15.2006.4
Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.
22 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.4
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, CEF
Titolo:
Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 35 LEF
art. 64 LEF
art. 66 cpv. 4 LEF
art. 69 LEF
art. 7 cpv. 1 LPR
art. 9 cpv. 5 LPR
Incarto n.
15.2006.4
Lugano
22 maggio
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI 1PI 1
in tema di
notifica di precetto esecutivo;
viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1;
richiamati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per
l¿incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori;
che,
andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite
di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa
per procedere all'intimazione personale;
che,
con scritto 30 maggio 2005, l¿incaricato del Comune di __________ ha comunicato
all¿Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i
motivi;
che
il 9 giugno successivo l¿Ufficio ha comunicato all¿escussa che il 18 aprile
2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il
relativo precetto non le era potuto essere intimato;
che
contestualmente l¿Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per
presentarsi a ritirare l¿atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione
nelle vie edittali;
che,
silente l'escussa, il __________ luglio 2005 l¿Ufficio le ha notificato il
precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________;
che,
avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell¿esecuzione, il 22 settembre
2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento;
che
con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l¿CO 1, considerata
"la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe
mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come
effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla
notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso:
·
di annullare la notifica del precetto esecutivo
del 12 luglio 2005;
·
di notificare nuovamente lo stesso precetto
esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al
quale essa ha interposto seduta stante opposizione;
·
di annullare l'avviso di pignoramento 22
settembre 2005;
·
di intimare la stessa decisione all'escussa e
alla società procedente;
che
con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del
provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, atteso che la pretesa malattia
dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto
esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto
regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati
Considerandi
presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale;
che
delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1, chiedenti la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che
per l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che
-secondo l¿art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il
debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l¿atto
esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo
rimetta al debitore;
che
nel caso in cui il destinatario non sia reperibile,
l¿Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo
mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad
art. 66);
che in virtù dell'art.
17.
cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è
ammesso il ricorso all¿autorità cantonale di vigilanza contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o di un errore di apprezzamento;
che il ricorso deve
tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell¿esecuzione in via
cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17
cpv. 2 LEF);
che la notifica di un
atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti
dell¿art. 66 LEF, non è nulla, ma dev¿essere contestata con ricorso entro 10
giorni dal momento in cui l¿escusso ha avuto conoscenza della pubblicazione che
ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);
che
qualora l¿escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello
irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell¿esecuzione), gli è
consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di
ricorso, computato dalla notifica dell¿ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.);
che entro il termine
di ricorso dell¿art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il
termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all¿Autorità di
vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l¿organo d¿esecuzione può riconsiderare
liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante
nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art.
17.
cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad
art. 11 LPR; Amonn/ Walther, op.
cit., § 6 n. 64 p. 50);
che l'atto di ricorso
deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata
che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR);
che nel caso in
esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta
il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEF-
contro la notifica in via edittale e all¿emissione dell¿avviso di pignoramento,
limitandosi a formulare una ¿reclamazione verbale¿ (cfr. provvedimento
impugnato);
che in considerazione
della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo,
l¿organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da
esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine
fosse o no scaduto;
che dalle osservazioni
al ricorso dall¿Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era
venuta a conoscenza dell¿avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale
provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all¿Ufficio tramite
invio fax di contestare il credito;
che pertanto il 7
dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle
vie edittali era ampiamente scaduto;
che di conseguenza l¿CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare
il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomeno- procedere a una nuova
notifica personale atta a far risorgere il temine per interporre opposizione;
che pertanto -in
accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre
2005.
dev'essere annullato;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF);
motivi per i quali,
richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61
cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.
§ Di conseguenza è
annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1 nell¿ambito
dell¿esecuzione n. __________.
2.
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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