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Decisione

15.2006.60

RINVIO TF. Condizioni di pagamento del prezzo di aggiudicazione.

29 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell¿ambito

delle varie esecuzioni promosse contro PI 2 con avviso d¿incanto unico datato __________

__________2005, pubblicato sul FUC n. __________ del __________ __________

2005, l¿Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari

al __________ 2005, il deposito delle condizioni d¿asta a decorrere dal __________

2005 e al __________ 2005 l¿incanto della quota __________ di __________ di

comproprietà del foglio di PPP n. __________ di __________ del fondo base part.

n. __________RFD di ____________________.

B. Il __________ 2005 l¿Ufficio ha depositato le condizioni d¿asta, che

prevedono sub condizioni di pagamento alla n. 1 che:

¿1. Il fondo è

aggiudicato al maggior offerente dopo le tre chiamate se l¿offerta di questi

supera Fr. 1'060'276.50* (unmilionesessantamiladuecentosettantasei e 50/100)

*(di

cui fr. 6'400.-- TUI e fr. 6'300.-- spese UE)¿.

C. Il __________

2005 la quota di comproprietà __________ di __________ di comproprietà della

PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata a RI 1 per l¿importo di fr.

1¿062'500.--.

D. Il 17 novembre 2005 l¿Ufficio ha allestito lo stato di riparto, dal

quale emerge che l¿attivo da ripartire assomma a complessivi fr. 1'061'300.-- (composto

del prezzo dell¿aggiudicazione di fr. 1'062'500.-- a cui vanno aggiunti fr.

5¿100.-- provenienti dall¿amministrazione coatta del fondo e dedotti fr.

6'300.-- per le spese di realizzazione). L¿Ufficio ha ripartito l¿attivo nella

misura di fr. 1'576.50 a favore del Comune di __________ per imposte comunali

al beneficio di ipoteca legale, di fr. 1'046'000.-- a favore del creditore

ipotecario e di fr. 13'723.50 a favore dei creditori pignoranti del gruppo di

pignoramento n. __________.

E. Con ricorso 28 novembre 2005 RI 1 ha chiesto che dell¿importo di fr.

13'723.50, che l¿CO 1 intende versare ai creditori pignoranti, fr. 11'500.--

gli vengano retrocessi nella sua qualità di aggiudicatario. Questo perché dallo

stato di riparto emerge che la TUI non verrà pagata e che le spese dell¿Ufficio

sono state coperte nella misura di fr. 5'100.-- dal provento

dell¿amministrazione coatta. Egli avrebbe pertanto anticipato degli importi che

in luogo di coprire tasse e spese sono serviti a pagare creditori pignoranti.

Per il ricorrente gli importi anticipati dall¿aggiudicatario a copertura di ben

determinate posizioni che in seguito si rivelano inesistenti non possono essere

ripartiti tra i creditori pignoranti ma devono essere retrocessi a chi li ha

anticipati. Eventuali eccedenze in sede di riparto a dipendenza degli

aggiornamenti dei conteggi TUI e delle spese dell¿Ufficio devono quindi essere

retrocesse a chi è stato costretto ad anticiparle, ossia all¿aggiudicatario.

F. Il

22 febbraio 2006 questa Camera aveva respinto il ricorso ritenendo che a seguito della mancata impugnazione delle condizioni d¿asta, il

provvedimento con il quale l¿Ufficio aveva determinato l¿ammontare del piede

d¿asta ha acquisito forza di cosa giudicata. Pertanto quest¿ultimo non potrebbe

in sede di riparto restituire all¿aggiudicatario, che all¿asta ha espresso la

propria volontà incondizionata di acquistare il fondo per fr. 1'062.500.--,

l¿importo originariamente riservato al pagamento della tassa sugli utili

immobiliari e l¿importo ricevuto dall¿amministrazione coatta del fondo. Tali

somme avrebbero dovuto, in concreto, essere ripartite tra i creditori al

beneficio di pignoramento.

G. Il 18 aprile 2006, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del

Tribunale federale, nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto

il ricorso presentato da RI 1 contro il pronunciato cantonale. Essa ha annullato

la predetta sentenza e ha rinviato la causa all¿autorità cantonale per la completazione

degli accertamenti di fatto e per una nuova decisione (7B.46/2006). Per

l¿autorità federale di vigilanza, specificando esplicitamente nelle condizioni

di pagamento che nel prezzo di aggiudicazione erano inclusi fr. 6'400.-- per

l¿imposta sull¿utile immobiliare e fr. 6'300.¿per le spese dell¿Ufficio, i

potenziali acquirenti dovevano in buona fede intendere che all¿aggiudicatario

venivano messe a carico tali poste per gli importi massimi indicati, che

dovevano essere anticipati e che potevano essere utilizzati unicamente per

pagare tali costi. Per questo motivo quindi, se non dovesse essere dovuta

alcuna tassa sull¿utile immobiliare, l¿importo anticipato per tale tassa deve

essere restituito all¿aggiudicatario, prima di allestire lo stato di riparto.

Considerato come la sentenza 22 febbraio 2006 di questa Camera non ha accertato se in concreto siffatta imposta sia sorta, il

Tribunale federale ha rinviato la causa all¿Autorità di vigilanza cantonale.

considerato

Considerandi

1.

Fuori di discussione il problema delle spese (punto

sul quale il ricorso è stato definito inammissibile), questione da accertare a

questo stadio della procedura è solo quella di sapere se dalla vendita

all¿asta della quota di __________ di __________ di comproprietà della PPP n. __________ di __________ al

prezzo di fr.1¿062'500.-- sia sorta una pretesa dello Stato

a titolo di imposta sugli utili immobiliari.

2.

Il 17 novembre

2005.

l¿Ufficio ha allestito lo stato di riparto, dal quale emerge che nulla è dovuto a titolo di tassa sull¿utile immobiliare. Questo perché l¿11

ottobre 2005 l¿Ufficio circondariale di tassazione __________, premessa l¿aggiudicazione

del fondo a fr. 1'062'500.--, ha comunicato all¿Ufficio __________,

riservandosi di rifare il conteggio al momento della presentazione della

relativa dichiarazione, che ¿non esiste imposta TUI¿. Con successiva decisione formale del 27 dicembre 2005 l¿Ufficio di tassazione ha poi

definitivamente determinato in fr. 2'975.-- la tassa sugli utili

immobiliari.

3.

Pertanto, conformemente

a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 18 aprile 2006, dell¿importo di fr. 6'400.-- anticipato da RI 1 per il pagamento

dell¿imposta sugli utili immobiliari, deve essergli restituito prima dell¿allestimento

dello stato di riparto, l¿importo di fr. 3'425.--, corrispondente alla

differenza tra quanto anticipato e quanto effettivamente dovuto a tale titolo.

4.

Il ricorso di RI

1.

va parzialmente accolto, limitatamente alla conclusione tendente alla

retrocessione all¿aggiudicatario dell¿importo di fr. 3'425.--.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17,

126, 134, 142a, 143 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è parzialmente

accolto.

2.

Prima di

allestire lo stato di riparto, l¿CO 1 retrocederà a RI 1 l¿importo di fr. 3'425.--.

3.

Non si prelevano spese, né si

assegnano indennità.

4.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità

dell¿art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a:

-

avv. RA 1, __________;

-

PI 2, __________;

-

__________, __________.

-

Comunicazione all¿CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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