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Decisione

15.2006.48

Istanza di proroga del termine per chiudere il fallimento.

24 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il fallimento (inc. 15.04.215), preso atto che gli rimaneva ancora da chiudere

la pratica d’incasso di un credito di fr. 100'114,10 diretto contro la società

T__________, la quale è stata dichiarata fallita il 3 febbraio 2005, decidere

con la delegazione dei creditori dell’inoltro di una denuncia penale contro gli

organi della fallita e del modo di realizzazione delle azioni di F__________.,

e depositare lo stato di

riparto, ciò che l’istante aveva ipotizzato di poter fare entro la fine del

2005;

che così come richiesto da questa Camera il

9 marzo 2006, IS 1, il 4 aprile 2006, ha chiesto un’“ultima” proroga fino al 31

dicembre 2006, facendo riferimento alla sua circolare 29 marzo 2006 con cui ha

comunicato ai creditori l’avviso d’incanto riferito alla vendita delle azioni

della F__________, prevista per il 28 aprile 2006, e la messa in cessione, ai

sensi dell’art. 260 LEF, delle pretese di responsabilità contro gli organi

della società, nei confronti dei quali la massa aveva presentato un esposto

penale il 9 febbraio 2006;

che l’istante ha precisato di aver

insinuato il credito della fallita nel fallimento di T__________, ma di non

aspettarsene un dividendo;

Considerandi

che giusta l’art. 270 LEF la procedura di

fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo,

l’autorità di vigilanza cantonale potendo prorogare tale termine in caso di

bisogno;

che in concreto, l’istante, dopo

l’intervento di questa Camera, si è attivato per procedere alla realizzazione

degli ultimi attivi della massa;

che l’istante sarà quindi a breve in grado

di procedere alle operazioni finali del fallimento, ossia di depositare lo

stato di riparto, avvisarne i

creditori, allestire gli attestati di carenza di beni e procedere al pagamento

dei dividendi, allestire la relazione finale, presentare al Pretore che ha

pronunciato il fallimento istanza di chiusura del fallimento, pubblicare la

relativa sentenza sul FUC e sul FUSC e depositare l’incarto all’__________

(cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle

amministrazioni fallimentari speciali);

che occorre ricordare all’istante che prima

del deposito dello stato di riparto (definitivo o provvisorio se la questione

della cessione delle pretese contestate della massa dovesse dare luogo a

ritardi), egli dovrà chiedere a questa Camera la determinazione dei propri

onorari e di quelli della delegazione dei creditori ai sensi dell’art. 84 RUF

(in virtù rinvio dell’art. 97 RUF) qualora chiedano una rimunerazione speciale

giusta l’art. 47 OTLEF;

che visto quanto precede, occorre concedere all’istante un’ultima

proroga fino al 31 dicembre 2006.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta:

1. L’istanza

4 aprile di IS 1 tendente alla proroga del termine di cui all’art. 270 cpv. 1

LEF per la liquidazione del fallimento di PI 1, __________, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre

2006.

2. Intimazione

a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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