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15.2006.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i locali di __________, indipendentemente da chi vi lavorasse, non può

seriamente essere messa in discussione, non fosse che per consentire al

commissario e ai suoi ausiliari di adempiere ai loro numerosi compiti e per prevenire

danni all’edificio.

5.6. L'avv.

DE 1, al punto 12 del suo esposto così si esprime: "L'inqualificabile

comportamento del commissario assume contorni paurosi quando si pone attenzione

al trattamento che ha riservato a … W__________, G__________ e F__________.

Costoro erano amministratori e direttori di fatto (solo G__________ era iscritto

a RC) delle tre ditte, ovvero le persone che le hanno amministrate

effettivamente, ecc." A queste persone egli imputa di aver agito

illecitamente -con atti diversi e in diverse occasioni- in proprio esclusivo

vantaggio (ad esempio "hanno incassato somme sproporzionate per onorari:

per il 2004 circa fr. 800'000.-": verbale avv. DE 1, pag. 4) e in danno

delle società, tanto da considerarle coautrici "del disfacimento del

patrimonio delle tre ditte in esame". Di conseguenza rimprovera al

commissario di non aver adottato provvedimenti nei loro

confronti e di essere propenso ad ammettere le loro pretese in prima classe. In

particolare, mentre l'avv. CO 1, nel rapporto 4 novembre 2005, alludeva alla

possibilità di procedere contro di loro, ha poi trovato un accordo

"pacifico" sulla situazione, dando anche l'impressione di non volerla

affrontare con decisione. Per parte sua, l'avv. DE 1 ha affermato di non avere

lui stesso proceduto subito nei loro confronti "a causa dei rapporti

personali che si erano instaurati fra loro e me" (verbale avv. DE 1, pag.

4).

a) È innanzitutto

opportuno ricordare che non è compito del commissario di far valere eventuali

pretese di responsabilità contro gli organi della società debitrice. Nel concordato

ordinario, né il commissario né i creditori possono esercitare tali diritti

perché l’art. 757 CO è inapplicabile (DTF 122 III 166 e segg.). Nel concordato

con abbandono dell’attivo, la questione dell’esercizio di pretese della società

contro i suoi organi si pone solo dopo l’omologazione, qualora il concordato

non preveda l’esclusione di queste pretese dall’attivo abbandonato ai creditori

(cfr. DTF 122 III 176; art. 325 LEF). In linea principio, il commissario non

deve intraprendere nulla direttamente contro gli organi, tranne – se necessario

– interrompere la prescrizione, il cui termine (relativo) è però di 5 anni

(art. 760 CO). Il commissario deve in particolare inventariare e stimare le

eventuali pretese di risarcimento contro gli organi, così da permettere al

giudice del concordato di determinare, a prescindere dal tipo di concordato

proposto, se il primo presupposto dell’omologazione è adempiuto (art. 306 cpv.

1 n. 1 LEF), ossia se la somma offerta dalla debitrice è in giusta proporzione

con i suoi “mezzi” (che includono tali crediti).

b) La questione della responsabilità degli organi – è vero – si pone anche

in relazione alla determinazione dei creditori aventi il diritto di partecipare

all’assemblea dei creditori e di votare sulla proposta di concordato (art. 302

LEF). In effetti, quando allestisce l'elenco definitivo dei creditori (che

l’avv. CO 1 designa impropriamente con il termine “graduatoria”), il

commissario deve, se del caso, contestare le insinuazioni degli organi qualora

ritenga che essi abbiano adempiuto male il loro mandato oppure qualora sollevi

l’eccezione di compensazione con eventuali pretese del debitore. Spetta pure al

commissario di eventualmente contestare il privilegio di prima classe (ai sensi

dell’art. 219 al. 4, 1a classe, lett. a LEF) che l’organo chiede per

crediti da lui considerati salario e quindi di riconoscergli il diritto di voto

(di cui i creditori privilegiati invece non godono, art. 305 cpv. 2 LEF). In

ogni caso, le determinazioni del commissario sui crediti insinuati dagli organi

sono soltanto indicative, poiché la decisione sulla partecipazione al voto e

sul suo esito rientra nell’esclusiva competenza del giudice del concordato (cfr.

art. 305 cpv. 3 LEF; Gani, Comm. romand de la LP, 2005, n. 7 ad art.

300, n. 6 e n. 10 ad art. 302, n. 4 ad art. 304; Marchand, Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 25, 35 e 48 ad art. 305), con il rilievo

che il debitore, nel concordato ordinario, rispettivamente i creditori, nel

concordato con abbandono dell’attivo (art. 322 LEF), conservano comunque la

facoltà di contestare i crediti ammessi dal giudice (cfr. Marchand, op. cit.,

n. 25 e 35 ad art. 305). In altre parole, le “decisioni” del commissario in

questo aspetto della fattispecie non possono causare nessun danno alle parti.

c) Nel

caso concreto, non risulta che il commissario si sia dimostrato negligente a

fronte del comportamento degli ex organi delle società, tanto più che i

progetti di concordato non menzionavano tra gli attivi delle stesse crediti

contro questi ultimi e l’avv. DE 1 (ma la questione non è decisiva) non ha

fornito nessun elemento a sostegno delle sue allegazioni. Certo, non si può condividere

su questo stesso punto la motivazione del commissario secondo cui il suo

ritegno nei confronti degli ex organi tenderebbe a evitare lo scontro sulle

questioni di responsabilità, onde garantire il successo del concordato; il suo compito

infatti non è quello di giungere a tutti i costi all’omologazione di un

concordato, ma di verificare se il concordato è degno di essere omologato ai

sensi dell’art. 306 LEF, tenendo conto dell’interesse non solo del debitore e

del possibile assuntore, ma anche dei creditori. Le valutazioni del commissario

sulle insinuazioni degli ex organi – che come detto non sono vincolanti – non

appaiono del resto essere ancora definitive (scritto 23 marzo 2006, doc. T) e

potranno comunque essere modificate, segnatamente sulla base degli esiti del

controllo della contabilità, al momento dell’allestimento definitivo della

lista dei creditori da mettere a disposizione delle parti prima dell’assemblea

dei creditori (art. 301 cpv. 1 LEF).

d) Per

quanto concerne poi la __________ T__________ ed altri macchinari che le ditte

detenevano in leasing e che i signori __________, __________ e __________, per

il tramite di una loro società, poco prima della concessione delle moratorie

concordatarie, hanno comperato direttamente presso la società di leasing

proprietaria, pagando di tasca propria il saldo del prezzo, occorre rilevare

che la questione non è tuttora risolta: è tuttavia verosimile che il

commissario abbia raggiunto con queste persone un accordo di massima (almeno a

prima vista difendibile), secondo cui esse, qualora dovessero vendere i

macchinari, verserebbero alla massa la differenza tra il prezzo di vendita e il

prezzo da loro pagato alla società di leasing (cfr. Istanza di proroga della moratoria:

doc. AE, pag. 6 ad 4.2.2; verbale d’udienza 3 marzo 2006, pag. 4: doc. G).

e) Visto

quanto precede, attualmente non v'è motivo per stigmatizzare l'operato del

commissario relativamente al comportamento dei signori __________, __________ e

__________. Il commissario potrebbe (o dovrebbe) comunque tener conto delle

considerazioni che precedono in sede di allestimento dell'inventario.

5.7. Il

segnalante avv. DE 1 non soltanto nel suo esposto iniziale, ma anche in scritti

successivi, critica aspramente il commissario per essersi, in certo modo,

alleato con __________ S__________ e con l'ing. __________ A__________.

a) Le

critiche relative al fatto che il commissario si sia avvalso della collaborazione

di __________ S__________ appaiono pretestuose. Non v’è dubbio che quest’ultimo

è stato presentato all’avv. CO 1 per il tramite diretto o indiretto dell’avv. DE

1 che lo conosceva da almeno trent'anni (verbale avv. DE 1, pag. 3). Lo stesso avv.

DE 1 ricorda come S__________, già in luglio/ agosto 2005 si sia fatto vivo

presso di lui, affermando di "avere clienti interessati alla ripresa … di

tutte le ditte del gruppo". Né risulta che l'avv. DE 1 abbia avuto motivo

di opporsi alla presenza e all'interesse di S__________ fino al momento della

presentazione del suo esposto 10 aprile 2006. Peraltro, solo a quel momento

egli ha prodotto l’estratto delle esecuzioni concernente S__________

personalmente, sebbene ne disponesse già dal mese di novembre 2005 (cfr. doc.

I).

b) Lo stesso tipo di discorso può essere fatto in merito alle censure

riferite alla collaborazione del commissario con __________ A__________. Già

nelle istanze di moratoria concordataria, i segnalanti avevano identificato in

questa persona un elemento essenziale per la riuscita dei concordati a favore

di PI 1 e di PI 2 (cfr. doc. M, pag. 5 ad A; pag. 7 ad II.A; pag. 11 ad B.a; pag.

12 ad A; pag. 13 ad VI.b e VII; doc. M1, pag. 5 ad A; pag. 8;

pag. 15 ad B.a; pag. 17 ad B.b e VII). Inoltre, il Pretore ha motivato la

concessione delle moratorie a favore di PI 1 e PI 2 (doc. D e D1, cons. 6 e

8) principalmente con riferimento agli impegni di A__________ (deposito di una

garanzia di fr. 900'000.-- presso la banca R__________) e della società A__________

SA, facente ancora capo ad A__________ (verbale avv. DE 1, pag. 3). È quindi logico

che l’avv. CO 1 abbia lavorato a contatto con questa persona la cui solvibilità

appariva allora fuori di dubbio: aveva infatti versato fr. 410'000.- a PI 2 prima

dell’avvio delle procedure concordatarie per il pagamento di oneri sociali

(doc. M e M1, pag. 5 ad A e doc. 12) e aveva depositato una garanzia di fr.

900'000.- presso la Banca R__________; senza contare due ulteriori versamenti

di somme ingenti in favore dell’avv. DE 1 (doc. 24, 25, 28 e 29).

c) Non vi sono peraltro prove che il commissario -come affermano i

segnalanti- con la complicità di A__________ e S__________, abbia tentato di “estromettere”

l’avv. DE 1 dalla procedura concordataria e di “depredargli il patrimonio”. Certo, il cosiddetto “progetto A__________” si scostava dalle

proposte di concordato contenute nelle istanze di moratoria, ma in realtà esso

non era del tutto nuovo, ciò che del resto ammette anche l’avv. DE 1 che si

esprime positivamente al riguardo (verbale, pag. 3 e 4). Quel “progetto" era

infatti già in germe nelle istanze di concessione delle moratorie concordatarie

(cfr. doc. M e M1, pag. 7 ad C/2, risp. C/6) e il Pretore ha accolto le stesse anche

a causa dell’impegno assunto dalla Banca R__________ nei confronti di A__________

SA (cfr. supra ad b). Pure l’inclusione dei fondi di S__________ SA tra i pegni

dati in garanzia alla banca R__________ (per la concessione di un prestito ad A__________

SA, con il quale questa società avrebbe riscattato tutti i crediti ipotecari

delle tre banche, compresi i crediti diretti contro le altre società del gruppo

non in moratoria) era già ipotizzato allo stadio della concessione delle

moratorie concordatarie. A ben vedere, il maggior rimprovero formulato dall’avv.

DE 1 è del resto quello di non essere stato associato alle negoziazioni con le

banche e di non aver avuto accesso ai termini dell’accordo (verbale avv. DE 1,

pag. 3-4). In realtà, come rileva il commissario, egli gli aveva chiesto ripetutamente

di convocare l’assemblea generale di S__________ (cfr. scritti 24 febbraio e 4

marzo 2006 dell'avv. CO 1 all'avv. DE 1: doc. 11 e 12), proprio per definire la

posizione di quella società nell’accordo con le banche. E tale richiesta era

senz’altro legittima, siccome PI 1 risultava titolare del 30% delle azioni di S__________

SA e l’avv. DE 1 aveva ceduto una parte del suo pacchetto azionario a __________

A__________ (doc. 6). La questione della titolarità delle azioni sarebbe

comunque potuta essere risolta nell’ambito dell’assemblea generale e l’avv. DE

1, indipendentemente dal numero di azioni da lui detenute, avrebbe potuto

chiedere tutte le informazioni necessarie sulle trattative con le banche. Non

si può quindi ritenere che il commissario abbia esercitato pressioni indebite

sull’avv. DE 1.

d) Va

invece dato atto ai segnalanti che può senz'altro apparire suscettibile di

critiche l'atteggiamento del commissario che ha permesso l'instaurarsi di un

particolare tipo di relazione fra lui stesso, A__________ e S__________,

connotato da grande familiarità che, nel merito potrebbe aver impedito all’avv.

CO 1 di avvertire tempestivamente determinati segnali negativi sulla

affidabilità delle persone in discussione; ma, sul tema specifico, si tornerà

nel seguito. Va comunque osservato che l'atteggiamento in esame risale a poco

tempo prima della segnalazione e che il commissario ha poi saputo -per quello

che almeno appare- distanziarsi da A__________ e S__________: concretamente, egli

ha infatti abbandonato il progetto del primo, preferendogli un’offerta 23

giugno 2006, mentre già nell’aprile 2006 aveva notificato a S__________ la fine

del suo mandato, denunciandolo poi al Ministero pubblico in relazione ad alcune

vendite di beni inventariati (verbale avv. CO 1 15

settembre 2006).

5.8. La

partecipazione di ditte del gruppo a consorzi sottostà al Contratto di

consorzio per imprese di costruzione del 27 settembre 2001 della Società

svizzera degli impresari costruttori. Al verbale d'interrogatorio del commissario

13 luglio 2006 è stato allegato un estratto di quel documento, segnatamente

riguardante l'art. 30 (Ritiro di un socio). La clausola in esame è invero

sibillina, recitando: Quando un socio si ritira, i rimanenti soci continuano

il consorzio tra loro se (tra l'altro) 30.1.2 egli presenta una

richiesta di concordato, ecc. Si potrebbe così porre il problema di sapere se

una domanda di concordato comporti l’esclusione automatica dal consorzio del

socio che ha presentato tale istanza o se questi mantenga la facoltà di

ritirarsi o no. Il problema -nel caso in esame- riveste tuttavia un significato

solamente teorico dal momento che, a dipendenza della cessazione dell’attività

delle ditte, il ritiro (nei termini della clausola 30 del contratto) era

inevitabile, non fosse che per non esporre le ditte (in concreto trattasi solo

della PI 3) a pretese di risarcimento che gli altri membri dei consorzi avrebbero

potuto vantare in caso d’inadempimento degli obblighi assunti dalla società in

moratoria. Ritenendo che la partecipazione della società a consorzi importanti dovrebbe

costituire "una delle maggiori fonti di entrata", l'avv. DE 1 non

fornisce elementi concreti (o almeno indizi) di negligenza imputabili al

commissario: né nel suo esposto iniziale, né in sede di audizione. D'altra

parte, dal verbale d’interrogatorio 13 luglio 2006 dell'avv. CO 1 risulta che questi

-contrariamente a quanto ipotizza l'avv. DE 1- non ha avuto margini di manovra

nella determinazione dell’importo dei crediti di liquidazione, indicando semmai

altre difficoltà, come incerti termini d'incasso, rispettivamente perdite a

carico del consorzio. In genere, il comportamento del commissario non può

pertanto essere censurato, non avendo potuto avere parte attiva in questi contatti;

semmai -ciò che si vedrà nel seguito sub 6.3- può stupire, anche in questo

caso, la sua reticenza nei confronti dell'avv. DE 1, segnatamente in merito

all'informazione di quest'ultimo che da mesi se ne lamenta.

5.9. L’istruttoria non ha evidenziato l’assenza di progetti e di piani di

lavoro rimproverata al commissario.

In effetti, già nella sua relazione 4 novembre 2005, a pochi giorni

dalla sua nomina, l’avv. CO 1 ha esposto le misure di risanamento che intendeva

attuare in vista dell’omologazione dei concordati (cfr. doc. S, pag. 13-20

[bozza]; pag. 15-24 della versione definitiva). Durante i primi quattro mesi di

moratoria ha poi effettuato la maggior parte dei lavori che competono

normalmente a un commissario di concordato, autorizzato dal giudice a gestire la società debitrice: al di là di qualsiasi giudizio sulla

validità delle singole decisioni, ha provveduto alla chiusura

dei cantieri, alla disdetta dei contratti di lavoro, ha adottato misure

conservative – sostituzione dei cilindri delle porte di accesso agli uffici di __________

e dei lucchetti ai cancelli del piazzale di __________ e delle infrastrutture

di __________, salvataggio di tutti i dati informatici, raggruppamento dei

macchinari nelle sedi di __________, __________ e __________, ecc.–, ha

provveduto all'incasso dei crediti esigibili delle società, alla liquidazione

dei consorzi, all'allestimento di inventari (art. 299 LEF), si è occupato del controllo

della contabilità, ha emesso la grida ai creditori (art. 300 LEF), ha allestito

liste di creditori (“graduatorie”), ecc.

5.10. Contrariamente

a quanto sostengono i segnalanti, da quanto fin qui

esposto è oggettivamente difficile interpretare l'atteggiamento del commissario

come fosse inteso a far cadere le società debitrici in fallimento. Al contrario,

risulta che l’avv. CO 1 ha continuato nei suoi incombenti anche dopo aver constatato

che le proposte concordatarie erano almeno messe in forse dalla realtà delle

circostanze. Tanto che, a prescindere dai rimproveri mossi all'avv. CO 1 dai

segnalanti, ci si può chiedere se l'operato del commissario non sia censurabile

proprio per questa sua scelta di fondo.

a) Per

principio, non è compito del commissario di allestire il progetto di concordato,

ma solo di verificarne la fattibilità in considerazione dei presupposti di

legge (art. 306 LEF). Qualora la proposta concordataria si riveli

irrealizzabile, il commissario dovrebbe quindi limitarsi a chiedere la revoca

della moratoria. La dottrina prevede però un’eccezione nei casi in cui, come

nella fattispecie, il potere di disporre è stato tolto al debitore (cfr. Gani, op. cit., n. 1 ad art. 301; Vollmar, in Comm. di Basilea, n. 13 ad

art. 301 LEF). In ogni caso, la continuazione della moratoria durante il

periodo di tempo necessario all’allestimento di un nuovo progetto si giustifica

solo se vi sono concrete e serie possibilità di omologazione. Se invece si constata

che l’omologazione del concordato è manifestamente impossibile, il commissario

deve chiedere la revoca della moratoria (art. 295 al. 5 LEF; Vollmar, op. cit., n. 32 e 34 ad art.

295; Gani, op. cit., n. 19 ad

art. 295).

b) Nel

caso concreto, questa problematica avrebbe potuto porsi forse già al momento

della cessazione dell’attività delle tre ditte, siccome l’ipotesi di

continuazione contenuta nelle domande di moratoria concordataria si era

dimostrata irrealizzabile. Sennonché, non appare fuori luogo di avere allora creduto

nel cosiddetto progetto “A__________” che, come detto, era già in germe nelle

domande di moratoria e aveva ricevuto l’avallo del giudice del concordato, in

particolare concedendo la proroga delle moratorie concordatarie.

c) In

seguito, in particolare dopo la fine di marzo 2006, decretata la proroga delle

moratorie, è vero che il commissario ha ritenuto di continuare sulla strada imboccata,

malgrado l'ing. A__________ avesse ritirato la garanzia di fr. 900'000.- e non

avesse nemmeno messo concretamente a disposizione i fondi promessi (fr.

200'000.-) per le spese di concordato, e malgrado intervenute differenze su

determinate posizioni dell'avv. DE 1 (opposizione P__________ SA, __________ T__________

e fondi della S__________ SA), ma è altrettanto vero che -ricevute dapprima

determinate offerte che avrebbero fors'anche permesso l'elaborazione di una

nuova proposta concordataria, limitata alle sole società in moratoria- al

commissario è poi giunta (tutto sommato nel giro di poco tempo) l'offerta

globale del 23 giugno 2006 (verbale 15 settembre 2006) che egli ha dovuto

prendersi il tempo di analizzare, prima di procedere a qualsiasi decisione. Comunque,

gli interessi dei creditori non erano nel frattempo compromessi, avendo essi

stessi la facoltà di chiedere direttamente la revoca delle moratorie (Gani, op. cit., n. 18 ad art. 295; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 1997/2001, n. 58 ad

art. 295; Cometta, La procedura

concordataria nel nuovo diritto, in CFPG n° 16, pag. 128; Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem

SchKG, tesi Friborgo 1996, n. 842 e segg.).

6. L’istruttoria

ha tuttavia messo in evidenza alcune carenze oggettive nell’operato del

commissario.

6.1. Uno

dei compiti essenziali del commissario è l’allestimento di un inventario

completo dei beni del debitore e la loro stima (art. 299 LEF). Quest’ultima

deve essere eseguita, con l’ausilio di un perito se il commissario non dispone

delle conoscenze specialistiche necessarie, in funzione del valore di

liquidazione (o di realizzazione) dei beni, anche se il concordato prevede la

continuazione dell’attività aziendale, così da consentire ai creditori e al

giudice del concordato di valutare se la proposta concordataria è proporzionata

al valore del patrimonio del debitore (cfr. art. 306 cpv. 2 n. 1 LEF). Se del

caso, la stima potrà essere completata con una valutazione che tenga conto dei

valori di rendimento o di continuazione (cfr. Vollmar,

op. cit., n. 8 ad art. 299; Gani,

op. cit., n. 4 ad art. 299, che pare però ritenere sufficiente l’una o l’altra

stima), da subito o solo in corso di procedura (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 299).

a) Nel

caso concreto, il commissario ha fatto inventariare quasi tutti i beni delle

società debitrici, tranne il materiale minuto che si trova soprattutto presso

l’officina dei mezzi meccanici a __________ (cfr. verbale 13 luglio 2006). È

evidente che anche questo materiale dovrà essere inventariato e stimato, se non

nel dettaglio (a causa delle spese) almeno globalmente.

b) Per

la stima dei beni mobili, il commissario si è fondato sui valori indicati negli

inventari allestiti dalle società nel settembre 2005 e li ha aggiornati

operando gli ammortamenti contabili non eseguiti in precedenza (cfr. istanze di

proroga di moratorie 17 febbraio 2006, doc. AE, AE1 e AE2, ad 4.2.2).

Si tratta quindi di una stima contabile, che non corrisponde a quanto esige la

legge (cfr. cons. 6.1 e specificatamente: Gilliéron,

op. cit., n. 14 ad art. 299). Poiché né il commissario, né l’ex impiegato F__________,

da lui incaricato di determinate operazioni d’inventario, sembrano disporre

delle conoscenze specifiche per stimare il valore di realizzazione dei beni da

inventariare, sarebbe stato opportuno far capo a uno o più periti, segnatamente

a quelli figuranti sulle liste paritetiche allestite dalla SSIC e dai sindacati di cui alla Circolare CEF n° 18 del 26 febbraio 2001 “sulle modalità di

intervento di persone ausiliarie qualificate quale supporto

tecnico-professionale in procedure esecutive, di concordato e fallimento nel

settore edile”, pur riconoscendo che questa Circolare conferisce

al commissario solo una facoltà e non un obbligo. Inoltre, il successivo

controllo dell’inventario effettuato da F__________ “in contraddittorio” con

rappresentanti di L__________ SA, società che aveva manifestato interesse all'acquisto

di parte dei beni delle società debitrici, non può essere parificato a un

inventario ai sensi della legge: esso deve infatti essere eseguito da un perito

neutrale. Ciò che non è il caso né di L__________ SA, né di F__________, tanto

più che quest’ultimo è poi stato assunto proprio da L__________ SA. L’operato

del commissario, dal profilo oggettivo, non può d’altronde essere giustificato

con l’intento di ridurre i costi perché l’inventario è un’esigenza di legge e

in ogni caso l’avv. CO 1 avrebbe dovuto far capo all’importo (fr. 200'000.-) indicato

nelle istanze di moratoria per coprire le spese della procedura (cfr. doc. M e M1, ad VII).

c) Anche

gli immobili, seppure gravati da pegno, devono essere inventariati e stimati (cfr.

art. 299 cpv. 3 LEF). È irrilevante il fatto che, nel progetto “A__________”, i

fondi non dovevano essere realizzati, ma sarebbero stati ceduti ad A__________

SA (la quale in contropartita si assumeva i debiti ipotecari bancari) poiché il

giudice del concordato e i creditori devono conoscere il valore dei fondi per

valutare correttamente la proposta concordataria sottoposta loro ed apprezzare l’estensione

della rinuncia accordata dalle banche.

d) Dal

punto di vista oggettivo, le violazioni dell’art. 299 LEF commesse dal

commissario sono tuttavia da ritenere di grado lieve, siccome quasi tutti i

beni delle società debitrici sono effettivamente stati inventariati e stimati,

seppure con criteri non conformi alla legge. Dal punto di vista soggettivo,

occorre d’altronde rilevare che né il giudice del concordato, né il possibile

assuntore (A__________) e nemmeno i segnalanti, fino alla presentazione

dell'esposto 10 aprile 2006, hanno messo in discussione gli inventari; ciò che

può aver indotto l’avv. CO 1 a credere che le modalità operative da lui scelte fossero

state condivise.

6.2. La

corrispondenza elettronica (e-mail) intrattenuta a un certo momento tra il commissario, S__________ e A__________ di cui ai doc. N a N21, a

prescindere dal modo in cui è pervenuta ai segnalanti (l’autorità di vigilanza

avrebbe comunque potuto esigere dal commissario la produzione dell’intera

corrispondenza relativa ai concordati), evidenzia uno stile incompatibile con

la funzione ufficiale assunta dall’avv. CO 1. D’altra parte, è giusto

considerare che questi documenti erano destinati a rimanere privati e si può

quindi almeno capire – se non del tutto scusare – che il commissario non abbia

adottato il ritegno e la forma consoni alla funzione pubblica da lui assunta.

6.3. L’avv. DE 1 si è più volte

lamentato che il commissario l’avesse tenuto all’oscuro sugli sviluppi della

procedura concordataria. In occasione della sua audizione 15 settembre 2006,

l’avv. CO 1 ha giustificato il suo comportamento spiegando che l’avv. DE 1 non

aveva mai chiarito – come ripetutamente richiesto – la sua posizione di

azionista delle tre società, qualità che appariva discutibile, visti i diversi

atti con i quali l’avv. DE 1 avrebbe ceduto, condizionalmente, le proprie

azioni (doc. 4 - 6). L’argomento non è del tutto convincente, dal momento che l’avv. DE 1 aveva comunque il diritto di consultare gli atti delle

procedure concordatarie nella sua qualità di creditore (art. 8a LEF), tenuto

conto del fatto che le sue pretese erano state ammesse

in sede di “graduatoria” provvisoria (doc. Q, pag. 8; doc. Q1, pag. 6 e doc. Q2, pag. 9). Tuttavia, l’avv. DE 1 non ha documentato (ma nemmeno ha

affermato) di aver rivolto al commissario formali domande d’informazione, così

che non si può rimproverare all’avv. CO 1 di non avere risposto nel modo

formale previsto dalla legge a richieste d’informazione del tutto informali,

indirizzategli dall’avv. DE 1. Domande formali avrebbero avuto il pregio, in

caso di riscontro negativo, di offrire al richiedente la possibilità del

ricorso prevista dall'art. 17 LEF. Se tutto ciò può bastare per escludere gli

estremi di un intervento disciplinare, resta il fatto che il descritto

atteggiamento del commissario non ha certamente concorso a ridurre la

conflittualità instauratasi nell'ambito di queste moratorie.

6.4. Date le circostanze insolite in cui sono state presentate al

commissario le garanzie collaterali, richieste dalla Banca R__________ e

reperite da S__________, l'avv. CO 1 avrebbe almeno dovuto esigerne il deposito

su un conto intestato alle società debitrici per verificare che fossero

effettivamente e durevolmente a disposizione di A__________ SA; e non

accontentarsi di prendere visione del corrispondente documento, senza nemmeno

poterne estrarre fotocopia. Se da un lato, egli ha accettato le condizioni impostegli

da S__________ (verbale avv. CO 1, pag. 5), dall'altro non ha nascosto nulla al

giudice del concordato il quale, nonostante l’inaccettabile rifiuto di produrre

le garanzie, ha comunque prorogato le moratorie. Al di là dell'apparente inusualità

di tale modo di procedere, quella decisione del giudice è atta a scagionare il

commissario, almeno dal profilo soggettivo, per un comportamento difficilmente

condivisibile.

7. In

sintesi, al di là delle violazioni oggettive – non gravi – testé accertate a

carico del commissario, può legittimamente porsi la questione di sapere se egli

abbia costantemente ed esclusivamente agito nel solco dei compiti di un commissario

di concordato: occorre infatti ribadire che tale funzione non è quella di un amministratore

delle società in moratoria, incaricato di far omologare il concordato a tutti i

costi, bensì di un organo statale di esecuzione forzata, il cui mandato è la

verifica dei presupposti fissati dalla legge per l’omologazione del concordato

(art. 306 LEF), ovvero tenendo conto dell’interesse di tutte le parti, compresi

i creditori.

Ciò

posto, non si può d’altra parte ignorare le difficoltà oggettive in cui il

commissario si è trovato ad operare: le procedure concordatarie riguardano

infatti tre società facenti parte di un gruppo con una struttura societaria

complessa; la contabilità delle società in moratoria non era più stata

controllata da quasi due anni e gli inventari non erano aggiornati, in

particolare per quanto concerne alcuni beni venduti o assunti poco prima della

concessione delle moratorie; le poche liquidità ancora presenti all’inizio

delle procedure sono subito state assorbite dalle prime spese (stipendi in

corso e riscatto di leasing); le istanze di concessione delle moratorie erano

un “contenitore di dati lacunosi imprecisi e discordanti” (sentenze 24 ottobre

2005, cons. 4 in fine: doc. D e D1) e le proposte concordatarie si sono

rivelate irrealizzabili dopo pochissimo tempo (cessazione dell’attività

aziendale); sono presto sorti conflitti tra ex organi delle società debitrici

(l’avv. DE 1 da una parte e i signori __________, __________ e __________

dall’altra) e tra uno degli azionisti di riferimento (avv. DE 1) e il possibile

assuntore (A__________), che hanno gravemente intralciato la procedura.

Inoltre, va ricordato che

le scelte operative del commissario sono sostanzialmente state avallate dal

giudice del concordato, così che, tutto ben considerato, una sanzione

disciplinare nei confronti dell'avv. CO 1 non entra in linea di conto. Lo

stesso commissario deve per contro essere sollecitato, in futuro, ad assumere

un’attitudine maggiormente formale e rispettosa dei vincoli che la legge

assegna alla funzione di commissario di concordato.

8. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità (art. 16 e 17 LPR per il rinvio

dell’art. 11 cpv. 2 LALEF), la segnalazione non potendo ritenersi temeraria.

L'intimazione

della presente decisione avviene anche nei confronti del Pretore __________,

come giudice del concordato e autorità di nomina

del commissario.

Richiamati

gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e 17 LPR,

pronuncia:

1. Al procedimento disciplinare avviato l’11 aprile 2006 nei confronti

dell’avv. CO 1, __________, nella sua qualità di commissario delle procedure di

moratoria concordataria, relative alle società PI 1, PI 2 e PI 3 non è dato

seguito.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a

Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: - avv. CO 1, __________;

- Pretore

__________;

-

Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

-

avv. DE 1, __________;

-

lic. oec. DE 2, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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