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Decisione

15.2006.69

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21 settembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Contro

la ricorrente sono attualmente pendenti diverse esecuzioni che formano i gruppi

n° __________ (es. n° __________, __________ e __________), n° __________ (es.

n° __________ e __________) e n° __________ (es. n° __________ e __________).

B. Il

18 marzo 2005, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa

a favore del primo gruppo di esecuzioni per l’importo eccedente il minimo di

esistenza, stabilito in fr. 3'177.-- secondo il seguente calcolo:

Introiti

debitrice fr. 3'877,65

minimo

base fr. 1'100.--

locazione

fr. 1'300.--

cassa

malati fr. 361,80

trasferte

+ diversi fr. 415,20

Totale fr. 3'177.--

C. Il 9

agosto 2005, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa a

favore del secondo gruppo di esecuzioni per l’importo eccedente il minimo di

esistenza, stabilito anche in questo caso in fr. 3'177.--. Il pignoramento ha

cominciato dalla scadenza annua del precedente pignoramento a favore del primo

gruppo, ossia dal mese di aprile 2006. Il 27 aprile 2006, l’Ufficio ha

incassato dalla datrice di lavoro dell’escussa, la F__________, un importo di

fr. 2'662,10.

D. Il

15 maggio 2006, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa

a favore del terzo gruppo per l’importo eccedente il minimo di esistenza,

stabilito questa volta in fr. 2’040,60.-- secondo il seguente calcolo:

Introiti

debitrice

stipendio

(netto) fr. 2'500.--

rendita

di vedovanza fr. 890.--

totale fr.

3'390.--

minimo

base fr. 1'100.--

locazione

fr. 1'300.--

cassa

malati fr. 330,60

diversi fr. 200.--

./.

rendita vedovanza fr. 890.--

Totale fr. 2'040,60

Il medesimo

giorno, l’Ufficio ha notificato alla F__________ la nuova eccedenza

pignorabile, precisando che la stessa aveva effetto immediato. Il nuovo calcolo

ha anche determinato la revisione del pignoramento eseguito a favore del

secondo gruppo di esecuzioni (art. 93 cpv. 3 LEF).

E. Con

un (primo) ricorso del 16 maggio 2006 (inc. 15.06.69), RI 1 si è aggravata

contro il pignoramento dell’importo di fr. 2'662,10 incassato il 27 aprile 2006.

La ricorrente spiega che, in seguito a un grave incidente della circolazione

avvenuto il 31 luglio 2005, è rimasta – e lo è tuttora – inabile al lavoro al

100%. Durante la sua degenza, la sua datrice di lavoro avrebbe abusivamente

decurtato il suo stipendio di fr. 1'560.--, corrispondente a 78 giorni di

ospedalizzazione, mentre avrebbe dovuto corrisponderlo per intero durante i

primi sei mesi d’inabilità lavorativa. Inoltre, il suo stipendio sarebbe stato

ulteriormente decurtato del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2006, sicché per il

mese di marzo 2006 RI 1 ha percepito un salario di soli fr. 2'323.--. A suo

giudizio, l’importo di fr. 2'662,10 incassato il 27 aprile 2006 dovrebbe quindi

esserle restituito, tanto più che il pignoramento è scaduto il 18 marzo 2006 e

che tale importo corrisponderebbe a un rimborso di premi LPP pagati dopo il

terzo mese d’inabilità lavorativa, che la ricorrente ritiene impignorabili ai

sensi degli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP.

RI 1

contesta inoltre il nuovo calcolo del minimo di esistenza allestito il 15

maggio 2006, allegando che:

– il suo

stipendio netto attuale è di fr. 2'300.-- circa,

– l’affitto

ammonta a fr. 1'309.--, oltre le spese di fr. 100.-- per il parcheggio e un

conguaglio mensile di fr. 70-80.--;

– i premi

della cassa malati sono di fr. 366.--;

– le spese

diverse sono superiori a fr. 200.--, già tenuto conto del suo bisogno di aiuto

domiciliare, pari a fr. 250.-- al mese;

– la rendita

AVS di fr. 890.-- non è computabile perché assolutamente impignorabile in virtù

dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF.

Infine,

la ricorrente chiede che il comportamento di tre funzionari dell’CO 1 in

occasione del pignoramento 15 maggio 2006 sia sanzionato secondo la legge.

F. Il

23 maggio 2006, questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo

parziale, limitatamente alle esecuzioni facenti parte dei due ultimi gruppi,

nel senso che la ripartizione dell’importo di fr. 2'662,10 versato sul conto

dell’Ufficio il 27 aprile 2006 è stata sospesa, come pure il pignoramento

eseguito il 15 maggio 2006, impregiudicata la validità del precedente

pignoramento del 9 agosto 2005 eseguito a favore del secondo gruppo.

G. Il

pignoramento dei redditi della ricorrente eseguito il 18 marzo 2005 a favore

del primo gruppo di esecuzioni è terminato il 18 aprile 2006. Durante il

periodo di pignoramento, l’Ufficio ha incassato per conto della debitrice fr. 1'912,95,

con cui ha saldato le esecuzioni n° __________ e __________. Il 30 maggio 2006,

l’Ufficio ha emesso gli attestati di carenza di beni per le rimanenti

esecuzioni del gruppo.

H. Con

un (secondo) ricorso del 9 giugno 2006 (inc. 15.06.77), RI 1 si è aggravata

contro quest’ultimo provvedimento, ribadendo la sua (precedente e informale)

richiesta di sospensione di tutte le esecuzioni con riferimento all’art. 61

LEF.

I. Il

14 giugno 2006, è stato concesso effetto sospensivo al secondo ricorso.

L. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto

necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta l’art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore,

l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.

1.1

Stabilire

se sono riunite le condizioni per la concessione di una sospensione

dell’esecuzione è questione di opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base

a criteri di umanità e/o di praticità. Il solo fatto che l’escusso sia

gravemente malato non è in sé sufficiente a giustificare una sospensione, essa

deve inoltre essere giustificata in considerazione delle circostanze concrete

della fattispecie (cfr. Foëx/Jeandin,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61). Secondo dottrina e

giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo

necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi in cui

la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato

la sua insolvibilità (cfr. DTF 105 III 104 s.; 74 III 39; CEF 22 ottobre 2002

[15.02.119]; 6 agosto 2004 [15.04.23]; Bauer,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art.

61; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61). Visto il tenore

della legge, sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (cfr. Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art.

61).

1.2

Nel

caso in esame, a prescindere dalla questione di sapere se lo stato di salute

attuale della ricorrente possa essere considerato quale “grave malattia” ai

sensi dell’art. 61 LEF, va rilevato come RI 1 non abbia indicato le circostanze

particolari che giustificherebbero una sospensione delle esecuzioni a suo

carico. D’altra parte, l’escussa risulta rappresentata dalla figlia e la

sua insolvibilità non è consecutiva all’infortunio, avvenuto il 31 luglio 2005,

dal momento che i debiti posti in esecuzione sono tutti anteriori a tale data e

la diminuzione delle sue entrate non è principalmente dovuta alle conseguenze

dell’infortunio ma ad una riduzione (del 30%) del suo tempo di lavoro,

effettiva già da gennaio 2005 (cfr. atto ricorsuale ad 1).

1.3

Il ricorso 27 giugno 2006 (inc. 15.06.77) va quindi respinto, così come la

richiesta di cui al punto 8 del ricorso 8 giugno 2006 (inc. 15.06.69) (ancorché

non oggetto di una specifica domanda).

2.

La

ricorrente rileva a ragione che il (primo) pignoramento dei redditi della

ricorrente eseguito il 18 marzo 2005 a favore del primo gruppo di esecuzioni è

terminato il 18 aprile 2006 (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF). L’Ufficio non lo

contesta e ha del resto correttamente ripartito tra i creditori del primo

gruppo soltanto gli importi incassati prima del 18 aprile 2006. L’importo di

fr. 2'662,10, versato il 27 aprile 2006, è invece stato accreditato a favore

del secondo e del terzo gruppo, che scadono il 9 agosto 2006, rispettivamente

il 15 maggio 2007.

3.

Le

censure relative alle decurtazioni di salario asseritamente abusive operate dalla

datrice di lavoro sono irrilevanti in questa sede, poiché il pignoramento verte

unicamente sull’(eventuale) importo eccedente il minimo di esistenza; orbene,

le decurtazioni di salario riducono nella stessa proporzione l’importo

pignorabile. In altre parole, l’escussa non ne può subire alcun danno dal punto

di vista esecutivo. L’unica domanda – peraltro non esplicitamente formulata

dalla ricorrente – che ci si potrebbe porre è quella di sapere se il salario da

essa percepito sia stato eventualmente inferiore, per uno o più mesi, al suo minimo

di esistenza, di modo che tutto o parte dell’importo di fr. 2'662,10 incassato

dall’Ufficio il 27 aprile 2006 dovrebbe esserle restituito (cfr. Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 35 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 93). La risposta è negativa. In effetti, la F__________ ha versato

alla ricorrente per i mesi da luglio 2005 ad aprile 2006 (10 mesi) fr. 27'975,90,

ossia in media mensile fr. 2'797,60. Tenuto conto della rendita AVS di fr.

899.

-- che essa percepisce dal 1° giugno 1989 (cfr. doc. allegati allo scritto

9.

agosto 2006) e che l’Ufficio non aveva considerato in occasione dei primi due

pignoramenti (mentre avrebbe dovuto farlo, cfr. infra cons. 5.3), i redditi

mensili medi della ricorrente durante il periodo considerato (ossia fr. 3'696,60)

hanno superato il minimo di esistenza – rimasto incontestato – calcolato dall’Ufficio

(fr. 3'177.--).

4.

La ricorrente pretende però che l’importo di fr. 2'662,10

corrisponde a premi LPP pagati dopo il terzo mese d’inabilità lavorativa, che sarebbero

impignorabili ai sensi degli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP.

4.1

In realtà,

si evince dal foglio paga di aprile 2006 (doc. J allegato al ricorso) che tale

importo corrisponde, dopo deduzione del minimo di esistenza di fr. 3'177.-- e

di una trattenuta generica (“deduzioni varie”) di fr. 123.--, alla somma del

salario lordo di aprile 2006 (pari a fr. 3'042,55), alla restituzione di

trattenute AVS/AD/LAINF per un ammontare di fr. 749,50 (= fr. 498,40 + 98,70 +

152,40) e a un “conguaglio C.P.” di fr. 2'170,05. Secondo le spiegazioni della

datrice di lavoro (scritto 26 luglio 2006), corroborate da documenti (conteggi

4.

e 11 aprile 2006 di Helsana e fogli paga per i mesi da agosto 2005 a luglio

2006), il motivo della restituzione delle trattenute AVS/AD/LAINF sta nel fatto

che Helsana, nel quadro dell’assicurazione-infortuni non professionali, ha

versato le indennità giornaliere dovute per il periodo dal 1° gennaio al 30

aprile 2006 solo nell’aprile dello stesso anno, mentre la datrice di lavoro

aveva già dedotto i premi AVS/AD/LAINF dai salari dei mesi da gennaio a marzo

2006.

Orbene, le indennità di perdita di guadagno non sono soggette al prelievo

di oneri sociali (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, 2 cpv. 1 LADI nonché 22 cpv.

2.

e 115 cpv. 1 OAINF), motivo per il quale a livello contabile gli oneri

sociali relativi alla differenza tra le indennità giornaliere versate (fr.

12'912.--) e il salario lordo di aprile 2006 (fr. 3'042,55) sono stati aggiunti

al salario netto dello stesso mese. Il “conguaglio C.P.” corrisponde invece a

un rimborso dei premi LPP trattenuti durante i primi mesi d’incapacità

lavorativa (ossia dal 1° agosto 2005 al 31 marzo 2006), in quanto il contratto

di previdenza professionale prevede l’esonero del pagamento dei premi in caso

d’incapacità lavorativa superiore a 3 mesi.

4.2

Dalle

considerazioni che precedono si può quindi dedurre che l’importo di fr. 2'662,10

versato all’Ufficio il 27 aprile 2006 è da considerare interamente quale

salario, che lo si voglia qualificare come un elemento del salario del mese di

aprile 2006 oppure come un rimborso di premi delle assicurazioni sociali

(poiché un simile rimborso costituisce in fin dei conti un versamento di

elementi di salario in precedenza trattenuti provvisoriamente dalla datrice di

lavoro). L’importo di fr. 2'662,10 è pertanto pignorabile ai sensi dell’art. 93

LEF, nella misura in cui – com’è stato il caso nell’aprile 2006 – supera il

minimo di esistenza della ricorrente. Gli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP non

sono applicabili, poiché si limitano a prescrivere l’impignorabilità delle prestazioni

previdenziali non ancora esigibili e non reggono la questione dei premi.

5.

Le

censure ricorsuali mosse contro il nuovo calcolo del minimo di esistenza

allestito il 15 maggio 2006 danno luogo alle considerazioni seguenti:

5.1

L’importo

esatto dello stipendio attuale della ricorrente è irrilevante nella presente

procedura, siccome il pignoramento verte sull’eccedenza dopo deduzione del

minimo di esistenza (cfr. pure supra cons. 3). Per il medesimo motivo, anche la deduzione di fr. 20.-- al giorno delle indennità giornaliere

dell’assicurazione infortunio e il recente

licenziamento della ricorrente (cfr. scritto 15 agosto [recte: settembre] 2006

e gli allegati F, K e L) non hanno rilevanza ai fini del calcolo del minimo di

esistenza: toccano infatti i redditi e non le spese dell’escussa. Con la fine

del contratto di lavoro cambia d’altronde solo l’oggetto del pignoramento: le indennità

giornaliere dell’assicurazione disoccupazione si sostituiscono al salario e

alle indennità dell’assicurazione infortunio.

5.2

È

principio giurisprudenziale consolidato che solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.

93; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125;

Ochsner, op. cit., n. 82 ad

art. 93).

a) Così

come invitata da questa Camera, la ricorrente ha prodotto il 15 agosto 2006 la

prova del pagamento regolare del canone locatizio mensile, pari a fr. 1'309.--

(doc. A), e delle spese accessorie, che si possono valutare in fr. 80.-- al

mese (cfr. doc. B e C). In parziale modifica del provvedimento impugnato, si

può pertanto computare nel calcolo del minimo di esistenza, a titolo di spese

di locazione, un importo di fr. 1'389.-- (invece di fr. 1'300.--), non senza

ricordare alla ricorrente che essa avrebbe dovuto produrre la prova dei suoi

pagamenti all’Ufficio, e ciò già al momento dell’esecuzione del pignoramento.

Le spese mensili di fr. 100.-- per la locazione di un parcheggio non possono

invece essere riconosciute, da una parte perché il contratto risulta intestato

alla figlia, avv. RA 1 (doc. D), e dall’altra perché la ricorrente non ha

comunque dimostrato il carattere indispensabile del parcheggio per lei, ciò che

presuppone che l’impignorabilità (ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 o 3 LEF)

del veicolo da cui dipende la necessità di parcheggio sia stata provata (cfr.

DTF 117 III 22; 104 III 73; 97 III 52; STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004],

cons. 5; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 171 ss., p. 51).

b) Per

quanto concerne i premi della cassa malati occorre ricordare che può essere

computato nel minimo di esistenza solo il premio per l’assicurazione di base

secondo la LAMal nonché le spese mediche e farmaceutiche indispensabili non

coperte da un’assicurazione, in particolare la franchigia e le partecipazioni

ai costi della cassa malati

(cfr. DTF

129.

III 244 s.; CEF 21 giugno 2006 [15.05.139], cons. 3a; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art.

93). In concreto, la ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente pagato nel

2006, con l’accordo di Helsana, un premio mensile di fr. 330,60 (tranne per

gennaio) (cfr. doc. E allegato allo scritto 15 agosto

2006), sebbene il contratto prevedesse un premio di fr.

355,50. La decisione dell’Ufficio va pertanto confermata su questo punto. Non

occorre poi, a questo stadio della procedura, computare le spese di franchigia e

di partecipazione ai costi della cassa malati, perché la ricorrente le

contesta, sostenendo che tutte le spese devono essere assunte

dall’assicurazione infortuni (cfr. doc. J allegato allo

scritto 15 agosto 2006). Semmai dovesse pagarle nel

futuro, l’escussa potrà sempre chiedere all’Ufficio una revisione del

pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF).

c) Tra

le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8

della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, del 1° gennaio 2001 (FUC 2001/2, p. 74 ss.), si possono anche

annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano

indispensabili e non coperte da assicurazione. La ricorrente non ha tuttavia provato

di pagare effettivamente e regolarmente le spese connesse all’aiuto domiciliare

di cui beneficia, che ammonterebbero a suo dire a fr. 250.-- al mese. Anzi, il

richiamo del Servizio Cure a domicilio del Luganese (SCUDO), allegato allo scritto 15 agosto 2006 quale doc. H, dimostra il contrario. Qualora

necessitasse tuttora di aiuto domiciliare, RI 1 potrà

sempre, per il futuro, chiedere all’Ufficio di tenere conto delle relative

spese nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), alla condizione di

produrre ogni mese la prova del loro effettivo pagamento.

d) Al

di là della tardività dell’allegazione, i premi dell’assicurazione contratta

con __________ non sembrano indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF – in ogni

caso la ricorrente non lo ha dimostrato –, dato che si tratta apparentemente di

un contratto di assicurazione del rimborso di un prestito concesso da __________

(cfr. doc. M allegato allo scritto 15 agosto 2006).

5.3

Secondo costante giurisprudenza e dottrina, nel quantificare

l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia

quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art.

93.

LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi

limitatamente pignorabili se, e nella misura in cui, sommati a quelli

impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22

gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,

Lugano 2002, n. 39; von der Mühll,

op. cit., n. 18 ad art. 93). Nel caso concreto, la deduzione

della rendita AVS di vedovanza dal minimo di esistenza è quindi corretta. A

causa del divieto della “reformatio in peius” (art. 22 LPR), questa Camera

terrà conto dell’importo computato dall’Ufficio (fr. 890.--) e non di quello

effettivamente percepito dall’assicurata (fr. 899.--).

5.4

In

definitiva, il pignoramento 15 maggio 2006 deve essere riformato nel senso che

il minimo di esistenza della ricorrente va stabilito in fr. 2’129,60.--,

secondo il seguente calcolo:

Minimo

base fr. 1'100.--

Locazione

fr. 1'389.--

Cassa

malati fr. 330,60

Diversi fr. 200.--

./.

rendita vedovanza fr. 890.--

Totale fr. 2'129,60

6.

La

domanda tendente a sanzionare i funzionari che hanno eseguito il pignoramento

del 15 maggio 2006 non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la

decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità

di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF)

(CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

7.

Ne

conseguono il parziale accoglimento del ricorso 16 maggio 2006 e la reiezione

del ricorso 9 giugno 2006.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 61, 93 LEF, 11 cpv. 4

LALEF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 9 giugno 2006 (inc. 15.06.77) di RI 1, __________, è

respinto.

2.

Il

ricorso 16 maggio 2006 (inc. 15.06.69) di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

2.1

La

decisione di pignoramento del 15 maggio 2006 è modificata nel senso che il

minimo di esistenza di RI 1 è determinato in fr. 2’129,60.-- invece di fr.

2’040,60.--.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione a:

– avv. RA

1, __________;

– PI 1, __________;

– RA 2, __________;

– PI 3, __________;

– RA 4, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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