15.2006.5
Restituzione del termine per interporre opposizione.
5 maggio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2006.5
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, CEF
Titolo:
Restituzione del termine per interporre opposizione.
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2006.5
Lugano
5 maggio 2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 24 gennaio 2006 di restituzione
del termine di opposizione presentata da
IS 1
rappr. dall¿ RA 1
contro
nell¿esecuzione n° __________ dell¿CO 1 promossa da
PI 1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che l¿istante
ha ricevuto il precetto esecutivo in oggetto il 5 gennaio 2006;
che essa
non ha subito interposto opposizione, in quanto afferma di aver voluto
consultarsi dapprima con suo marito e, se del caso, con il suo avvocato;
che tre
giorno dopo, ossia l¿8 gennaio 2006, è deceduta sua madre a __________
(Portogallo);
che
l¿istante ha quindi dovuto partire all¿improvviso in tutta fretta per le
esequie, prendendo, con il figlio di tre mesi e mezzo, il primo volo
disponibile da Milano-Malpensa per __________ lo stesso 8 gennaio 2006;
che
l¿escussa è ritornata in Svizzera con il volo del 16 gennaio 2006, ovvero
l¿ultimo giorno del termine di opposizione (pari a 10 giorni, art. 74 cpv. 1
LEF), ritenuto che il 15 gennaio era una domenica (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che l¿opposizione,
interposta solo il 24 gennaio 2006 (doc. E), sarebbe pertanto tardiva;
che
tuttavia, secondo l¿art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità
Fatti
di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che
in concreto l¿escussa ha dimostrato di aver dovuto, senza colpa sua, assentarsi
dal proprio domicilio per un motivo oggettivamente grave senza aver avuto il
tempo necessario per sistemare la questione esecutiva;
che
detto ostacolo, costituito dall¿allontanamento dal domicilio, è durato fino al
16 gennaio 2006;
che
conformemente all¿esigenza di cui all¿art. 33 cpv. 4 LEF, IS 1 ha presentato istanza
motivata di restituzione del termine di opposizione e interposto opposizione il
24 gennaio 2006, ossia nei 10 giorni dalla fine del suo impedimento;
che
l¿istanza va pertanto accolta, l¿Ufficio essendo invitato a registrare il 24
gennaio 2006 quale data di opposizione (doc. E);
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L¿istanza
24 gennaio 2006 di IS 1, __________, è accolta.
1.1. Di
conseguenza, è accertato che IS 1 ha tempestivamente interposto opposizione
all¿esecuzione n° __________ in data 24 gennaio 2006.
1.2. È
fatto ordine all¿CO 1 d¿iscrivere nel registro delle esecuzioni l¿opposizione
di cui al dispositivo n° 1.1.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
¿
avv. RA 1, __________;
¿
PI 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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