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Decisione

15.2006.50

Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione.

14 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.50

Data decisione, Autorità:

14.06.2006, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2006.50

Lugano

14 giugno

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di

RI 1

contro

l¿operato dell¿CO 1 , e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 21 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 28 aprile 2006 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando

¿ l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

¿ l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

¿ è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

¿ la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

¿ l'escusso sostiene che la

comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente

incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

che

per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente allega di aver concluso,

il 31 dicembre 2004 (recte il 21/24 ottobre 2005), un accordo con la società

procedente che la autorizzava a pagare il credito posto in esecuzione mediante

rate mensili di fr. 9'000.--;

che

con scritto 17 febbraio 2006, la procedente ha accettato la proposta

dell¿escussa di saldare le mensilità di febbraio e marzo 2006 al più tardi il

15 marzo 2006, rendendo però edotta quest¿ultima che avrebbe chiesto la

prosecuzione dell¿esecuzione in caso di mancato pagamento alla data prefissata;

che

la ricorrente ritiene che l¿escutente ha rotto l¿accordo chiedendo la

prosecuzione dell¿esecuzione meno di 7 giorni dopo il termine stabilito;

che

non risulta dall¿incarto che l¿accordo del 21/24 ottobre 2005 né la proroga del

17 febbraio 2006 siano stati portati a conoscenza dell¿Ufficio;

che

a prescindere dalla questione di sapere se l¿autorità esecutiva fosse stata

vincolata dall¿accordo qualora esso le fosse stato comunicato prima della sua

scadenza, occorre osservare come la sospensione concessa dall¿escutente abbia

avuto fine il 15 marzo 2006, sicché l¿inoltro, il 16 marzo 2006, della domanda

di prosecuzione dell¿esecuzione non viola in nessun modo gli accordi pattuiti

tra le parti;

che

a titolo del tutto abbondanziale, non si può non rilevare che l¿escussa non ha

tuttora dimostrato di aver versato le rate di febbraio e di marzo, né quelle

scadute nel frattempo;

che

la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di

diritto esecutivo, segnatamente per quanto concerne il rispetto del termine di

perenzione di 15 mesi di cui all¿art. 166 cpv. 2 LEF;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 30 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ RI 1, __________;

¿ PI

1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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