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Decisione

15.2006.45

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti del diritto di famiglia. Credito garantito da pegno.

13 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.45

Data decisione, Autorità:

13.06.2006, CEF

Titolo:

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti del diritto di famiglia. Credito garantito da pegno.

MINIMO DI ESISTENZA

art. 41 cpv. 1 let. bis LEF

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2006.45

Lugano

13 giugno

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 aprile 2006 di

RI 1

rappr. dall¿ RA 1

contro

l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro il pignoramento

dei redditi del ricorrente eseguito il 20 marzo 2006 a favore del gruppo n° __________,

al quale partecipano:

1. PI 3 (es.

n° __________)

Considerandi

2.

PI 1

(es. n° __________)

3.

PI 2 (es.

n° __________)

rappr. dall¿RA 2

viste le osservazioni 6 e 24 aprile 2006 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

Il

20.

marzo 2006, l¿CO 1, dopo aver accertato che l¿escusso e qui ricorrente,

benché coniugato, fosse separato di fatto dalla moglie, ha allestito il

seguente calcolo dell¿eccedenza pignorabile a suo carico:

Introiti

debitore fr. 6'697,90

minimo

base fr. 1'100.--

locazione

fr. 900.--

risc.

+ div. fr. 300.--

cassa

malati fr. 600.--

trasferte

+ pasti fuori domicilio fr. 740.--

diversi fr. 60.--

Totale fr. 3'700.--

Eccedenza

pignorabile: fr. 2'997,90

2.

RI

1.

ricorre contro questo provvedimento per due motivi: rimprovera anzitutto

all¿Ufficio di non aver computato nel suo minimo di esistenza l¿importo mensile

di fr. 1'000.-- che dice di pagare a sua moglie in base ad un accordo

(¿Trennungsvereinbarung¿) del 6 giugno 2004; chiede poi l¿annullamento

dell¿esecuzione n° __________ promossa da PI 1 il cui credito sarebbe

stato garantito con la costituzione di due cartelle ipotecarie, sicché egli

avrebbe dovuto procedere con un¿esecuzione in via di realizzazione di pegno e

non con un¿esecuzione ordinaria in via di pignoramento.

3.

Sotto

riserva di un¿eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002

[15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell¿escusso

devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla

(doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti

ai sensi dell¿art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall¿escusso

durante l¿intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III 76 s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93). Mentre il carattere

indispensabile degli alimenti può essere presunto qualora l¿obbligo

dell¿escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (cfr. DTF 111 III 19,

cons. 6a) ¿ riservata comunque la facoltà dell¿Ufficio di riesaminare la

questione dal punto di vista esecutivo (cfr. DTF 130 III 45 ss.; CEF 3 luglio

2002.

[15.02.70], cons. 2.4) ¿, il debitore deve in ogni caso dimostrare il loro

effettivo pagamento (Ochsner, op.

cit., n. 129 ad art. 93).

Nel

caso di specie, il ricorrente non ha provato di pagare regolarmente il

contributo mensile di fr. 1'000.-- di cui all¿accordo (¿Trennungsvereinbarung¿)

del 6 giugno 2004 (doc. C allegato al ricorso) e non ha dimostrato il fatto che

tale importo sia indispensabile (ai sensi dell¿art. 93 LEF) per sua moglie. La censura

va pertanto respinta, riservato un¿eventuale riesame della decisione di

pignoramento in virtù dell¿art. 93 cpv. 3 LEF qualora l¿escusso porti le

suddette prove.

4.

Giusta

l¿art. 41 cpv. 1bis LEF, se un¿esecuzione in via di pignoramento o di fallimento

è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere,

mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore eserciti dapprima il suo

diritto sull¿oggetto del pegno. Se non è stata sollevata mediante ricorso nel

termine di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica del precetto

esecutivo, tale eccezione si estingue e l¿escusso non la può quindi più far

valere in uno stadio ulteriore della procedura esecutiva (cfr. DTF 120 III 106;

Acocella, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 43 ad art. 41), nemmeno in

virtù dell¿art. 22 LEF (Rigot, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 41). Di conseguenza,

anche la seconda censura ricorsuale non merita accoglimento.

5.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 41 cpv. 1bis, 93 LEF; 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 3 aprile 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ avv. RA 1, __________;

¿ PI

3, __________;

¿ PI

1, __________;

¿ RA

2, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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