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Decisione

15.2006.51

Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione. Eccezione fondata sul fatto che il credito è garantito da pegno.

14 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.51

Data decisione, Autorità:

14.06.2006, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione. Eccezione fondata sul fatto che il credito è garantito da pegno.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 41 cpv. 1 let. bis LEF

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2006.51

Lugano

14 giugno

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di

RI 1

contro

l¿operato dell¿CO 1, __________, e meglio contro la

comminatoria di fallimento emessa il 22 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________

promossa contro la ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1

viste le osservazioni 28 aprile 2006 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando

¿ l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

¿ l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

¿ è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

¿ la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

¿ l'escusso sostiene che la

comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente

incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

Considerandi

2.

Nel caso concreto la ricorrente allega di aver concluso, il

15.

settembre 2005, un accordo con la società procedente che la autorizzava a

pagare il credito posto in esecuzione mediante rate mensili di fr. 5'000.--. Pur

riconoscendo di non aver pagato la rata di marzo 2006, la ricorrente ritiene

tuttavia che, visto che il suo ritardo era solo di 6 giorni, la procedente non

avrebbe avuto il diritto di chiedere la prosecuzione dell¿esecuzione.

3.

Non

risulta dall¿incarto che l¿accordo del 15 settembre 2005 sia stato portato a

conoscenza dell¿Ufficio. In ogni casi, a prescindere dalla questione di sapere

se l¿autorità esecutiva fosse stata vincolata dall¿accordo qualora esso le

fosse stato comunicato prima della sua scadenza, occorre osservare come la

sospensione concessa dall¿escutente, per quanto riguarda la rata di marzo 2006,

abbia avuto fine il 15 marzo 2006, sicché l¿inoltro, il 21 marzo 2006, della

domanda di prosecuzione dell¿esecuzione non viola in nessun modo gli accordi

pattuiti tra le parti. A titolo del tutto abbondanziale, non si può del resto

non rilevare che l¿escussa non ha comunque tuttora dimostrato di aver versato la

rata di marzo né quelle scadute nel frattempo.

4.

Le

domande ricorsuali accessorie (richiesta di un riepilogo completo di tutti i

consumi dell¿anno 2005, richiesta di un aggiornamento completo dell¿importo

vantato dall¿escutente, ecc.) sono questioni di merito che esulano dalla

presente procedura e la cui attinenza con il credito posto in esecuzione è

comunque dubbia.

5.

Il

fatto che, stando alle affermazioni della ricorrente, il credito posto in

esecuzione sia ampiamente garantito da pegno è irrilevante, perché l¿escusso

non può opporsi al proseguimento di un¿esecuzione in via di pignoramento o di

fallimento sollevando l¿eccezione di cui all¿art. 41 cpv. 1bis LEF, allorquando

il diritto di pegno ¿ come nel caso di specie ¿ è stato costituito più di 10

giorni dopo la notifica del precetto esecutivo (DTF 121 III 484 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 41). La ricorrente non ha comunque dimostrato

che la cartella ipotecaria indicata alla voce ¿garanzia¿ dell¿accordo del 15

settembre 2005 sia stata effettivamente consegnata alla procedente quale pegno

manuale e quindi non ha provato l¿esistenza del pegno che allega.

6.

La

censura ricorsuale complementare del 1° aprile 2006, secondo cui la procedente

avrebbe disatteso l¿accordo 15 settembre 2005 non ritirando l¿esecuzione, oltre

che irricevibile (solo l¿Ufficio esecuzione è competente per ricevere eventuali

dichiarazioni di ritiro dell¿esecuzione), è manifestamente infondata, perché la

procedente, nel citato accordo, si è solo impegnata a ritirare l¿istanza di

rigetto dell¿opposizione (e non l¿esecuzione) alla condizione che l¿escussa

ritirasse l¿opposizione.

7.

Il

¿supplemento¿ al ricorso presentato il 5 aprile 2006 è tardivo (il termine di

ricorso scadeva il lunedì 3 aprile 2006, la comminatoria di fallimento essendo

stata notificata il 23 marzo 2006, cfr. art. 17 cpv. 2 e 31 LEF) e comunque

verte su questioni di merito che sfuggono alla competenza di questa Camera.

8.

La

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di

diritto esecutivo, segnatamente per quanto concerne il rispetto del termine di

perenzione di 15 mesi di cui all¿art. 166 cpv. 2 LEF.

9.

Il

ricorso va pertanto respinto;

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 41, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 30 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ RI 1, __________;

¿ RA

1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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