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Decisione

15.2006.31

Comminatoria di fallimento. Mancanza di liquidità. Potere di apprezzamento.

24 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.31

Data decisione, Autorità:

24.04.2006, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Mancanza di liquidità. Potere di apprezzamento.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 17 LEF

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2006.31

Lugano

24 aprile

2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 marzo 2006 di

RI 1

contro

l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 22 febbraio 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1 , amministratore unico

viste le

osservazioni 28 marzo 2006 dell¿CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad

esempio quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

¿ l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

¿ l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

¿ è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

¿ la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

¿ l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente si è limitata ad allegare

di avere ¿crediti che sono a disposizione nella prima metà del mese di aprile¿,

precisando che appena essi sarebbero stati incassati, essa avrebbe

immediatamente provveduto a pagare il debito posto in esecuzione;

che la

mancanza di liquidità non costituisce un motivo legale di sospensione della

procedura esecutiva ¿ anzi tale procedura trova la sua ragione di essere proprio

in quei casi in cui il debitore non vuole o non può tempestivamente pagare il

proprio debito ¿ e non ricade tra le censure, ricordate sopra, che possono

essere fatte valere con un ricorso giusta l¿art. 17 LEF;

che non

può nemmeno essere accolta la censura fondata su una non meglio precisata

¿sproporzione¿ dell¿atto impugnato, perché l¿ufficio d¿esecuzione,

nell¿emettere la comminatoria di fallimento, non gode di nessun potere

d¿apprezzamento che possa essere oggetto di ricorso all¿autorità di vigilanza,

al contrario di quanto prevede la legge per alcuni altri atti esecutivi (ad

esempio la decisione di determinazione del minimo di esistenza dell¿escusso);

che la

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di

diritto esecutivo;

che il

ricorso è pertanto da respingere;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 10 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ RI 1, __________;

¿ RA

1, __________

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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