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Decisione

15.2006.54

Realizzazione di una quota di comproprietà in una comunione ereditaria.

29 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.54

Data decisione, Autorità:

29.05.2006, CEF

Titolo:

Realizzazione di una quota di comproprietà in una comunione ereditaria.

QUOTA EREDITARIA

art. 132 LEF

art. 10 cpv. 3 RDC

Incarto n.

15.2006.54

Lugano

29 maggio

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull¿istanza 11 aprile 2006 di

IS 1

chiedente la determinazione del modo di realizzazione

ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti alla

CC 1 1935, composta di:

1. CO 1 (ZW)

Considerandi

2.

CO 2 (Belgio)

3.

CO 3 (Belgio)

4.

CO 4 (Belgio)

5.

CO 5 (GB)

tutti rappr. da: RA 1 (GB)

nella Comunione

ereditaria fu PI 1 1905, che CC 1 formava con:

__________, 1973, __________

nell¿ambito dell¿esecuzione

n. __________ promossa da

PI 2

rappr. dall¿ RA 2

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

Il

30.

maggio 2005, l¿IS 1 ha pignorato nell¿esecuzione n° __________ i diritti

ereditari spettanti alla comunione ereditaria CC 1, 1935, nella comunione

ereditaria PI 1, 1905, che CC 1 formava con __________, 1973. L¿Ufficio ha

indicato quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________, e ne

ha stimato il valore, pro memoria, in fr. 1.--, riservandosi di aggiornarlo in

sede di esperimento di conciliazione.

2.

Siffatto

esperimento, indetto dall¿Ufficio per il 10 gennaio 2006, si è rivelato

infruttuoso. In questa occasione, in base alle cifre fornite dal

comproprietario della particella n° __________ __________, __________), la quota ereditaria spettante alla comunione ereditaria escussa è

stata stimata fr. 10¿000.--, tenuto conto del fatto che la sua interessenza

(1/2) in relazione al mappale n° __________ poteva essere valutata in fr.

250'000.-- (dopo deduzione del valore del diritto d¿usufrutto vita natural

durante iscritto a favore della procedente), importo da aggiungere al valore

(determinato in fr. 1'000.--) di un altro fondo (mappale n° __________) di cui

la comunione è (unica) proprietaria, e ciò a fronte di una passività costituita

del debito posto in esecuzione (sic !) ¿ pari a fr. 320'000.-- circa ¿ e di

altri debiti valutati in fr. 100'000.--.

L¿11

gennaio 2006, l¿Ufficio ha assegnato agli interessati un primo termine di 10

giorni per presentare eventuali proposte concrete sul

modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Il 15 marzo 2006, esso ha

nuovamente impartito il suddetto termine, allegando il verbale dell¿esperimento

di conciliazione (dal quale risulta la stima aggiornata della quota pignorata)

che aveva omesso di trasmettere agli interessati con il suo precedente

provvedimento. Nessun interessato ha formulato proposte concrete.

L¿Ufficio preavvisa ora la realizzazione all¿asta dei diritti della

comunione ereditaria escussa nella Comunione ereditaria fu PI 1, __________.

3.

L¿art.

10.

cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in

occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

In

concreto, il valore di stima (pari a fr. 10'000.--) della quota di comproprietà

pignorata che l¿Ufficio ha determinato in sede di conciliazione potrebbe dare

adito a perplessità, siccome lo stesso comproprietario del fondo mapp. n° __________

RFP __________ valuta la quota parte della comunione escussa in fr. 250'000.--

e non ha fornito indicazioni precise e comprovate sui pretesi debiti della

comunione fu PI 1, __________, unici debiti da considerare in una procedura in

cui escussa è una comunione ereditaria in quanto tale e non uno dei suoi membri.

D¿altronde,

secondo una perizia prodotta il 17 gennaio 2006 dalla procedente, i fondi part.

n° __________, __________, __________ e __________ RFP __________, che formano

l¿attuale part. n° __________ RFP __________, sono stati stimati nel 1998 in

fr. 998'000.-- (essendo stato attribuito all¿usufrutto un valore di fr. 306'180).

È poi irrilevante in questa procedura il valore del fondo mapp. n° __________

RFP __________ (determinato in sede di conciliazione in fr. 1'000.-- mentre

nella perizia del 1998 stato valutato fr. 30'500.--), siccome esso non

appartiene alla comunione ereditaria PI 1, 1905, bensì alla comunione

ereditaria escussa in piena proprietà. Tutt¿al più, l¿Ufficio dovrà valutare ¿

qualora non l¿abbia già fatto ¿ se estendere il pignoramento a questo fondo,

ritenuto che il valore di stima della quota di comproprietà pignorata è ben

lungi dal coprire il credito posto in esecuzione.

A

prescindere da questi dubbi, occorre tuttavia rilevare che la stima dell¿Ufficio

è stata debitamente comunicata al rappresentante della comunione ereditaria

escussa, al comproprietario e alla procedente, i quali non l¿hanno contestata. Appaiono

quindi realizzati i presupposti dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare

la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell¿escussa.

4.

L¿istanza

va pertanto accolta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti

in comunione (RDC),

pronuncia:

1.

L¿istanza

11.

aprile 2006 dell¿IS 1 è accolta.

1.1

Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell¿interessenza spettante alla comunione ereditaria fu CC 1, 1935,

nell¿eredità indivisa fu PI 1, 1905, composta, oltre che dall¿escussa, da __________,

1973.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all¿IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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