15.2006.53
Pignoramento di redditi. Rendite di assicurazioni estere. Pignorabilità relativa. Minimo di esistenza. Computo delle spese di locazione. rispetto del termine di disdetta.
17 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2006.53
Data decisione, Autorità:
17.07.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Rendite di assicurazioni estere. Pignorabilità relativa. Minimo di esistenza. Computo delle spese di locazione. rispetto del termine di disdetta.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 92 cpv. 1 cf. 9a LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2006.53
Lugano
17 luglio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walser e Epiney-Colombo (quest’ultima in
sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 marzo 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento del 9 gennaio 2006 allestito a favore del (primo) gruppo delle
esecuzioni promosse contro il ricorrente da
1. PI 1 (es. n° __________)
rappr. dall’RA 1
2. PI 2 (es. n° __________, __________)
viste le osservazioni 31 marzo 2006 dell’RA 1 e 10
aprile 2006 dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. La PI
1 e il PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso di crediti fiscali di fr.
433,80, rispettivamente di fr. 1'648,95.
B. Il 9
gennaio 2006, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Introiti
AVS
debitore fr. 359.--
Pensione
debitore fr. 990.--
Cassa
pensione debitore fr. 1'333.--
Totale
debitore fr. 2'682.--
AVS
moglie fr. 1'297.--
Totale
coniugi fr. 3'979.--
Quotaparte debitore: fr. 2'682.--/3'979.--
= 67,40%
Minimo
esistenza comune
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1'200.--
cassa
malati fr. 686.--
Totale fr. 3'436.--
Quotaparte
per l’escusso fr. 2'316.-- (67,40%)
Eccedenza
pignorabile: fr. 366.--
(fr. 2'682.-- ./. fr. 2'316.--)
C. Il
1° febbraio 2006, l’Ufficio ha notificato il pignoramento alla Cassa pensione __________
(V__________, in seguito “V__________”) a __________ (D), corporazione di
diritto pubblico germanica che risulta versare all’escusso una rendita di
vecchiaia (“Altersrente”) di € 889,02 (pari a fr. 1'333.--). Per errore,
l’importo da pignorare è stato indicato in fr. 318.--. Il 20 febbraio 2006,
l’Ufficio ha nuovamente notificato la decisione di pignoramento, con
l’indicazione dell’importo mensile corretto, ossia fr. 366.--.
D. Con
ricorso 6 marzo 2006 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento della rendita
versata dal V__________, ritenendo che la stessa sia un’assicurazione statale
obbligatoria simile all’AVS e non un’assicurazione volontaria. L’escusso ha
pure contestato l’importo di fr. 1'200.-- computato a titolo di spese di
affitto, rilevando come il canone di locazione della sua abitazione ammontasse
a fr. 1'538.--/mese e dovesse essere aumentato a fr. 1'600.-- a partire dal
mese di luglio.
E. Il 7
marzo 2006, nel comunicare il ricorso di RI 1 e la dichiarazione del V__________
secondo cui in assenza di una sentenza giudiziale di riconoscimento e di
exequatur della decisione di pignoramento essa non avrebbe versato alcun
importo all’Ufficio, quest’ultimo ha fissato un termine ai procedenti per
confermare il pignoramento, in difetto di che esso sarebbe stato revocato. I
procedenti hanno ribadito la loro domanda di prosecuzione dell’esecuzione.
F. Delle osservazioni dell’RA 1 e dell’CO 1 si dirà, per
quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Visto
che il pignoramento impugnato è stato notificato il 1° e il 20 febbraio 2006
oltre che alV__________ anche
all’escusso in copia, ci si potrebbe chiedere se il ricorso, inoltrato il 6
marzo 2006, non sia tardivo ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF. In realtà,
pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va
rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non è stato impugnato (cfr.
art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11;
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure
del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
3.
RI 1, nell’affermare che la rendita versata dal V__________ è, in
Germania, una rendita dell’assicurazione statale obbligatoria simile all’AVS (e
non un’assicurazione volontaria), sostiene implicitamente che la stessa è
assolutamente impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. In realtà,
questa norma si riferisce esplicitamente solo alle rendite delle assicurazioni
sociali svizzere. D’altronde, risulta dalla motivazione della loro assoluta
impignorabilità (insufficienza del primo pilastro quanto alla copertura del
minimo vitale dell’assicurato, cfr. FF 1991 III 55) che il legislatore non ha
ipotizzato l’estensione della norma alle rendite delle assicurazioni sociali
obbligatori estere. Esse sono quindi disciplinate esclusivamente dall’art. 93
LEF. La rendita versata dal V__________, così come quella corrisposta dall’Istituto
dell’assicurazione federale degli impiegati (“Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte”) – pari a € 660,09 (fr. 990.--) al mese –, sono pertanto
(relativamente) pignorabili, nella misura in cui, sommate con l’AVS svizzera,
superano il minimo di esistenza dell’escusso (cfr. DTF 104 III 40 cons. 1; CEF
22.
gennaio 1999 [15.1998.142], cons. 3c; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella
pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 38 s.; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 159 s. ad art. 92).
4.
Il
fatto che le rendite in questione siano versate da corporazioni di diritto
pubblico straniere non consente di considerarle attivi situati all’estero, che
l’Ufficio non sarebbe autorizzato a pignorare. In effetti, secondo la
giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, i crediti non incorporati in
cartevalori di cui l’escusso è titolare, se egli è domiciliato in Svizzera,
sono da considerare situati in Svizzera e possono esservi pignorati o
sequestrati, ancorché il terzo debitore abbia il domicilio o la sede all’estero
(cfr. DTF 128 III 474, cons. 3.1; 91 III 84; Foëx, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 s. ad art. 89, con rif.). Se non esistono quindi ostacoli giuridici al pignoramento di
rendite estere, possono però sussistere impedimenti di natura pratica quando il
terzo debitore, come nella fattispecie, rifiuta di dare seguito all’ordine
dell’ufficio di esecuzione.
4.1
Infatti,
l’attuazione all’estero di misure di esecuzione forzata interne (in concreto
una decisione di pignoramento) è generalmente impossibile, poiché in tale
ambito vige il principio di territorialità. Misure di questo tipo non vengono
considerate quali decisioni giudiziarie emesse in ambito civile o commerciale,
donde l’inapplicabilità delle convenzioni internazionali in materia di riconoscimento
e di exequatur di sentenze estere (cfr. A. R. Markus, Drittschuldners Dilemna, in Festschrift für
Franz Kellerhals, Berna 2005, p. 185 ss.; pure BlSchK 2005, 9 ss.). Non rimane allora al procedente altro che promuovere un’esecuzione
contro il terzo debitore al suo domicilio all’estero (ciò che comunque è in
principio escluso trattandosi, come nel caso di specie, dell’incasso di crediti
fiscali), ma in tal caso il pignoramento ottenuto in Svizzera diventa inutile.
4.2
A ben
vedere, l’ufficio di esecuzione dispone comunque di un altro modo per ottenere,
a favore dei creditori, il versamento di rendite estere: quello di diffidare
l’escusso a versare nelle sue mani quanto percepito dal terzo debitore (alla
stregua di quanto avviene in caso di pignoramento dei redditi di un debitore
che esercita un’attività lavorativa indipendente), con la comminatoria delle
sanzioni previste all’art. 169 CP.
4.3
La
censura ricorsuale fondata sull’asserita impignorabilità delle rendite estere
va pertanto respinta.
5.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in
relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons.
5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad
occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il
canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza
un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons.
2.
e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del
quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali
(DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 130 p. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129
III 526 ss.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso
mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52
s.; Ochsner, op. cit., n. 117 ad
art. 93).
5.1
Nel
caso in esame, il ricorrente afferma che il canone di locazione della casa in
cui vive con la moglie ammonta a fr. 1'538.--/mese. Nella decisione impugnata,
l’Ufficio ha tuttavia computato a questo titolo un importo ridotto di fr.
1'200.--, che ha ritenuto corrispondere al prezzo conforme all’uso locale per
un’abitazione per due persone. Il ricorrente non critica questa valutazione,
che pare del resto condivisibile. La decisione impugnata è per contro censurabile,
laddove risulta immediatamente operante, in violazione della regola
giurisprudenziale secondo cui la decurtazione non deve essere messa in atto
prima della fine del termine contrattuale di disdetta, salvo che sia
eccessivamente lungo, ciò che non è il caso nella fattispecie, il contratto di
locazione, iniziato il 1° aprile 1996, prevedendo un termine di disdetta di 6
mesi dopo il 30 aprile 2001 (cfr. DTF 129 III 526 ss.). L’Ufficio ritiene tuttavia
che l’escusso avrebbe dovuto da tempo adattare le sue spese locative alla sua
situazione economica, siccome dal 1992 sono stati emessi nei suoi confronti ben
32.
attestati di carenza di beni per un totale di fr. 460'385,20. Secondo la
giurisprudenza federale, una riduzione con effetto immediato si giustifica però
solo se l’escusso si è procurato un alloggio troppo costoso mentre il
pignoramento di reddito era in corso o durante il pignoramento immediatamente
precedente (cfr. DTF 109 III 52 s.). Nel caso concreto, l’escusso ha concluso
il contratto di locazione quasi 10 anni prima del pignoramento in esame, sicché
non è dato il presupposto per una riduzione con effetto immediato. Il fatto poi
che in un’esecuzione precedente (n° __________), sfociata il 17 novembre 2003
in un attestato carenza di beni, l’Ufficio abbia fondato il calcolo del minimo
di esistenza su un canone di locazione ridotto a fr. 1'000.-- non è
determinante, poiché, nemmeno in tale occasione, all’escusso non è stato
impartito un termine per adattare le proprie spese locative. RI 1 non aveva del
resto nessun interesse a contestare la decisione dell’Ufficio, dal momento che
essa accertava l’impignorabilità dei suoi redditi in quanto inferiori al suo
minimo di esistenza.
5.2
Il
contratto di locazione prevede un canone locatizio di fr. 1'500.--
“indicizzato”. Il ricorrente non ha prodotto, né all’Ufficio né con il ricorso,
la prova che – come afferma – attualmente paga un affitto di fr. 1'538.--/mese
e che dal 1° luglio 2006 pagherà fr. 1'600.--. L’incarto va pertanto retrocesso
all’Ufficio per nuova decisione nel senso dei considerandi (art. 21 cpv. 4
LPR), decisione che emanerà dopo aver assunto la prova dell’effettivo pagamento
e dell’ammontare del canone di locazione attuale dell’escusso.
5.3
Per
quanto riguarda le spese di un eventuale trasloco, l’escusso avrà la facoltà di
chiedere la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) dimostrando
all’Ufficio le sue effettive necessità.
6.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 92 cpv. 1 n. 9a, 93
LEF, 21 cpv. 4 LPR, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 6 marzo 2006 di RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
1.1
Di
conseguenza, il verbale di pignoramento del 9 gennaio 2006 è annullato.
1.2
L’Ufficio
emanerà una nuova decisione di pignoramento che tenga conto, per i sei primi
mesi, del canone di locazione effettivamente pagato dall’escusso, e che a
partire dal settimo mese di pignoramento prenda in considerazione un canone
locatizio mensile di fr. 1'200.--.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– RA 1, __________;
– PI 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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