15.2006.32
Determinazione della rimunerazione di un amministratore fallimentare speciale.
24 aprile 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2006.32
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, CEF
Titolo:
Determinazione della rimunerazione di un amministratore fallimentare speciale.
SPESE ESECUTIVE
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2006.32
Lugano
24 aprile
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull¿istanza 14 marzo 2006 di
IS 1
tendente
alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratrice speciale del fallimento
di
PI 1,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 6 dicembre 1996.
Il 4 marzo 1997, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS 1
in qualità di amministratrice speciale del fallimento e una delegazione dei
creditori composta di 6 membri (__________, __________, avv. __________, avv. __________,
__________ e __________).
B. Il 20
giugno 2001, l¿amministratrice del fallimento ha depositato un primo stato di
riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 662'692,60 (dopo deduzione di
fr. 205'809,44 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso di
saldare interamente i 30 creditori di prima classe (per fr. 426'882,05) e di
versare un dividendo del 15% ai 6 creditori di seconda classe (per fr.
235'810,75). Per svista, la nota d¿onorario dell¿amministratrice speciale non è
stata sottoposta a questa Camera prima del deposito dello stato di riparto.
Il 23
maggio 2003, l¿amministratrice del fallimento ha depositato un secondo stato di
riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 251'531,40 (dopo deduzione di
fr. 32'967,90 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso il
versamento di un dividendo supplementare del 16% a favore dei creditori di
seconda classe (per fr. 235'810,75). Anche in tale occasione, la nota
d¿onorario dell¿amministratrice speciale non è stata sottoposta a questa Camera
prima del deposito dello stato di riparto.
C. L¿amministratrice
del fallimento ha ora predisposto lo stato di riparto definitivo, che prevede
una riduzione dell¿importo totale delle competenze e spese di liquidazione
esposto nel secondo stato di riparto provvisorio, pari a fr. 20'099,27 (fr.
238'777,34 ./. 218'678,07), nonché il versamento a favore dei creditori di un
ulteriore importo di fr. 222'207,52, che comprende un importo di fr. 30'361,90
retrocesso dal SEI dopo ricontrollo dei conteggi dei dipendenti iscritti in
prima classe. Il dividendo dei creditori di seconda classe aumenterà così del
14,13%, per stabilirsi in totale al 45,13%.
Riassumendo,
il totale dei ricavi è di fr. 1'324'747,89 e il totale delle competenze e spese
di liquidazione di fr. 218'678,07, al quale si deve aggiungere ¿ come si vedrà
¿ la rimunerazione della delegazione dei creditori, che ammonta
complessivamente a fr. 8'160.--. Il totale dei costi rappresenta quindi circa
il 17% degli introiti.
D. Con
l¿istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d¿onorario, che
si presenta così:
Onorario amministratrice speciale
a
ore 691,50 a fr. 120.00 fr. 82'980.--
a
corpo fr. 9'400.--
Trasferte
km 586 a fr. 2.00 fr. 1'172.--
Prestazioni
di segretariato fr. 11'380.--
Spese
diverse
Francobolli 4'315,70
Fotocopie
4623 a fr. 0,30 1'386,90
Telefoni 1'490,00 fr. 7'192,60
fr. 112'124,60
¿ acconto
8 giugno 2001 (fr. 21'520.--)
¿ acconto
9 maggio 2003 (fr. 21'520.--)
¿ spese
già rimborsate o pagate (fr. 4'420,85)
Totale fr. 64'633,75
E. Così
come richiesto da questa Camera, IS 1, il 10 aprile 2006, ha prodotto le note
d¿onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano complessivamente
a fr. 8¿160.--, pari a tra 10 e 18 ore lavorative a dipendenza del singolo membro
fatturate a fr. 100.--/ora per le prestazioni fornite in occasione di 6
riunioni della delegazione, che hanno avuto luogo tra il 18 aprile 1997 e il 10
gennaio 2001. Per svista, queste indennità non sono state contabilizzate nel
progetto di stato di ripartizione definitivo.
Considerando in diritto
1. Giusta l¿art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell¿art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla
competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta
particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede
tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio ¿ che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono
limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad
art. 1, nota 78, p. 43) ¿ è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso
dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
Considerandi
2.
L¿art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l¿art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
¿tempo impiegato¿ si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell¿ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori ¿esigenti¿ (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell¿autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),
mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004
[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L¿autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l¿applicazione dell¿art. 47 OTLEF, nonché l¿importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
2.4
Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all¿autorità di vigilanza statuire d¿ufficio sulle spese esposte
dall¿amministrazione speciale.
3.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell¿art. 47 OTLEF, in considerazione del numero di creditori (solo nella prima
classe sono 30) e dell¿entità e della composizione dell¿attivo (12 cantieri;
numerosi beni [nel solo inventario dell¿UEF di __________ figurano 307
posizioni]; 51 crediti per un importo nominale di fr. 1'574'487,35; azioni),
dal quale è stata ricavata la somma non indifferente di fr. 1'324'747,89.
3.1
Dai
dati forniti dall¿amministratrice speciale risulta che il suo impegno
complessivo è stato di 691,5 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni con la
delegazione dei creditori, registrazioni contabili e pagamenti) per un importo
di fr. 9¿400.-- (pari a circa 78,33 ore a fr. 120.--), che corrispondono a
circa 96 giorni lavorativi di 8 ore (~19 settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su un po¿ più
di 9 anni.
3.2
La
tariffa oraria esposta dall¿amministratrice per le proprie prestazioni (fr.
120.
--/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.
L¿istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle
prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni
scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla
tassa prevista all¿art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui
tariffa non è esplicitamente regolata dall¿ordinanza.
L¿importo
a corpo di fr. 7'600.-- (pari a un po¿ più di 63 ore a fr. 120.--/ora) per ¿registrazione
contabilità e pagamenti¿ può anche essere ammesso, seppure la legge non
prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì l¿allestimento di un
¿mastro¿ (conto corrente delle operazioni di cassa e di deposito) e di un
¿conto tasse e spese¿ (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97 RUF), documento peraltro
allegato all¿istanza.
3.3
Complessivamente,
le ore lavorative indicate dall¿amministratrice speciale e la loro ripartizione
tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle
circostanze concrete della procedura.
Per il
resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l¿importo
degli onorari dell¿amministrazione (fr. 92'380.-- = fr. 82'980.-- + 9'400.--)
rappresenta circa il 7,76% del ricavato netto (pari a fr. 1'190'289,82, ossia:
fr. 1'324'747,89 [ricavato lordo] ¿ [fr. 218'678,07 ¿ fr. 92'380.-- + 8'160.--]
[spese complessive di liquidazione, comprese le indennità della delegazione dei
creditori]).
4.
Secondo
l¿art. 46 cpv. 3 OTLEF, l¿indennità per mezz¿ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all¿infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell¿art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall¿autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso
concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una
rimunerazione superiore a quella prevista dall¿art. 46 OTLEF. Non è pertanto
necessario determinare la loro rimunerazione ai sensi dell¿art. 47 cpv. 2
OTLEF.
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1.
L¿istanza
14.
marzo 2006 di IS 1, __________, è accolta.
2.
La
rimunerazione dell¿amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________,
per il periodo dal 4 marzo 1997 sino alla chiusura del fallimento, è determinata
come segue (senza tenere conto degli acconti già percepiti):
Onorario fr. 103'760.--
¿ a ore 691,50 a fr. 120.00 fr. 82'980.--
¿
a corpo fr. 9'400.--
¿
prestazioni di segretariato fr. 11'380.--
Spese fr. 8'364,60
¿
trasferte (586 km a fr. 2.00/km) fr. 1'172.--
¿
francobolli fr. 4'315,70
¿
fotocopie (4623 a fr. 0,30) fr. 1'386,90
¿
telefoni fr. 1'490,00
Totale
onorari e spese fr. 112'124,60
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a IS 1, __________.
Comunicazione
all¿__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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