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Decisione

15.2006.63

Effetti della mancata o tardiva comunicazione del decreto e verbale di sequestro.

11 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 giugno 2005, il Pretore __________, ha decretato a favore

dell’avv. PI 1, il sequestro (n° __________) del fondo part. n° __________ RFD

di __________, a concorrenza di un credito di fr. 711'248,10 oltre interessi al

5% dal 9 gennaio 2001 per onorari professionali vantato dal sequestrante contro

PI 2, domiciliato a __________ (I). Lo stesso giorno, l’CO 1 ha dichiarato il

sequestro infruttuoso, in quanto il fondo da sequestrare non risultava

proprietà del debitore. Il 1° luglio 2005, il Segretario assessore della

medesima Pretura ha confermato il decreto di sequestro, precisando che

l’oggetto del sequestro era la “particella no. __________ RFD __________,

intestata alla RI 1, società di cui è proprietario il debitore PI 2”. Il

medesimo giorno, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del fondo e all’annotazione a

registro fondiario di una restrizione del diritto di disporne.

B. L’11

luglio 2005, l’CO 1 ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) a convalida

del sequestro. Tale atto, unitamente al decreto e al verbale di sequestro, sono

stati notificati a PI 2 tramite commissione rogatoria del 9 agosto 2005 rivolta

al Tribunale di V__________. Con decisione odierna, questa Camera stabilisce

che detti atti erano stati validamente notificati al debitore il 14 settembre

2005 (inc. 15.06.62).

C. Il 3

gennaio 2006, l’Ufficio, sempre nella stessa procedura, ha emesso l’avviso di

pignoramento e l’ha notificato all’escusso – a quanto sembra – con invio postale.

Il pignoramento è stato eseguito il 30 gennaio 2006. Il 6 marzo, l’Ufficio ha

notificato l’avviso e il verbale di pignoramento tramite commissione rogatoria

al Tribunale di V__________.

D. Con

ricorso del 27 aprile 2006, RI 1 chiede l’annullamento del sequestro e del

verbale di pignoramento, affermando che questi atti non le sono mai stati

notificati.

E. Delle

osservazioni della controparte e dell’CO 1 si dirà se necessario nei successivi

considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Nelle

sue osservazioni preliminari del 28 aprile 2006, l’Ufficio ha ammesso di non

aver notificato gli atti impugnati direttamente alla ricorrente, “in quanto, a

torto, il funzionario incaricato ha ritenuto che essendo la società del signor PI

2.

la stessa ne era venuta a conoscenza”.

1.1

Contrariamente

a quanto affermato dalla ricorrente, la mancata comunicazione del decreto e del

verbale di sequestro non ha quale effetto la nullità di questi atti. Una

ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione dell’inizio

del termine di opposizione al sequestro di cui all’art. 278 LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 18 ad art. 276), riservata la responsabilità

dello Stato (art. 5 LEF) qualora dal ritardo risulti un danno per il debitore o

per il terzo (comunque da escludere trattandosi del sequestro di un immobile).

Non si può inoltre escludere che anche in materia di sequestro trovi

applicazione il principio giurisprudenziale valido in merito al pignoramento

secondo cui lo stesso atto non è completo, fintanto che non è stato comunicato

all’escusso (DTF 130 III 663, cons. 1.2); peraltro non senza osservare che,

quando un sequestro viene eseguito presso terzi (detentore, debitore o titolare

apparente), l’assenza di comunicazione formale al debitore non dovrebbe

(ovviamente) autorizzare il terzo a disporre dei beni sequestrati senza il

consenso dell’ufficio di esecuzione. A prescindere tuttavia da queste

considerazioni, occorre rilevare che la stessa accennata decisione federale non

considera il pignoramento (rispettivamente il sequestro) nullo poiché non

comunicato al debitore o a terzi interessati, limitandosi a puntualizzare che i

suoi effetti non si esplicano fino la sua comunicazione.

1.2

Nel caso di specie, va

del resto osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza

effettiva e completa del decreto di sequestro e del verbale di pignoramento

oggetto dell’impugnativa al più tardi il 24 aprile 2006 (cfr. la dichiarazione 26 aprile 2006 dell’CO 1 secondo cui “il sig. __________

[nella sua veste di procuratore al beneficio di formale autorizzazione] in data

24.4

, ha visionato l’incarto completo nell’esecuzione n. __________ a

carico del sig. RI 1, __________ (Creditore: PI 1, __________)”, prodotta

proprio dalla ricorrente quale doc. D). Nell’atto ricorsuale RI 1 dimostra

d’altronde di essere a conoscenza degli elementi essenziali del decreto di

sequestro (numero della procedura, identità del creditore e del fondo

sequestrato), ciò che comunque non sorprende siccome il suo patrocinatore è

anche il rappresentante del debitore PI 2 nella procedura di ricorso parallela

a quella in esame (inc. 15.06.62). In ogni caso, era preciso obbligo della

ricorrente informarsi presso l’Ufficio sul decreto e sul verbale di

pignoramento non appena ne avesse conosciuto l’esistenza (cfr. DTF 114 III 119,

cons. 2; Gilliéron, op. cit., n.

36.

ad art. 276). Date queste premesse, si deve concludere: che non occorre

ordinare all’Ufficio un’ulteriore comunicazione formale degli atti di sequestro;

inoltre che tali atti sono pienamente validi, siccome la ricorrente non ha

mosso altre censure se non quella – da respingere come visto – dell’asserita

carente comunicazione degli atti di sequestro.

1.3

Non è

per il resto necessario stabilire se, come pretende il resistente, la

ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati, tramite il debitore, già

prima del 24 aprile 2006. La questione andrà se del caso chiarita dal giudice

del sequestro in sede di opposizione al sequestro, qualora dovesse sorgere una

contestazione in merito alla tempestività dell’eventuale opposizione ai sensi

dell’art. 278 cpv. 1 LEF.

1.4

L’art.

114.

LEF non prevede che il verbale di pignoramento debba essere comunicato,

oltre che al debitore e ai creditori, ai terzi i cui diritti sono pregiudicati

dal pignoramento. Questi terzi vengono a conoscenza del pignoramento –

limitatamente ai beni oggetto di rivendicazione, o che sono iscritti a registro

fondiario a loro nome oppure che il debitore ha indicato essere di loro

proprietà – solo con la comunicazione della rivendicazione formulata dopo la

notifica del verbale di pignoramento (modulo n° 18, Tschumy, Commentaire romand de la LP,

Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 106),

rispettivamente con l’assegnazione del termine dell’art. 107 cpv. 5 LEF per

inoltrare azione in constatazione del loro diritto (modulo n° 23), oppure con

la comunicazione dell’assegnazione al debitore e ai creditori del termine

dell’art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la rivendicazione (modulo n° 24, cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 230 ad art. 106). Pertanto, l’asserita mancata

comunicazione ad RI 1 del verbale di pignoramento 30 gennaio 2006 è in concreto

irrilevante per quanto concerne la validità di tale atto.

Va del

resto osservato che anche se l’art. 114 LEF imponesse la comunicazione del

verbale di pignoramento ai terzi rivendicanti, l’omissione di tale formalità

non avrebbe comunque influsso sulla validità del pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 e 17 ad art.

114.

e supra cons. 1.1).

2.

A

titolo abbondanziale, e a prescindere dalla piena validità degli atti esecutivi

fin qui eseguiti, è opportuno ricordare all’Ufficio che è tenuto (d’ufficio) a

promuovere la procedura di rivendicazione (art. 10 cpv. 2 RFF), segnatamente

dopo essersi fatto confermare da RI 1 la volontà di rivendicare il fondo part.

n° __________ RFD di __________ (cfr. CEF 24 maggio 2004 [15.04.34], cons. 3):

di conseguenza, dovrà impartire al procedente e all’escusso, con il modulo n°

24, il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF per promuovere azione di contestazione

della (eventuale) rivendicazione di RI 1 (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 106 e 40 ad art. 108).

3.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 114, 276 LEF, 10 RFF,

61.

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 27 aprile 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

avv. PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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