15.2006.54
Realizzazione di una quota di comproprietà in una comunione ereditaria.
29 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.54
Data decisione, Autorità:
29.05.2006, CEF
Titolo:
Realizzazione di una quota di comproprietà in una comunione ereditaria.
QUOTA EREDITARIA
art. 132 LEF
art. 10 cpv. 3 RDC
Incarto n.
15.2006.54
Lugano
29 maggio
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 11 aprile 2006 di
IS 1
chiedente la determinazione del modo di realizzazione
ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti alla
CC 1 1935, composta di:
1. CO 1 (ZW)
Considerandi
2.
CO 2 (Belgio)
3.
CO 3 (Belgio)
4.
CO 4 (Belgio)
5.
CO 5 (GB)
tutti rappr. da: RA 1 (GB)
nella Comunione
ereditaria fu PI 1 1905, che CC 1 formava con:
__________, 1973, __________
nell¿ambito dell¿esecuzione
n. __________ promossa da
PI 2
rappr. dall¿ RA 2
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il
30.
maggio 2005, l¿IS 1 ha pignorato nell¿esecuzione n° __________ i diritti
ereditari spettanti alla comunione ereditaria CC 1, 1935, nella comunione
ereditaria PI 1, 1905, che CC 1 formava con __________, 1973. L¿Ufficio ha
indicato quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________, e ne
ha stimato il valore, pro memoria, in fr. 1.--, riservandosi di aggiornarlo in
sede di esperimento di conciliazione.
2.
Siffatto
esperimento, indetto dall¿Ufficio per il 10 gennaio 2006, si è rivelato
infruttuoso. In questa occasione, in base alle cifre fornite dal
comproprietario della particella n° __________ __________, __________), la quota ereditaria spettante alla comunione ereditaria escussa è
stata stimata fr. 10¿000.--, tenuto conto del fatto che la sua interessenza
(1/2) in relazione al mappale n° __________ poteva essere valutata in fr.
250'000.-- (dopo deduzione del valore del diritto d¿usufrutto vita natural
durante iscritto a favore della procedente), importo da aggiungere al valore
(determinato in fr. 1'000.--) di un altro fondo (mappale n° __________) di cui
la comunione è (unica) proprietaria, e ciò a fronte di una passività costituita
del debito posto in esecuzione (sic !) ¿ pari a fr. 320'000.-- circa ¿ e di
altri debiti valutati in fr. 100'000.--.
L¿11
gennaio 2006, l¿Ufficio ha assegnato agli interessati un primo termine di 10
giorni per presentare eventuali proposte concrete sul
modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Il 15 marzo 2006, esso ha
nuovamente impartito il suddetto termine, allegando il verbale dell¿esperimento
di conciliazione (dal quale risulta la stima aggiornata della quota pignorata)
che aveva omesso di trasmettere agli interessati con il suo precedente
provvedimento. Nessun interessato ha formulato proposte concrete.
L¿Ufficio preavvisa ora la realizzazione all¿asta dei diritti della
comunione ereditaria escussa nella Comunione ereditaria fu PI 1, __________.
3.
L¿art.
10.
cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in
occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
In
concreto, il valore di stima (pari a fr. 10'000.--) della quota di comproprietà
pignorata che l¿Ufficio ha determinato in sede di conciliazione potrebbe dare
adito a perplessità, siccome lo stesso comproprietario del fondo mapp. n° __________
RFP __________ valuta la quota parte della comunione escussa in fr. 250'000.--
e non ha fornito indicazioni precise e comprovate sui pretesi debiti della
comunione fu PI 1, __________, unici debiti da considerare in una procedura in
cui escussa è una comunione ereditaria in quanto tale e non uno dei suoi membri.
D¿altronde,
secondo una perizia prodotta il 17 gennaio 2006 dalla procedente, i fondi part.
n° __________, __________, __________ e __________ RFP __________, che formano
l¿attuale part. n° __________ RFP __________, sono stati stimati nel 1998 in
fr. 998'000.-- (essendo stato attribuito all¿usufrutto un valore di fr. 306'180).
È poi irrilevante in questa procedura il valore del fondo mapp. n° __________
RFP __________ (determinato in sede di conciliazione in fr. 1'000.-- mentre
nella perizia del 1998 stato valutato fr. 30'500.--), siccome esso non
appartiene alla comunione ereditaria PI 1, 1905, bensì alla comunione
ereditaria escussa in piena proprietà. Tutt¿al più, l¿Ufficio dovrà valutare ¿
qualora non l¿abbia già fatto ¿ se estendere il pignoramento a questo fondo,
ritenuto che il valore di stima della quota di comproprietà pignorata è ben
lungi dal coprire il credito posto in esecuzione.
A
prescindere da questi dubbi, occorre tuttavia rilevare che la stima dell¿Ufficio
è stata debitamente comunicata al rappresentante della comunione ereditaria
escussa, al comproprietario e alla procedente, i quali non l¿hanno contestata. Appaiono
quindi realizzati i presupposti dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare
la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell¿escussa.
4.
L¿istanza
va pertanto accolta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti
in comunione (RDC),
pronuncia:
1.
L¿istanza
11.
aprile 2006 dell¿IS 1 è accolta.
1.1
Di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell¿interessenza spettante alla comunione ereditaria fu CC 1, 1935,
nell¿eredità indivisa fu PI 1, 1905, composta, oltre che dall¿escussa, da __________,
1973.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all¿IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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