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Decisione

15.2006.53

Pignoramento di redditi. Rendite di assicurazioni estere. Pignorabilità relativa. Minimo di esistenza. Computo delle spese di locazione. rispetto del termine di disdetta.

17 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La PI

1 e il PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso di crediti fiscali di fr.

433,80, rispettivamente di fr. 1'648,95.

B. Il 9

gennaio 2006, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza

pignorabile a carico dell’escusso:

Introiti

AVS

debitore fr. 359.--

Pensione

debitore fr. 990.--

Cassa

pensione debitore fr. 1'333.--

Totale

debitore fr. 2'682.--

AVS

moglie fr. 1'297.--

Totale

coniugi fr. 3'979.--

Quotaparte debitore: fr. 2'682.--/3'979.--

= 67,40%

Minimo

esistenza comune

minimo

base fr. 1'550.--

locazione

fr. 1'200.--

cassa

malati fr. 686.--

Totale fr. 3'436.--

Quotaparte

per l’escusso fr. 2'316.-- (67,40%)

Eccedenza

pignorabile: fr. 366.--

(fr. 2'682.-- ./. fr. 2'316.--)

C. Il

1° febbraio 2006, l’Ufficio ha notificato il pignoramento alla Cassa pensione __________

(V__________, in seguito “V__________”) a __________ (D), corporazione di

diritto pubblico germanica che risulta versare all’escusso una rendita di

vecchiaia (“Altersrente”) di € 889,02 (pari a fr. 1'333.--). Per errore,

l’importo da pignorare è stato indicato in fr. 318.--. Il 20 febbraio 2006,

l’Ufficio ha nuovamente notificato la decisione di pignoramento, con

l’indicazione dell’importo mensile corretto, ossia fr. 366.--.

D. Con

ricorso 6 marzo 2006 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento della rendita

versata dal V__________, ritenendo che la stessa sia un’assicurazione statale

obbligatoria simile all’AVS e non un’assicurazione volontaria. L’escusso ha

pure contestato l’importo di fr. 1'200.-- computato a titolo di spese di

affitto, rilevando come il canone di locazione della sua abitazione ammontasse

a fr. 1'538.--/mese e dovesse essere aumentato a fr. 1'600.-- a partire dal

mese di luglio.

E. Il 7

marzo 2006, nel comunicare il ricorso di RI 1 e la dichiarazione del V__________

secondo cui in assenza di una sentenza giudiziale di riconoscimento e di

exequatur della decisione di pignoramento essa non avrebbe versato alcun

importo all’Ufficio, quest’ultimo ha fissato un termine ai procedenti per

confermare il pignoramento, in difetto di che esso sarebbe stato revocato. I

procedenti hanno ribadito la loro domanda di prosecuzione dell’esecuzione.

F. Delle osservazioni dell’RA 1 e dell’CO 1 si dirà, per

quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Visto

che il pignoramento impugnato è stato notificato il 1° e il 20 febbraio 2006

oltre che alV__________ anche

all’escusso in copia, ci si potrebbe chiedere se il ricorso, inoltrato il 6

marzo 2006, non sia tardivo ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF. In realtà,

pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va

rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non è stato impugnato (cfr.

art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11;

Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure

del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le

autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze

determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia

il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III

21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13).

3.

RI 1, nell’affermare che la rendita versata dal V__________ è, in

Germania, una rendita dell’assicurazione statale obbligatoria simile all’AVS (e

non un’assicurazione volontaria), sostiene implicitamente che la stessa è

assolutamente impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. In realtà,

questa norma si riferisce esplicitamente solo alle rendite delle assicurazioni

sociali svizzere. D’altronde, risulta dalla motivazione della loro assoluta

impignorabilità (insufficienza del primo pilastro quanto alla copertura del

minimo vitale dell’assicurato, cfr. FF 1991 III 55) che il legislatore non ha

ipotizzato l’estensione della norma alle rendite delle assicurazioni sociali

obbligatori estere. Esse sono quindi disciplinate esclusivamente dall’art. 93

LEF. La rendita versata dal V__________, così come quella corrisposta dall’Istituto

dell’assicurazione federale degli impiegati (“Bundesversiche­rungsanstalt für

Angestellte”) – pari a € 660,09 (fr. 990.--) al mese –, sono pertanto

(relativamente) pignorabili, nella misura in cui, sommate con l’AVS svizzera,

superano il minimo di esistenza dell’escusso (cfr. DTF 104 III 40 cons. 1; CEF

22.

gennaio 1999 [15.1998.142], cons. 3c; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella

pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 38 s.; Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 159 s. ad art. 92).

4.

Il

fatto che le rendite in questione siano versate da corporazioni di diritto

pubblico straniere non consente di considerarle attivi situati all’estero, che

l’Ufficio non sarebbe autorizzato a pignorare. In effetti, secondo la

giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, i crediti non incorporati in

cartevalori di cui l’escusso è titolare, se egli è domiciliato in Svizzera,

sono da considerare situati in Svizzera e possono esservi pignorati o

sequestrati, ancorché il terzo debitore abbia il domicilio o la sede all’estero

(cfr. DTF 128 III 474, cons. 3.1; 91 III 84; Foëx, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 s. ad art. 89, con rif.). Se non esistono quindi ostacoli giuridici al pignoramento di

rendite estere, possono però sussistere impedimenti di natura pratica quando il

terzo debitore, come nella fattispecie, rifiuta di dare seguito all’ordine

dell’ufficio di esecuzione.

4.1

Infatti,

l’attuazione all’estero di misure di esecuzione forzata interne (in concreto

una decisione di pignoramento) è generalmente impossibile, poiché in tale

ambito vige il principio di territorialità. Misure di questo tipo non vengono

considerate quali decisioni giudiziarie emesse in ambito civile o commerciale,

donde l’inapplicabilità delle convenzioni internazionali in materia di riconoscimento

e di exequatur di sentenze estere (cfr. A. R. Markus, Drittschuldners Dilemna, in Festschrift für

Franz Kellerhals, Berna 2005, p. 185 ss.; pure BlSchK 2005, 9 ss.). Non rimane allora al procedente altro che promuovere un’esecuzione

contro il terzo debitore al suo domicilio all’estero (ciò che comunque è in

principio escluso trattandosi, come nel caso di specie, dell’incasso di crediti

fiscali), ma in tal caso il pignoramento ottenuto in Svizzera diventa inutile.

4.2

A ben

vedere, l’ufficio di esecuzione dispone comunque di un altro modo per ottenere,

a favore dei creditori, il versamento di rendite estere: quello di diffidare

l’escusso a versare nelle sue mani quanto percepito dal terzo debitore (alla

stregua di quanto avviene in caso di pignoramento dei redditi di un debitore

che esercita un’attività lavorativa indipendente), con la comminatoria delle

sanzioni previste all’art. 169 CP.

4.3

La

censura ricorsuale fondata sull’asserita impignorabilità delle rendite estere

va pertanto respinta.

5.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in

relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons.

5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad

occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il

canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza

un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons.

2.

e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del

quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali

(DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 130 p. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129

III 526 ss.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso

mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52

s.; Ochsner, op. cit., n. 117 ad

art. 93).

5.1

Nel

caso in esame, il ricorrente afferma che il canone di locazione della casa in

cui vive con la moglie ammonta a fr. 1'538.--/mese. Nella decisione impugnata,

l’Ufficio ha tuttavia computato a questo titolo un importo ridotto di fr.

1'200.--, che ha ritenuto corrispondere al prezzo conforme all’uso locale per

un’abitazione per due persone. Il ricorrente non critica questa valutazione,

che pare del resto condivisibile. La decisione impugnata è per contro censurabile,

laddove risulta immediatamente operante, in violazione della regola

giurisprudenziale secondo cui la decurtazione non deve essere messa in atto

prima della fine del termine contrattuale di disdetta, salvo che sia

eccessivamente lungo, ciò che non è il caso nella fattispecie, il contratto di

locazione, iniziato il 1° aprile 1996, prevedendo un termine di disdetta di 6

mesi dopo il 30 aprile 2001 (cfr. DTF 129 III 526 ss.). L’Ufficio ritiene tuttavia

che l’escusso avrebbe dovuto da tempo adattare le sue spese locative alla sua

situazione economica, siccome dal 1992 sono stati emessi nei suoi confronti ben

32.

attestati di carenza di beni per un totale di fr. 460'385,20. Secondo la

giurisprudenza federale, una riduzione con effetto immediato si giustifica però

solo se l’escusso si è procurato un alloggio troppo costoso mentre il

pignoramento di reddito era in corso o durante il pignoramento immediatamente

precedente (cfr. DTF 109 III 52 s.). Nel caso concreto, l’escusso ha concluso

il contratto di locazione quasi 10 anni prima del pignoramento in esame, sicché

non è dato il presupposto per una riduzione con effetto immediato. Il fatto poi

che in un’esecuzione precedente (n° __________), sfociata il 17 novembre 2003

in un attestato carenza di beni, l’Ufficio abbia fondato il calcolo del minimo

di esistenza su un canone di locazione ridotto a fr. 1'000.-- non è

determinante, poiché, nemmeno in tale occasione, all’escusso non è stato

impartito un termine per adattare le proprie spese locative. RI 1 non aveva del

resto nessun interesse a contestare la decisione dell’Ufficio, dal momento che

essa accertava l’impignorabilità dei suoi redditi in quanto inferiori al suo

minimo di esistenza.

5.2

Il

contratto di locazione prevede un canone locatizio di fr. 1'500.--

“indicizzato”. Il ricorrente non ha prodotto, né all’Ufficio né con il ricorso,

la prova che – come afferma – attualmente paga un affitto di fr. 1'538.--/mese

e che dal 1° luglio 2006 pagherà fr. 1'600.--. L’incarto va pertanto retrocesso

all’Ufficio per nuova decisione nel senso dei considerandi (art. 21 cpv. 4

LPR), decisione che emanerà dopo aver assunto la prova dell’effettivo pagamento

e dell’ammontare del canone di locazione attuale dell’escusso.

5.3

Per

quanto riguarda le spese di un eventuale trasloco, l’escusso avrà la facoltà di

chiedere la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) dimostrando

all’Ufficio le sue effettive necessità.

6.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 92 cpv. 1 n. 9a, 93

LEF, 21 cpv. 4 LPR, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 6 marzo 2006 di RI 1, __________, è parzialmente

accolto.

1.1

Di

conseguenza, il verbale di pignoramento del 9 gennaio 2006 è annullato.

1.2

L’Ufficio

emanerà una nuova decisione di pignoramento che tenga conto, per i sei primi

mesi, del canone di locazione effettivamente pagato dall’escusso, e che a

partire dal settimo mese di pignoramento prenda in considerazione un canone

locatizio mensile di fr. 1'200.--.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– RA 1, __________;

– PI 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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