Lexipedia

Decisione

15.2006.62

Avviso di pignoramento. Notifica all'estero di un precetto esecutivo. Rifiuto di ritiro da parte della custode dell'abitazione del debitore. Validità della notifica.

11 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 giugno 2005, il Pretore __________, ha decretato a favore

dell’avv. PI 1, il sequestro (n° __________) del fondo part. n° __________ RFD

di __________, a concorrenza di un credito di fr. 711'248,10 oltre interessi al

5% dal 9 gennaio 2001 per onorari professionali vantato dal sequestrante contro

RI 1, domiciliato a __________ (I). Lo stesso giorno, l’CO 1 ha dichiarato il

sequestro infruttuoso, in quanto il fondo da sequestrare non risultava

proprietà del debitore. Il 1° luglio 2005, il Segretario assessore della

medesima Pretura ha confermato il decreto di sequestro, precisando che

l’oggetto del sequestro era la “particella no. __________ RFD __________,

intestata alla A__________, società di cui è proprietario il debitore RI 1”. Il

medesimo giorno, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del fondo e all’annotazione a

registro fondiario di una restrizione del diritto di disporne.

B. L’11

luglio 2005, l’CO 1 ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) a convalida

del sequestro. Tale atto, unitamente al decreto e al verbale di sequestro, sono

stati notificati a RI 1 tramite commissione rogatoria del 9 agosto 2005 rivolta

al Tribunale di V__________.

C. Il 3

gennaio 2006, l’Ufficio, sempre nella stessa procedura, ha emesso l’avviso di

pignoramento e l’ha notificato all’escusso – a quanto sembra – con invio

postale. Il pignoramento è stato eseguito il 30 gennaio 2006. Il 6 marzo,

l’Ufficio ha notificato l’avviso e il verbale di pignoramento tramite

commissione rogatoria al Tribunale di V__________.

D. Con

ricorso del 27 aprile 2006, RI 1 chiede l’annullamento del sequestro e di tutti

gli atti esecutivi emessi nell’esecuzione n° __________. Afferma di essere

venuto casualmente a conoscenza, solo il 20 aprile 2006, degli atti

notificatigli dal Tribunale di V__________ al suo indirizzo di __________,

mentre si trovava a __________ in Spagna. Subordinatamente, il ricorrente

dichiara d’interporre opposizione all’accennato precetto esecutivo.

E. Nelle

sue osservazioni, il procedente, dopo aver sollevato tutta una serie di

eccezioni d’ordine (incompetenza dell’autorità adita, inimpugnabilità

dell’avviso di pignoramento, irricevibilità e tardività dell’opposizione,

tardività del ricorso contro l’esecuzione del sequestro), ritiene il ricorso

infondato nel merito, dal momento che sia il verbale di sequestro che il

precetto esecutivo sono stati regolarmente notificati nelle mani di tale signora

__________ D__________ (malgrado li abbia respinti) alla quale, secondo lo

stesso ricorrente, è stato poi validamente notificato il verbale di

pignoramento.

F. Delle

osservazioni dell’CO 1 si dirà se necessario nei successivi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Per

costante giurisprudenza di questa Camera e richiamato l’art. 32 cpv. 2 LEF, gli

atti ricorsuali indirizzati all’Ufficio anziché all’autorità di vigilanza sono

da trasmettere senza indugio a quest’ultima – come è stato il caso nella

fattispecie – e la data alla quale è stata adita l’autorità incompetente è

ritenuta determinante per il calcolo del termine di ricorso. La regola non

soffre eccezioni quando il ricorso è presentato da un mandatario professionale.

Nel caso concreto, l’atto ricorsuale 27 aprile 2006 è quindi ricevibile

malgrado sia stato indirizzato all’CO 1 invece che all’autorità di vigilanza.

La relativa censura in ordine del resistente va pertanto respinta.

2.

L’avviso

di pignoramento (art. 90 LEF), nella misura in cui costituisce un’azione

determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo

d’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico e che permette la

prosecuzione dell’esecuzione con effetti verso l’esterno (cfr. DTF 116 III 93

cons. 1, CEF 17 settembre 2001 [15.01.254], cons. 2.4b; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; Erard,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17), è un

provvedimento suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. ad es.

implicitamente DTF 130 III 396 ss.). Non può essere invece seguita l’opinione

contraria di Erard (op.

cit., n. 15 ad art. 17) - evocata dal procedente - fondata

su una decisione del Tribunale federale (DTF 116 III 91) in cui non viene

affermata l’inimpugnabilità dell’avviso di pignoramento. Tale

atto esecutivo non è infatti un semplice avviso informativo ma contiene

un’ingiunzione al debitore – con comminatoria di natura penale- di assistere

all’esecuzione del pignoramento e d’informare l’Ufficio sulla sua situazione

patrimoniale (art. 91 LEF), nonché un divieto (anticipato) di disporre dei beni

pignorabili (art. 96 LEF) (cfr. modulo n° 5).

Nel caso

di specie, la censura ricorsuale diretta contro l’avviso di pignoramento (di

cui viene chiesto l’annullamento quale conseguenza dell’asserita nullità del

precetto esecutivo) è di conseguenza ricevibile.

3.

Producendo

senza commento la dichiarazione 26 aprile 2006 dell’CO 1 secondo cui “il sig. __________,

in data 24.4.2006, ha visionato l’incarto completo nell’esecuzione n. __________

a carico del sig. RI 1, __________ (Creditore: PI 1, __________)” (doc. C), il

ricorrente riconosce implicitamente di aver avuto conoscenza effettiva e

completa di tutti gli atti esecutivi di cui lamenta l’irregolare notifica, in

particolare dato che il lic.iur. Zumino era al beneficio di una procura

(versata agli atti dell’ufficio) sottoscritta in suo favore dall’escusso in data

24.

aprile 2006 con esplicito riferimento all’esecuzione di cui qui si tratta.

Orbene, contrariamente a quanto afferma il ricorrente l’atto esecutivo

irritualmente notificato non è necessariamente nullo. Infatti, per costante

giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III

103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11, cons. 2) e per dottrina

(cfr. ad es. Wüthrich/Schoch, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72; Ruedin, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad art. 72; Erard, op. cit.,

n. 2 ad art. 34), un simile atto è nullo solo qualora l'escusso non ne abbia

mai avuto conoscenza. Se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una

notifica conforme alla legge, l’atto esecutivo è comunque giunto a conoscenza

dell'escusso, esso produce i suoi effetti da quel momento (cfr. STF 30 ottobre

2003.

[7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b,

cons. 2; 110 III 11, cons. 2; CEF 11 luglio 2003 [15.03.86], RtiD 2004 II 723

ss, n. 76c). Nel caso concreto, sono pertanto validi sia il decreto e il

verbale di sequestro che il precetto esecutivo, l’avviso e il verbale di

pignoramento.

4.

Rimane

da verificare se l’opposizione interposta dal ricorrente con l’atto ricorsuale

è valida e tempestiva, posto che l’Ufficio, nelle sue osservazioni preliminari

del 28 aprile 2006, ha puntualizzato che contro il precetto esecutivo

impugnato, ritenuto validamente notificato al domicilio italiano dell’escusso,

“non è stata interposta alcuna opposizione”.

4.1

Occorre

anzitutto precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente,

l’opposizione può anche essere formulata in un atto di ricorso, visto che

l’opposizione nella procedura esecutiva ordinaria non è vincolata a nessuna

forma (cfr. art. 74 cpv. 1 LEF; Ruedin,

op. cit., n. 8 ad art. 74).

4.2

Il

resistente va invece seguito laddove sostiene che in concreto l’opposizione

interposta con il ricorso è tardiva, il precetto esecutivo essendo stato

validamente notificato già il 14

settembre 2005 nelle mani della signora D__________.

a) In

effetti, si evince dagli atti rinviati dal Tribunale di V__________, regolarmente

adito con domanda rogatoriale del 9 agosto 2005 in conformità dell’art. 5 della

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (cfr. STF 15 giugno 2005

[7B.31/2005], cons. 2.2.1; Jeanneret/Lembo,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 11 ad art. 66; Donzallaz, La notification internationale des actes de

poursuites, e M. Gehri, Die Ediktalzustellung

von Betreibungsurkunden bei Schuldern im Ausland, entrambi in: Festschrift für

Karl Spühler, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2005, p. 63 s. ad 3b rispettivamente p.

91), che il precetto esecutivo è stato notificato in via postale al domicilio

dell’escusso (__________) e, il 14 settembre 2005, è stato rifiutato dal

destinatario, indicato nella persona della signora D__________. Orbene, un

simile rifiuto, se ingiustificato, non pregiudica la comunicazione o la

notifica (cfr. DTF 109 III 3, cons. 2b; Erard, n. 9 ad art. 34; Jeanneret/

Lembo, op. cit., n. 32 ad art. 64), reputata avvenuta al momento del

rifiuto, e ciò anche in ambito internazionale (cfr. DTF 90 III 8; Jeanneret/Lembo, n. 27 ad art. 66; per quanto riguarda il diritto italiano, cfr.

art. 140 CPCit.).

b) Il precetto esecutivo

può tuttavia essere considerato notificato il 14 settembre

2005.

solo se __________ D__________ era tenuta a prenderlo in consegna per

conto dell’escusso. E così è. Risulta infatti dallo scritto 27 aprile 2006 del

Comune di __________ (I), prodotto dallo stesso ricorrente (doc. B), che __________

D__________ è una sua dipendente e meglio la custode della sua abitazione (cfr.

2a relazione di notifica dell’avviso e del verbale di pignoramento

allestita dal Tribunale di V__________ il 13 aprile 2006). Alla luce del

diritto svizzero, il tentativo di notifica nelle sue mani era pertanto corretto

(art. 64 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ma esso risulta valido anche dal

profilo del diritto italiano – che appare in concreto determinante, siccome l’CO

1.

aveva chiesto una notifica “secondo le forme di legge” (art. 5 lett. a CLA65)

–, in primo luogo perché il Tribunale di V__________ ne ha attestato la

regolarità con la “relata di notifica” del 12 settembre 2005 (corrispondente

sostanzialmente all’attestazione di notifica di cui all’art. 6 CLA65), ciò che

costituisce una prova ‑ salvo dimostrazione del contrario ‑ di

regolare notifica (cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention

de la Haye du 15/11/1965, pubblicato dal Bureau Permanent de la Conférence de

la Haye de droit international privé, 3a ed., Montréal 2006, n° 170 p. 66; STF

15.

giugno 1999, cons. 2a in SJ 2000 I 92), prova che il ricorrente non è

riuscito e nemmeno ha tentato di smentire; in secondo luogo perché la notifica

nelle mani di un custode dell’abitazione del destinatario appare valida ai

sensi dell’art. 139 cpv. 2 e 3 CPCit.

4.3

Poiché

il precetto esecutivo è da considerare essere stato notificato all’escusso già

il 14 settembre 2005, l’opposizione formulata nell’atto ricorsuale 27 aprile

2006.

è manifestamente tardiva.

5.

Il petitum

n. 3 del ricorso chiede che sia dichiarata nulla l’esecuzione del sequestro,

mentre –in contrasto peraltro con l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR- manca una

corrispondente motivazione. Tuttavia, si dovesse considerare il ricorso rivolto

anche contro l’esecuzione del sequestro, esso sarebbe tardivo: infatti, risulta

che il relativo verbale è stato inviato per la notifica in Italia insieme al

precetto esecutivo, valendo così per entrambi gli atti quanto qui considerato

sub. 4.2 lett. b).

6.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 22, 32, 64, 66, 90

LEF, art. 5, 6 CLA65, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 27 aprile 2006 di RI 1, I-__________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

avv. PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster