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Decisione

15.2006.34

Retrocessione atti all'Ufficio per completazione verbale di pignoramento. Rivendicazione e pignoramento di crediti contestati. Motivazioni della sentenza non crescono in giudicato.

28 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 10/11 maggio 2005 dell’CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per

l’incasso di complessivi fr. 18'977.-- oltre accessori, indicando quale titolo

di credito:

“1-2)

Sentenza 6 novembre della Pretura del Distretto di __________, e 16.2.2005

della seconda Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino,

3)

Tassa di giustizia e spese di prima istanza,

4)

Ripetibili di prima istanza”.

L’opposizione

interposta dall’escusso al PE è stata respinta in via definitiva con

pronunciato 29 agosto 2005, cresciuto in giudicato, del Pretore del Distretto

di __________.

Il

23 settembre 2005 RI 1 ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione

e l’8 novembre 2005 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

B. Con

PE n. __________ dell’8/9 settembre 2005 RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso

di fr. 2'500.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “Sentenza 7

giugno 2005 della prima corte civile del Tribunale Federale Svizzero. Quali

ripetibili della sede federale”.

L’opposizione

interposta dall’escusso al PE è stata respinta in via definitiva con

pronunciato 21 novembre 2005, cresciuto in giudicato.

Il

18 gennaio 2006 il creditore ha presentato domanda di prosecuzione

dell’esecuzione e il 25 gennaio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

C. Nell’ambito dell’esecuzione 1100089, il 16 dicembre 2005 l’Ufficio aveva

pignorato un “credito di fr. 18'925.96 vantato dall’escusso nei confronti del

signor RI 1, __________, __________ (cessione: __________, __________ - __________,

__________)”.

D. Il

7 marzo 2006 l’Ufficio ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.

E. Con

tempestivo ricorso 15 marzo 2006 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento

del credito di fr. 18'925.96, che l’escusso pretende vantare nei suoi confronti,

e di procedere all’interrogatorio formale di PI 1.

Il

ricorrente ha evidenziato di aver conferito all’escusso, nell’aprile del 1997,

il mandato di incassare un suo credito nei confronti di terzi. Incassato il

credito, PI 1 si sarebbe rifiutato di consegnargli la relativa somma, facendo

valere sia delle pretese esorbitanti derivanti dal mandato di incasso che delle

pretese derivanti da cessioni di crediti di terzi a suo favore. A seguito di questo

comportamento, il ricorrente fu costretto ad avviare la procedura giudiziaria

sfociata nella sentenza 6 novembre 2003, con la quale il Pretore ha condannato

l’escusso al pagamento di fr. 15'727.-- oltre accessori. Questa sentenza

sarebbe stata confermata sia dalla seconda Camera civile del Tribunale di

appello che dalla prima Corte civile del Tribunale federale. Nell’ambito di

questa procedura, l’escusso avrebbe preteso, senza successo, di compensare il

proprio debito nei confronti del procedente con le pretese cedutegli da __________

e da __________. A fronte delle risultanze della procedura giudiziaria,

l’Ufficio non avrebbe potuto pignorare l’asserito credito dell’escusso contro

il procedente, atteso che tale credito in realtà non esisterebbe.

Il

ricorrente ha evidenziato che dal calcolo dell’imponibile riferito all’imposta

cantonale 2003 e 2004 emergerebbe che i coniugi __________ detengono sostanza

per fr. 80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga accertata sia la natura

di tale sostanza che a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha

pure postulato di accertare la veridicità dell’affermazione secondo cui PI 1 non

deterrebbe beni da pignorare.

F. Con

osservazioni 27 marzo 2006 e 30 marzo 2006 PI 1 rispettivamente l’CO 1 hanno

postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno

riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per gli art. 106 e segg. LEF l’Ufficio di esecuzione deve dare avvio

alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostiene che l’oggetto del

pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno di un terzo

rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di proprietà o di

pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento (rispettivamente con il

sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore.

La procedura di rivendicazione degli art. 106 segg. LEF entra in considerazione

anche quando oggetto del provvedimento esecutivo è un credito o un altro

diritto. Se la titolarità del credito pignorato è rivendicata da un terzo,

l’ufficio ne fa esplicita menzione sul verbale.

2.

Se

tuttavia oggetto della contestazione non è la titolarità del credito in quanto

tale, bensì la sua esistenza o il suo ammontare, allora la procedura di

rivendicazione non entra in considerazione, il credito in questione - se

esistente - facendo parte del patrimonio dell’escusso. Quando il terzo debitore

contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto il

pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei

confronti dell’escusso, il credito dell’escusso viene pignorato, tuttavia va

realizzato come credito contestato con la sua assegnazione in pagamento o per

incasso ai sensi dell’art. 131 LEF ai creditori procedenti oppure con la

vendita all’asta (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.13 ad art. 106 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

Zurigo 1997, Vol. I, n. 7 ad art. 99 LEF e n. 5

ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120

III 18, 120 III 131). La lite va poi decisa dal giudice civile

nella causa promossa dall’aggiudicatario contro il terzo debitore (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 24; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin,

op. cit., n. 13 ad art. 106).

3.

In concreto oggetto del pignoramento è un credito contestato di fr. 18'925.96 di PI 1 nei confronti di __________.

L’Ufficio si è correttamente determinato pignorando tale credito nella sua totalità come credito contestato e indicando tale

circostanza in modo esplicito sul verbale di pignoramento. Infatti - sebbene il

pretore, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello e la prima Corte

civile del Tribunale federale abbiano respinto l’eccezione di compensazione del

debito di PI 1 nei confronti di RI 1 con il credito da lui vantato contro quest’ultimo

- sulla questione dell’effettiva esistenza del credito dell’escusso nei

confronti del procedente non vi è decisione cresciuta in giudicato. Questo perché a differenza del dispositivo, le motivazioni di una sentenza,

anche quando la stessa respinge l’eccezione di compensazione, non crescono in

forza di cosa giudicata (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, art. 109 m. 6, art. 307 m. 7; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,

7a ed., Berna 2001, n. 71 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il

procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.)

4.

Il ricorrente

ha evidenziato che dal calcolo dell’imponibile riferito all’imposta cantonale

2003.

e 2004 risulta che i coniugi __________ detengono sostanza per fr.

80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga appurata la natura di tale

sostanza e a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha pure

postulato di accertare la veridicità dell’affermazione secondo cui PI 1 non

deterrebbe alcun bene da pignorare.

5.

Nell'ambito del pignoramento l'escusso

deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo

reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le

esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,

1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare

le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

6.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF

108.

III 13).

7.

Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può

riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di

esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato

contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il

pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di

esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento.

La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale

dell’Autorità di vigilanza (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p. 260).

8.

Dalla documentazione agli atti, e segnatamente dal calcolo

dell’imponibile per l’imposta cantonale 2003 e per l’imposta cantonale 2004, risulta

che al 31 dicembre 2003 e ancora al 31 dicembre 2004 i coniugi __________ possedevano

una sostanza mobiliare di fr. 80'000.--. A fronte dell’indicazione numerica

contenuta in due consecutive notifiche di tassazione, l’Ufficio avrebbe dovuto

effettuare gli accertamenti necessari tendenti ad appurare in particolare la

natura, la titolarità e la consistenza di tali beni al momento del pignoramento

e, se del caso, l’utilizzo fattone dal debitore. Dal verbale di pignoramento

emerge che l’Ufficio non ha proceduto in questo senso, omettendo di compiere,

rendendoli controllabili, i necessari accertamenti. Di conseguenza s’impone la

retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché proceda ad una completazione

del verbale di pignoramento 16 dicembre 2005 sulla base delle considerazioni

qui espresse. Nell’ambito di questo accertamento l’Ufficio non dovrà limitarsi

a verbalizzare le dichiarazioni rese dall’escusso, ma in mancanza di

sufficienti supporti documentali, dovrà esperire, avuto riguardo ai mezzi

indagatori di cui dispone, le ulteriori indagini necessarie, segnatamente

interrogando se opportuno anche la moglie dell’escusso.

9.

A seguito di

questa decisione è prematura è l’ulteriore richiesta formulata dal ricorrente

di accertare la veridicità dell’affermazione dell’escusso di non possedere beni

pignorabili.

10.

Il

ricorso 15 marzo 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2, 106 e segg., 131 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso 15 marzo 2006 di RI 1, __________, è parzialmente

accolto.

1.1

Di

conseguenza gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi

come al considerando 8 di questa sentenza.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

- __________

RA 1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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