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Decisione

15.2006.32

Determinazione della rimunerazione di un amministratore fallimentare speciale.

24 aprile 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dal 6 dicembre 1996.

Il 4 marzo 1997, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS 1

in qualità di amministratrice speciale del fallimento e una delegazione dei

creditori composta di 6 membri (__________, __________, avv. __________, avv. __________,

__________ e __________).

B. Il 20

giugno 2001, l¿amministratrice del fallimento ha depositato un primo stato di

riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 662'692,60 (dopo deduzione di

fr. 205'809,44 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso di

saldare interamente i 30 creditori di prima classe (per fr. 426'882,05) e di

versare un dividendo del 15% ai 6 creditori di seconda classe (per fr.

235'810,75). Per svista, la nota d¿onorario dell¿amministratrice speciale non è

stata sottoposta a questa Camera prima del deposito dello stato di riparto.

Il 23

maggio 2003, l¿amministratrice del fallimento ha depositato un secondo stato di

riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 251'531,40 (dopo deduzione di

fr. 32'967,90 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso il

versamento di un dividendo supplementare del 16% a favore dei creditori di

seconda classe (per fr. 235'810,75). Anche in tale occasione, la nota

d¿onorario dell¿amministratrice speciale non è stata sottoposta a questa Camera

prima del deposito dello stato di riparto.

C. L¿amministratrice

del fallimento ha ora predisposto lo stato di riparto definitivo, che prevede

una riduzione dell¿importo totale delle competenze e spese di liquidazione

esposto nel secondo stato di riparto provvisorio, pari a fr. 20'099,27 (fr.

238'777,34 ./. 218'678,07), nonché il versamento a favore dei creditori di un

ulteriore importo di fr. 222'207,52, che comprende un importo di fr. 30'361,90

retrocesso dal SEI dopo ricontrollo dei conteggi dei dipendenti iscritti in

prima classe. Il dividendo dei creditori di seconda classe aumenterà così del

14,13%, per stabilirsi in totale al 45,13%.

Riassumendo,

il totale dei ricavi è di fr. 1'324'747,89 e il totale delle competenze e spese

di liquidazione di fr. 218'678,07, al quale si deve aggiungere ¿ come si vedrà

¿ la rimunerazione della delegazione dei creditori, che ammonta

complessivamente a fr. 8'160.--. Il totale dei costi rappresenta quindi circa

il 17% degli introiti.

D. Con

l¿istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d¿onorario, che

si presenta così:

Onorario amministratrice speciale

a

ore 691,50 a fr. 120.00 fr. 82'980.--

a

corpo fr. 9'400.--

Trasferte

km 586 a fr. 2.00 fr. 1'172.--

Prestazioni

di segretariato fr. 11'380.--

Spese

diverse

Francobolli 4'315,70

Fotocopie

4623 a fr. 0,30 1'386,90

Telefoni 1'490,00 fr. 7'192,60

fr. 112'124,60

¿ acconto

8 giugno 2001 (fr. 21'520.--)

¿ acconto

9 maggio 2003 (fr. 21'520.--)

¿ spese

già rimborsate o pagate (fr. 4'420,85)

Totale fr. 64'633,75

E. Così

come richiesto da questa Camera, IS 1, il 10 aprile 2006, ha prodotto le note

d¿onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano complessivamente

a fr. 8¿160.--, pari a tra 10 e 18 ore lavorative a dipendenza del singolo membro

fatturate a fr. 100.--/ora per le prestazioni fornite in occasione di 6

riunioni della delegazione, che hanno avuto luogo tra il 18 aprile 1997 e il 10

gennaio 2001. Per svista, queste indennità non sono state contabilizzate nel

progetto di stato di ripartizione definitivo.

Considerando in diritto

1. Giusta l¿art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell¿art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento

(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver

diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),

dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla

competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta

particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede

tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio ¿ che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono

limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad

art. 1, nota 78, p. 43) ¿ è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso

dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

Considerandi

2.

L¿art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l¿art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

¿tempo impiegato¿ si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell¿ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un

calcolo misto, che distingua almeno tra lavori ¿esigenti¿ (qualificati) e

lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in

categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra

nel potere di apprezzamento dell¿autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130

III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),

mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004

[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L¿autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l¿applicazione dell¿art. 47 OTLEF, nonché l¿importo della

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

2.4

Riservata

la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta

all¿autorità di vigilanza statuire d¿ufficio sulle spese esposte

dall¿amministrazione speciale.

3.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell¿art. 47 OTLEF, in considerazione del numero di creditori (solo nella prima

classe sono 30) e dell¿entità e della composizione dell¿attivo (12 cantieri;

numerosi beni [nel solo inventario dell¿UEF di __________ figurano 307

posizioni]; 51 crediti per un importo nominale di fr. 1'574'487,35; azioni),

dal quale è stata ricavata la somma non indifferente di fr. 1'324'747,89.

3.1

Dai

dati forniti dall¿amministratrice speciale risulta che il suo impegno

complessivo è stato di 691,5 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni con la

delegazione dei creditori, registrazioni contabili e pagamenti) per un importo

di fr. 9¿400.-- (pari a circa 78,33 ore a fr. 120.--), che corrispondono a

circa 96 giorni lavorativi di 8 ore (~19 settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su un po¿ più

di 9 anni.

3.2

La

tariffa oraria esposta dall¿amministratrice per le proprie prestazioni (fr.

120.

--/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.

L¿istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle

prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni

scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla

tassa prevista all¿art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui

tariffa non è esplicitamente regolata dall¿ordinanza.

L¿importo

a corpo di fr. 7'600.-- (pari a un po¿ più di 63 ore a fr. 120.--/ora) per ¿registrazione

contabilità e pagamenti¿ può anche essere ammesso, seppure la legge non

prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì l¿allestimento di un

¿mastro¿ (conto corrente delle operazioni di cassa e di deposito) e di un

¿conto tasse e spese¿ (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97 RUF), documento peraltro

allegato all¿istanza.

3.3

Complessivamente,

le ore lavorative indicate dall¿amministratrice speciale e la loro ripartizione

tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle

circostanze concrete della procedura.

Per il

resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l¿importo

degli onorari dell¿amministrazione (fr. 92'380.-- = fr. 82'980.-- + 9'400.--)

rappresenta circa il 7,76% del ricavato netto (pari a fr. 1'190'289,82, ossia:

fr. 1'324'747,89 [ricavato lordo] ¿ [fr. 218'678,07 ¿ fr. 92'380.-- + 8'160.--]

[spese complessive di liquidazione, comprese le indennità della delegazione dei

creditori]).

4.

Secondo

l¿art. 46 cpv. 3 OTLEF, l¿indennità per mezz¿ora di seduta è di fr. 60.-- per

il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--

per gli altri membri; le operazioni all¿infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell¿art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall¿autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una

rimunerazione superiore a quella prevista dall¿art. 46 OTLEF. Non è pertanto

necessario determinare la loro rimunerazione ai sensi dell¿art. 47 cpv. 2

OTLEF.

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L¿istanza

14.

marzo 2006 di IS 1, __________, è accolta.

2.

La

rimunerazione dell¿amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________,

per il periodo dal 4 marzo 1997 sino alla chiusura del fallimento, è determinata

come segue (senza tenere conto degli acconti già percepiti):

Onorario fr. 103'760.--

¿ a ore 691,50 a fr. 120.00 fr. 82'980.--

¿

a corpo fr. 9'400.--

¿

prestazioni di segretariato fr. 11'380.--

Spese fr. 8'364,60

¿

trasferte (586 km a fr. 2.00/km) fr. 1'172.--

¿

francobolli fr. 4'315,70

¿

fotocopie (4623 a fr. 0,30) fr. 1'386,90

¿

telefoni fr. 1'490,00

Totale

onorari e spese fr. 112'124,60

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a IS 1, __________.

Comunicazione

all¿__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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