15.2006.37
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9 febbraio 2007Italiano34 min
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Numero d'incarto:
15.2006.37
Data decisione, Autorità:
09.02.2007, CEF
Titolo:
Provvedimenti conservativi ex art. 39 CL. Pignoramento provvisorio. Competenza dell'autorità di vigilanza. Dovere d'informazione dei terzi detentori/debitori, in particolare sulle transazioni anteriori al pignoramento e sui beni di cui il debitore è l'avente diritto economico.
PIGNORAMENTO PROVVISORIO
art. 39 CL
art. 17 LEF
art. 91 cpv. 4 LEF
art. 92 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2006.37
Lugano
9 febbraio
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la domanda d’informazioni 7 marzo 2006 formulata
nell’ambito del pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 39 CL ordinato
nella procedura di exequatur promossa da
PI 1 (I)
rappr. dallo RA 1
nei confronti di
PI 2 (I)
patrocinata dallo PA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il
31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto
e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il
Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004
ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di
€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento
conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in
favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti
i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i
beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con
ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso
i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione
dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.
B. Il 4
febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla RI 1 (in seguito “__________”) un
“avviso di pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme,
titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in
cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di
società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è
beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 1 nei confronti
della banca, e ciò come da decreto della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. __________ allegato alla
presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre diffidato la banca con un
atto distinto, che riproduceva sostanzialmente i dispositivi n° 2 e 3 della
sentenza della seconda Camera civile e precisava che per quanto concerneva la
banca il pignoramento si estendeva segnatamente a “ogni documento relativo alla
convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso RI
1, della quale la convenuta era l’azionista fino al 2001”.
C. Con
sentenza 14 giugno 2005 (inc. 15.05.34), questa Camera ha accolto il ricorso
interposto dalla banca contro questo provvedimento, ma il Tribunale federale,
con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005), ha annullato la decisione
cantonale, riformandola nel senso della reiezione del ricorso di RI 1.
D. Il 9
novembre 2005, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente
tutti gli averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4
febbraio 2005. Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi
complessivi riconducibili a PI 2 per fr. 6'010'000.-- (valori di mercato
indicativi) e vi ha rivendicato un diritto di pegno per un credito pari a fr.
2'233'000.--.
Il 3
gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto
relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione
intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli
estratti per il periodo richiesto relativi a sei conti correnti (n° __________
e __________) intestati a RI 1, nonché due valutazioni al 4 febbraio 2005
(relazioni n° __________ e __________) di tutti gli averi della medesima
depositati presso PI 2 (per un totale di fr. 1’522'702,64), gli estratti dei
conti correnti di __________ (n° __________), __________ (n° __________), __________
(n° __________), __________ (n° __________), __________ (n° __________), __________,
Vaduz (n° __________) e __________ (n° __________), così come una valutazione
al 4 febbraio 2005 di tutti gli averi di quest’ultima depositati presso RI 1
(per un totale di fr. 2'800'739,52). In tale occasione, l’Ufficio è anche
venuto a conoscenza dell’esistenza di una cassetta, di un armadio a due ante e
di un locale di sicurezza intestati all’escussa di cui la banca fino a quel
momento non aveva mai fatto menzione.
E. Il 7
marzo 2006, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di completare le informazioni
fornite, comunicando quanto segue:
“1) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
b) dei
giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con
l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,
pagamenti e trasferimenti.
2) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
3) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
b) dei
giustificativi (ove si veda l’ordinante e il beneficiario) del giro postale
17.10.2000 di Fr. 24'284,50, del bonifico 12.01.2001 di Fr. 66'741,40 e del
bonifico 22.1.2002 di Fr. 41'506,70.
4) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) dei
giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con
l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,
pagamenti e trasferimenti.
5) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
b) dei
giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con
l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,
pagamenti e trasferimenti.
6) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
b) del
giustificativo (ove si veda l’ordinante e il beneficiario) del pagamento swift
15.02.2000 di fr. 2'000'015,00 (rubrica Fr).
c) dei
giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con
l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,
pagamenti e trasferimenti, relativi alla rubrica EUR.
7) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
b) dei
giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con
l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,
pagamenti e trasferimenti.
c) dei
giustificativi delle tre operazioni TRU e EXT/TRU L__________ Spa, __________,
del 12.10.2000.”
F. Con
ricorso 20 marzo 2006, RI 1 ha contestato quest’ultimo provvedimento. La banca
evidenzia innanzitutto il carattere oltremodo incerto della situazione
giuridica del credito vantato da PI 1, ricordando che il pignoramento
provvisorio non è un pignoramento provvisorio classico ai sensi dell’art. 83
LEF bensì un provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL destinato a
garantire l’esecuzione in Svizzera di un sequestro conservativo italiano
pronunciato prima dell’avvio di una causa civile di merito, che è poi stata
sospesa già con l’atto introduttivo. Sottolineando di aver fornito tutti gli
estratti conto richiesti il 3 gennaio 2006, RI 1 ritiene che “l’impressionante
sequela di domande” formulate dall’Ufficio non sarebbero nemmeno in relazione
con la possibilità di promuovere un’azione revocatoria, ma rappresenterebbero
una “inammissibile fishing expedition, o meglio una ricerca a tappeto e
alla rinfusa, fine a se stessa”. La ricorrente considera in particolare che le
informazioni richieste sulle entrate sui conti dell’escussa non possono servire
in alcun modo alla creditrice per assoggettare all’esecuzione, con un’azione
revocatoria, beni che le fossero stati sottratti illegalmente. La banca critica
peraltro la richiesta dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a fr.
1'000.--, importo qualificato d’irrisorio se confrontato con il credito vantato
dalla procedente, nonché la domanda riferita ai
giustificativi delle tre operazioni con la società L__________ Spa, le quali
vertono una su un importo di fr. 50,18 e le due altre su fr. 0,04.
G. Il
22 marzo 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso.
H. Nelle
sue osservazioni 27 marzo 2006, PI 1 ricorda che le censure ricorsuali fondate
sul carattere provvisorio del pignoramento sono state sconfessate dal Tribunale
federale (con sentenza 12 ottobre 2005) e che gli adattamenti degli istituti
previsti dalla LEF alle particolarità dell’art. 39 CL rientrano nell’esclusiva
competenza del giudice dell’exequatur e sono quindi già esaurientemente
indicati nella sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
Per
quanto riguarda la legittimità della richiesta dei giustificativi relativi alle
situazioni patrimoniali e alle uscite dai conti e dai depositi titoli – uscite
che dalla documentazione consegnata da RI 1 risultano numerose tra il 4
febbraio 2000 e la metà del 2002 e rappresentano una cifra complessiva
milionaria –, rileva come la ricorrente non abbia, di principio, contestato il
diritto dell’Ufficio di chiedere informazioni sui beni dell’escussa detenuti da
RI 1 negli ultimi 5 anni, così da consentire all’escutente di promuovere
eventuali azioni revocatorie, facoltà peraltro esplicitamente riconosciuta
dalla giurisprudenza federale (DTF 129 III 239, cons. 3.2). Nel caso concreto,
le informazioni richieste si giustificherebbero tanto più che i procedimenti
esecutivi avviati in Svizzera e in Italia contro l’escussa si sono finora
rivelati ampiamente infruttuosi, mentre nel passato PI 2 ha avuto un patrimonio
ben maggiore, se solo si considera che nel 1994 ella ha ricevuto dalla
procedente Lit. 678'334'053'670, somma che ancora deteneva a fine 1996.
Sussisterebbero quindi motivi per pensare che l’escussa ha disposto di attivi
suoi in danno dei suoi creditori con atti revocabili. Quali ulteriori indizi in
tal senso, PI 1 cita il fatto che PI 2 ha regalato il pacchetto azionario di RI
1 a quei soli figli che non erano coinvolti con lei nel noto processo penale di
__________, ma anche il fatto che RI 1 ha sottaciuto l’esistenza di cassette di
sicurezza e non ha apparentemente fornito tutti gli estratti conto richiesti,
siccome, volendo fare la somma degli averi dell’escussa al 4 febbraio 2005
sulla base degli estratti e situazioni forniti, si arriva all’importo di circa fr.
4'500'000.-- invece dei fr. 6'000'000.-- indicati inizialmente da RI 1.
Inoltre, gli estratti dei depositi titoli prodotti, che non sono completi,
contrariamente a quanto affermato dalla banca, vertono solo sulla situazione al
4 febbraio 2005 e non si estendono ai 5 anni precedenti.
Ricordato
l’obbligo dell’Ufficio di essere attivo e di ricercare tracce di beni
pignorabili del debitore e visti gli indizi già menzionati sull’esistenza di
tali beni, PI 1 sostiene inoltre che RI 1 deve fornire anche i giustificativi
riferiti alle entrate sui conti e sui depositi titoli dell’escussa, dal momento
che se l’ordinante delle operazioni dovesse essere la stessa PI 2, l’Ufficio
dovrebbe pignorare anche il conto addebitato: a maggior ragione se si considera
che essa non ha avuto attività lucrativa nel periodo dal 2000 al 2005; ciò
permette di supporre che gli ingenti bonifici in entrata sui suoi conti presso RI
1 provengano da conti suoi situati altrove.
PI 1
sostiene infine che le domande d’informazione impugnate non ledono il principio
della proporzionalità, perché possono permettere d’identificare i terzi che
fungono da prestanome o da fiduciari per conto dell’escussa, tramite la
conoscenza di importi anche modesti relativi alla rimunerazione per i loro
servizi, per la domiciliazione di società di comodo o per la loro amministrazione.
I. Delle
osservazioni 21 marzo e 5 aprile 2006 dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei
seguenti considerandi.
L. Con
scritto 13 aprile 2006, RI 1 ha preso posizione sulle osservazioni di PI 1.
Anzitutto, contesta che la decisione impugnata sia un semplice completamento
d’informazione relativo alla precedente richiesta (del 3 gennaio 2006) tendente
alla produzione di estratti conto per ogni relazione intestata a PI 2. Infatti,
l’Ufficio non potrebbe, stante la giurisprudenza federale (DTF 130 III 579),
effettuare indagini o domandare informazioni su terzi non indicati nel decreto
di sequestro; ciò che varrebbe anche nel caso in esame, poiché la sentenza 31
gennaio 2005 della seconda Camera civile rinvia a un ordine pretorile del 26
marzo 2003 in cui non vi è alcuna indicazione di terzi. RI 1 precisa poi che
l’omessa comunicazione dell’esistenza delle cassette di sicurezza è stata una
pura svista e che comunque il blocco disposto sul conto di PI 2 già nel 2002 si
era esteso anche alle cassette e al locale di sicurezza. Sulla discrepanza
rilevata da PI 1 tra la cifra comunicata all’Ufficio (fr. 6'000'000.--) e gli
importi accertati nella documentazione trasmessa successivamente (fr.
4'500'000.--), RI 1 spiega che nella cifra di fr. 6'000'000.-- erano comprese
anche cartelle ipotecarie date in pegno alla banca per fr. 1'200'000.-- e che
la data di riferimento (il 15 novembre 2005) per la determinazione del valore dei
beni pignorati era diversa da quella – poi precisata dall’Ufficio – degli
estratti conto (il 4 febbraio 2005).
Con ordinanza 19 aprile 2006, la Camera ha considerato lo scritto 13
aprile 2006 quale istanza di replica e contestuale memoria di replica, con il
rilievo che in tale fase procedurale non sono ammessi fatti o mezzi di prova
già proponibili con il ricorso. È stata concessa a PI 1 e a PI 2 la facoltà di
presentare una duplica.
M. Nella
duplica 2 maggio 2006, PI 1 contesta preliminarmente l’ammissibilità della
replica, in quanto non sarebbe fondata su alcun fatto o argomento nuovo.
A titolo abbondanziale,
l’istituto bancario evidenzia come la seconda Camera civile abbia ordinato il
pignoramento provvisorio anche dei beni di cui PI 2 è avente diritto economico
e comunque sarebbe compito dell’Ufficio di indagare anche su tali relazioni.
Per il resto, PI 1 ribadisce che la banca ha inammissibilmente sottaciuto
l’esistenza delle cassette di sicurezza intestate all’escussa (nonché ex
proprietaria della banca e madre dell’attuale proprietario) e non ha risposto
in modo completo alle precedenti richieste dell’Ufficio.
N. Il 4
maggio 2006, PI 2 ha presentato un allegato di duplica unico per il ricorso in
esame e per altri ricorsi connessi, con cui ha confermato il buon fondamento
della replica di RI 1. Data l’assenza di fatti e argomenti nuovi, tale memoria
viene intimata alle altre parti unitamente alla presente sentenza.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 39 cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte
contro cui è chiesta l’esecuzione. La
determinazione del genere di provvedimenti conservativi da ordinare nel caso
concreto e la necessità o meno dell’intervento di un’autorità giudiziaria per
la loro emanazione sono disciplinate dal diritto interno dello Stato in
cui essi devono essere eseguiti (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
6.
ed., Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3); “l’effetto utile” della Convenzione
deve tuttavia essere garantito: in particolare, il diritto interno non può
esigere un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali
l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39
CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III
438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, op.
cit., n. 2 ad art. 39). In assenza di una
normativa federale, nel Canton Ticino la competenza per ordinare questi
provvedimenti è affidata al giudice dell’exequatur (art. 513b cpv. 2 CPC).
Visto il carattere lacunoso del diritto svizzero, è d’altronde comunemente
ammesso che il giudice possa ordinare anche provvedimenti cautelari retti dalla
legge sulla esecuzione e sul fallimento (sequestro [art. 271 ss. LEF],
pignoramento provvisorio [art. 83 cpv. 2 LEF], inventario conservativo [art.
162.
ss. LEF]) ed incaricare gli uffici di esecuzione di eseguirli (cfr. II CCA
18.
giugno 2001 [12.01.58], cons. 1.1; STF 28 febbraio
2001.
[7B.14+15/2001], cons. 3c). Spetta esclusivamente al giudice rendere il
provvedimento che ordina conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano (cfr.
DTF 131 III 663, cons. 4.1).
1.1
Dalle
succinte indicazioni che precedono si evince che per l’esame – d’ufficio –
della ricevibilità del ricorso occorre innanzitutto delimitare le competenze
delle diverse autorità coinvolte (giudice dell’exequatur, giudice competente
per ordinare i provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, autorità di
esecuzione) ed i relativi rimedi giuridici disponibili, ovvero
l’opposizione/ricorso degli art. 36, 37, 40 e 41 CL, il ricorso dell’art. 382
CPC e il ricorso dell’art. 17 LEF.
a) Contro la concessione dell’exequatur – e quindi contro la relativa
autorizzazione (implicita) all’ottenimento di provvedimenti conservativi giusta
l’art. 39 cpv. 2 CL – la Convenzione di Lugano prevede a favore del debitore un’opposizione
al Tribunale cantonale e un ricorso al Tribunale federale (art. 36 e 37 CL);
parallelamente, sono previste anche due istanze (opposizione e ricorso) a
favore del creditore contro la reiezione della sua istanza (art. 40 e 41 CL).
Questo sistema d’impugnazione uniforme, indipendente e chiuso esclude ogni
altro rimedio giuridico di diritto interno. In particolare, i terzi non sono
ammessi a ricorrere contro la concessione dell’exequatur (cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 36, con rif.). I
rimedi di diritto interno rimangono tuttavia ammissibili contro l’esecuzione
(forzata) della sentenza estera – al contrario della decisione che autorizza tale
esecuzione (ossia il cosiddetto “exequatur”) –, ma il debitore non può con ciò
proporre censure che avrebbe dovuto far valere contro la decisione d’exequatur,
ovvero interponendo il ricorso previsto all’art. 36 CL (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 36; cfr. pure CGCE 3 ottobre 1985, causa 119/84 [Capelloni/Pelkmans], Racc. 1985,
3147.
ss., n. 35 s.). Alla stessa
stregua, i terzi non devono poter rimettere in discussione l’exequatur allo
stadio dell’esecuzione forzata della decisione estera.
b) Secondo
la giurisprudenza federale (DTF 131 III 664 s., cons.
4.3
e 4.5), nella misura in cui non
sia conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano, il provvedimento deve
essere impugnato con opposizione giusta l’art. 36 o 40 CL alla Camera civile
d’appello (art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC), rispettivamente al Tribunale
federale (art. 37 n. 2 e 41 n. 2 CL), con un ricorso che ora dovrebbe essere
quello in materia civile dell’art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. Se invece la
contestazione riguarda unicamente l’applicazione del diritto interno, il
rimedio giuridico appropriato potrebbe essere quello dell’art. 382 CPC (visto
il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC). In questa sede, l’esatta distinzione dei
rimedi di diritto è comunque inutile perché è questione che sfugge alla
competenza della Camera. Ciò che conta è che in ogni caso il ricorso giusta
l’art. 17 LEF è in linea di principio irricevibile se la contestazione verte su
una questione regolata nella sentenza di exequatur o nella decisione che ordina
i provvedimenti conservativi (cfr. DTF 131 III 663 ss.,
cons. 4.3 e 4.5).
c) Qualora
il giudice competente abbia ordinato quale provvedimento conservativo giusta
l’art. 39 CL una misura cautelare della LEF – in particolare un pignoramento
provvisorio – il Tribunale federale ritiene ammissibile
un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di esecuzione
per quanto concerne l’esame della regolarità formale della decisione del
giudice e le questioni di diritto esecutivo propriamente dette disciplinate
esclusivamente dalla LEF (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c i.f.;
DTF 131 III 663 s., cons. 4.3 e 4.5).
d) Ciò
posto, il ricorso in esame è quindi ricevibile nella limitata misura in cui
verte sull’esecuzione della decisione 31 gennaio 2005 della seconda Camera
civile e non sul merito né sulle sue modalità d’esecuzione esplicitamente
indicate.
1.2
Non è d’altronde contestata la legittimazione di RI 1 a ricorrere
giusta l’art. 17 LEF. Questa Camera l’ha del resto ammessa in una precedente
procedura relativa allo stesso pignoramento provvisorio di quello ora in esame
(CEF 14 giugno 2005 [15.05.34], cons. 1), e tale decisione, su questo punto, è
stata confermata dal Tribunale federale (STF 12 ottobre 2005 [7B.113/2005],
cons. 2).
2.
Come
l’ha ricordato la Camera nell’ordinanza 19 aprile 2006, in replica sono ammessi
solo motivi rilevanti e nuovi, ossia che non erano già proponibili con il
ricorso (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 1.1.2 ad art. 12). Da questo
punto di vista la replica 13 aprile 2006 di RI 1 appare solo parzialmente
ammissibile. Il rinvio alla giurisprudenza federale in materia di sequestro
(DTF 130 III 579) poteva ovviamente essere fatto già in sede di ricorso e del
resto in qualche modo la ricorrente l’ha fatto con la sua contestazione
dell’ammissibilità della domanda d’informazione, che ha qualificato di “fishing
expedition”. La questione non necessita comunque ulteriore approfondimento,
perché l’autorità di vigilanza è tenuta ad applicare il diritto d’ufficio (iura
novit curia, art. 19 cpv. 1 LPR; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 34 ss. ad art. 78).
Anche le spiegazioni di RI 1 sui motivi dell’omessa comunicazione
dell’esistenza delle cassette di sicurezza non sono nuovi. In ogni caso, esse
non sono di natura da fugare ogni dubbio sul carattere asseritamente
involontario – e comunque non dimostrato, nemmeno con i documenti prodotti con
la replica – delle omissioni della banca, in considerazione dei legami stretti
che essa intratteneva ed intrattiene tuttora con l’escussa (nonché ex
proprietaria della banca e madre degli attuali proprietari). Sono invece
ammissibili – e paiono pertinenti – le allegazioni di replica relative alla
discrepanza rilevata da PI 1 tra la cifra comunicata all’Ufficio (fr.
6'000'000.--) e gli importi accertati nella documentazione trasmessa
successivamente (fr. 4'500'000.--). Le dupliche, siccome non vertono sull’unico
motivo ammissibile della replica, possono essere ignorate.
3.
Già
si è detto in ingresso (cons. 1) del limitato potere di cognizione delle
autorità di esecuzione. Ne consegue che le censure della ricorrente relative
all’asserito carattere di estrema precarietà della situazione giuridica in cui
verserebbe il credito vantato da PI 1 sono irrilevanti in questa sede, poiché
l’Ufficio, da un canto, non è competente per riesaminare il fondamento della
decisione della seconda Camera civile e d’altro canto esso deve eseguire il
pignoramento provvisorio secondo le regole della LEF (tranne indicazione
contraria dei giudici dell’exequatur), senza poterne adattare le
caratteristiche alla situazione particolare della fattispecie. Il pignoramento
provvisorio va quindi eseguito ai sensi dell’art. 89 LEF, al quale peraltro rinvia
la sentenza della seconda Camera civile, ma a differenza del pignoramento
definitivo, la realizzazione dei beni pignorati è esclusa fino ad ulteriore
decisione del giudice dell’exequatur (art. 118 LEF).
4.
La
ricorrente non contesta, in linea di principio, la facoltà dell’Ufficio di
chiedere informazioni sui beni di PI 2 anche per i cinque anni precedenti il
pignoramento, facoltà peraltro esplicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza
federale, almeno qualora esistano indizi di beni pignorabili o di possibilità
revocatorie (cfr. DTF 129 III 241 s., cons. 3.2; STF 7 giugno 2001
[7B.131/2001]), ciò che si verifica nel caso di specie. PI 1 ha infatti
allegato e fornito elementi oggettivi e concreti sufficienti a giustificare
complementi istruttori, ossia: irreperibilità – ad eccezione di pochi milioni
di franchi – dell’ingente somma versata da quest’ultima nel 1994, sia in
Svizzera che in Italia [cfr. doc. 2]; intestazione a società terze di conti di
cui PI 2 risulta essere l’avente diritto economico – si fa riferimento ad
alcuni conti indicati da __________ nonché alla dichiarazione dell’avv. __________
di cui al doc. 10; addebiti sui conti dell’escussa di importi milionari tra il
2000.
e il 2002; incompletezza delle informazioni fornite da RI 1 all’Ufficio;
ecc.; a questa lista si potrebbe d’altronde aggiungere il persistente rifiuto
di PI 2 di presentarsi all’CO 1 per il completamento del pignoramento (cfr. infra
cons. 4.1 i.f.). Né la ricorrente ha ritenuto necessario confutare queste
allegazioni nella sua replica. Considera tuttavia di aver dato seguito in modo
esauriente alle domande dell’Ufficio con le risposte 15 novembre 2005 e 24
gennaio 2006 e con la documentazione allegata. Perciò, la ricorrente si oppone “all’impressionante
sequela di domande” formulate dall’Ufficio nel provvedimento impugnato, il
quale non avrebbe quale scopo l’assunzione d’informazioni utili a promuovere
un’azione revocatoria, ma rappresenterebbe una “inammissibile fishing expedition”.
4.1
Nella
misura in cui il giudice dell’exequatur non ha dato disposizioni particolari
destinate ad adattare il pignoramento provvisorio alle esigenze dell’art. 39
CL, le autorità esecutive devono applicare le norme del diritto esecutivo
svizzero così come esse vengono interpretate nelle relazioni interne (cfr. DTF
131.
III 664 cons. 4.4). Nel caso concreto, la seconda Camera civile non ha,
direttamente, disposto alcunché in merito all’obbligo d’informazione dei terzi.
La determinazione dell’estensione di questo dovere dipende quindi unicamente
dall’interpretazione dell’art. 91 cpv. 4 LEF. Come detto, dopo aver ricordato
che in virtù di questa norma i terzi hanno lo stesso obbligo d’informare del
debitore, il Tribunale federale ha considerato che pure essi sono tenuti a
ragguagliare l’ufficio sulle transazioni intervenute nel cosiddetto periodo
sospetto ai sensi degli art. 286 e segg. LEF (DTF 129 III 241 s., cons. 3.2).
Visto lo scopo dell’informazione – permettere ai creditori d’incoare eventuali azioni
revocatorie –, il dovere del debitore – e di riflesso quello dei terzi debitori
o detentori – non può limitarsi alla fornitura di estratti conti, ma si estende
necessariamente anche ai giustificativi delle transazioni intervenute nel
periodo sospetto. Se così non fosse, i creditori non sarebbero in grado
d’identificare i beneficiari di bonifici forse revocabili né quindi di
convenirli in giudizio, qualora il debitore si sottragga al suo interrogatorio
o rifiuti di fornire le informazioni e/o i documenti richiestigli. È ciò che si
verifica nella fattispecie: è infatti noto a questa Camera che PI 2, seppure
convocata diverse volte dall’CO 1 per il suo interrogatorio ai sensi dell’art.
91.
cpv. 1 LEF, non si è mai presentata né si è fatta rappresentare, anche dopo
essere stata esplicitamente richiamata al suo dovere (cfr. già CEF 9 settembre
2002.
[15.02.115], cons. 3b).
4.2
Per
la ricorrente, il provvedimento impugnato rappresenterebbe tuttavia una
“inammissibile fishing expedition”, ovvero una ricerca indiscriminata o
esplorativa di mezzi di prova, che perseguirebbe scopi estranei alla procedura
in cui ne è stata chiesta l’assunzione. È vero che anche in ambito esecutivo,
le autorità devono rispettare il principio della proporzionalità quando
adottano provvedimenti coercitivi (cfr. infra cons. 6). Del resto, nella procedura
di sequestro (cfr. FF 1991 III 119 ad 208.2; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 32 ad art. 272; J. Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau
droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 353 ss.), il
legislatore ha addirittura voluto ostacolare il cosiddetto sequestro
“esplorativo” o “investigativo” (“Sucharrest”) imponendo al creditore di rendere verosimile l’esistenza e
l’appartenenza al debitore dei beni di cui chiede il sequestro (art. 272 cpv. 1
n. 3 LEF). Riferendosi a questo presupposto, il Tribunale
federale ha recentemente precisato che l’ufficio d’esecuzione incaricato di
eseguire un sequestro non può effettuare indagini o domandare informazioni su
terzi il cui nome non è indicato nel decreto di sequestro (DTF 130 III 582 s.,
cons. 2.2.3). Siccome né la
sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile né la decisione 26 marzo
2003.
del Pretore __________ (inc. __________) alla quale essa rinvia indicano
nomi di terzi, ci si potrebbe chiedere se la
richiesta dei giustificativi relativi alle uscite dai conti dell’escussa non
sia da considerare come un’inammissibile domanda d’informazione.
4.3
Nel
caso concreto, la seconda Camera civile ha ordinato
un “pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro. Nel
pignoramento provvisorio disciplinato all’art. 83 cpv. 1 LEF, non esiste per il
creditore il dovere di designare i beni da pignorare che invece l’art. 272 cpv.
1.
n. 3 LEF pone a carico del creditore sequestrante. Di conseguenza, la
giurisprudenza, appunto fondata su quest’ultima norma (cfr. DTF 130 III 581 ss.,
cons. 2.2.1 e 2.2.3), secondo cui l’Ufficio non può effettuare indagini o
domandare informazioni su terzi il cui nome non è indicato nel decreto di
sequestro, non si applica all’esecuzione di pignoramenti (sia provvisori che
definitivi, dal momento che valgono le stesse regole per entrambi i tipi di
pignoramento). D’altronde, i giudici dell’exequatur hanno esplicitamente
disposto il pignoramento di beni formalmente intestati a terzi ma di cui PI 2 è
avente diritto economico.
4.4
Contrariamente a quanto avvenuto nel caso oggetto della sentenza
pubblicata in DTF 131 III 660 ss. (al cons. 4.4), la
seconda Camera civile, nella sua decisione 31 gennaio 2005, ha fornito
un’indicazione – perlomeno indiretta – sul quesito in esame – indicazione che
vincola le autorità esecutive – allorquando ha precisato che il
pignoramento provvisorio doveva in particolare estendersi a “tutti i beni e
crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1”. E questo
provvedimento era fondato sul decreto 26 marzo 2003 (inc. __________) del
Pretore __________, il quale aveva in particolare ordinato il pignoramento
provvisorio “presso la PI 3, Lugano, di tutti gli averi, somme, titoli,
crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di
sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società,
fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario
economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca”
(dispositivo 1.2a). Le domande d’informazione dell’Ufficio sono quindi la
logica conseguenza dell’incarico affidatogli dai giudici dell’exequatur, sicché
sono da ritenere legittime.
4.5
Non
pare d’altronde determinante che il Tribunale federale, in precedenti procedure
di ricorso, abbia paragonato la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire
un “pignoramento provvisorio” ordinato sulla base dell’art. 39 CL a quella che
riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (cfr. STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III
663, cons. 4.2; cfr. pure STF 10 novembre 2000
[7B.249/2000], cons. 1). Infatti, prima di tutto, lo ha fatto al solo scopo di
giustificare una limitazione del potere di cognizione delle autorità di
vigilanza – limitazione che peraltro risulta già implicitamente dall’art. 39 CL
(cfr. supra cons. 1.1/a) ed esplicitamente dall’art. 17 cpv. 1 LEF –,
rispettivamente con l’intento di risolvere una questione – ovvero la determinazione del momento in cui sorge per le banche il dovere
d’informazione sui beni pignorati – diversa da quella in esame e sulla
quale la seconda Camera civile non aveva dato indicazioni. In secondo luogo,
giova poi ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire
che nessun istituto di diritto svizzero che entri in considerazione quale
provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL (sequestro, pignoramento
provvisorio, inventario ai sensi dell’art. 162 LEF, misure cautelari del
diritto cantonale) può essere adottato senza tener conto delle specificità
della Convenzione di Lugano (DTF 126 III 442, cons. 4b). Ciò implica che non si
possono sempre applicare ai provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL i principi
sviluppati per il sequestro (art. 271 e segg. LEF). E in ogni caso le autorità
esecutive non sono abilitate a modificare il provvedimento ordinato dal
giudice, ancorché lesivo del diritto convenzionale o federale.
4.6
Né
entra concretamente in linea di conto l’ipotesi che la sentenza della seconda
Camera civile sia da considerare nulla – e quindi non vincolante per le
autorità di esecuzione (cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF
28.
febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III
663.
ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5) – laddove ordina il
“pignoramento provvisorio” di beni di cui PI 2 non è proprietaria ma solo
avente diritto economico senza indicare i nomi dei titolari formali, in
applicazione analogica dei principi esposti nella predetta decisione (DTF 130
III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Infatti, l’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF, sul quale
si fonda la giurisprudenza in questione, non è applicabile ai provvedimenti
conservativi, né direttamente né per analogia, siccome il legislatore federale
non ha ritenuto di dover introdurre una nuova causa di sequestro fondata
sull’art. 39 CL. In secondo luogo, le situazioni giuridiche del creditore
sequestrante e dell’istante nella procedura di exequatur sono ben diverse,
poiché il primo spesso non è in possesso di un titolo esecutivo mentre il
secondo per definizione fonda il suo diritto su una decisione riconosciuta
esecutiva in Svizzera (almeno in prima istanza), la quale costituisce
oltretutto titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. Da questo punto
di vista, i provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL sono sicuramente più
simili al pignoramento provvisorio che non al sequestro (cfr. II CCA 18 giugno 2001 [12.01.58], cons. 3.1). E il pignoramento provvisorio tiene comunque conto del carattere non
definitivo dell’exequatur, poiché a differenza del pignoramento definitivo,
esclude la realizzazione dei beni pignorati fino ad ulteriore decisione dei
giudici dell’exequatur (cfr. art. 118 LEF). Da ultimo, giova evidenziare come
la risposta 24 gennaio 2006 di PI 3 stia in sé a dimostrare che l’ordine 31
gennaio 2005 non era ineseguibile.
4.7
Aggiuntivamente può ancora essere osservato che, giusta l’art. 39
cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi. Da tale automatismo
si deduce che, per garantire “l’effetto utile” della Convenzione, il diritto
dello Stato in cui questi provvedimenti devono essere eseguiti non può esigere
un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali
l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39
CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III
438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 2 ad art. 39). In queste
condizioni, pure il terzo presupposto di cui all’art. 272 cpv. 1 LEF – appunto
l’esigenza di specificazione dei beni da sequestrare – non può rientrare
nell’ambito dell’art. 39 CL, e ciò a
maggior ragione nei casi come quello in esame in cui la misura cautelare estera
dichiarata esecutiva in Svizzera verte esplicitamente su tutti i beni del
convenuto. Invero, la risposta a questo quesito – controverso e lasciato
aperto dal Tribunale federale (DTF 126 III 443, cons. 4b)
– comunque non compete alle autorità esecutive ma al giudice dell’exequatur (cfr.
supra cons. 1). Nel caso di specie, la seconda Camera civile, scegliendo quale
provvedimento conservativo un “pignoramento provvisorio”, ha risolto il problema
nel senso di dispensare il creditore dal designare i beni da pignorare. Ha così
implicitamente autorizzato l’Ufficio a pignorare anche beni formalmente
intestati a terzi ma di cui PI 2 è l’avente diritto economico.
4.8
Riassumendo, l’CO 1, nell’esigere la produzione dei giustificativi
relativi alle uscite dai conti indicati da RI 1 come riconducibili all’escussa
per i cinque anni precedenti il pignoramento, si è comportato correttamente. Il suo operato va quindi confermato.
5.
La
ricorrente critica inoltre la decisione impugnata in quanto riferita ai
giustificativi dei bonifici (entrate) sui conti riconducibili all’escussa. A
mente sua queste informazioni non possono servire in alcun modo alla creditrice
per assoggettare all’esecuzione, con un’azione revocatoria, beni che fossero
stati sottratti illegalmente.
Da parte sua, PI 1 osserva invece che le informazioni in questione
non sono destinate a preparare azioni revocatorie bensì a identificare
eventuali conti di PI 2 presso altri istituti bancari.
5.1
Nell’eseguire
un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione ha l’obbligo di essere attivo e di
ricercare eventuali tracce o indizi dell’esistenza di diritti patrimoniali beni
di cui l’escusso sia il titolare, il titolare apparente o l’avente diritto economico
(STF 27 novembre 2002 [7B.212/2002], cons. 2.1, con rif.), almeno nei casi in
cui vi sono indizi – segnatamente quelli addotti dall’escutente – che questi
beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 12 e 13 ad art.
91; CEF 1. agosto 2004 [15.04.84]). Il debitore è tenuto ad informare l’Ufficio
in modo esaustivo e senza restrizioni (art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 91) e lo stesso vale per i terzi (art. 91 cpv. 4 LEF), a fortiori
nell’ipotesi in cui il debitore non ha potuto essere interrogato.
5.2
Nella
fattispecie, già si è detto in precedenza (cons. 4) degli indizi dai quali si
evince che PI 2 potrebbe nascondere beni per sottrarsi ai propri impegni nei
confronti della procedente. In particolare, l’esistenza, prima del pignoramento
ordinato nel 2002, di numerosi movimenti in entrata ed in uscita sui conti
dell’escussa per importi milionari mentre essa non risulta avere alcuna
attività lucrativa, fa nascere il legittimo dubbio che essa sia titolare di
relazioni presso altri istituti bancari. Questi sono a parere della Camera
indizi sufficienti per autorizzare l’Ufficio ad indagare su detti movimenti di
fondi e quindi ad esigere i giustificativi relativi anche alle uscite.
6.
RI
1.
critica infine il fatto che la richiesta dei giustificativi escluda solo le
operazioni di valore inferiore a fr. 1'000.--, importo qualificato di irrisorio
se confrontato con il credito vantato dalla procedente. PI 1 sostiene invece
che non vi è alcuna lesione del principio della proporzionalità, perché le
domande d’informazione impugnate potranno permettere l’identificazione dei
terzi che fungono da prestanome o da fiduciari per conto dell’escussa, tramite
la conoscenza di importi anche modesti relativi alla rimunerazione per i loro
servizi, per la domiciliazione di società di comodo o per la loro
amministrazione.
Il
principio della proporzionalità è un principio cardine del diritto
amministrativo che disciplina anche la procedura di pignoramento (cfr. Marville, Exécution forcée, responsabilité
patrimoniale et protection de la personnalité, tesi Losanna 1992, n. 536 e 547 ss.;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 16 ad art. 91). Le autorità esecutive devono pertanto
temperare la loro azione allo scopo perseguito. La ricorrente non pretende
tuttavia che il limite numerico stabilito dall’Ufficio le creerebbe un lavoro
sproporzionato rispetto all’esito possibile del provvedimento, né sostiene che
esso causerebbe all’escussa, ai suoi familiari o a terzi un pregiudizio inutile
ed evitabile. Si limita a dolersi dell’asserita sproporzione tra l’importo del
credito posto in esecuzione e quello delle operazioni oggetto della domanda d’informazione.
Orbene, il creditore, a concorrenza dell’ammontare del suo credito (qualunque
sia), ha fondamentalmente diritto al pignoramento di tutti i beni – pignorabili
– del debitore (art. 97 cpv. 2 LEF), tranne nel caso in cui il valore di
realizzazione presumibile del bene o dei beni da pignorare non supera – o solo
di poco – le spese esecutive (art. 92 cpv. 2 LEF), ciò che in concreto non è
manifestamente il caso.
Per il
medesimo motivo, non si può nemmeno accogliere il ricorso per quanto concerne
la domanda relativa ai giustificativi delle tre
operazioni del 12 ottobre 2000 effettuate sul conto __________ con la società L__________
Spa, tanto più che due amministratori della stessa (__________ e __________, cfr.
doc. 13) potrebbero essere persone vicine all’escussa. Sussiste quindi un
legittimo interesse all’informazione in questione. Vista l’esistenza di queste
coincidenze, non si può d’altronde parlare di ricerca indiscriminata di mezzi
di prova (“fishing expedition”): l’Ufficio di
esecuzione ha infatti l’obbligo di ricercare eventuali tracce o indizi
dell’esistenza di diritti patrimoniali beni (cons. 5.1).
7.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 92 LEF, 39 CL, 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________, è
respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
–
RI 1, __________ (con l’allegato di duplica 4 maggio 2006 di PI 2);
–
St. legale RA 1, __________ (con l’allegato di duplica 4 maggio 2006 di PI 2);
– St.
legale PA 1,__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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