15.2006.34
Retrocessione atti all'Ufficio per completazione verbale di pignoramento. Rivendicazione e pignoramento di crediti contestati. Motivazioni della sentenza non crescono in giudicato.
28 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2006.34
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, CEF
Titolo:
Retrocessione atti all'Ufficio per completazione verbale di pignoramento. Rivendicazione e pignoramento di crediti contestati. Motivazioni della sentenza non crescono in giudicato.
ATTO DI PIGNORAMENTO
VERBALE DI PIGNORAMENTO
art. 91 cpv. 1 LEF
art. 131 LEF
art. 21 cpv. 4 LPR
Incarto n.
15.2006.34
Lugano
28 agosto
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e n.
__________ promosse dal ricorrente contro
PI 1
in tema di pignoramento di un credito contestato e di
verbale di pignoramento;
viste le osservazioni:
- 27 marzo 2006 di PI 1, __________;
- 30 marzo 2006 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 10/11 maggio 2005 dell’CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per
l’incasso di complessivi fr. 18'977.-- oltre accessori, indicando quale titolo
di credito:
“1-2)
Sentenza 6 novembre della Pretura del Distretto di __________, e 16.2.2005
della seconda Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino,
3)
Tassa di giustizia e spese di prima istanza,
4)
Ripetibili di prima istanza”.
L’opposizione
interposta dall’escusso al PE è stata respinta in via definitiva con
pronunciato 29 agosto 2005, cresciuto in giudicato, del Pretore del Distretto
di __________.
Il
23 settembre 2005 RI 1 ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione
e l’8 novembre 2005 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
B. Con
PE n. __________ dell’8/9 settembre 2005 RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
di fr. 2'500.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “Sentenza 7
giugno 2005 della prima corte civile del Tribunale Federale Svizzero. Quali
ripetibili della sede federale”.
L’opposizione
interposta dall’escusso al PE è stata respinta in via definitiva con
pronunciato 21 novembre 2005, cresciuto in giudicato.
Il
18 gennaio 2006 il creditore ha presentato domanda di prosecuzione
dell’esecuzione e il 25 gennaio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
C. Nell’ambito dell’esecuzione 1100089, il 16 dicembre 2005 l’Ufficio aveva
pignorato un “credito di fr. 18'925.96 vantato dall’escusso nei confronti del
signor RI 1, __________, __________ (cessione: __________, __________ - __________,
__________)”.
D. Il
7 marzo 2006 l’Ufficio ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.
E. Con
tempestivo ricorso 15 marzo 2006 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento
del credito di fr. 18'925.96, che l’escusso pretende vantare nei suoi confronti,
e di procedere all’interrogatorio formale di PI 1.
Il
ricorrente ha evidenziato di aver conferito all’escusso, nell’aprile del 1997,
il mandato di incassare un suo credito nei confronti di terzi. Incassato il
credito, PI 1 si sarebbe rifiutato di consegnargli la relativa somma, facendo
valere sia delle pretese esorbitanti derivanti dal mandato di incasso che delle
pretese derivanti da cessioni di crediti di terzi a suo favore. A seguito di questo
comportamento, il ricorrente fu costretto ad avviare la procedura giudiziaria
sfociata nella sentenza 6 novembre 2003, con la quale il Pretore ha condannato
l’escusso al pagamento di fr. 15'727.-- oltre accessori. Questa sentenza
sarebbe stata confermata sia dalla seconda Camera civile del Tribunale di
appello che dalla prima Corte civile del Tribunale federale. Nell’ambito di
questa procedura, l’escusso avrebbe preteso, senza successo, di compensare il
proprio debito nei confronti del procedente con le pretese cedutegli da __________
e da __________. A fronte delle risultanze della procedura giudiziaria,
l’Ufficio non avrebbe potuto pignorare l’asserito credito dell’escusso contro
il procedente, atteso che tale credito in realtà non esisterebbe.
Il
ricorrente ha evidenziato che dal calcolo dell’imponibile riferito all’imposta
cantonale 2003 e 2004 emergerebbe che i coniugi __________ detengono sostanza
per fr. 80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga accertata sia la natura
di tale sostanza che a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha
pure postulato di accertare la veridicità dell’affermazione secondo cui PI 1 non
deterrebbe beni da pignorare.
F. Con
osservazioni 27 marzo 2006 e 30 marzo 2006 PI 1 rispettivamente l’CO 1 hanno
postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno
riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per gli art. 106 e segg. LEF l’Ufficio di esecuzione deve dare avvio
alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostiene che l’oggetto del
pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno di un terzo
rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di proprietà o di
pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento (rispettivamente con il
sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore.
La procedura di rivendicazione degli art. 106 segg. LEF entra in considerazione
anche quando oggetto del provvedimento esecutivo è un credito o un altro
diritto. Se la titolarità del credito pignorato è rivendicata da un terzo,
l’ufficio ne fa esplicita menzione sul verbale.
2.
Se
tuttavia oggetto della contestazione non è la titolarità del credito in quanto
tale, bensì la sua esistenza o il suo ammontare, allora la procedura di
rivendicazione non entra in considerazione, il credito in questione - se
esistente - facendo parte del patrimonio dell’escusso. Quando il terzo debitore
contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto il
pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei
confronti dell’escusso, il credito dell’escusso viene pignorato, tuttavia va
realizzato come credito contestato con la sua assegnazione in pagamento o per
incasso ai sensi dell’art. 131 LEF ai creditori procedenti oppure con la
vendita all’asta (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.13 ad art. 106 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Zurigo 1997, Vol. I, n. 7 ad art. 99 LEF e n. 5
ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120
III 18, 120 III 131). La lite va poi decisa dal giudice civile
nella causa promossa dall’aggiudicatario contro il terzo debitore (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 24; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin,
op. cit., n. 13 ad art. 106).
3.
In concreto oggetto del pignoramento è un credito contestato di fr. 18'925.96 di PI 1 nei confronti di __________.
L’Ufficio si è correttamente determinato pignorando tale credito nella sua totalità come credito contestato e indicando tale
circostanza in modo esplicito sul verbale di pignoramento. Infatti - sebbene il
pretore, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello e la prima Corte
civile del Tribunale federale abbiano respinto l’eccezione di compensazione del
debito di PI 1 nei confronti di RI 1 con il credito da lui vantato contro quest’ultimo
- sulla questione dell’effettiva esistenza del credito dell’escusso nei
confronti del procedente non vi è decisione cresciuta in giudicato. Questo perché a differenza del dispositivo, le motivazioni di una sentenza,
anche quando la stessa respinge l’eccezione di compensazione, non crescono in
forza di cosa giudicata (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 109 m. 6, art. 307 m. 7; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
7a ed., Berna 2001, n. 71 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.)
4.
Il ricorrente
ha evidenziato che dal calcolo dell’imponibile riferito all’imposta cantonale
2003.
e 2004 risulta che i coniugi __________ detengono sostanza per fr.
80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga appurata la natura di tale
sostanza e a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha pure
postulato di accertare la veridicità dell’affermazione secondo cui PI 1 non
deterrebbe alcun bene da pignorare.
5.
Nell'ambito del pignoramento l'escusso
deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo
reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le
esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare
le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
6.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF
108.
III 13).
7.
Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può
riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di
esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato
contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il
pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di
esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento.
La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale
dell’Autorità di vigilanza (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p. 260).
8.
Dalla documentazione agli atti, e segnatamente dal calcolo
dell’imponibile per l’imposta cantonale 2003 e per l’imposta cantonale 2004, risulta
che al 31 dicembre 2003 e ancora al 31 dicembre 2004 i coniugi __________ possedevano
una sostanza mobiliare di fr. 80'000.--. A fronte dell’indicazione numerica
contenuta in due consecutive notifiche di tassazione, l’Ufficio avrebbe dovuto
effettuare gli accertamenti necessari tendenti ad appurare in particolare la
natura, la titolarità e la consistenza di tali beni al momento del pignoramento
e, se del caso, l’utilizzo fattone dal debitore. Dal verbale di pignoramento
emerge che l’Ufficio non ha proceduto in questo senso, omettendo di compiere,
rendendoli controllabili, i necessari accertamenti. Di conseguenza s’impone la
retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché proceda ad una completazione
del verbale di pignoramento 16 dicembre 2005 sulla base delle considerazioni
qui espresse. Nell’ambito di questo accertamento l’Ufficio non dovrà limitarsi
a verbalizzare le dichiarazioni rese dall’escusso, ma in mancanza di
sufficienti supporti documentali, dovrà esperire, avuto riguardo ai mezzi
indagatori di cui dispone, le ulteriori indagini necessarie, segnatamente
interrogando se opportuno anche la moglie dell’escusso.
9.
A seguito di
questa decisione è prematura è l’ulteriore richiesta formulata dal ricorrente
di accertare la veridicità dell’affermazione dell’escusso di non possedere beni
pignorabili.
10.
Il
ricorso 15 marzo 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2, 106 e segg., 131 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso 15 marzo 2006 di RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
1.1
Di
conseguenza gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi
come al considerando 8 di questa sentenza.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
- __________
RA 1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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