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Decisione

15.2006.5

Restituzione del termine per interporre opposizione.

5 maggio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;

che

in concreto l¿escussa ha dimostrato di aver dovuto, senza colpa sua, assentarsi

dal proprio domicilio per un motivo oggettivamente grave senza aver avuto il

tempo necessario per sistemare la questione esecutiva;

che

detto ostacolo, costituito dall¿allontanamento dal domicilio, è durato fino al

16 gennaio 2006;

che

conformemente all¿esigenza di cui all¿art. 33 cpv. 4 LEF, IS 1 ha presentato istanza

motivata di restituzione del termine di opposizione e interposto opposizione il

24 gennaio 2006, ossia nei 10 giorni dalla fine del suo impedimento;

che

l¿istanza va pertanto accolta, l¿Ufficio essendo invitato a registrare il 24

gennaio 2006 quale data di opposizione (doc. E);

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L¿istanza

24 gennaio 2006 di IS 1, __________, è accolta.

1.1. Di

conseguenza, è accertato che IS 1 ha tempestivamente interposto opposizione

all¿esecuzione n° __________ in data 24 gennaio 2006.

1.2. È

fatto ordine all¿CO 1 d¿iscrivere nel registro delle esecuzioni l¿opposizione

di cui al dispositivo n° 1.1.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

¿

avv. RA 1, __________;

¿

PI 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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