che nel caso concreto, come già rilevato in occasione di precedenti
decisioni di proroghe (cfr. inc. 15.04.94), la liquidazione fallimentare non procede
secondo i dettami di celerità posti all¿art. 270 LEF;
che invece di continuare a chiedere proroghe di tre mesi che potrebbe
fors¿anche sapere di non essere in grado di rispettare (nella sua richiesta 28
agosto 2002, RI 1 chiedeva la concessione di un¿¿ultima¿ proroga di tre mesi),
l¿amministrazione dovrebbe porre tra le sue priorità la chiusura del
fallimento, ormai aperto da più di 11 anni;
che a prescindere dal fatto che alcuni atti dell¿amministrazione
speciale enumerati nell¿istanza appaiono inutili e quindi antieconomici (la
legge prevede che l¿informazione dei creditori avviene tramite il deposito
dello stato di riparto e semmai dietro una domanda esplicita di consultazione
degli atti fondata sull¿art. 8a LEF; i beni della massa sono aggiudicati senza
garanzia dell¿amministrazione del fallimento, che non è tenuta a prestare
assistenza giuridica o economica agli aggiudicatari) ¿ questione che sarà se
del caso esaminata in sede di determinazione degli onorari e delle spese
dell¿amministrazione speciale-, sorprende che RI 1 non abbia ancora allestito
lo stato di riparto;
che visti gli atti ancora da compiere ¿ presentazione a questa
Camera della nota d¿onorario dell¿amministrazione speciale per verifica, deposito
dello stato di riparto definitivo, avviso ai creditori, allestimento degli
attestati di carenza di beni, pagamento dei dividendi, allestimento della
relazione finale, presentazione al Pretore che ha pronunciato il fallimento
dell¿istanza di chiusura del fallimento, pubblicazione della relativa sentenza
sul FUC e sul FUSC e deposito dell¿incarto all¿__________ (cfr. foglio
informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni
fallimentari speciali) ¿, appare tuttavia ragionevole prorogare il termine per
ultimare il fallimento fino alla fine di quest¿anno, invitando però fermamente
l¿istante a rispettare tale termine.
Per questi motivi,
visto l¿art. 270 LEF;
decreta:
1. L¿istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del
termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta.
1.1. Il termine di cui all¿art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31
dicembre 2006 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.
Fatti
2. Intimazione
a RI 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Considerandi
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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