15.2006.48
Istanza di proroga del termine per chiudere il fallimento.
24 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2006.48
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, CEF
Titolo:
Istanza di proroga del termine per chiudere il fallimento.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2006.48
Lugano
24 aprile
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 4 aprile 2006 di
IS 1
nell’ambito della procedura fallimentare
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto
che la liquidazione del fallimento PI 1 è aperta dal 7
gennaio 2002;
che il 31 marzo 2005, questa Camera ha
concesso all’istante un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 per chiudere
Fatti
il fallimento (inc. 15.04.215), preso atto che gli rimaneva ancora da chiudere
la pratica d’incasso di un credito di fr. 100'114,10 diretto contro la società
T__________, la quale è stata dichiarata fallita il 3 febbraio 2005, decidere
con la delegazione dei creditori dell’inoltro di una denuncia penale contro gli
organi della fallita e del modo di realizzazione delle azioni di F__________.,
e depositare lo stato di
riparto, ciò che l’istante aveva ipotizzato di poter fare entro la fine del
2005;
che così come richiesto da questa Camera il
9 marzo 2006, IS 1, il 4 aprile 2006, ha chiesto un’“ultima” proroga fino al 31
dicembre 2006, facendo riferimento alla sua circolare 29 marzo 2006 con cui ha
comunicato ai creditori l’avviso d’incanto riferito alla vendita delle azioni
della F__________, prevista per il 28 aprile 2006, e la messa in cessione, ai
sensi dell’art. 260 LEF, delle pretese di responsabilità contro gli organi
della società, nei confronti dei quali la massa aveva presentato un esposto
penale il 9 febbraio 2006;
che l’istante ha precisato di aver
insinuato il credito della fallita nel fallimento di T__________, ma di non
aspettarsene un dividendo;
Considerandi
che giusta l’art. 270 LEF la procedura di
fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo,
l’autorità di vigilanza cantonale potendo prorogare tale termine in caso di
bisogno;
che in concreto, l’istante, dopo
l’intervento di questa Camera, si è attivato per procedere alla realizzazione
degli ultimi attivi della massa;
che l’istante sarà quindi a breve in grado
di procedere alle operazioni finali del fallimento, ossia di depositare lo
stato di riparto, avvisarne i
creditori, allestire gli attestati di carenza di beni e procedere al pagamento
dei dividendi, allestire la relazione finale, presentare al Pretore che ha
pronunciato il fallimento istanza di chiusura del fallimento, pubblicare la
relativa sentenza sul FUC e sul FUSC e depositare l’incarto all’__________
(cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle
amministrazioni fallimentari speciali);
che occorre ricordare all’istante che prima
del deposito dello stato di riparto (definitivo o provvisorio se la questione
della cessione delle pretese contestate della massa dovesse dare luogo a
ritardi), egli dovrà chiedere a questa Camera la determinazione dei propri
onorari e di quelli della delegazione dei creditori ai sensi dell’art. 84 RUF
(in virtù rinvio dell’art. 97 RUF) qualora chiedano una rimunerazione speciale
giusta l’art. 47 OTLEF;
che visto quanto precede, occorre concedere all’istante un’ultima
proroga fino al 31 dicembre 2006.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF;
decreta:
1. L’istanza
4 aprile di IS 1 tendente alla proroga del termine di cui all’art. 270 cpv. 1
LEF per la liquidazione del fallimento di PI 1, __________, è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre
2006.
2. Intimazione
a IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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