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Decisione

15.2006.38

Provvedimenti conservativi ex art. 39 CL. Pignoramento provvisorio. Competenza dell'autorità di vigilanza. Pignorabilità dei beni di cui il debitore è l'avente diritto economico.

12 febbraio 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto

e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il

Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004

ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di

€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento

conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in

favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti

i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i

beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con

ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso

i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione

dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.

B. Il 4

febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla PI 3 (in seguito “PI 3”) un “avviso di

pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti,

pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza,

intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre

persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come anche

ogni altro credito di PI 1 nei confronti della banca, e ciò come da decreto

della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005

incarto n. __________ allegato alla presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha

inoltre diffidato la banca con un atto distinto, che riproduceva sostanzialmente

i dispositivi n° 2 e 3 della sentenza della seconda Camera civile e precisava

che per quanto concerneva la banca il pignoramento si estendeva segnatamente a

“ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è

avente diritto economico, presso PI 3, della quale la convenuta era l’azionista

fino al 2001”.

C. Con

decisione 14 giugno 2005 (inc. 15.05.34), questa Camera ha accolto il ricorso

interposto dalla banca contro questo provvedimento, ma il Tribunale federale,

con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005), ha annullato la decisione

cantonale, riformandola nel senso della reiezione del ricorso di PI 3.

D. Il 9

novembre 2005, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente

tutti gli averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4

febbraio 2005. Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi

riconducibili a PI 2 per un importo complessivo molto inferiore al credito di PI

1.

Il 3

gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto

relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione

intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli

estratti relativi alle relazioni intestate alla debitrice nonché a diverse

società terze, in particolare alla ricorrente (conto corrente n° __________).

E. Il 7

marzo 2006, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di completare le informazioni fornite

per tutte le relazioni oggetto della comunicazione 24 gennaio 2006,

chiedendole, per quanto concerne il conto della ricorrente, quanto segue:

“5) Per il conto __________ (e tutte le

rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed

estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003,

04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal

deposito.

b) dei

giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con

l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto,

pagamenti e trasferimenti.”

Lo stesso

giorno, l’Ufficio ha indirizzato a __________, amministratore con firma

individuale di RI 1 (nonché di altre due società i cui conti sono oggetto della

comunicazione 24 gennaio 2006 di PI 3) un “avviso di pignoramento provvisorio”

(ai sensi dell’art. 39 CL), con il quale ha ingiunto alla ricorrente d’indicare

e di produrre le pezze giustificative relative agli averi “intestati

direttamente a PI 2, __________, o per il tramite di società, fondazioni o

altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico,

esistenti nel periodo 4 febbraio 2000 - 4 febbraio 2005, così come ogni altro

atto di disposizione di detti averi compiuto nel citato periodo”.

F. Con

ricorso 20 marzo 2006, RI 1 ha contestato sia l’avviso di pignoramento

provvisorio sia la domanda d’informazioni rivolta a PI 3. La ricorrente ritiene

questi atti nulli in quanto verterebbero su beni che manifestamente non

appartengono – nel senso giuridico della parola – a PI 2, indipendentemente dal

fatto di sapere chi detiene le azioni di RI 1.

G. Il

23 marzo 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al

ricorso.

H. Nelle

sue osservazioni 28 marzo 2006, PI 1 ricorda che la stessa seconda Camera

civile, nell’ordinare la ripetizione del pignoramento provvisorio n° __________

quale misura conservativa ai sensi dell’art. 39 CL, ha ingiunto all’Ufficio di

pignorare anche i beni di cui PI 2 è l’avente diritto economico. Del resto, già

il Presidente di quella Camera aveva ordinato il blocco degli stessi beni in

via cautelare con decreto del 15 luglio 2004 (inc. 12.04.128, dispositivo 1.1).

Orbene, la PI 3, conformandosi a tali ordini, ha appunto indicato come

sottoposti al pignoramento i beni della ricorrente di cui PI 2 è l’avente

diritto economico. L’Ufficio era pertanto legittimato a pretendere informazioni

anche sugli stessi. Inoltre, PI 1 ricorda l’obbligo generale dell’Ufficio di

comunque essere attivo e di ricercare tracce di beni pignorabili del debitore,

ciò che gli consente di esperire indagini presso terzi sugli averi dei quali

l’escusso è l’avente diritto economico, e ciò a maggior ragione nei casi in

cui, come quello in esame, sussistono diversi indizi che la debitrice stia

nascondendo i propri beni.

I. Delle

osservazioni 22 marzo e 6 aprile 2006 dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei

seguenti considerandi.

L. Il

14 aprile 2006, la ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni di PI 1.

Anzitutto, contesta l’affermazione di essere uno “schermo societario” per PI 2,

evidenziando come la società RI 1 sia stata costituita già nel 1926, ossia ben

prima che s’instaurasse la relazione tra PI 1 e PI 2. D’altronde, la ricorrente

nega che il ricorso abbia uno scopo dilatorio, siccome avrebbe avuto notizia

del pignoramento provvisorio solo il 17 marzo 2006 – PI 3 non avendole

comunicato i precedenti blocchi – e l’ha subito impugnato. La ricorrente

sostiene poi che la divulgazione dell’esistenza del suo conto presso PI 3

sarebbe avvenuta sulla base di un erroneo formulario “A”, dal momento che,

anche se fosse azionista, PI 2 non potrebbe essere la beneficiaria economica

dei beni della società, perché ella non esercita nessun dominio (“maîtrise”) su

detti beni e in ogni caso la società ha un’attività, un patrimonio e debiti

propri. A detta della ricorrente, non esisterebbe d’altronde nessuna

costellazione abusiva che potesse giustificare un’eccezione (cosiddetto “Durchgriff”)

al principio dell’indipendenza del patrimonio sociale e di quello

dell’azionista. Infatti, i beni di RI 1 non sarebbero affatto stati costituiti

allo scopo o con l’intenzione di ledere gli interessi della procedente.

Con ordinanza 19 aprile 2006, la Camera ha considerato lo scritto 14

aprile 2006 quale istanza di replica e contestuale memoria di replica. È stata

concessa a PI 1 e a PI 2 la facoltà di presentare una duplica.

M. Nella

duplica 2 maggio 2006, PI 1 contesta preliminarmente l’ammissibilità della

replica, in quanto non sarebbe fondata su alcun fatto o argomento nuovo.

A titolo abbondanziale,

l’istituto bancario sostiene che le disquisizioni sull’illiceità del

pignoramento e della richiesta d’informazione su beni dei quali PI 2 è solo

avente diritto economico sarebbero sbagliate oltre che irrilevanti, poiché

esulano dalla competenza dell’autorità di vigilanza, in quanto essa è vincolata

dalla sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile. La resistente

sottolinea poi come sia stata la stessa ricorrente, con la sottoscrizione del

formulario “A”, ad indicare l’escussa quale avente diritto economico dei beni

depositati presso PI 2. La successiva ritrattazione di RI 1, come pure il fatto

che PI 3, di proprietà di __________, figlio dell’escussa, abbia comunicato il

blocco del 2002 solo a quest’ultima, starebbero a dimostrare, a mente della

resistente, che la ricorrente dipende servilmente dal volere sovrano del suo dominus

PI 2.

N. Il 4

maggio 2006, PI 2 ha presentato un allegato di duplica unico per il ricorso in

esame ed altri ricorsi connessi, con cui ha confermato il buon fondamento della

replica di RI 1 e sottolineato, a sua volta, il carattere del tutto eccezionale

del Durchgriff, con riferimento a una sentenza 20 dicembre 2005 della

seconda Camera civile. Data l’assenza di fatti e argomenti nuovi, tale memoria

viene intimata alla ricorrente unitamente alla presente sentenza (per PI 1,

l’intimazione avviene nella procedura di cui all’inc. 15.06.37).

O. Il 9

maggio 2006, RI 1 ha informato la Camera che il 4 maggio 2006 la Corte di

cassazione di __________ aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna

della Corte d’appello penale di __________ nei suoi confronti, ritenendo che non

sussisteva pertanto urgenza per l’emanazione della decisione sul ricorso.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 39 cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica

l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte

contro cui è chiesta l’esecuzione. La

determinazione del genere di provvedimenti conservativi da ordinare nel caso

concreto e la necessità o meno dell’intervento di un’autorità giudiziaria per

la loro emanazione sono disciplinate dal diritto interno dello Stato in

cui essi devono essere eseguiti (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,

6.

ed., Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3); “l’effetto utile” della Convenzione

deve tuttavia essere garantito: in particolare, il diritto interno non può

esigere un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali

l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39

CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III

438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, op.

cit., n. 2 ad art. 39). In assenza di una

normativa federale, nel Canton Ticino la competenza per ordinare questi

provvedimenti è affidata al giudice dell’exequatur (art. 513b cpv. 2 CPC).

Visto il carattere lacunoso del diritto svizzero, è d’altronde comunemente

ammesso che il giudice possa ordinare anche provvedimenti cautelari retti dalla

legge sulla esecuzione e sul fallimento (sequestro [art. 271 ss. LEF],

pignoramento provvisorio [art. 83 cpv. 2 LEF], inventario conservativo [art.

162.

ss. LEF]) ed incaricare gli uffici di esecuzione di eseguirli (cfr. II CCA

18.

giugno 2001 [12.01.58], cons. 1.1; STF 28 febbraio 2001

[7B.14+15/2001], cons. 3c). Spetta esclusivamente al giudice rendere il

provvedimento che ordina conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano (cfr.

DTF 131 III 663, cons. 4.1).

1.1

Dalle

succinte indicazioni che precedono si evince che per l’esame – d’ufficio –

della ricevibilità del ricorso occorre innanzitutto delimitare le competenze

delle diverse autorità coinvolte (giudice dell’exequatur, giudice competente

per ordinare i provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, autorità di

esecuzione) ed i relativi rimedi giuridici disponibili, ovvero

l’opposizione/ricorso degli art. 36, 37, 40 e 41 CL, il ricorso dell’art. 382

CPC e il ricorso dell’art. 17 LEF.

a) Contro la concessione dell’exequatur – e quindi contro la relativa

autorizzazione (implicita) all’ottenimento di provvedimenti conservativi giusta

l’art. 39 cpv. 2 CL – la Convenzione di Lugano prevede a favore del debitore un’opposizione

al Tribunale cantonale e un ricorso al Tribunale federale (art. 36 e 37 CL);

parallelamente, sono previste anche due istanze (opposizione e ricorso) a

favore del creditore contro la reiezione della sua istanza (art. 40 e 41 CL).

Questo sistema d’impugnazione uniforme, indipendente e chiuso esclude ogni

altro rimedio giuridico di diritto interno. In particolare, i terzi non sono

ammessi a ricorrere contro la concessione dell’exequatur (cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 36, con rif.). I

rimedi di diritto interno rimangono tuttavia ammissibili contro l’esecuzione

(forzata) della sentenza estera – al contrario della decisione che autorizza

tale esecuzione (ossia il cosiddetto “exequatur”) –, ma il debitore non può con

ciò proporre censure che avrebbe dovuto far valere contro la decisione d’exequatur,

ovvero interponendo il ricorso previsto all’art. 36 CL (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 36; cfr. pure CGCE 3 ottobre 1985, causa 119/84 [Capelloni/Pelkmans], Racc. 1985,

3147.

ss., n. 35 s.). Alla stessa

stregua, i terzi non devono poter rimettere in discussione l’exequatur allo

stadio dell’esecuzione forzata della decisione estera.

b) Secondo

la giurisprudenza federale (DTF 131 III 664 s., cons.

4.3

e 4.5), nella misura in cui non

sia conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano, il provvedimento deve

essere impugnato con opposizione giusta l’art. 36 o 40 CL alla Camera civile

d’appello (art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC), rispettivamente al Tribunale

federale (art. 37 n. 2 e 41 n. 2 CL), con un ricorso che ora dovrebbe essere

quello in materia civile dell’art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. Se invece la

contestazione riguarda unicamente l’applicazione del diritto interno, il

rimedio giuridico appropriato potrebbe essere quello dell’art. 382 CPC (visto

il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC). In questa sede, l’esatta distinzione dei

rimedi di diritto è comunque inutile perché è questione che sfugge alla

competenza della Camera. Ciò che conta è che in ogni caso il ricorso giusta

l’art. 17 LEF è in linea di principio irricevibile se la contestazione verte su

una questione regolata nella sentenza di exequatur o nella decisione che ordina

i provvedimenti conservativi (cfr. DTF 131 III 663 ss.,

cons. 4.3 e 4.5).

c) Qualora

il giudice competente abbia ordinato quale provvedimento conservativo giusta

l’art. 39 CL una misura cautelare della LEF – in particolare un pignoramento

provvisorio – il Tribunale federale ritiene ammissibile

un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di

esecuzione per quanto concerne l’esame della regolarità formale della decisione

del giudice e le questioni di diritto esecutivo propriamente dette disciplinate

esclusivamente dalla LEF (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c i.f.;

DTF 131 III 663 s., cons. 4.3 e 4.5).

d) Ciò

posto, il ricorso in esame è quindi ricevibile nella limitata misura in cui

verte sull’esecuzione della decisione 31 gennaio 2005 della seconda Camera

civile e non sul merito né sulle sue modalità d’esecuzione esplicitamente

indicate.

1.2

Non è d’altronde contestato che la ricorrente sia la destinataria

diretta dell’avviso di pignoramento provvisorio impugnato né che essa sia

formalmente titolare del conto corrente n° __________ sul quale l’Ufficio, con

l’altro provvedimento contestato, ha chiesto informazioni a PI 3. RI 1 era

pertanto legittimata a ricorrere contro entrambi i provvedimenti. Non vi è poi

prova che la ricorrente ne abbia avuto conoscenza prima dell’8 marzo 2006. Il

ricorso, interposto lunedì 20 marzo 2006, è di conseguenza tempestivo.

2.

Come

l’ha ricordato la Camera nell’ordinanza 19 aprile 2006, in replica sono ammessi

solo motivi rilevanti e nuovi, ovvero che non erano già proponibili con il

ricorso (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 1.1.2 ad art. 12). In questa

ottica, la replica 14 aprile 2006 di RI 1 appare ammissibile. In effetti, nel

breve termine di ricorso di 10 giorni, era quasi impossibile per la ricorrente

– presunta estranea alla lite – assumere tutte le informazioni necessarie a

capire pienamente una procedura particolarmente complessa, lunga e nuova dal

punto di vista legislativo e giurisprudenziale. Ma soprattutto, le allegazioni

di PI 1, per lo più (ad eccezione di quelle contenute nello scritto 9 febbraio

2006), non sono agli atti dell’Ufficio, il quale ha agito motu proprio

sulla base della sentenza della seconda Camera civile. È quindi giusto che la

ricorrente possa esercitare il suo diritto di essere sentita presentando una

replica. Per quanto attiene alle motivazioni giuridiche, esse sarebbero

ovviamente potute essere fatte valere già con il ricorso, ma la questione della

loro ricevibilità è comunque irrilevante, visto che l’autorità di vigilanza è

tenuta ad applicare il diritto d’ufficio (iura novit curia, art. 19 cpv.

1.

LPR; cfr. pure Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 34 ss. ad art. 78).

Le

dupliche non contengono fatti, prove o eccezioni nuovi e sono pertanto

ammissibili.

3.

La

ricorrente non ha esplicitamente contestato l’esecuzione del pignoramento del

conto corrente n° __________, avvenuta già il 4 febbraio, rispettivamente il 9

novembre 2005 con la comunicazione dell’avviso di pignoramento a PI 3. Si deve

tuttavia considerare che la contestazione dell’avviso di pignoramento

notificato alla ricorrente il 7 marzo 2006 contempli anche detto conto, sul

quale l’argomentazione delle parti è del resto incentrata.

3.1

Come

la scelta del tipo di provvedimento conservativo da ordinare anche la questione

di sapere a quali condizioni un simile provvedimento può essere diretto contro

un terzo è retta dal diritto interno dello Stato in cui deve aver luogo

l’esecuzione (Kropholler, op. cit.,

n. 5 ad art. 39). Il legislatore federale avendo rinunciato a disciplinare

l’esecuzione dei provvedimenti conservativi fondati sull’art. 39 CL, spetta

esclusivamente al giudice dell’exequatur, come per le altre modalità d’esecuzione

delle misure da lui ordinate, determinare la cerchia dei beni sui quali esse

devono essere eseguite, con effetto vincolante per le autorità esecutive (cfr.

DTF 131 III 664 s., cons. 4.5 a contrario e supra ad cons. 1.1/b). La

cognizione delle autorità esecutive è invece limitata alle questioni di pura

esecuzione in merito alle quali il giudice dell’exequatur non ha ordinato

disposizioni particolari e vanno risolte sulla base delle norme del diritto

esecutivo svizzero così come esse vengono interpretate nelle relazioni interne

(cfr. DTF 131 III 664 cons. 4.4).

3.2

Nel

caso concreto, la seconda Camera civile ha fornito nella

sua decisione 31 gennaio 2005 due indicazioni che vincolano l’Ufficio e

l’autorità di vigilanza riguardo alla determinazione dei beni da pignorare.

a) Anzitutto,

la seconda Camera civile ha precisato che il

pignoramento provvisorio doveva in particolare estendersi a “tutti i beni e

crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1”. Ebbene,

questo provvedimento era fondato sul decreto 26 marzo 2003 (inc. __________)

del Pretore __________, il quale aveva in particolare ordinato il pignoramento

provvisorio “presso la PI 3, __________, di tutti gli averi, somme, titoli,

crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di

sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società,

fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario

economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca” (dispositivo

1.

a). Ora, non è il luogo per la ricorrente di rimettere in discussione

l’ordine dei giudici dell’exequatur. Semmai – questione che comunque non

compete all’autorità di vigilanza – RI 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione

del 31 gennaio 2005 (cfr. supra cons. 1.1/b).

b) Inoltre, la seconda Camera civile ha ordinato un “pignoramento

provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro. Di conseguenza,

anche se essa non avesse dato altre indicazioni, le autorità di esecuzione

avrebbero comunque dovuto risolvere il quesito sollevato dalla ricorrente in

base alle norme applicabili al pignoramento. Ebbene, in tale ambito, l’ufficio

di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti

i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui

l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente

parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che

appartengono formalmente a un terzo, giacché sussiste il dubbio che l’escusso

ne sia proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo

sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio

deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facente parte

del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la

controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg.

LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando esso

è titolare del conto di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta

di quest’ultimo deve essere motivata (cfr. C. Jaques,

La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit

économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).

Nel caso

di specie, l’CO 1, sulla base dell’indicazione fornita da PI 3 il 24 gennaio

2006.

– indicazione peraltro ottenuta in modo regolare (cfr. infra cons. 4) – ha

correttamente emesso l’avviso di pignoramento impugnato. Questa decisione

merita quindi conferma, tanto più che la ricorrente, nella replica, non ha

contestato gli indizi prodotti da PI 1 in sede di ricorso a favore della sua

tesi secondo cui PI 2 starebbe nascondendo i suoi beni per sottrarsi ai propri

impegni, ossia: irreperibilità – ad eccezione di pochi milioni di franchi –

dell’ingente somma versata da quest’ultima nel 1994, sia in Svizzera che in

Italia [cfr. doc. 2]; intestazione a società terze di conti di cui PI 2 risulta

essere l’avente diritto economico – si fa riferimento ad alcuni conti indicati

da PI 3 nonché alla dichiarazione dell’avv. __________ di cui al doc. 10;

addebiti sui conti della debitrice di importi milionari tra il 2000 e il 2002;

ecc. La ricorrente si è infatti limitata ad eccepire l’erroneità del formulario

“A” con argomenti non convincenti (cfr. infra cons. 5). Non si può del resto

nascondere che il fatto che tutte le società ricorrenti (negli inc.

15.06

-41) i cui conti sono stati indicati da PI 3 come riconducibili a PI 2

facciano capo allo stesso amministratore potrebbe far sorgere qualche perplessità,

segnatamente in merito alla loro asserita indipendenza.

3.3

Visto

il tipo di provvedimento conservativo scelto dai giudici dell’exequatur – un

“pignoramento provvisorio” –, non risulta peraltro applicabile la

giurisprudenza – citata da PI 2 – secondo cui l’ufficio d’esecuzione non può

sequestrare beni di terzi il cui nome non è indicato nel decreto di sequestro

(DTF 130 III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Al riguardo non pare determinante che

il Tribunale federale, in precedenti procedure di ricorso, abbia paragonato la

posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire un “pignoramento provvisorio”

ordinato sulla base dell’art. 39 CL a quella che riveste nell'ambito

dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (cfr. STF

28.

febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III 663, cons. 4.2; cfr. pure STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1).

Infatti, prima di tutto, lo ha fatto al solo scopo di giustificare una

limitazione del potere di cognizione delle autorità di vigilanza – limitazione

che peraltro risulta già implicitamente dall’art. 39 CL (cfr. supra cons.

1.

/a) ed esplicitamente dall’art. 17 cpv. 1 LEF –, rispettivamente con

l’intento di risolvere una questione – ovvero la determinazione

del momento in cui sorge per le banche il dovere d’informazione sui beni

pignorati – diversa da quella in esame e sulla quale la seconda Camera

civile non aveva dato indicazioni. In secondo luogo, giova poi ricordare che il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nessuno dei provvedimenti

di diritto svizzero che entrano in considerazione quali provvedimenti

conservativi giusta l’art. 39 CL (sequestro, pignoramento provvisorio,

inventario ai sensi dell’art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale)

può essere adottato senza adattamenti alle specificità della Convenzione di

Lugano (DTF 126 III 442, cons. 4b). Ciò implica che non si possono sempre

applicare ai provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL i principi sviluppati

per il sequestro (art. 271 e segg. LEF). E in ogni caso le autorità esecutive

non sono abilitate a modificare il provvedimento ordinato dal giudice, sebbene

dovesse ledere il diritto convenzionale o federale.

3.4

La giurisprudenza

federale prevede eccezioni a questo principio: le autorità esecutive possono infatti

verificare la regolarità formale della decisione del giudice e applicare

autonomamente determinate norme della LEF (art. 91 e segg. per rinvio dell’art.

275), e così, in analogia con la prassi in materia di sequestro, potrebbero

rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i beni colpiti dal

sequestro non appartengono manifestamente al debitore sequestrato o sono impignorabili

(cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF 28 febbraio 2001

[7B.14+15/2001], cons. 3c). Queste sentenze, per quanto

concerne la questione dell’appartenenza dei beni da sequestrare (art. 272 cpv.

1.

n. 3 LEF), rinviano però a una giurisprudenza (DTF 118 III 7, cons. 4) da

considerare superata con l’introduzione dell’istituto dell’opposizione al

decreto di sequestro (del resto non viene più menzionata nell’ultima sentenza

relativa all’art. 39 CL, cfr. DTF 131 III 663 ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5): oggi, anche l’eccezione fondata sul fatto che i

beni da sequestrare non appartengono al debitore può essere fatta valere

unicamente nella procedura di opposizione davanti al giudice del sequestro (cfr.

DTF 129 III 206, cons. 2.2). Ciò vale anche per i provvedimenti conservativi ai

sensi dell’art. 39 CL (tanto più se se si tratta di un pignoramento provvisorio),

dal momento che anche in questo ambito la misura cautelare viene decisa da un

giudice, che ne verifica sovranamente i presupposti.

3.5

entra concretamente in linea di conto l’ipotesi che la sentenza della seconda

Camera civile sia da considerare nulla – e quindi non vincolante per le

autorità di esecuzione (cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF

28.

febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III

663.

ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5) – laddove ordina il

“pignoramento provvisorio” di beni di cui PI 2 non è proprietaria ma solo

avente diritto economico senza indicare i nomi dei titolari formali, in

applicazione analogica dei principi esposti nella predetta decisione (DTF 130

III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Infatti, l’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF, sul quale

si fonda la giurisprudenza in questione, non è applicabile ai provvedimenti

conservativi, né direttamente né per analogia, siccome il legislatore federale

non ha ritenuto di dover introdurre una nuova causa di sequestro fondata

sull’art. 39 CL. In secondo luogo, le situazioni giuridiche del creditore

sequestrante e dell’istante nella procedura di exequatur sono ben diverse,

poiché il primo spesso non è in possesso di un titolo esecutivo mentre il

secondo per definizione fonda il suo diritto su una decisione riconosciuta

esecutiva in Svizzera (almeno in prima istanza), la quale costituisce

oltretutto titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. Da questo punto

di vista, i provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL sono sicuramente più

simili al pignoramento provvisorio che non al sequestro (cfr. II CCA 18 giugno 2001 [12.01.58], cons. 3.1). E il pignoramento provvisorio tiene comunque conto del carattere

non definitivo dell’exequatur, poiché a differenza del pignoramento definitivo,

esclude la realizzazione dei beni pignorati fino ad ulteriore decisione dei

giudici dell’exequatur (cfr. art. 118 LEF). Da ultimo, giova evidenziare come

la risposta 24 gennaio 2006 di PI 3 stia in sé a dimostrare che l’ordine 31 gennaio

2005.

non era ineseguibile.

3.6

Aggiuntivamente può ancora essere osservato che, giusta l’art. 39

cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica

l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi. Da tale automatismo

si deduce che, per garantire “l’effetto utile” della Convenzione, il diritto

dello Stato in cui questi provvedimenti devono essere eseguiti non può esigere

un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali

l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39

CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III

438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 2 ad art. 39). In queste

condizioni, pure il terzo presupposto di cui all’art. 272 cpv. 1 LEF – appunto

l’esigenza di specificazione dei beni da sequestrare – non può rientrare

nell’ambito dell’art. 39 CL, e ciò a

maggior ragione nei casi come quello in esame in cui la misura cautelare estera

dichiarata esecutiva in Svizzera verte esplicitamente su tutti i beni del

convenuto. Invero, la risposta a questo quesito – controverso e lasciato

aperto dal Tribunale federale (DTF 126 III 443, cons. 4b)

– comunque non compete alle autorità esecutive ma al giudice dell’exequatur (cfr.

supra cons. 1). Nel caso di specie, la seconda Camera civile, scegliendo quale

provvedimento conservativo un “pignoramento provvisorio”, ha risolto il

problema nel senso di dispensare il creditore dal designare i beni da

pignorare. Ha così implicitamente autorizzato l’Ufficio a pignorare anche beni

formalmente intestati a terzi ma di cui PI 2 è l’avente diritto economico.

3.7

Riassumendo, l’CO 1, nell’eseguire testualmente l’ordine 31 gennaio

2005.

della II Camera civile del Tribunale d’appello, si è comportato

correttamente. L’avviso di pignoramento provvisorio (ex

art. 39 CL) emanato il 7 marzo 2006 va quindi confermato. La ricorrente è pertanto tenuta a darvi seguito, comunicando se del

caso all’Ufficio eventuali altri averi in suo possesso di cui PI 2 è l’avente

diritto economico e trasmettendogli i documenti richiesti.

4.

La ricorrente non ha contestato i provvedimenti 9 novembre 2005 e 3

gennaio 2006 grazie ai quali l’CO 1 è venuto a conoscenza dell’esistenza del conto

corrente n° __________. A

scanso di equivoci, è comunque bene confermare la validità di questi

provvedimenti. Infatti, nell’eseguire un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione

ha l’obbligo di essere attivo e di ricercare eventuali tracce o indizi

dell’esistenza di diritti patrimoniali di cui l’escusso sia il titolare, il

titolare apparente o l’avente diritto economico (STF 27 novembre 2002

[7B.212/2002], cons. 2.1, con rif.), almeno nei casi in cui vi sono indizi –

segnatamente quelli addotti dall’escutente – che questi beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 12 e 13 ad art. 91; CEF 1. agosto

2004.

[15.04.84]). Il debitore è tenuto ad informare l’Ufficio in modo esaustivo

e senza restrizioni (art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 10 ad art. 91) e lo stesso vale per i terzi

(art. 91 cpv. 4 LEF), a fortiori nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie –

il debitore non ha potuto essere interrogato.

5.

Assodato

che l’ordine della seconda Camera civile verte anche sui beni di cui PI 2 è la

beneficiaria economica con effetto vincolante per le autorità di esecuzione,

occorre ancora determinare se l’escussa può effettivamente essere considerata

l’avente diritto economico del conto corrente n° __________ aperto presso PI 3

a nome della ricorrente.

5.1

La

ricorrente lo nega, affermando di avere una personalità e una sostanza propria.

Per questo motivo, ritiene che il formulario “A” relativo al conto n° __________

sarebbe errato.

5.2

Non vi è unanimità sulla nozione di avente diritto economico (o

beneficiario economico) (cfr. Jaques,

op. cit., pp. 307 ss.). È comunque indiscutibile che il concetto è stato

sviluppato principalmente nell’ambito bancario, anche se è stato poi in qualche

modo “esportato” in altri ambiti, compresi quelli civile ed esecutivo (cfr. Jaques, op. cit., p. 313 e 320). In

particolare è ora indiscusso che la nozione d’avente diritto economico rinvii

al formulario “A” allegato alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza

delle banche adottata nel 2003 dall’Associazione Svizzera dei Banchieri (cfr. www.swissbanking.

org/1116_i.pdf). È quindi sostenibile pensare che i giudici dell’exequatur

avessero in mente proprio gli averi di cui l’escussa risulta avente diritto

economico secondo il relativo formulario “A”. D’altronde, la ricorrente non

dimostra e nemmeno allega che il formulario sia stato firmato da una persona

non abilitata a rappresentare la società. Certo, la sola indicazione sul

formulario “A” di un avente diritto economico diverso dal titolare del conto

non è sufficiente per fare astrazione, sul piano civile ed esecutivo, delle

loro diverse personalità giuridiche e sostanze, in virtù del principio di

trasparenza (“Durchgriff”): è pure necessario che il comportamento

dell’avente diritto economico sia abusivo o doloso ai sensi degli art. 2 cpv. 2

CC o 288 LEF (cfr. Jaques, 318

ss. ad 1.4 e 334 ss.). Comunque, come già detto (supra ad cons. 4.2), l’ufficio

deve pignorare i beni formalmente intestati a terzi, qualora, anche in base a

semplici indizi, sussista il dubbio che l’escusso ne sia proprietario o se la

rivendicazione del terzo appaia fondata su un atto revocabile o sia abusiva,

ciò che sembra il caso in concreto. La questione verrà poi definitivamente

decisa nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). In ogni caso,

la data di costituzione di RI 1 non è in sé determinante per escludere che

l’escussa ne assuma attualmente il controllo, giacché la ricorrente non ha

negato che PI 2 fosse azionista né ha dato elementi per ritenere che lo sia

diventata prima dell’inizio della lite con PI 1.

6.

Rimane

da esaminare la censura relativa alla domanda d’informazioni complementari

rivolta il 7 marzo 2006 a PI 3. Siccome la ricorrente ha addotto contro questo

provvedimento lo stesso argomento esposto contro l’avviso di pignoramento di ugual

data, ci si può limitare a confermare anche la validità della domanda

d’informazioni complementari con riferimento ai motivi esposti ai precedenti considerandi.

7.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 39 CL, 61 e

62.

OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________, è

respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

avv. RA 2, __________(con l’allegato di duplica 4 maggio 2006 di PI 2);

St. legale RA 1, __________;

– St.

legale PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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