15.2006.63
Effetti della mancata o tardiva comunicazione del decreto e verbale di sequestro.
11 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2006.63
Data decisione, Autorità:
11.07.2006, CEF
Titolo:
Effetti della mancata o tardiva comunicazione del decreto e verbale di sequestro.
art. 22 LEF
art. 114 LEF
art. 276 LEF
Incarto n.
15.2006.63
Lugano
11 luglio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 aprile 2006 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del
sequestro n° __________ e il verbale di pignoramento 30 gennaio 2006 allestito
nell’esecuzione n° __________ a convalida del sequestro, procedimenti promossi
da
PI 1
contro
PI 2, I-__________
rappr. dall’avv. RA 1, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 24 giugno 2005, il Pretore __________, ha decretato a favore
dell’avv. PI 1, il sequestro (n° __________) del fondo part. n° __________ RFD
di __________, a concorrenza di un credito di fr. 711'248,10 oltre interessi al
5% dal 9 gennaio 2001 per onorari professionali vantato dal sequestrante contro
PI 2, domiciliato a __________ (I). Lo stesso giorno, l’CO 1 ha dichiarato il
sequestro infruttuoso, in quanto il fondo da sequestrare non risultava
proprietà del debitore. Il 1° luglio 2005, il Segretario assessore della
medesima Pretura ha confermato il decreto di sequestro, precisando che
l’oggetto del sequestro era la “particella no. __________ RFD __________,
intestata alla RI 1, società di cui è proprietario il debitore PI 2”. Il
medesimo giorno, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del fondo e all’annotazione a
registro fondiario di una restrizione del diritto di disporne.
B. L’11
luglio 2005, l’CO 1 ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) a convalida
del sequestro. Tale atto, unitamente al decreto e al verbale di sequestro, sono
stati notificati a PI 2 tramite commissione rogatoria del 9 agosto 2005 rivolta
al Tribunale di V__________. Con decisione odierna, questa Camera stabilisce
che detti atti erano stati validamente notificati al debitore il 14 settembre
2005 (inc. 15.06.62).
C. Il 3
gennaio 2006, l’Ufficio, sempre nella stessa procedura, ha emesso l’avviso di
pignoramento e l’ha notificato all’escusso – a quanto sembra – con invio postale.
Il pignoramento è stato eseguito il 30 gennaio 2006. Il 6 marzo, l’Ufficio ha
notificato l’avviso e il verbale di pignoramento tramite commissione rogatoria
al Tribunale di V__________.
D. Con
ricorso del 27 aprile 2006, RI 1 chiede l’annullamento del sequestro e del
verbale di pignoramento, affermando che questi atti non le sono mai stati
notificati.
E. Delle
osservazioni della controparte e dell’CO 1 si dirà se necessario nei successivi
considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Nelle
sue osservazioni preliminari del 28 aprile 2006, l’Ufficio ha ammesso di non
aver notificato gli atti impugnati direttamente alla ricorrente, “in quanto, a
torto, il funzionario incaricato ha ritenuto che essendo la società del signor PI
2.
la stessa ne era venuta a conoscenza”.
1.1
Contrariamente
a quanto affermato dalla ricorrente, la mancata comunicazione del decreto e del
verbale di sequestro non ha quale effetto la nullità di questi atti. Una
ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione dell’inizio
del termine di opposizione al sequestro di cui all’art. 278 LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 18 ad art. 276), riservata la responsabilità
dello Stato (art. 5 LEF) qualora dal ritardo risulti un danno per il debitore o
per il terzo (comunque da escludere trattandosi del sequestro di un immobile).
Non si può inoltre escludere che anche in materia di sequestro trovi
applicazione il principio giurisprudenziale valido in merito al pignoramento
secondo cui lo stesso atto non è completo, fintanto che non è stato comunicato
all’escusso (DTF 130 III 663, cons. 1.2); peraltro non senza osservare che,
quando un sequestro viene eseguito presso terzi (detentore, debitore o titolare
apparente), l’assenza di comunicazione formale al debitore non dovrebbe
(ovviamente) autorizzare il terzo a disporre dei beni sequestrati senza il
consenso dell’ufficio di esecuzione. A prescindere tuttavia da queste
considerazioni, occorre rilevare che la stessa accennata decisione federale non
considera il pignoramento (rispettivamente il sequestro) nullo poiché non
comunicato al debitore o a terzi interessati, limitandosi a puntualizzare che i
suoi effetti non si esplicano fino la sua comunicazione.
1.2
Nel caso di specie, va
del resto osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza
effettiva e completa del decreto di sequestro e del verbale di pignoramento
oggetto dell’impugnativa al più tardi il 24 aprile 2006 (cfr. la dichiarazione 26 aprile 2006 dell’CO 1 secondo cui “il sig. __________
[nella sua veste di procuratore al beneficio di formale autorizzazione] in data
24.4
, ha visionato l’incarto completo nell’esecuzione n. __________ a
carico del sig. RI 1, __________ (Creditore: PI 1, __________)”, prodotta
proprio dalla ricorrente quale doc. D). Nell’atto ricorsuale RI 1 dimostra
d’altronde di essere a conoscenza degli elementi essenziali del decreto di
sequestro (numero della procedura, identità del creditore e del fondo
sequestrato), ciò che comunque non sorprende siccome il suo patrocinatore è
anche il rappresentante del debitore PI 2 nella procedura di ricorso parallela
a quella in esame (inc. 15.06.62). In ogni caso, era preciso obbligo della
ricorrente informarsi presso l’Ufficio sul decreto e sul verbale di
pignoramento non appena ne avesse conosciuto l’esistenza (cfr. DTF 114 III 119,
cons. 2; Gilliéron, op. cit., n.
36.
ad art. 276). Date queste premesse, si deve concludere: che non occorre
ordinare all’Ufficio un’ulteriore comunicazione formale degli atti di sequestro;
inoltre che tali atti sono pienamente validi, siccome la ricorrente non ha
mosso altre censure se non quella – da respingere come visto – dell’asserita
carente comunicazione degli atti di sequestro.
1.3
Non è
per il resto necessario stabilire se, come pretende il resistente, la
ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati, tramite il debitore, già
prima del 24 aprile 2006. La questione andrà se del caso chiarita dal giudice
del sequestro in sede di opposizione al sequestro, qualora dovesse sorgere una
contestazione in merito alla tempestività dell’eventuale opposizione ai sensi
dell’art. 278 cpv. 1 LEF.
1.4
L’art.
114.
LEF non prevede che il verbale di pignoramento debba essere comunicato,
oltre che al debitore e ai creditori, ai terzi i cui diritti sono pregiudicati
dal pignoramento. Questi terzi vengono a conoscenza del pignoramento –
limitatamente ai beni oggetto di rivendicazione, o che sono iscritti a registro
fondiario a loro nome oppure che il debitore ha indicato essere di loro
proprietà – solo con la comunicazione della rivendicazione formulata dopo la
notifica del verbale di pignoramento (modulo n° 18, Tschumy, Commentaire romand de la LP,
Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 106),
rispettivamente con l’assegnazione del termine dell’art. 107 cpv. 5 LEF per
inoltrare azione in constatazione del loro diritto (modulo n° 23), oppure con
la comunicazione dell’assegnazione al debitore e ai creditori del termine
dell’art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la rivendicazione (modulo n° 24, cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 230 ad art. 106). Pertanto, l’asserita mancata
comunicazione ad RI 1 del verbale di pignoramento 30 gennaio 2006 è in concreto
irrilevante per quanto concerne la validità di tale atto.
Va del
resto osservato che anche se l’art. 114 LEF imponesse la comunicazione del
verbale di pignoramento ai terzi rivendicanti, l’omissione di tale formalità
non avrebbe comunque influsso sulla validità del pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 e 17 ad art.
114.
e supra cons. 1.1).
2.
A
titolo abbondanziale, e a prescindere dalla piena validità degli atti esecutivi
fin qui eseguiti, è opportuno ricordare all’Ufficio che è tenuto (d’ufficio) a
promuovere la procedura di rivendicazione (art. 10 cpv. 2 RFF), segnatamente
dopo essersi fatto confermare da RI 1 la volontà di rivendicare il fondo part.
n° __________ RFD di __________ (cfr. CEF 24 maggio 2004 [15.04.34], cons. 3):
di conseguenza, dovrà impartire al procedente e all’escusso, con il modulo n°
24, il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF per promuovere azione di contestazione
della (eventuale) rivendicazione di RI 1 (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 106 e 40 ad art. 108).
3.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 114, 276 LEF, 10 RFF,
61.
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 27 aprile 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
avv. PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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