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Decisione

15.2006.4

Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.

22 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.4

Data decisione, Autorità:

22.05.2006, CEF

Titolo:

Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.

NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO

art. 35 LEF

art. 64 LEF

art. 66 cpv. 4 LEF

art. 69 LEF

art. 7 cpv. 1 LPR

art. 9 cpv. 5 LPR

Incarto n.

15.2006.4

Lugano

22 maggio

2006

EC/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di

RI 1

rappr. da RA 1

contro

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________

promossa dalla ricorrente contro

PI 1PI 1

in tema di

notifica di precetto esecutivo;

viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1;

richiamati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per

l¿incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori;

che,

andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite

di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa

per procedere all'intimazione personale;

che,

con scritto 30 maggio 2005, l¿incaricato del Comune di __________ ha comunicato

all¿Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i

motivi;

che

il 9 giugno successivo l¿Ufficio ha comunicato all¿escussa che il 18 aprile

2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il

relativo precetto non le era potuto essere intimato;

che

contestualmente l¿Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per

presentarsi a ritirare l¿atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione

nelle vie edittali;

che,

silente l'escussa, il __________ luglio 2005 l¿Ufficio le ha notificato il

precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________;

che,

avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell¿esecuzione, il 22 settembre

2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento;

che

con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l¿CO 1, considerata

"la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe

mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come

effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla

notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso:

·

di annullare la notifica del precetto esecutivo

del 12 luglio 2005;

·

di notificare nuovamente lo stesso precetto

esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al

quale essa ha interposto seduta stante opposizione;

·

di annullare l'avviso di pignoramento 22

settembre 2005;

·

di intimare la stessa decisione all'escussa e

alla società procedente;

che

con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del

provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, atteso che la pretesa malattia

dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto

esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto

regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati

Considerandi

presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale;

che

delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1, chiedenti la reiezione del

gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;

che

per l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua

abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che

-secondo l¿art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il

debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l¿atto

esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo

rimetta al debitore;

che

nel caso in cui il destinatario non sia reperibile,

l¿Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo

mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad

art. 66);

che in virtù dell'art.

17.

cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è

ammesso il ricorso all¿autorità cantonale di vigilanza contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o di un errore di apprezzamento;

che il ricorso deve

tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell¿esecuzione in via

cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17

cpv. 2 LEF);

che la notifica di un

atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti

dell¿art. 66 LEF, non è nulla, ma dev¿essere contestata con ricorso entro 10

giorni dal momento in cui l¿escusso ha avuto conoscenza della pubblicazione che

ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);

che

qualora l¿escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello

irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell¿esecuzione), gli è

consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di

ricorso, computato dalla notifica dell¿ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.);

che entro il termine

di ricorso dell¿art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il

termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all¿Autorità di

vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l¿organo d¿esecuzione può riconsiderare

liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante

nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art.

17.

cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad

art. 11 LPR; Amonn/ Walther, op.

cit., § 6 n. 64 p. 50);

che l'atto di ricorso

deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata

che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR);

che nel caso in

esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta

il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEF-

contro la notifica in via edittale e all¿emissione dell¿avviso di pignoramento,

limitandosi a formulare una ¿reclamazione verbale¿ (cfr. provvedimento

impugnato);

che in considerazione

della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo,

l¿organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da

esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine

fosse o no scaduto;

che dalle osservazioni

al ricorso dall¿Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era

venuta a conoscenza dell¿avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale

provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all¿Ufficio tramite

invio fax di contestare il credito;

che pertanto il 7

dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle

vie edittali era ampiamente scaduto;

che di conseguenza l¿CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare

il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomeno- procedere a una nuova

notifica personale atta a far risorgere il temine per interporre opposizione;

che pertanto -in

accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre

2005.

dev'essere annullato;

che non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62

cpv. 2 OTLEF);

motivi per i quali,

richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61

cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.

§ Di conseguenza è

annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1 nell¿ambito

dell¿esecuzione n. __________.

2.

Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

- avv. RA 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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