15.2006.45
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti del diritto di famiglia. Credito garantito da pegno.
13 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.45
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti del diritto di famiglia. Credito garantito da pegno.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 41 cpv. 1 let. bis LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2006.45
Lugano
13 giugno
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 aprile 2006 di
RI 1
rappr. dall¿ RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro il pignoramento
dei redditi del ricorrente eseguito il 20 marzo 2006 a favore del gruppo n° __________,
al quale partecipano:
1. PI 3 (es.
n° __________)
Considerandi
2.
PI 1
(es. n° __________)
3.
PI 2 (es.
n° __________)
rappr. dall¿RA 2
viste le osservazioni 6 e 24 aprile 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il
20.
marzo 2006, l¿CO 1, dopo aver accertato che l¿escusso e qui ricorrente,
benché coniugato, fosse separato di fatto dalla moglie, ha allestito il
seguente calcolo dell¿eccedenza pignorabile a suo carico:
Introiti
debitore fr. 6'697,90
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 900.--
risc.
+ div. fr. 300.--
cassa
malati fr. 600.--
trasferte
+ pasti fuori domicilio fr. 740.--
diversi fr. 60.--
Totale fr. 3'700.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 2'997,90
2.
RI
1.
ricorre contro questo provvedimento per due motivi: rimprovera anzitutto
all¿Ufficio di non aver computato nel suo minimo di esistenza l¿importo mensile
di fr. 1'000.-- che dice di pagare a sua moglie in base ad un accordo
(¿Trennungsvereinbarung¿) del 6 giugno 2004; chiede poi l¿annullamento
dell¿esecuzione n° __________ promossa da PI 1 il cui credito sarebbe
stato garantito con la costituzione di due cartelle ipotecarie, sicché egli
avrebbe dovuto procedere con un¿esecuzione in via di realizzazione di pegno e
non con un¿esecuzione ordinaria in via di pignoramento.
3.
Sotto
riserva di un¿eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002
[15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell¿escusso
devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla
(doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti
ai sensi dell¿art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall¿escusso
durante l¿intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III 76 s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93). Mentre il carattere
indispensabile degli alimenti può essere presunto qualora l¿obbligo
dell¿escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (cfr. DTF 111 III 19,
cons. 6a) ¿ riservata comunque la facoltà dell¿Ufficio di riesaminare la
questione dal punto di vista esecutivo (cfr. DTF 130 III 45 ss.; CEF 3 luglio
2002.
[15.02.70], cons. 2.4) ¿, il debitore deve in ogni caso dimostrare il loro
effettivo pagamento (Ochsner, op.
cit., n. 129 ad art. 93).
Nel
caso di specie, il ricorrente non ha provato di pagare regolarmente il
contributo mensile di fr. 1'000.-- di cui all¿accordo (¿Trennungsvereinbarung¿)
del 6 giugno 2004 (doc. C allegato al ricorso) e non ha dimostrato il fatto che
tale importo sia indispensabile (ai sensi dell¿art. 93 LEF) per sua moglie. La censura
va pertanto respinta, riservato un¿eventuale riesame della decisione di
pignoramento in virtù dell¿art. 93 cpv. 3 LEF qualora l¿escusso porti le
suddette prove.
4.
Giusta
l¿art. 41 cpv. 1bis LEF, se un¿esecuzione in via di pignoramento o di fallimento
è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere,
mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore eserciti dapprima il suo
diritto sull¿oggetto del pegno. Se non è stata sollevata mediante ricorso nel
termine di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica del precetto
esecutivo, tale eccezione si estingue e l¿escusso non la può quindi più far
valere in uno stadio ulteriore della procedura esecutiva (cfr. DTF 120 III 106;
Acocella, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 43 ad art. 41), nemmeno in
virtù dell¿art. 22 LEF (Rigot, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 41). Di conseguenza,
anche la seconda censura ricorsuale non merita accoglimento.
5.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 41 cpv. 1bis, 93 LEF; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 3 aprile 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: ¿ avv. RA 1, __________;
¿ PI
3, __________;
¿ PI
1, __________;
¿ RA
2, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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