15.2006.38
Provvedimenti conservativi ex art. 39 CL. Pignoramento provvisorio. Competenza dell'autorità di vigilanza. Pignorabilità dei beni di cui il debitore è l'avente diritto economico.
12 febbraio 2007Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2006.38
Data decisione, Autorità:
12.02.2007, CEF
Titolo:
Provvedimenti conservativi ex art. 39 CL. Pignoramento provvisorio. Competenza dell'autorità di vigilanza. Pignorabilità dei beni di cui il debitore è l'avente diritto economico.
PIGNORAMENTO PROVVISORIO
art. 39 CL
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2006.38
Lugano
12 febbraio
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di
RI
1
rappr. dall’ RA 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio
(ex art. 39 CL) e la domanda d’informazioni rivolta a PI 3 emanati il 7 marzo 2006 nella procedura di exequatur promossa da
PI 1 (I)
rappr. dallo RA 1
nei confronti di
PI 2 (I)
patrocinata dallo PA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il
31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto
e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il
Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004
ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di
€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento
conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in
favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti
i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i
beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con
ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso
i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione
dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.
B. Il 4
febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla PI 3 (in seguito “PI 3”) un “avviso di
pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti,
pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza,
intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre
persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come anche
ogni altro credito di PI 1 nei confronti della banca, e ciò come da decreto
della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005
incarto n. __________ allegato alla presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha
inoltre diffidato la banca con un atto distinto, che riproduceva sostanzialmente
i dispositivi n° 2 e 3 della sentenza della seconda Camera civile e precisava
che per quanto concerneva la banca il pignoramento si estendeva segnatamente a
“ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è
avente diritto economico, presso PI 3, della quale la convenuta era l’azionista
fino al 2001”.
C. Con
decisione 14 giugno 2005 (inc. 15.05.34), questa Camera ha accolto il ricorso
interposto dalla banca contro questo provvedimento, ma il Tribunale federale,
con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005), ha annullato la decisione
cantonale, riformandola nel senso della reiezione del ricorso di PI 3.
D. Il 9
novembre 2005, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente
tutti gli averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4
febbraio 2005. Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi
riconducibili a PI 2 per un importo complessivo molto inferiore al credito di PI
1.
Il 3
gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto
relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione
intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli
estratti relativi alle relazioni intestate alla debitrice nonché a diverse
società terze, in particolare alla ricorrente (conto corrente n° __________).
E. Il 7
marzo 2006, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di completare le informazioni fornite
per tutte le relazioni oggetto della comunicazione 24 gennaio 2006,
chiedendole, per quanto concerne il conto della ricorrente, quanto segue:
“5) Per il conto __________ (e tutte le
rubriche) la consegna:
a) le situazioni patrimoniali ed
estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,
04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal
deposito.
b) dei
giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con
l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,
pagamenti e trasferimenti.”
Lo stesso
giorno, l’Ufficio ha indirizzato a __________, amministratore con firma
individuale di RI 1 (nonché di altre due società i cui conti sono oggetto della
comunicazione 24 gennaio 2006 di PI 3) un “avviso di pignoramento provvisorio”
(ai sensi dell’art. 39 CL), con il quale ha ingiunto alla ricorrente d’indicare
e di produrre le pezze giustificative relative agli averi “intestati
direttamente a PI 2, __________, o per il tramite di società, fondazioni o
altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico,
esistenti nel periodo 4 febbraio 2000 - 4 febbraio 2005, così come ogni altro
atto di disposizione di detti averi compiuto nel citato periodo”.
F. Con
ricorso 20 marzo 2006, RI 1 ha contestato sia l’avviso di pignoramento
provvisorio sia la domanda d’informazioni rivolta a PI 3. La ricorrente ritiene
questi atti nulli in quanto verterebbero su beni che manifestamente non
appartengono – nel senso giuridico della parola – a PI 2, indipendentemente dal
fatto di sapere chi detiene le azioni di RI 1.
G. Il
23 marzo 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso.
H. Nelle
sue osservazioni 28 marzo 2006, PI 1 ricorda che la stessa seconda Camera
civile, nell’ordinare la ripetizione del pignoramento provvisorio n° __________
quale misura conservativa ai sensi dell’art. 39 CL, ha ingiunto all’Ufficio di
pignorare anche i beni di cui PI 2 è l’avente diritto economico. Del resto, già
il Presidente di quella Camera aveva ordinato il blocco degli stessi beni in
via cautelare con decreto del 15 luglio 2004 (inc. 12.04.128, dispositivo 1.1).
Orbene, la PI 3, conformandosi a tali ordini, ha appunto indicato come
sottoposti al pignoramento i beni della ricorrente di cui PI 2 è l’avente
diritto economico. L’Ufficio era pertanto legittimato a pretendere informazioni
anche sugli stessi. Inoltre, PI 1 ricorda l’obbligo generale dell’Ufficio di
comunque essere attivo e di ricercare tracce di beni pignorabili del debitore,
ciò che gli consente di esperire indagini presso terzi sugli averi dei quali
l’escusso è l’avente diritto economico, e ciò a maggior ragione nei casi in
cui, come quello in esame, sussistono diversi indizi che la debitrice stia
nascondendo i propri beni.
I. Delle
osservazioni 22 marzo e 6 aprile 2006 dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei
seguenti considerandi.
L. Il
14 aprile 2006, la ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni di PI 1.
Anzitutto, contesta l’affermazione di essere uno “schermo societario” per PI 2,
evidenziando come la società RI 1 sia stata costituita già nel 1926, ossia ben
prima che s’instaurasse la relazione tra PI 1 e PI 2. D’altronde, la ricorrente
nega che il ricorso abbia uno scopo dilatorio, siccome avrebbe avuto notizia
del pignoramento provvisorio solo il 17 marzo 2006 – PI 3 non avendole
comunicato i precedenti blocchi – e l’ha subito impugnato. La ricorrente
sostiene poi che la divulgazione dell’esistenza del suo conto presso PI 3
sarebbe avvenuta sulla base di un erroneo formulario “A”, dal momento che,
anche se fosse azionista, PI 2 non potrebbe essere la beneficiaria economica
dei beni della società, perché ella non esercita nessun dominio (“maîtrise”) su
detti beni e in ogni caso la società ha un’attività, un patrimonio e debiti
propri. A detta della ricorrente, non esisterebbe d’altronde nessuna
costellazione abusiva che potesse giustificare un’eccezione (cosiddetto “Durchgriff”)
al principio dell’indipendenza del patrimonio sociale e di quello
dell’azionista. Infatti, i beni di RI 1 non sarebbero affatto stati costituiti
allo scopo o con l’intenzione di ledere gli interessi della procedente.
Con ordinanza 19 aprile 2006, la Camera ha considerato lo scritto 14
aprile 2006 quale istanza di replica e contestuale memoria di replica. È stata
concessa a PI 1 e a PI 2 la facoltà di presentare una duplica.
M. Nella
duplica 2 maggio 2006, PI 1 contesta preliminarmente l’ammissibilità della
replica, in quanto non sarebbe fondata su alcun fatto o argomento nuovo.
A titolo abbondanziale,
l’istituto bancario sostiene che le disquisizioni sull’illiceità del
pignoramento e della richiesta d’informazione su beni dei quali PI 2 è solo
avente diritto economico sarebbero sbagliate oltre che irrilevanti, poiché
esulano dalla competenza dell’autorità di vigilanza, in quanto essa è vincolata
dalla sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile. La resistente
sottolinea poi come sia stata la stessa ricorrente, con la sottoscrizione del
formulario “A”, ad indicare l’escussa quale avente diritto economico dei beni
depositati presso PI 2. La successiva ritrattazione di RI 1, come pure il fatto
che PI 3, di proprietà di __________, figlio dell’escussa, abbia comunicato il
blocco del 2002 solo a quest’ultima, starebbero a dimostrare, a mente della
resistente, che la ricorrente dipende servilmente dal volere sovrano del suo dominus
PI 2.
N. Il 4
maggio 2006, PI 2 ha presentato un allegato di duplica unico per il ricorso in
esame ed altri ricorsi connessi, con cui ha confermato il buon fondamento della
replica di RI 1 e sottolineato, a sua volta, il carattere del tutto eccezionale
del Durchgriff, con riferimento a una sentenza 20 dicembre 2005 della
seconda Camera civile. Data l’assenza di fatti e argomenti nuovi, tale memoria
viene intimata alla ricorrente unitamente alla presente sentenza (per PI 1,
l’intimazione avviene nella procedura di cui all’inc. 15.06.37).
O. Il 9
maggio 2006, RI 1 ha informato la Camera che il 4 maggio 2006 la Corte di
cassazione di __________ aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna
della Corte d’appello penale di __________ nei suoi confronti, ritenendo che non
sussisteva pertanto urgenza per l’emanazione della decisione sul ricorso.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 39 cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte
contro cui è chiesta l’esecuzione. La
determinazione del genere di provvedimenti conservativi da ordinare nel caso
concreto e la necessità o meno dell’intervento di un’autorità giudiziaria per
la loro emanazione sono disciplinate dal diritto interno dello Stato in
cui essi devono essere eseguiti (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
6.
ed., Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3); “l’effetto utile” della Convenzione
deve tuttavia essere garantito: in particolare, il diritto interno non può
esigere un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali
l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39
CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III
438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, op.
cit., n. 2 ad art. 39). In assenza di una
normativa federale, nel Canton Ticino la competenza per ordinare questi
provvedimenti è affidata al giudice dell’exequatur (art. 513b cpv. 2 CPC).
Visto il carattere lacunoso del diritto svizzero, è d’altronde comunemente
ammesso che il giudice possa ordinare anche provvedimenti cautelari retti dalla
legge sulla esecuzione e sul fallimento (sequestro [art. 271 ss. LEF],
pignoramento provvisorio [art. 83 cpv. 2 LEF], inventario conservativo [art.
162.
ss. LEF]) ed incaricare gli uffici di esecuzione di eseguirli (cfr. II CCA
18.
giugno 2001 [12.01.58], cons. 1.1; STF 28 febbraio 2001
[7B.14+15/2001], cons. 3c). Spetta esclusivamente al giudice rendere il
provvedimento che ordina conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano (cfr.
DTF 131 III 663, cons. 4.1).
1.1
Dalle
succinte indicazioni che precedono si evince che per l’esame – d’ufficio –
della ricevibilità del ricorso occorre innanzitutto delimitare le competenze
delle diverse autorità coinvolte (giudice dell’exequatur, giudice competente
per ordinare i provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, autorità di
esecuzione) ed i relativi rimedi giuridici disponibili, ovvero
l’opposizione/ricorso degli art. 36, 37, 40 e 41 CL, il ricorso dell’art. 382
CPC e il ricorso dell’art. 17 LEF.
a) Contro la concessione dell’exequatur – e quindi contro la relativa
autorizzazione (implicita) all’ottenimento di provvedimenti conservativi giusta
l’art. 39 cpv. 2 CL – la Convenzione di Lugano prevede a favore del debitore un’opposizione
al Tribunale cantonale e un ricorso al Tribunale federale (art. 36 e 37 CL);
parallelamente, sono previste anche due istanze (opposizione e ricorso) a
favore del creditore contro la reiezione della sua istanza (art. 40 e 41 CL).
Questo sistema d’impugnazione uniforme, indipendente e chiuso esclude ogni
altro rimedio giuridico di diritto interno. In particolare, i terzi non sono
ammessi a ricorrere contro la concessione dell’exequatur (cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 36, con rif.). I
rimedi di diritto interno rimangono tuttavia ammissibili contro l’esecuzione
(forzata) della sentenza estera – al contrario della decisione che autorizza
tale esecuzione (ossia il cosiddetto “exequatur”) –, ma il debitore non può con
ciò proporre censure che avrebbe dovuto far valere contro la decisione d’exequatur,
ovvero interponendo il ricorso previsto all’art. 36 CL (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 36; cfr. pure CGCE 3 ottobre 1985, causa 119/84 [Capelloni/Pelkmans], Racc. 1985,
3147.
ss., n. 35 s.). Alla stessa
stregua, i terzi non devono poter rimettere in discussione l’exequatur allo
stadio dell’esecuzione forzata della decisione estera.
b) Secondo
la giurisprudenza federale (DTF 131 III 664 s., cons.
4.3
e 4.5), nella misura in cui non
sia conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano, il provvedimento deve
essere impugnato con opposizione giusta l’art. 36 o 40 CL alla Camera civile
d’appello (art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC), rispettivamente al Tribunale
federale (art. 37 n. 2 e 41 n. 2 CL), con un ricorso che ora dovrebbe essere
quello in materia civile dell’art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. Se invece la
contestazione riguarda unicamente l’applicazione del diritto interno, il
rimedio giuridico appropriato potrebbe essere quello dell’art. 382 CPC (visto
il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC). In questa sede, l’esatta distinzione dei
rimedi di diritto è comunque inutile perché è questione che sfugge alla
competenza della Camera. Ciò che conta è che in ogni caso il ricorso giusta
l’art. 17 LEF è in linea di principio irricevibile se la contestazione verte su
una questione regolata nella sentenza di exequatur o nella decisione che ordina
i provvedimenti conservativi (cfr. DTF 131 III 663 ss.,
cons. 4.3 e 4.5).
c) Qualora
il giudice competente abbia ordinato quale provvedimento conservativo giusta
l’art. 39 CL una misura cautelare della LEF – in particolare un pignoramento
provvisorio – il Tribunale federale ritiene ammissibile
un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di
esecuzione per quanto concerne l’esame della regolarità formale della decisione
del giudice e le questioni di diritto esecutivo propriamente dette disciplinate
esclusivamente dalla LEF (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c i.f.;
DTF 131 III 663 s., cons. 4.3 e 4.5).
d) Ciò
posto, il ricorso in esame è quindi ricevibile nella limitata misura in cui
verte sull’esecuzione della decisione 31 gennaio 2005 della seconda Camera
civile e non sul merito né sulle sue modalità d’esecuzione esplicitamente
indicate.
1.2
Non è d’altronde contestato che la ricorrente sia la destinataria
diretta dell’avviso di pignoramento provvisorio impugnato né che essa sia
formalmente titolare del conto corrente n° __________ sul quale l’Ufficio, con
l’altro provvedimento contestato, ha chiesto informazioni a PI 3. RI 1 era
pertanto legittimata a ricorrere contro entrambi i provvedimenti. Non vi è poi
prova che la ricorrente ne abbia avuto conoscenza prima dell’8 marzo 2006. Il
ricorso, interposto lunedì 20 marzo 2006, è di conseguenza tempestivo.
2.
Come
l’ha ricordato la Camera nell’ordinanza 19 aprile 2006, in replica sono ammessi
solo motivi rilevanti e nuovi, ovvero che non erano già proponibili con il
ricorso (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 1.1.2 ad art. 12). In questa
ottica, la replica 14 aprile 2006 di RI 1 appare ammissibile. In effetti, nel
breve termine di ricorso di 10 giorni, era quasi impossibile per la ricorrente
– presunta estranea alla lite – assumere tutte le informazioni necessarie a
capire pienamente una procedura particolarmente complessa, lunga e nuova dal
punto di vista legislativo e giurisprudenziale. Ma soprattutto, le allegazioni
di PI 1, per lo più (ad eccezione di quelle contenute nello scritto 9 febbraio
2006), non sono agli atti dell’Ufficio, il quale ha agito motu proprio
sulla base della sentenza della seconda Camera civile. È quindi giusto che la
ricorrente possa esercitare il suo diritto di essere sentita presentando una
replica. Per quanto attiene alle motivazioni giuridiche, esse sarebbero
ovviamente potute essere fatte valere già con il ricorso, ma la questione della
loro ricevibilità è comunque irrilevante, visto che l’autorità di vigilanza è
tenuta ad applicare il diritto d’ufficio (iura novit curia, art. 19 cpv.
1.
LPR; cfr. pure Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 34 ss. ad art. 78).
Le
dupliche non contengono fatti, prove o eccezioni nuovi e sono pertanto
ammissibili.
3.
La
ricorrente non ha esplicitamente contestato l’esecuzione del pignoramento del
conto corrente n° __________, avvenuta già il 4 febbraio, rispettivamente il 9
novembre 2005 con la comunicazione dell’avviso di pignoramento a PI 3. Si deve
tuttavia considerare che la contestazione dell’avviso di pignoramento
notificato alla ricorrente il 7 marzo 2006 contempli anche detto conto, sul
quale l’argomentazione delle parti è del resto incentrata.
3.1
Come
la scelta del tipo di provvedimento conservativo da ordinare anche la questione
di sapere a quali condizioni un simile provvedimento può essere diretto contro
un terzo è retta dal diritto interno dello Stato in cui deve aver luogo
l’esecuzione (Kropholler, op. cit.,
n. 5 ad art. 39). Il legislatore federale avendo rinunciato a disciplinare
l’esecuzione dei provvedimenti conservativi fondati sull’art. 39 CL, spetta
esclusivamente al giudice dell’exequatur, come per le altre modalità d’esecuzione
delle misure da lui ordinate, determinare la cerchia dei beni sui quali esse
devono essere eseguite, con effetto vincolante per le autorità esecutive (cfr.
DTF 131 III 664 s., cons. 4.5 a contrario e supra ad cons. 1.1/b). La
cognizione delle autorità esecutive è invece limitata alle questioni di pura
esecuzione in merito alle quali il giudice dell’exequatur non ha ordinato
disposizioni particolari e vanno risolte sulla base delle norme del diritto
esecutivo svizzero così come esse vengono interpretate nelle relazioni interne
(cfr. DTF 131 III 664 cons. 4.4).
3.2
Nel
caso concreto, la seconda Camera civile ha fornito nella
sua decisione 31 gennaio 2005 due indicazioni che vincolano l’Ufficio e
l’autorità di vigilanza riguardo alla determinazione dei beni da pignorare.
a) Anzitutto,
la seconda Camera civile ha precisato che il
pignoramento provvisorio doveva in particolare estendersi a “tutti i beni e
crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1”. Ebbene,
questo provvedimento era fondato sul decreto 26 marzo 2003 (inc. __________)
del Pretore __________, il quale aveva in particolare ordinato il pignoramento
provvisorio “presso la PI 3, __________, di tutti gli averi, somme, titoli,
crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di
sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società,
fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario
economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca” (dispositivo
1.
a). Ora, non è il luogo per la ricorrente di rimettere in discussione
l’ordine dei giudici dell’exequatur. Semmai – questione che comunque non
compete all’autorità di vigilanza – RI 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione
del 31 gennaio 2005 (cfr. supra cons. 1.1/b).
b) Inoltre, la seconda Camera civile ha ordinato un “pignoramento
provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro. Di conseguenza,
anche se essa non avesse dato altre indicazioni, le autorità di esecuzione
avrebbero comunque dovuto risolvere il quesito sollevato dalla ricorrente in
base alle norme applicabili al pignoramento. Ebbene, in tale ambito, l’ufficio
di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti
i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui
l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente
parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che
appartengono formalmente a un terzo, giacché sussiste il dubbio che l’escusso
ne sia proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo
sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio
deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facente parte
del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la
controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg.
LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando esso
è titolare del conto di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta
di quest’ultimo deve essere motivata (cfr. C. Jaques,
La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit
économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).
Nel caso
di specie, l’CO 1, sulla base dell’indicazione fornita da PI 3 il 24 gennaio
2006.
– indicazione peraltro ottenuta in modo regolare (cfr. infra cons. 4) – ha
correttamente emesso l’avviso di pignoramento impugnato. Questa decisione
merita quindi conferma, tanto più che la ricorrente, nella replica, non ha
contestato gli indizi prodotti da PI 1 in sede di ricorso a favore della sua
tesi secondo cui PI 2 starebbe nascondendo i suoi beni per sottrarsi ai propri
impegni, ossia: irreperibilità – ad eccezione di pochi milioni di franchi –
dell’ingente somma versata da quest’ultima nel 1994, sia in Svizzera che in
Italia [cfr. doc. 2]; intestazione a società terze di conti di cui PI 2 risulta
essere l’avente diritto economico – si fa riferimento ad alcuni conti indicati
da PI 3 nonché alla dichiarazione dell’avv. __________ di cui al doc. 10;
addebiti sui conti della debitrice di importi milionari tra il 2000 e il 2002;
ecc. La ricorrente si è infatti limitata ad eccepire l’erroneità del formulario
“A” con argomenti non convincenti (cfr. infra cons. 5). Non si può del resto
nascondere che il fatto che tutte le società ricorrenti (negli inc.
15.06
-41) i cui conti sono stati indicati da PI 3 come riconducibili a PI 2
facciano capo allo stesso amministratore potrebbe far sorgere qualche perplessità,
segnatamente in merito alla loro asserita indipendenza.
3.3
Visto
il tipo di provvedimento conservativo scelto dai giudici dell’exequatur – un
“pignoramento provvisorio” –, non risulta peraltro applicabile la
giurisprudenza – citata da PI 2 – secondo cui l’ufficio d’esecuzione non può
sequestrare beni di terzi il cui nome non è indicato nel decreto di sequestro
(DTF 130 III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Al riguardo non pare determinante che
il Tribunale federale, in precedenti procedure di ricorso, abbia paragonato la
posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire un “pignoramento provvisorio”
ordinato sulla base dell’art. 39 CL a quella che riveste nell'ambito
dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (cfr. STF
28.
febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III 663, cons. 4.2; cfr. pure STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1).
Infatti, prima di tutto, lo ha fatto al solo scopo di giustificare una
limitazione del potere di cognizione delle autorità di vigilanza – limitazione
che peraltro risulta già implicitamente dall’art. 39 CL (cfr. supra cons.
1.
/a) ed esplicitamente dall’art. 17 cpv. 1 LEF –, rispettivamente con
l’intento di risolvere una questione – ovvero la determinazione
del momento in cui sorge per le banche il dovere d’informazione sui beni
pignorati – diversa da quella in esame e sulla quale la seconda Camera
civile non aveva dato indicazioni. In secondo luogo, giova poi ricordare che il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nessuno dei provvedimenti
di diritto svizzero che entrano in considerazione quali provvedimenti
conservativi giusta l’art. 39 CL (sequestro, pignoramento provvisorio,
inventario ai sensi dell’art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale)
può essere adottato senza adattamenti alle specificità della Convenzione di
Lugano (DTF 126 III 442, cons. 4b). Ciò implica che non si possono sempre
applicare ai provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL i principi sviluppati
per il sequestro (art. 271 e segg. LEF). E in ogni caso le autorità esecutive
non sono abilitate a modificare il provvedimento ordinato dal giudice, sebbene
dovesse ledere il diritto convenzionale o federale.
3.4
La giurisprudenza
federale prevede eccezioni a questo principio: le autorità esecutive possono infatti
verificare la regolarità formale della decisione del giudice e applicare
autonomamente determinate norme della LEF (art. 91 e segg. per rinvio dell’art.
275), e così, in analogia con la prassi in materia di sequestro, potrebbero
rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i beni colpiti dal
sequestro non appartengono manifestamente al debitore sequestrato o sono impignorabili
(cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF 28 febbraio 2001
[7B.14+15/2001], cons. 3c). Queste sentenze, per quanto
concerne la questione dell’appartenenza dei beni da sequestrare (art. 272 cpv.
1.
n. 3 LEF), rinviano però a una giurisprudenza (DTF 118 III 7, cons. 4) da
considerare superata con l’introduzione dell’istituto dell’opposizione al
decreto di sequestro (del resto non viene più menzionata nell’ultima sentenza
relativa all’art. 39 CL, cfr. DTF 131 III 663 ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5): oggi, anche l’eccezione fondata sul fatto che i
beni da sequestrare non appartengono al debitore può essere fatta valere
unicamente nella procedura di opposizione davanti al giudice del sequestro (cfr.
DTF 129 III 206, cons. 2.2). Ciò vale anche per i provvedimenti conservativi ai
sensi dell’art. 39 CL (tanto più se se si tratta di un pignoramento provvisorio),
dal momento che anche in questo ambito la misura cautelare viene decisa da un
giudice, che ne verifica sovranamente i presupposti.
3.5
Né
entra concretamente in linea di conto l’ipotesi che la sentenza della seconda
Camera civile sia da considerare nulla – e quindi non vincolante per le
autorità di esecuzione (cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF
28.
febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III
663.
ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5) – laddove ordina il
“pignoramento provvisorio” di beni di cui PI 2 non è proprietaria ma solo
avente diritto economico senza indicare i nomi dei titolari formali, in
applicazione analogica dei principi esposti nella predetta decisione (DTF 130
III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Infatti, l’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF, sul quale
si fonda la giurisprudenza in questione, non è applicabile ai provvedimenti
conservativi, né direttamente né per analogia, siccome il legislatore federale
non ha ritenuto di dover introdurre una nuova causa di sequestro fondata
sull’art. 39 CL. In secondo luogo, le situazioni giuridiche del creditore
sequestrante e dell’istante nella procedura di exequatur sono ben diverse,
poiché il primo spesso non è in possesso di un titolo esecutivo mentre il
secondo per definizione fonda il suo diritto su una decisione riconosciuta
esecutiva in Svizzera (almeno in prima istanza), la quale costituisce
oltretutto titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. Da questo punto
di vista, i provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL sono sicuramente più
simili al pignoramento provvisorio che non al sequestro (cfr. II CCA 18 giugno 2001 [12.01.58], cons. 3.1). E il pignoramento provvisorio tiene comunque conto del carattere
non definitivo dell’exequatur, poiché a differenza del pignoramento definitivo,
esclude la realizzazione dei beni pignorati fino ad ulteriore decisione dei
giudici dell’exequatur (cfr. art. 118 LEF). Da ultimo, giova evidenziare come
la risposta 24 gennaio 2006 di PI 3 stia in sé a dimostrare che l’ordine 31 gennaio
2005.
non era ineseguibile.
3.6
Aggiuntivamente può ancora essere osservato che, giusta l’art. 39
cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi. Da tale automatismo
si deduce che, per garantire “l’effetto utile” della Convenzione, il diritto
dello Stato in cui questi provvedimenti devono essere eseguiti non può esigere
un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali
l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39
CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III
438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 2 ad art. 39). In queste
condizioni, pure il terzo presupposto di cui all’art. 272 cpv. 1 LEF – appunto
l’esigenza di specificazione dei beni da sequestrare – non può rientrare
nell’ambito dell’art. 39 CL, e ciò a
maggior ragione nei casi come quello in esame in cui la misura cautelare estera
dichiarata esecutiva in Svizzera verte esplicitamente su tutti i beni del
convenuto. Invero, la risposta a questo quesito – controverso e lasciato
aperto dal Tribunale federale (DTF 126 III 443, cons. 4b)
– comunque non compete alle autorità esecutive ma al giudice dell’exequatur (cfr.
supra cons. 1). Nel caso di specie, la seconda Camera civile, scegliendo quale
provvedimento conservativo un “pignoramento provvisorio”, ha risolto il
problema nel senso di dispensare il creditore dal designare i beni da
pignorare. Ha così implicitamente autorizzato l’Ufficio a pignorare anche beni
formalmente intestati a terzi ma di cui PI 2 è l’avente diritto economico.
3.7
Riassumendo, l’CO 1, nell’eseguire testualmente l’ordine 31 gennaio
2005.
della II Camera civile del Tribunale d’appello, si è comportato
correttamente. L’avviso di pignoramento provvisorio (ex
art. 39 CL) emanato il 7 marzo 2006 va quindi confermato. La ricorrente è pertanto tenuta a darvi seguito, comunicando se del
caso all’Ufficio eventuali altri averi in suo possesso di cui PI 2 è l’avente
diritto economico e trasmettendogli i documenti richiesti.
4.
La ricorrente non ha contestato i provvedimenti 9 novembre 2005 e 3
gennaio 2006 grazie ai quali l’CO 1 è venuto a conoscenza dell’esistenza del conto
corrente n° __________. A
scanso di equivoci, è comunque bene confermare la validità di questi
provvedimenti. Infatti, nell’eseguire un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione
ha l’obbligo di essere attivo e di ricercare eventuali tracce o indizi
dell’esistenza di diritti patrimoniali di cui l’escusso sia il titolare, il
titolare apparente o l’avente diritto economico (STF 27 novembre 2002
[7B.212/2002], cons. 2.1, con rif.), almeno nei casi in cui vi sono indizi –
segnatamente quelli addotti dall’escutente – che questi beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 12 e 13 ad art. 91; CEF 1. agosto
2004.
[15.04.84]). Il debitore è tenuto ad informare l’Ufficio in modo esaustivo
e senza restrizioni (art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 10 ad art. 91) e lo stesso vale per i terzi
(art. 91 cpv. 4 LEF), a fortiori nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie –
il debitore non ha potuto essere interrogato.
5.
Assodato
che l’ordine della seconda Camera civile verte anche sui beni di cui PI 2 è la
beneficiaria economica con effetto vincolante per le autorità di esecuzione,
occorre ancora determinare se l’escussa può effettivamente essere considerata
l’avente diritto economico del conto corrente n° __________ aperto presso PI 3
a nome della ricorrente.
5.1
La
ricorrente lo nega, affermando di avere una personalità e una sostanza propria.
Per questo motivo, ritiene che il formulario “A” relativo al conto n° __________
sarebbe errato.
5.2
Non vi è unanimità sulla nozione di avente diritto economico (o
beneficiario economico) (cfr. Jaques,
op. cit., pp. 307 ss.). È comunque indiscutibile che il concetto è stato
sviluppato principalmente nell’ambito bancario, anche se è stato poi in qualche
modo “esportato” in altri ambiti, compresi quelli civile ed esecutivo (cfr. Jaques, op. cit., p. 313 e 320). In
particolare è ora indiscusso che la nozione d’avente diritto economico rinvii
al formulario “A” allegato alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza
delle banche adottata nel 2003 dall’Associazione Svizzera dei Banchieri (cfr. www.swissbanking.
org/1116_i.pdf). È quindi sostenibile pensare che i giudici dell’exequatur
avessero in mente proprio gli averi di cui l’escussa risulta avente diritto
economico secondo il relativo formulario “A”. D’altronde, la ricorrente non
dimostra e nemmeno allega che il formulario sia stato firmato da una persona
non abilitata a rappresentare la società. Certo, la sola indicazione sul
formulario “A” di un avente diritto economico diverso dal titolare del conto
non è sufficiente per fare astrazione, sul piano civile ed esecutivo, delle
loro diverse personalità giuridiche e sostanze, in virtù del principio di
trasparenza (“Durchgriff”): è pure necessario che il comportamento
dell’avente diritto economico sia abusivo o doloso ai sensi degli art. 2 cpv. 2
CC o 288 LEF (cfr. Jaques, 318
ss. ad 1.4 e 334 ss.). Comunque, come già detto (supra ad cons. 4.2), l’ufficio
deve pignorare i beni formalmente intestati a terzi, qualora, anche in base a
semplici indizi, sussista il dubbio che l’escusso ne sia proprietario o se la
rivendicazione del terzo appaia fondata su un atto revocabile o sia abusiva,
ciò che sembra il caso in concreto. La questione verrà poi definitivamente
decisa nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). In ogni caso,
la data di costituzione di RI 1 non è in sé determinante per escludere che
l’escussa ne assuma attualmente il controllo, giacché la ricorrente non ha
negato che PI 2 fosse azionista né ha dato elementi per ritenere che lo sia
diventata prima dell’inizio della lite con PI 1.
6.
Rimane
da esaminare la censura relativa alla domanda d’informazioni complementari
rivolta il 7 marzo 2006 a PI 3. Siccome la ricorrente ha addotto contro questo
provvedimento lo stesso argomento esposto contro l’avviso di pignoramento di ugual
data, ci si può limitare a confermare anche la validità della domanda
d’informazioni complementari con riferimento ai motivi esposti ai precedenti considerandi.
7.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 39 CL, 61 e
62.
OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________, è
respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
–
avv. RA 2, __________(con l’allegato di duplica 4 maggio 2006 di PI 2);
–
St. legale RA 1, __________;
– St.
legale PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster