15.2006.60
RINVIO TF. Condizioni di pagamento del prezzo di aggiudicazione.
29 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2006.60
Data decisione, Autorità:
29.05.2006, CEF
Titolo:
RINVIO TF. Condizioni di pagamento del prezzo di aggiudicazione.
CONDIZIONI D'INCANTO
RINVIO TF
Incarto n.
15.2006.60
Lugano
29 maggio
2006
EC/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dal ricorso 28 novembre
2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nelle varie procedure esecutive
promosse contro
PI 1, __________
procedura che
interessa anche
__________, __________
in tema di incanto e di stato di riparto;
vista la sentenza 22 febbraio 2006 (inc. 15.2005.__________)
di questa Camera, che aveva respinto il ricorso;
richiamata la sentenza 18 aprile 2006 della Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (7B.46/2006), che ha
annullato la predetta sentenza e ha rinviato la causa all¿autorità cantonale
per nuova decisione;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto
Fatti
A. Nell¿ambito
delle varie esecuzioni promosse contro PI 2 con avviso d¿incanto unico datato __________
__________2005, pubblicato sul FUC n. __________ del __________ __________
2005, l¿Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari
al __________ 2005, il deposito delle condizioni d¿asta a decorrere dal __________
2005 e al __________ 2005 l¿incanto della quota __________ di __________ di
comproprietà del foglio di PPP n. __________ di __________ del fondo base part.
n. __________RFD di ____________________.
B. Il __________ 2005 l¿Ufficio ha depositato le condizioni d¿asta, che
prevedono sub condizioni di pagamento alla n. 1 che:
¿1. Il fondo è
aggiudicato al maggior offerente dopo le tre chiamate se l¿offerta di questi
supera Fr. 1'060'276.50* (unmilionesessantamiladuecentosettantasei e 50/100)
*(di
cui fr. 6'400.-- TUI e fr. 6'300.-- spese UE)¿.
C. Il __________
2005 la quota di comproprietà __________ di __________ di comproprietà della
PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata a RI 1 per l¿importo di fr.
1¿062'500.--.
D. Il 17 novembre 2005 l¿Ufficio ha allestito lo stato di riparto, dal
quale emerge che l¿attivo da ripartire assomma a complessivi fr. 1'061'300.-- (composto
del prezzo dell¿aggiudicazione di fr. 1'062'500.-- a cui vanno aggiunti fr.
5¿100.-- provenienti dall¿amministrazione coatta del fondo e dedotti fr.
6'300.-- per le spese di realizzazione). L¿Ufficio ha ripartito l¿attivo nella
misura di fr. 1'576.50 a favore del Comune di __________ per imposte comunali
al beneficio di ipoteca legale, di fr. 1'046'000.-- a favore del creditore
ipotecario e di fr. 13'723.50 a favore dei creditori pignoranti del gruppo di
pignoramento n. __________.
E. Con ricorso 28 novembre 2005 RI 1 ha chiesto che dell¿importo di fr.
13'723.50, che l¿CO 1 intende versare ai creditori pignoranti, fr. 11'500.--
gli vengano retrocessi nella sua qualità di aggiudicatario. Questo perché dallo
stato di riparto emerge che la TUI non verrà pagata e che le spese dell¿Ufficio
sono state coperte nella misura di fr. 5'100.-- dal provento
dell¿amministrazione coatta. Egli avrebbe pertanto anticipato degli importi che
in luogo di coprire tasse e spese sono serviti a pagare creditori pignoranti.
Per il ricorrente gli importi anticipati dall¿aggiudicatario a copertura di ben
determinate posizioni che in seguito si rivelano inesistenti non possono essere
ripartiti tra i creditori pignoranti ma devono essere retrocessi a chi li ha
anticipati. Eventuali eccedenze in sede di riparto a dipendenza degli
aggiornamenti dei conteggi TUI e delle spese dell¿Ufficio devono quindi essere
retrocesse a chi è stato costretto ad anticiparle, ossia all¿aggiudicatario.
F. Il
22 febbraio 2006 questa Camera aveva respinto il ricorso ritenendo che a seguito della mancata impugnazione delle condizioni d¿asta, il
provvedimento con il quale l¿Ufficio aveva determinato l¿ammontare del piede
d¿asta ha acquisito forza di cosa giudicata. Pertanto quest¿ultimo non potrebbe
in sede di riparto restituire all¿aggiudicatario, che all¿asta ha espresso la
propria volontà incondizionata di acquistare il fondo per fr. 1'062.500.--,
l¿importo originariamente riservato al pagamento della tassa sugli utili
immobiliari e l¿importo ricevuto dall¿amministrazione coatta del fondo. Tali
somme avrebbero dovuto, in concreto, essere ripartite tra i creditori al
beneficio di pignoramento.
G. Il 18 aprile 2006, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale, nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto
il ricorso presentato da RI 1 contro il pronunciato cantonale. Essa ha annullato
la predetta sentenza e ha rinviato la causa all¿autorità cantonale per la completazione
degli accertamenti di fatto e per una nuova decisione (7B.46/2006). Per
l¿autorità federale di vigilanza, specificando esplicitamente nelle condizioni
di pagamento che nel prezzo di aggiudicazione erano inclusi fr. 6'400.-- per
l¿imposta sull¿utile immobiliare e fr. 6'300.¿per le spese dell¿Ufficio, i
potenziali acquirenti dovevano in buona fede intendere che all¿aggiudicatario
venivano messe a carico tali poste per gli importi massimi indicati, che
dovevano essere anticipati e che potevano essere utilizzati unicamente per
pagare tali costi. Per questo motivo quindi, se non dovesse essere dovuta
alcuna tassa sull¿utile immobiliare, l¿importo anticipato per tale tassa deve
essere restituito all¿aggiudicatario, prima di allestire lo stato di riparto.
Considerato come la sentenza 22 febbraio 2006 di questa Camera non ha accertato se in concreto siffatta imposta sia sorta, il
Tribunale federale ha rinviato la causa all¿Autorità di vigilanza cantonale.
considerato
Considerandi
1.
Fuori di discussione il problema delle spese (punto
sul quale il ricorso è stato definito inammissibile), questione da accertare a
questo stadio della procedura è solo quella di sapere se dalla vendita
all¿asta della quota di __________ di __________ di comproprietà della PPP n. __________ di __________ al
prezzo di fr.1¿062'500.-- sia sorta una pretesa dello Stato
a titolo di imposta sugli utili immobiliari.
2.
Il 17 novembre
2005.
l¿Ufficio ha allestito lo stato di riparto, dal quale emerge che nulla è dovuto a titolo di tassa sull¿utile immobiliare. Questo perché l¿11
ottobre 2005 l¿Ufficio circondariale di tassazione __________, premessa l¿aggiudicazione
del fondo a fr. 1'062'500.--, ha comunicato all¿Ufficio __________,
riservandosi di rifare il conteggio al momento della presentazione della
relativa dichiarazione, che ¿non esiste imposta TUI¿. Con successiva decisione formale del 27 dicembre 2005 l¿Ufficio di tassazione ha poi
definitivamente determinato in fr. 2'975.-- la tassa sugli utili
immobiliari.
3.
Pertanto, conformemente
a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 18 aprile 2006, dell¿importo di fr. 6'400.-- anticipato da RI 1 per il pagamento
dell¿imposta sugli utili immobiliari, deve essergli restituito prima dell¿allestimento
dello stato di riparto, l¿importo di fr. 3'425.--, corrispondente alla
differenza tra quanto anticipato e quanto effettivamente dovuto a tale titolo.
4.
Il ricorso di RI
1.
va parzialmente accolto, limitatamente alla conclusione tendente alla
retrocessione all¿aggiudicatario dell¿importo di fr. 3'425.--.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17,
126, 134, 142a, 143 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
2.
Prima di
allestire lo stato di riparto, l¿CO 1 retrocederà a RI 1 l¿importo di fr. 3'425.--.
3.
Non si prelevano spese, né si
assegnano indennità.
4.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità
dell¿art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a:
-
avv. RA 1, __________;
-
PI 2, __________;
-
__________, __________.
-
Comunicazione all¿CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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