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Decisione

15.2006.46

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13 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.46

Data decisione, Autorità:

13.06.2006, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Assoggettamento alla via del fallimento anche per i debiti privati. Nozione di opposizione al precetto esecutivo. Impossibilità di differire il fallimento con pagamenti di rate. Irricevibilità delle censure di merito.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 39 LEF

art. 74 LEF

art. 123 LEF

art. 160 LEF

Incarto n.

15.2006.46

Lugano

13 giugno

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 31 marzo 2006 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

contro

l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa nell¿esecuzione n° __________ promossa contro RI 1 da

PI 1

rappr. dall¿ RA 1

viste le osservazioni 12 aprile 2006 dei procedenti e 18 aprile 2006

dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

La legittimazione di RI 2 a ricorrere contro la comminatoria di

fallimento è dubbia, siccome essa non risulta escussa nella procedura in

oggetto e, malgrado sia coniuge dell¿escusso, non avrebbe comunque avuto

diritto alla notifica del precetto esecutivo, l¿art. 153 cpv. 2 lett. b LEF non

essendo applicabile nelle esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di

fallimento (cfr. CEF 12 agosto 2004 [15.04.85]; 30 ottobre 2002

[15.02.112]). Visto l¿esito del ricorso, la questione può però

essere lasciata aperta.

2.

Può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

¿ l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

¿ l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

¿ è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

¿ la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

¿ l'escusso sostiene che la

comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente

incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

Per

questioni di merito la via del ricorso è preclusa.

2.1

Nel caso concreto i ricorrenti allegano che il contratto di

locazione sul quale i procedenti fondano l¿esecuzione riguarda la loro sfera

privata e che la comminatoria di fallimento non avrebbe niente a che fare con

tale rapporto giuridico.

2.2

RI

1.

pare, a torto, ritenere che la via del fallimento sia aperta solo per i

crediti risultanti dalla sua attività commerciale. Orbene, il criterio

determinante ai sensi dell¿art. 39 LEF è soltanto il fatto che l¿escusso sia

iscritto a registro di commercio in una delle qualità enumerate in questa

norma, a prescindere dal carattere privato o commerciale del credito posto in

esecuzione (cfr. DTF 120 III 4; Acocella,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad

art. 39; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 39; Rigot, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 39). In concreto, RI 1 risulta iscritto a registro di commercio dal

14.

marzo 2006 quale titolare della ditta individuale ¿__________¿, ossia prima della domanda di continuazione dell¿esecuzione

(datata 16 marzo 2006 e giunta all¿Ufficio il 20 marzo). La scelta della via

del fallimento è stata pertanto corretta.

2.3

I

ricorrenti affermano inoltre di aver interposto opposizione contro il precetto

esecuzione con scritto 17 febbraio 2006. Nelle sue osservazioni, l¿Ufficio

rileva a ragione che tale scritto non può essere considerato opposizione ai

sensi dell¿art. 74 LEF, perché i ricorrenti non si sono opposti all¿esecuzione,

ma si sono limitati a comunicare all¿Ufficio che a causa della temporanea

insolvibilità del loro datore di lavoro, non erano in grado di pagare

l¿affitto, chiedendo che fosse concessa loro la facoltà di pagare il debito a

rate (cfr. Bessenich, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 75).

2.4

Nell¿atto

ricorsuale, i ricorrenti ribadiscono la loro richiesta di rateazione del

debito, proponendo questa volta un piano di pagamenti in 12 rate mensili di fr.

500.

--, dopo deduzione della cauzione di fr. 2'500.--. Sennonché la facoltà di

differimento della realizzazione prevista all¿art. 123 LEF al quale i

ricorrenti sembrano alludere non è data nell¿esecuzione in via di fallimento

(DTF 30 I 739; Gilliéron, op.

cit., n. 10 ad art. 123).

2.5

Nel

ricorso vengono menzionati reclami circa il carente funzionamento dell¿acqua,

problemi di riscaldamento e fessure nei muri. Si tratta di censure di merito,

le quali, come richiamato sopra, non possono essere fatte valere nell'ambito

della procedura di ricorso ai sensi dell¿art. 17 LEF.

2.6

La

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di

diritto esecutivo.

3.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1

primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 41, 74, 123, 166 LEF; 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 31 marzo 2006 di RI 1 e RI 2, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ RI 1 e RI 2, __________;

¿ avv.

RA 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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