15.2006.62
Avviso di pignoramento. Notifica all'estero di un precetto esecutivo. Rifiuto di ritiro da parte della custode dell'abitazione del debitore. Validità della notifica.
11 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2006.62
Data decisione, Autorità:
11.07.2006, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento. Notifica all'estero di un precetto esecutivo. Rifiuto di ritiro da parte della custode dell'abitazione del debitore. Validità della notifica.
art. 5 CLA 65
art. 6 CLA 65
art. 66 cpv. 3 LEF
art. 72 LEF
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2006.62
Lugano
11 luglio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 aprile 2006 di
RI
1, __________ (I)
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del
sequestro n° __________, l’avviso di pignoramento 3 gennaio 2006 e il
pignoramento 30 gennaio 2006 avvenuti nell’esecuzione n° __________ a convalida
del sequestro promossa contro il ricorrente da
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 24 giugno 2005, il Pretore __________, ha decretato a favore
dell’avv. PI 1, il sequestro (n° __________) del fondo part. n° __________ RFD
di __________, a concorrenza di un credito di fr. 711'248,10 oltre interessi al
5% dal 9 gennaio 2001 per onorari professionali vantato dal sequestrante contro
RI 1, domiciliato a __________ (I). Lo stesso giorno, l’CO 1 ha dichiarato il
sequestro infruttuoso, in quanto il fondo da sequestrare non risultava
proprietà del debitore. Il 1° luglio 2005, il Segretario assessore della
medesima Pretura ha confermato il decreto di sequestro, precisando che
l’oggetto del sequestro era la “particella no. __________ RFD __________,
intestata alla A__________, società di cui è proprietario il debitore RI 1”. Il
medesimo giorno, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del fondo e all’annotazione a
registro fondiario di una restrizione del diritto di disporne.
B. L’11
luglio 2005, l’CO 1 ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) a convalida
del sequestro. Tale atto, unitamente al decreto e al verbale di sequestro, sono
stati notificati a RI 1 tramite commissione rogatoria del 9 agosto 2005 rivolta
al Tribunale di V__________.
C. Il 3
gennaio 2006, l’Ufficio, sempre nella stessa procedura, ha emesso l’avviso di
pignoramento e l’ha notificato all’escusso – a quanto sembra – con invio
postale. Il pignoramento è stato eseguito il 30 gennaio 2006. Il 6 marzo,
l’Ufficio ha notificato l’avviso e il verbale di pignoramento tramite
commissione rogatoria al Tribunale di V__________.
D. Con
ricorso del 27 aprile 2006, RI 1 chiede l’annullamento del sequestro e di tutti
gli atti esecutivi emessi nell’esecuzione n° __________. Afferma di essere
venuto casualmente a conoscenza, solo il 20 aprile 2006, degli atti
notificatigli dal Tribunale di V__________ al suo indirizzo di __________,
mentre si trovava a __________ in Spagna. Subordinatamente, il ricorrente
dichiara d’interporre opposizione all’accennato precetto esecutivo.
E. Nelle
sue osservazioni, il procedente, dopo aver sollevato tutta una serie di
eccezioni d’ordine (incompetenza dell’autorità adita, inimpugnabilità
dell’avviso di pignoramento, irricevibilità e tardività dell’opposizione,
tardività del ricorso contro l’esecuzione del sequestro), ritiene il ricorso
infondato nel merito, dal momento che sia il verbale di sequestro che il
precetto esecutivo sono stati regolarmente notificati nelle mani di tale signora
__________ D__________ (malgrado li abbia respinti) alla quale, secondo lo
stesso ricorrente, è stato poi validamente notificato il verbale di
pignoramento.
F. Delle
osservazioni dell’CO 1 si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Per
costante giurisprudenza di questa Camera e richiamato l’art. 32 cpv. 2 LEF, gli
atti ricorsuali indirizzati all’Ufficio anziché all’autorità di vigilanza sono
da trasmettere senza indugio a quest’ultima – come è stato il caso nella
fattispecie – e la data alla quale è stata adita l’autorità incompetente è
ritenuta determinante per il calcolo del termine di ricorso. La regola non
soffre eccezioni quando il ricorso è presentato da un mandatario professionale.
Nel caso concreto, l’atto ricorsuale 27 aprile 2006 è quindi ricevibile
malgrado sia stato indirizzato all’CO 1 invece che all’autorità di vigilanza.
La relativa censura in ordine del resistente va pertanto respinta.
2.
L’avviso
di pignoramento (art. 90 LEF), nella misura in cui costituisce un’azione
determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo
d’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico e che permette la
prosecuzione dell’esecuzione con effetti verso l’esterno (cfr. DTF 116 III 93
cons. 1, CEF 17 settembre 2001 [15.01.254], cons. 2.4b; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; Erard,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17), è un
provvedimento suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. ad es.
implicitamente DTF 130 III 396 ss.). Non può essere invece seguita l’opinione
contraria di Erard (op.
cit., n. 15 ad art. 17) - evocata dal procedente - fondata
su una decisione del Tribunale federale (DTF 116 III 91) in cui non viene
affermata l’inimpugnabilità dell’avviso di pignoramento. Tale
atto esecutivo non è infatti un semplice avviso informativo ma contiene
un’ingiunzione al debitore – con comminatoria di natura penale- di assistere
all’esecuzione del pignoramento e d’informare l’Ufficio sulla sua situazione
patrimoniale (art. 91 LEF), nonché un divieto (anticipato) di disporre dei beni
pignorabili (art. 96 LEF) (cfr. modulo n° 5).
Nel caso
di specie, la censura ricorsuale diretta contro l’avviso di pignoramento (di
cui viene chiesto l’annullamento quale conseguenza dell’asserita nullità del
precetto esecutivo) è di conseguenza ricevibile.
3.
Producendo
senza commento la dichiarazione 26 aprile 2006 dell’CO 1 secondo cui “il sig. __________,
in data 24.4.2006, ha visionato l’incarto completo nell’esecuzione n. __________
a carico del sig. RI 1, __________ (Creditore: PI 1, __________)” (doc. C), il
ricorrente riconosce implicitamente di aver avuto conoscenza effettiva e
completa di tutti gli atti esecutivi di cui lamenta l’irregolare notifica, in
particolare dato che il lic.iur. Zumino era al beneficio di una procura
(versata agli atti dell’ufficio) sottoscritta in suo favore dall’escusso in data
24.
aprile 2006 con esplicito riferimento all’esecuzione di cui qui si tratta.
Orbene, contrariamente a quanto afferma il ricorrente l’atto esecutivo
irritualmente notificato non è necessariamente nullo. Infatti, per costante
giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III
103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11, cons. 2) e per dottrina
(cfr. ad es. Wüthrich/Schoch, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72; Ruedin, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad art. 72; Erard, op. cit.,
n. 2 ad art. 34), un simile atto è nullo solo qualora l'escusso non ne abbia
mai avuto conoscenza. Se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una
notifica conforme alla legge, l’atto esecutivo è comunque giunto a conoscenza
dell'escusso, esso produce i suoi effetti da quel momento (cfr. STF 30 ottobre
2003.
[7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b,
cons. 2; 110 III 11, cons. 2; CEF 11 luglio 2003 [15.03.86], RtiD 2004 II 723
ss, n. 76c). Nel caso concreto, sono pertanto validi sia il decreto e il
verbale di sequestro che il precetto esecutivo, l’avviso e il verbale di
pignoramento.
4.
Rimane
da verificare se l’opposizione interposta dal ricorrente con l’atto ricorsuale
è valida e tempestiva, posto che l’Ufficio, nelle sue osservazioni preliminari
del 28 aprile 2006, ha puntualizzato che contro il precetto esecutivo
impugnato, ritenuto validamente notificato al domicilio italiano dell’escusso,
“non è stata interposta alcuna opposizione”.
4.1
Occorre
anzitutto precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente,
l’opposizione può anche essere formulata in un atto di ricorso, visto che
l’opposizione nella procedura esecutiva ordinaria non è vincolata a nessuna
forma (cfr. art. 74 cpv. 1 LEF; Ruedin,
op. cit., n. 8 ad art. 74).
4.2
Il
resistente va invece seguito laddove sostiene che in concreto l’opposizione
interposta con il ricorso è tardiva, il precetto esecutivo essendo stato
validamente notificato già il 14
settembre 2005 nelle mani della signora D__________.
a) In
effetti, si evince dagli atti rinviati dal Tribunale di V__________, regolarmente
adito con domanda rogatoriale del 9 agosto 2005 in conformità dell’art. 5 della
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (cfr. STF 15 giugno 2005
[7B.31/2005], cons. 2.2.1; Jeanneret/Lembo,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 11 ad art. 66; Donzallaz, La notification internationale des actes de
poursuites, e M. Gehri, Die Ediktalzustellung
von Betreibungsurkunden bei Schuldern im Ausland, entrambi in: Festschrift für
Karl Spühler, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2005, p. 63 s. ad 3b rispettivamente p.
91), che il precetto esecutivo è stato notificato in via postale al domicilio
dell’escusso (__________) e, il 14 settembre 2005, è stato rifiutato dal
destinatario, indicato nella persona della signora D__________. Orbene, un
simile rifiuto, se ingiustificato, non pregiudica la comunicazione o la
notifica (cfr. DTF 109 III 3, cons. 2b; Erard, n. 9 ad art. 34; Jeanneret/
Lembo, op. cit., n. 32 ad art. 64), reputata avvenuta al momento del
rifiuto, e ciò anche in ambito internazionale (cfr. DTF 90 III 8; Jeanneret/Lembo, n. 27 ad art. 66; per quanto riguarda il diritto italiano, cfr.
art. 140 CPCit.).
b) Il precetto esecutivo
può tuttavia essere considerato notificato il 14 settembre
2005.
solo se __________ D__________ era tenuta a prenderlo in consegna per
conto dell’escusso. E così è. Risulta infatti dallo scritto 27 aprile 2006 del
Comune di __________ (I), prodotto dallo stesso ricorrente (doc. B), che __________
D__________ è una sua dipendente e meglio la custode della sua abitazione (cfr.
2a relazione di notifica dell’avviso e del verbale di pignoramento
allestita dal Tribunale di V__________ il 13 aprile 2006). Alla luce del
diritto svizzero, il tentativo di notifica nelle sue mani era pertanto corretto
(art. 64 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ma esso risulta valido anche dal
profilo del diritto italiano – che appare in concreto determinante, siccome l’CO
1.
aveva chiesto una notifica “secondo le forme di legge” (art. 5 lett. a CLA65)
–, in primo luogo perché il Tribunale di V__________ ne ha attestato la
regolarità con la “relata di notifica” del 12 settembre 2005 (corrispondente
sostanzialmente all’attestazione di notifica di cui all’art. 6 CLA65), ciò che
costituisce una prova ‑ salvo dimostrazione del contrario ‑ di
regolare notifica (cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention
de la Haye du 15/11/1965, pubblicato dal Bureau Permanent de la Conférence de
la Haye de droit international privé, 3a ed., Montréal 2006, n° 170 p. 66; STF
15.
giugno 1999, cons. 2a in SJ 2000 I 92), prova che il ricorrente non è
riuscito e nemmeno ha tentato di smentire; in secondo luogo perché la notifica
nelle mani di un custode dell’abitazione del destinatario appare valida ai
sensi dell’art. 139 cpv. 2 e 3 CPCit.
4.3
Poiché
il precetto esecutivo è da considerare essere stato notificato all’escusso già
il 14 settembre 2005, l’opposizione formulata nell’atto ricorsuale 27 aprile
2006.
è manifestamente tardiva.
5.
Il petitum
n. 3 del ricorso chiede che sia dichiarata nulla l’esecuzione del sequestro,
mentre –in contrasto peraltro con l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR- manca una
corrispondente motivazione. Tuttavia, si dovesse considerare il ricorso rivolto
anche contro l’esecuzione del sequestro, esso sarebbe tardivo: infatti, risulta
che il relativo verbale è stato inviato per la notifica in Italia insieme al
precetto esecutivo, valendo così per entrambi gli atti quanto qui considerato
sub. 4.2 lett. b).
6.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 32, 64, 66, 90
LEF, art. 5, 6 CLA65, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 27 aprile 2006 di RI 1, I-__________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
avv. PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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