15.2006.50
Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione.
14 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.50
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2006.50
Lugano
14 giugno
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 , e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 21 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 28 aprile 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando
¿ l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
¿ l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
¿ è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
¿ la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
¿ l'escusso sostiene che la
comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente
incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che
per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega di aver concluso,
il 31 dicembre 2004 (recte il 21/24 ottobre 2005), un accordo con la società
procedente che la autorizzava a pagare il credito posto in esecuzione mediante
rate mensili di fr. 9'000.--;
che
con scritto 17 febbraio 2006, la procedente ha accettato la proposta
dell¿escussa di saldare le mensilità di febbraio e marzo 2006 al più tardi il
15 marzo 2006, rendendo però edotta quest¿ultima che avrebbe chiesto la
prosecuzione dell¿esecuzione in caso di mancato pagamento alla data prefissata;
che
la ricorrente ritiene che l¿escutente ha rotto l¿accordo chiedendo la
prosecuzione dell¿esecuzione meno di 7 giorni dopo il termine stabilito;
che
non risulta dall¿incarto che l¿accordo del 21/24 ottobre 2005 né la proroga del
17 febbraio 2006 siano stati portati a conoscenza dell¿Ufficio;
che
a prescindere dalla questione di sapere se l¿autorità esecutiva fosse stata
vincolata dall¿accordo qualora esso le fosse stato comunicato prima della sua
scadenza, occorre osservare come la sospensione concessa dall¿escutente abbia
avuto fine il 15 marzo 2006, sicché l¿inoltro, il 16 marzo 2006, della domanda
di prosecuzione dell¿esecuzione non viola in nessun modo gli accordi pattuiti
tra le parti;
che
a titolo del tutto abbondanziale, non si può non rilevare che l¿escussa non ha
tuttora dimostrato di aver versato le rate di febbraio e di marzo, né quelle
scadute nel frattempo;
che
la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di
diritto esecutivo, segnatamente per quanto concerne il rispetto del termine di
perenzione di 15 mesi di cui all¿art. 166 cpv. 2 LEF;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 30 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: ¿ RI 1, __________;
¿ PI
1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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