15.2006.51
Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione. Eccezione fondata sul fatto che il credito è garantito da pegno.
14 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.51
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Sospensione convenzionale dell'esecuzione. Eccezione fondata sul fatto che il credito è garantito da pegno.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 41 cpv. 1 let. bis LEF
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2006.51
Lugano
14 giugno
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1, __________, e meglio contro la
comminatoria di fallimento emessa il 22 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
viste le osservazioni 28 aprile 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando
¿ l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
¿ l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
¿ è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
¿ la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
¿ l'escusso sostiene che la
comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente
incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
Considerandi
2.
Nel caso concreto la ricorrente allega di aver concluso, il
15.
settembre 2005, un accordo con la società procedente che la autorizzava a
pagare il credito posto in esecuzione mediante rate mensili di fr. 5'000.--. Pur
riconoscendo di non aver pagato la rata di marzo 2006, la ricorrente ritiene
tuttavia che, visto che il suo ritardo era solo di 6 giorni, la procedente non
avrebbe avuto il diritto di chiedere la prosecuzione dell¿esecuzione.
3.
Non
risulta dall¿incarto che l¿accordo del 15 settembre 2005 sia stato portato a
conoscenza dell¿Ufficio. In ogni casi, a prescindere dalla questione di sapere
se l¿autorità esecutiva fosse stata vincolata dall¿accordo qualora esso le
fosse stato comunicato prima della sua scadenza, occorre osservare come la
sospensione concessa dall¿escutente, per quanto riguarda la rata di marzo 2006,
abbia avuto fine il 15 marzo 2006, sicché l¿inoltro, il 21 marzo 2006, della
domanda di prosecuzione dell¿esecuzione non viola in nessun modo gli accordi
pattuiti tra le parti. A titolo del tutto abbondanziale, non si può del resto
non rilevare che l¿escussa non ha comunque tuttora dimostrato di aver versato la
rata di marzo né quelle scadute nel frattempo.
4.
Le
domande ricorsuali accessorie (richiesta di un riepilogo completo di tutti i
consumi dell¿anno 2005, richiesta di un aggiornamento completo dell¿importo
vantato dall¿escutente, ecc.) sono questioni di merito che esulano dalla
presente procedura e la cui attinenza con il credito posto in esecuzione è
comunque dubbia.
5.
Il
fatto che, stando alle affermazioni della ricorrente, il credito posto in
esecuzione sia ampiamente garantito da pegno è irrilevante, perché l¿escusso
non può opporsi al proseguimento di un¿esecuzione in via di pignoramento o di
fallimento sollevando l¿eccezione di cui all¿art. 41 cpv. 1bis LEF, allorquando
il diritto di pegno ¿ come nel caso di specie ¿ è stato costituito più di 10
giorni dopo la notifica del precetto esecutivo (DTF 121 III 484 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 41). La ricorrente non ha comunque dimostrato
che la cartella ipotecaria indicata alla voce ¿garanzia¿ dell¿accordo del 15
settembre 2005 sia stata effettivamente consegnata alla procedente quale pegno
manuale e quindi non ha provato l¿esistenza del pegno che allega.
6.
La
censura ricorsuale complementare del 1° aprile 2006, secondo cui la procedente
avrebbe disatteso l¿accordo 15 settembre 2005 non ritirando l¿esecuzione, oltre
che irricevibile (solo l¿Ufficio esecuzione è competente per ricevere eventuali
dichiarazioni di ritiro dell¿esecuzione), è manifestamente infondata, perché la
procedente, nel citato accordo, si è solo impegnata a ritirare l¿istanza di
rigetto dell¿opposizione (e non l¿esecuzione) alla condizione che l¿escussa
ritirasse l¿opposizione.
7.
Il
¿supplemento¿ al ricorso presentato il 5 aprile 2006 è tardivo (il termine di
ricorso scadeva il lunedì 3 aprile 2006, la comminatoria di fallimento essendo
stata notificata il 23 marzo 2006, cfr. art. 17 cpv. 2 e 31 LEF) e comunque
verte su questioni di merito che sfuggono alla competenza di questa Camera.
8.
La
comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di
diritto esecutivo, segnatamente per quanto concerne il rispetto del termine di
perenzione di 15 mesi di cui all¿art. 166 cpv. 2 LEF.
9.
Il
ricorso va pertanto respinto;
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 41, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 30 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: ¿ RI 1, __________;
¿ RA
1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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