Lexipedia

Decisione

15.2006.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 agosto 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Lo PI 1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 550.-- per

“tasse di giudizio, spese e oneri come a sentenza 20.8.2004, inc. no. __________

della Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale di appello”.

B. Il

24 aprile 2006, ricevuta la domanda di prosecuzione dell’esecuzione con i

relativi giustificativi (precetto esecutivo; sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione

emessa il 25 novembre 2005 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano [inc. __________];

sentenza 20 dicembre 2005 che respinge il ricorso per cassazione inoltrato con

la sentenza di rigetto [inc. __________]), l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento.

C. Il 5

maggio 2006, l’escussa si è aggravata contro tale provvedimento, facendo valere

diverse censure:

– non vi è identità tra il debitore

indicato sul precetto esecutivo (“RI 1”) e quello indicato nell’istanza e nella

sentenza di rigetto dell’opposizione (“RI 1”);

– il

domicilio dell’escussa indicato sul precetto esecutivo e sulla domanda di

proseguire l’esecuzione è l’indirizzo del suo studio legale a __________,

mentre l’indirizzo che figura sull’avviso di pignoramento è quello del domicilio

coniugale di __________;

– non vi è

identità tra il creditore indicato sul precetto esecutivo, sull’istanza di

rigetto dell’opposizione, sulla domanda di prosecuzione e sull’avviso di

pignoramento (“Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale di

appello”) e quello indicato nel verbale e nella sentenza di rigetto

dell’opposizione (“Stato del Canton Ticino”); non è inoltre dato di sapere se

il funzionario che ha firmato gli atti per il creditore era abilitato a farlo;

– la sentenza

di rigetto dell’opposizione e quella di reiezione del ricorso per cassazione

sono nulle perché non sono stati esaminati i motivi di nullità invocati

dall’escussa;

– la sentenza

di reiezione del ricorso per cassazione è nulla anche perché pronunciata da una

Camera del Tribunale di appello che è nello stesso tempo parte e giudice;

– la

decisione 20 agosto 2004 della Camera per l’avvocatura e il notariato del

Tribunale di appello (inc. no. __________), in base alla quale è stato

rigettata l’opposizione in via definitiva, è nulla, in quanto non è stato

garantito il doppio grado di giurisdizione;

– la

decisione della Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale di appello

è nulla per i motivi indicati nel ricorso al Tribunale federale del 27

settembre 2004.

D. L’8

maggio 2006, la ricorrente ha chiesto la sostituzione delle pagine 4, 5 e 26-31

del ricorso con pagine in cui gli errori di battitura sono stati corretti. Ha

inoltre prodotto alcuni nuovi documenti.

E. L’istanza di concessione dell’effetto sospensivo presentata con il

ricorso è stata respinta con decreto del 9 maggio 2006, confermato con un

successivo decreto dell’11 maggio 2006. Il 15 maggio

2006, su richiesta della ricorrente, l’CO 1 ha pignorato l’importo di fr.

586.-- da essa consegnato in contanti in una busta chiusa. Il 22 maggio 2006,

in accoglimento di una domanda cautelare con cui la ricorrente ha nuovamente

fatto valere la nullità della decisione di rigetto dell’opposizione e

l’esistenza di un obbligo di esclusione a carico dei giudici di questa Camera,

è stata decretata la sospensione provvisoria dell’esecuzione n° __________ dopo

l’esecuzione del pignoramento.

F. Sulle

osservazioni dell’Ufficio, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi.

Il procedente non si è espresso.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorso e l’aggiunta 8 maggio 2006 sono da ritenere tempestivi.

2.

Il

fatto che, il 15 maggio 2006,

il pignoramento sia stato eseguito non ha reso il ricorso privo di oggetto.

Esso è infatti diretto non tanto contro l’avviso di pignoramento in sé quanto

contro la decisione, implicita, dell’Ufficio di proseguire un’esecuzione che la

ricorrente ritiene nulla. L’aver consegnato all’Ufficio la somma posta in

esecuzione in vista del suo pignoramento non configura peraltro un’acquiescenza

ma è la conseguenza della reiezione dell’istanza volta alla concessione

dell’effetto sospensivo. Del resto, l’autorità di vigilanza è comunque tenuta

ad esaminare d’ufficio i diversi motivi di nullità invocati dalla ricorrente,

ancorché non siano oggetto di una specifica conclusione (cfr. art. 22 LEF).

3.

Preliminarmente,

la ricorrente chiede che questa Camera esamini se non sussiste un conflitto

d’interesse teorico a giudicare nella presente procedura, in cui il Tribunale

d’appello è sua controparte. In altre parole, pone il problema della

ricusazione (altrimenti detta “esclusione”), che nella procedura di ricorso è

retta dall’art. 10 LEF (art. 5 cpv. 2 LPR). La questione va esaminata d’ufficio

anche in assenza di una formale richiesta in tal senso, così che compete alla

stessa autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) statuire sulla

questione di una sua eventuale astensione, fatto salvo il ricorso dell’art. 19

LEF all’autorità federale di vigilanza (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 24 ad art. 10; Cometta, Commentario

alla LPR, art. 5, ad 3.1.4). Nel merito, è il caso di ricordare che in

un’esecuzione del cantone contro un terzo, i funzionari cantonali (e i

magistrati dell’autorità di vigilanza) non devono astenersi per il solo fatto

che sono dipendenti del creditore procedente (DTF 97 III 105 ss.; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 10; Dallèves, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 7 ad art. 10). Un dovere di astensione sussiste

unicamente qualora il funzionario dell’ufficio o il membro dell’autorità di

vigilanza si trovi in un rapporto particolarmente stretto con l’ufficio dello Stato

che ha promosso l’esecuzione. Nel caso concreto, lo Stato del Canton Ticino non

è in realtà rappresentato dal Tribunale d’appello in quanto tale – non è segnatamente

rappresentato dai giudici che lo compongono – bensì da un servizio solo amministrativamente

attribuito a detto Tribunale, ma gestito da un funzionario (quindi non da un

giudice) senza compiti giudiziari. Già per la differenza di statuto, è ovvio

che le decisioni della Camera non sono e non possono essere influenzate dal

citato funzionario. L’imparzialità dei giudici cantonali è d’altronde garantita

sia funzionalmente (indipendenza dall’amministrazione, ossia dal potere

esecutivo, cfr. art. 51 e 73 cpv. 2 Cost. ticinese) sia organizzativamente

(cfr. art. 1 ss. LOG). In particolare, la loro retribuzione non dipende

dall’incasso delle tasse e delle spese giudiziarie e non è calcolata in funzione

di detto incasso. Nella fattispecie non è quindi dato un motivo di astensione.

4.

Sull’asserita

carente identità tra il debitore indicato sul precetto esecutivo (“RI 1”) e

quello indicato nell’istanza e nella sentenza di rigetto dell’opposizione (“RI

1”), è d’uopo osservare che le autorità esecutive (uffici di esecuzione,

autorità di vigilanza) non sono competenti per riesaminare la decisione di

rigetto dell’opposizione. Orbene, la questione sollevata dalla ricorrente –

peraltro già nella procedura di rigetto – è di esclusiva competenza del giudice

del rigetto, che in concreto l’ha del resto esaminata e risolta a sfavore

dell’escussa (decisione peraltro confermata dalla Camera di cassazione civile).

Non si può certo negare che anche le autorità esecutive devono rilevare

d’ufficio i motivi di nullità (art. 22 LEF), tuttavia, la

designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte

determina la nullità dell’esecuzione solo quando è di natura da indurre le

parti in errore e quando ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120

III 13; CEF 30 ottobre 2002 [15.02.125]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.). Nel

caso concreto, non v’è dubbio che l’assenza di un trattino nel nome dell’escussa

non ha avuto alcun influsso sulla procedura. Né l’escussa né il procedente alla

quale essa è ben nota hanno avuto – e nemmeno hanno potuto avere – dubbi

sull’identità dell’escussa, la quale ha del resto ricevuto tutti gli atti di

procedura, prova ne sia che essa ha esaurito quasi tutti i rimedi giuridici a

sua disposizione.

5.

Non

vi è neppure nessun dubbio sull’identità del procedente e del suo

rappresentante. Il nome del caposervizio che ha firmato la domanda di

prosecuzione dell’esecuzione figura su tale atto e il suo potere di

rappresentanza risulta dalla risoluzione 31 agosto 2004 n° 3768 del Consiglio

di Stato, che autorizza il caposervizio incassi del Tribunale d’appello a

rappresentare lo Stato nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito dell’attività

del proprio ufficio.

6.

Il

foro ordinario dell’esecuzione è situato al domicilio dell’escusso (art. 46

LEF). Per “domicilio” s’intende la nozione omonima del diritto civile (art. 23

CC), ossia il luogo dove la persona, in modo riconoscibile dai terzi, dimora

con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 125 III 100 ss.; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 ad art. 46; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 46).

Per le persone coniugate, il domicilio è reputato trovarsi al luogo di

abitazione e non al recapito professionale (Schmid,

op. cit., n. 41 ad art. 46; pure Schüpbach,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 46).

Una persona non può avere più di un domicilio allo stesso momento (Schüpbach, op. cit., n. 13 ad art. 46).

L’escusso coniugato può e deve quindi essere escusso al domicilio coniugale per

tutti i suoi debiti, sia privati che professionali, ancorché la sua ditta sia

iscritta a registro di commercio in altro luogo (DTF 51 III 158; Schmid, op. cit., n. 53 ad art. 46; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 46).

6.1

Nel caso concreto, è

pertanto corretta la prosecuzione dell’esecuzione al foro del domicilio (privato)

della ricorrente. Del resto, anche se ci si volesse riferire all’indirizzo

dello studio legale, non sarebbe comunque ipotizzabile una violazione dell’art.

46.

LEF, perché anche il recapito professionale della ricorrente è situato nel

circondario dell’CO 1, ovvero nel distretto di __________, ricordato che tale

norma si limita a determinare la competenza territoriale dell’ufficio di

esecuzione (cfr. Schmid, n. 5 ad

art. 46; Gilliéron, op. cit., n.

1.

ad art. 46-55).

6.2

Dalla questione attinente

al foro dell’esecuzione va distinta quella del luogo in cui gli atti esecutivi

devono essere notificati o comunicati (cfr. Schmid,

n. 9 ad art. 46). La notifica o la comunicazione degli atti di esecuzione può

essere fatta sia al domicilio dell’escusso sia al suo luogo di lavoro, a scelta

dell’ufficio (cfr. ad es. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 91 III 41). La loro validità

dipende solo dall’effettiva trasmissione al destinatario. In concreto, la

ricorrente non pretende di non aver ricevuto gli atti esecutivi a lei

destinati.

6.3

La decisione di

rigetto dell'opposizione pronunciata da un giudice territorialmente incompetente

(o ritenuto tale dall’escusso) non è nulla, fatto salvo il caso in cui il

debitore non ha ricevuto né la citazione all'udienza di discussione né la

sentenza (ciò che non è il caso nella fattispecie). La censura d’incompetenza

territoriale del giudice del rigetto deve essere fatta valere con il rimedio di

diritto (appello o ricorso per cassazione) e nel termine previsto dal diritto

cantonale (art. 22 LALEF); non può invece più essere poi invocata davanti

all'autorità di vigilanza allo stadio della continuazione dell'esecuzione (CEF

24.

aprile 2006, inc. 15.2005.144). Questa

giurisprudenza corrisponde ai principi posti dal Tribunale federale nella

sentenza citata dalla ricorrente (DTF 129 I 361 ss.): una decisione è nulla – e

quindi non vincola le autorità esecutive – soltanto quando: 1) è affetta da un difetto

particolarmente grave; 2) il difetto è manifestamente o perlomeno facilmente

riconoscibile; 3) l’ammissione della nullità non compromette seriamente la

sicurezza del diritto. Il Tribunale federale cita quali difetti sostanziali

gravi l’incompetenza funzionale e materiale, ma non quella territoriale (DTF

129.

I 364, cons. 2.1). La critica ricorsuale relativa alla competenza per

territorio del giudice del rigetto dell’opposizione è quindi inammissibile in

questa sede.

7.

La

censura riferita alla decisione dell’Ufficio di eseguire il pignoramento al

domicilio privato della ricorrente è diventata priva di oggetto con

l’esecuzione del pignoramento, avvenuta il 15 maggio 2006 nei

locali dell’CO 1.

8.

Secondo

la ricorrente, le sentenze 25

novembre 2005 di rigetto dell’opposizione (inc. 525a/05) e 20

dicembre 2005 di reiezione del ricorso per cassazione (inc. 16.2005.136) sarebbero nulle perché i giudici non avrebbero esaminato gli

argomenti fatti valere dall’escussa né i documenti da essa prodotti, violando in tal modo il suo diritto di essere sentita. Ora, irregolarità

di procedura costitutive di una violazione del diritto di essere sentito della parte

sono in sé sanabili e determinano di regola soltanto l’annullabilità della

sentenza errata (cfr. l’accennata DTF 129 I 364, cons. 2.1). In altre parole, la

decisione che si pretende carente dal lato formale, qualora – come nella

fattispecie la sentenza 20 dicembre 2005 della Camera di cassazione civile –

non sia stata impugnata nelle forme e nel termine di legge, non può più essere

riesaminata in sede di esecuzione. Un’eccezione a tale principio è data solo se

i diritti fondamentali della parte sono stati lesi in modo particolarmente

grave, segnatamente quando la parte non ha avuto conoscenza della decisione in

seguito a una sua carente notifica o non ha avuto la facoltà di partecipare

alla procedura che ha portato alla sua emanazione (cfr. DTF 129 I 364, cons.

2.

). Nel caso concreto, la ricorrente ha però preso parte all’udienza di

discussione indetta dal giudice di pace e ha avuto conoscenza delle sentenze 25

novembre e 20 dicembre 2005. La

censura va quindi respinta.

9.

La

decisione 20 dicembre 2005 della Camera di cassazione civile sarebbe nulla –

così sostiene la ricorrente – anche perché sarebbe stata violata la garanzia del

giudice indipendente e imparziale di cui agli art. 6 cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2

(recte: 30 cpv. 1) Cost., in quanto quella Camera sarebbe stata giudice e

parte. Ci si può chiedere se tale censura sia un motivo di nullità della

decisione ai sensi della giurisprudenza richiamata sopra (cons. 6.3) o se

invece la ricorrente non sarebbe stata tenuta a farla valere con un ricorso al Tribunale

federale contro la sentenza asseritamente nulla. La questione, la cui risposta

dipende invero dall’importanza della lesione (cfr. Hotz, St. Galler Kommentar zur BV, Zurigo/Basilea/Ginevra

2002, n. 14 ad art. 30), può rimanere indecisa. L’irregolarità denunciata non è

infatti né manifesta né facilmente riconoscibile. Prova ne è che la

ricorrente non ha citato alcun riferimento a sostegno della propria tesi,

mentre in tutta la Svizzera, da sempre, le decisioni di rigetto

dell’opposizione interposta contro esecuzioni volte all’incasso di tasse e

spese giudiziarie vengono rese da organi giudiziari del Cantone che procede per

ottenerne il pagamento, anche perché è insito nel nostro ordine giuridico che i

tribunali sono organi dello Stato e decidono pure su controversie in cui lo

Stato è parte. La censura non meriterebbe quindi ulteriore disamina. Soltanto per completezza appare

opportuno precisare che – a prescindere dai diversi riferimenti legali – i

motivi esposti al considerando 3 per negare un dovere di astensione da parte

dei giudici di questa Camera valgono “mutatis mutandis” per i giudici della Camera di cassazione civile.

10.

Per

quanto concerne la tesi secondo cui, nella procedura dinanzi alla Camera

per l’avvocatura e il notariato, alla ricorrente non sarebbe stato garantito il

doppio grado di giurisdizione, non si può non constatare come i documenti da

essa prodotti dimostrino l’esatto contrario. In effetti, contrariamente a

quanto affermato nel ricorso, il Tribunale federale è entrato in materia sul

ricorso di diritto amministrativo, dopo aver accertato la sussistenza dei

presupposti di cui agli art. 98 ss. OG (STF 21 ottobre 2004 [2A.561/2004],

cons. 2). Implicitamente, l’autorità federale ha quindi considerato che la

decisione della Camera per l’avvocatura e il notariato era una decisione di

ultima istanza ai sensi dell’art. 98a OG. La stessa conclusione può essere

tratta dall’estratto del Bollettino n° 28 di dicembre 2004 prodotto dalla

ricorrente: se la Camera per l’avvocatura e il notariato “non riconosce più la

propria competenza disciplinare e di sorveglianza in prima istanza”, se ne può

dedurre “e contrario” che detta Camera si considera a tutti gli effetti un’autorità

di seconda istanza, ciò che del resto, in materia disciplinare, confermano chiaramente

gli art. 24 e 31 della legge cantonale sull’avvocatura del 16 settembre 2002

(RL 3.2.1.1). Di conseguenza, anche questa censura non resiste all’esame, senza

che sia necessario verificare se l’assenza di una via di ricorso contro la

decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione sia un

motivo di nullità che il giudice del rigetto e le autorità di esecuzione

debbano d’ufficio prendere in considerazione (per una risposta negativa in

ambito amministrativo: CEF 11 settembre 2002 [14.02.48], cons. 3.5).

11.

La

ricorrente ripropone poi i motivi di nullità della

decisione 20 agosto 2004 della Camera per l’avvocatura

e il notariato già invocati il

27.

settembre 2004 davanti al Tribunale federale. Invece di elencare detti motivi, essa si è però limitata a

riprodurre testualmente le pagine da 4 a 49 del ricorso di diritto pubblico e

di diritto amministrativo, dimenticando però di precisare il vero esito di

siffatti rimedi di diritto, ossia l’irricevibilità del ricorso di diritto

pubblico e la reiezione del ricorso di diritto amministrativo (STF 21 ottobre

2004.

[2A.561/2004]). Prescindendo da qualsiasi considerazione sull’ammissibilità

del rinvio a un atto processuale redatto in una procedura diversa e che è ben

lunghi dal contenere solo motivi di nullità, è sufficiente evidenziare a questo

punto come le irregolarità denunciate non siano né manifeste né

facilmente riconoscibili, tanto che il Tribunale federale ha respinto il

ricorso dopo averli esaminati.

12.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, non perché così

richiesto dalla ricorrente, ma perché la legge prescrive la gratuità della

procedura (art. 20a cpv. 1 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 10, 17, 22, 46, 90 LEF; 29, 30

Cost.; 6 CEDU; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 5 maggio 2006 dell’avv. dr. RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, __________.

RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster