15.2006.69
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21 settembre 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
15.2006.69
Data decisione, Autorità:
21.09.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Escusso vittima di un infortunio. Domanda di sospesione delle procedure esecutive. Decurtazione del salario. Rimborso di premi delle assicurazioni sociali. Pignorabilità. Minimo di esistenza. Franchigia e partecipazione ai costi della cassa malati. Aiuto domiciliare.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 22 cpv. 2 LADI
art. 61 LEF
art. 93 LEF
art. 115 cpv. 1 OAINF
art. 2 cpv. 1 OAVS
Incarto n.
15.2006.69
15.2006.77
Lugano
21 settembre 2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 16 maggio e 9 giugno 2006 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito di diverse esecuzioni
promosse contro la ricorrente da
1. PI 1 (esecuzione n° 1'069'060)
2. PI 2
rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona (per le esecuzioni n° __________)
e da RA 2 (per l’esecuzione
n° 1'089'092)
3. PI 3 (esecuzione n° 1'113'101)
rappr. da RA 3
4. PI 4 (esecuzioni n° __________ e 1'141’297)
rappr. dall’RA 4
viste le osservazioni dell’CO 1 dell’8 giugno 2006
(inc. 15.06.69) e del 27 giugno 2006 (inc. 15.06.77);
ritenuto
Fatti
A. Contro
la ricorrente sono attualmente pendenti diverse esecuzioni che formano i gruppi
n° __________ (es. n° __________, __________ e __________), n° __________ (es.
n° __________ e __________) e n° __________ (es. n° __________ e __________).
B. Il
18 marzo 2005, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa
a favore del primo gruppo di esecuzioni per l’importo eccedente il minimo di
esistenza, stabilito in fr. 3'177.-- secondo il seguente calcolo:
Introiti
debitrice fr. 3'877,65
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1'300.--
cassa
malati fr. 361,80
trasferte
+ diversi fr. 415,20
Totale fr. 3'177.--
C. Il 9
agosto 2005, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa a
favore del secondo gruppo di esecuzioni per l’importo eccedente il minimo di
esistenza, stabilito anche in questo caso in fr. 3'177.--. Il pignoramento ha
cominciato dalla scadenza annua del precedente pignoramento a favore del primo
gruppo, ossia dal mese di aprile 2006. Il 27 aprile 2006, l’Ufficio ha
incassato dalla datrice di lavoro dell’escussa, la F__________, un importo di
fr. 2'662,10.
D. Il
15 maggio 2006, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa
a favore del terzo gruppo per l’importo eccedente il minimo di esistenza,
stabilito questa volta in fr. 2’040,60.-- secondo il seguente calcolo:
Introiti
debitrice
stipendio
(netto) fr. 2'500.--
rendita
di vedovanza fr. 890.--
totale fr.
3'390.--
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1'300.--
cassa
malati fr. 330,60
diversi fr. 200.--
./.
rendita vedovanza fr. 890.--
Totale fr. 2'040,60
Il medesimo
giorno, l’Ufficio ha notificato alla F__________ la nuova eccedenza
pignorabile, precisando che la stessa aveva effetto immediato. Il nuovo calcolo
ha anche determinato la revisione del pignoramento eseguito a favore del
secondo gruppo di esecuzioni (art. 93 cpv. 3 LEF).
E. Con
un (primo) ricorso del 16 maggio 2006 (inc. 15.06.69), RI 1 si è aggravata
contro il pignoramento dell’importo di fr. 2'662,10 incassato il 27 aprile 2006.
La ricorrente spiega che, in seguito a un grave incidente della circolazione
avvenuto il 31 luglio 2005, è rimasta – e lo è tuttora – inabile al lavoro al
100%. Durante la sua degenza, la sua datrice di lavoro avrebbe abusivamente
decurtato il suo stipendio di fr. 1'560.--, corrispondente a 78 giorni di
ospedalizzazione, mentre avrebbe dovuto corrisponderlo per intero durante i
primi sei mesi d’inabilità lavorativa. Inoltre, il suo stipendio sarebbe stato
ulteriormente decurtato del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2006, sicché per il
mese di marzo 2006 RI 1 ha percepito un salario di soli fr. 2'323.--. A suo
giudizio, l’importo di fr. 2'662,10 incassato il 27 aprile 2006 dovrebbe quindi
esserle restituito, tanto più che il pignoramento è scaduto il 18 marzo 2006 e
che tale importo corrisponderebbe a un rimborso di premi LPP pagati dopo il
terzo mese d’inabilità lavorativa, che la ricorrente ritiene impignorabili ai
sensi degli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP.
RI 1
contesta inoltre il nuovo calcolo del minimo di esistenza allestito il 15
maggio 2006, allegando che:
– il suo
stipendio netto attuale è di fr. 2'300.-- circa,
– l’affitto
ammonta a fr. 1'309.--, oltre le spese di fr. 100.-- per il parcheggio e un
conguaglio mensile di fr. 70-80.--;
– i premi
della cassa malati sono di fr. 366.--;
– le spese
diverse sono superiori a fr. 200.--, già tenuto conto del suo bisogno di aiuto
domiciliare, pari a fr. 250.-- al mese;
– la rendita
AVS di fr. 890.-- non è computabile perché assolutamente impignorabile in virtù
dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF.
Infine,
la ricorrente chiede che il comportamento di tre funzionari dell’CO 1 in
occasione del pignoramento 15 maggio 2006 sia sanzionato secondo la legge.
F. Il
23 maggio 2006, questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo
parziale, limitatamente alle esecuzioni facenti parte dei due ultimi gruppi,
nel senso che la ripartizione dell’importo di fr. 2'662,10 versato sul conto
dell’Ufficio il 27 aprile 2006 è stata sospesa, come pure il pignoramento
eseguito il 15 maggio 2006, impregiudicata la validità del precedente
pignoramento del 9 agosto 2005 eseguito a favore del secondo gruppo.
G. Il
pignoramento dei redditi della ricorrente eseguito il 18 marzo 2005 a favore
del primo gruppo di esecuzioni è terminato il 18 aprile 2006. Durante il
periodo di pignoramento, l’Ufficio ha incassato per conto della debitrice fr. 1'912,95,
con cui ha saldato le esecuzioni n° __________ e __________. Il 30 maggio 2006,
l’Ufficio ha emesso gli attestati di carenza di beni per le rimanenti
esecuzioni del gruppo.
H. Con
un (secondo) ricorso del 9 giugno 2006 (inc. 15.06.77), RI 1 si è aggravata
contro quest’ultimo provvedimento, ribadendo la sua (precedente e informale)
richiesta di sospensione di tutte le esecuzioni con riferimento all’art. 61
LEF.
I. Il
14 giugno 2006, è stato concesso effetto sospensivo al secondo ricorso.
L. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta l’art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore,
l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.
1.1
Stabilire
se sono riunite le condizioni per la concessione di una sospensione
dell’esecuzione è questione di opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base
a criteri di umanità e/o di praticità. Il solo fatto che l’escusso sia
gravemente malato non è in sé sufficiente a giustificare una sospensione, essa
deve inoltre essere giustificata in considerazione delle circostanze concrete
della fattispecie (cfr. Foëx/Jeandin,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61). Secondo dottrina e
giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo
necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi in cui
la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato
la sua insolvibilità (cfr. DTF 105 III 104 s.; 74 III 39; CEF 22 ottobre 2002
[15.02.119]; 6 agosto 2004 [15.04.23]; Bauer,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art.
61; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61). Visto il tenore
della legge, sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (cfr. Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art.
61).
1.2
Nel
caso in esame, a prescindere dalla questione di sapere se lo stato di salute
attuale della ricorrente possa essere considerato quale “grave malattia” ai
sensi dell’art. 61 LEF, va rilevato come RI 1 non abbia indicato le circostanze
particolari che giustificherebbero una sospensione delle esecuzioni a suo
carico. D’altra parte, l’escussa risulta rappresentata dalla figlia e la
sua insolvibilità non è consecutiva all’infortunio, avvenuto il 31 luglio 2005,
dal momento che i debiti posti in esecuzione sono tutti anteriori a tale data e
la diminuzione delle sue entrate non è principalmente dovuta alle conseguenze
dell’infortunio ma ad una riduzione (del 30%) del suo tempo di lavoro,
effettiva già da gennaio 2005 (cfr. atto ricorsuale ad 1).
1.3
Il ricorso 27 giugno 2006 (inc. 15.06.77) va quindi respinto, così come la
richiesta di cui al punto 8 del ricorso 8 giugno 2006 (inc. 15.06.69) (ancorché
non oggetto di una specifica domanda).
2.
La
ricorrente rileva a ragione che il (primo) pignoramento dei redditi della
ricorrente eseguito il 18 marzo 2005 a favore del primo gruppo di esecuzioni è
terminato il 18 aprile 2006 (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF). L’Ufficio non lo
contesta e ha del resto correttamente ripartito tra i creditori del primo
gruppo soltanto gli importi incassati prima del 18 aprile 2006. L’importo di
fr. 2'662,10, versato il 27 aprile 2006, è invece stato accreditato a favore
del secondo e del terzo gruppo, che scadono il 9 agosto 2006, rispettivamente
il 15 maggio 2007.
3.
Le
censure relative alle decurtazioni di salario asseritamente abusive operate dalla
datrice di lavoro sono irrilevanti in questa sede, poiché il pignoramento verte
unicamente sull’(eventuale) importo eccedente il minimo di esistenza; orbene,
le decurtazioni di salario riducono nella stessa proporzione l’importo
pignorabile. In altre parole, l’escussa non ne può subire alcun danno dal punto
di vista esecutivo. L’unica domanda – peraltro non esplicitamente formulata
dalla ricorrente – che ci si potrebbe porre è quella di sapere se il salario da
essa percepito sia stato eventualmente inferiore, per uno o più mesi, al suo minimo
di esistenza, di modo che tutto o parte dell’importo di fr. 2'662,10 incassato
dall’Ufficio il 27 aprile 2006 dovrebbe esserle restituito (cfr. Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 35 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 93). La risposta è negativa. In effetti, la F__________ ha versato
alla ricorrente per i mesi da luglio 2005 ad aprile 2006 (10 mesi) fr. 27'975,90,
ossia in media mensile fr. 2'797,60. Tenuto conto della rendita AVS di fr.
899.
-- che essa percepisce dal 1° giugno 1989 (cfr. doc. allegati allo scritto
9.
agosto 2006) e che l’Ufficio non aveva considerato in occasione dei primi due
pignoramenti (mentre avrebbe dovuto farlo, cfr. infra cons. 5.3), i redditi
mensili medi della ricorrente durante il periodo considerato (ossia fr. 3'696,60)
hanno superato il minimo di esistenza – rimasto incontestato – calcolato dall’Ufficio
(fr. 3'177.--).
4.
La ricorrente pretende però che l’importo di fr. 2'662,10
corrisponde a premi LPP pagati dopo il terzo mese d’inabilità lavorativa, che sarebbero
impignorabili ai sensi degli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP.
4.1
In realtà,
si evince dal foglio paga di aprile 2006 (doc. J allegato al ricorso) che tale
importo corrisponde, dopo deduzione del minimo di esistenza di fr. 3'177.-- e
di una trattenuta generica (“deduzioni varie”) di fr. 123.--, alla somma del
salario lordo di aprile 2006 (pari a fr. 3'042,55), alla restituzione di
trattenute AVS/AD/LAINF per un ammontare di fr. 749,50 (= fr. 498,40 + 98,70 +
152,40) e a un “conguaglio C.P.” di fr. 2'170,05. Secondo le spiegazioni della
datrice di lavoro (scritto 26 luglio 2006), corroborate da documenti (conteggi
4.
e 11 aprile 2006 di Helsana e fogli paga per i mesi da agosto 2005 a luglio
2006), il motivo della restituzione delle trattenute AVS/AD/LAINF sta nel fatto
che Helsana, nel quadro dell’assicurazione-infortuni non professionali, ha
versato le indennità giornaliere dovute per il periodo dal 1° gennaio al 30
aprile 2006 solo nell’aprile dello stesso anno, mentre la datrice di lavoro
aveva già dedotto i premi AVS/AD/LAINF dai salari dei mesi da gennaio a marzo
2006.
Orbene, le indennità di perdita di guadagno non sono soggette al prelievo
di oneri sociali (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, 2 cpv. 1 LADI nonché 22 cpv.
2.
e 115 cpv. 1 OAINF), motivo per il quale a livello contabile gli oneri
sociali relativi alla differenza tra le indennità giornaliere versate (fr.
12'912.--) e il salario lordo di aprile 2006 (fr. 3'042,55) sono stati aggiunti
al salario netto dello stesso mese. Il “conguaglio C.P.” corrisponde invece a
un rimborso dei premi LPP trattenuti durante i primi mesi d’incapacità
lavorativa (ossia dal 1° agosto 2005 al 31 marzo 2006), in quanto il contratto
di previdenza professionale prevede l’esonero del pagamento dei premi in caso
d’incapacità lavorativa superiore a 3 mesi.
4.2
Dalle
considerazioni che precedono si può quindi dedurre che l’importo di fr. 2'662,10
versato all’Ufficio il 27 aprile 2006 è da considerare interamente quale
salario, che lo si voglia qualificare come un elemento del salario del mese di
aprile 2006 oppure come un rimborso di premi delle assicurazioni sociali
(poiché un simile rimborso costituisce in fin dei conti un versamento di
elementi di salario in precedenza trattenuti provvisoriamente dalla datrice di
lavoro). L’importo di fr. 2'662,10 è pertanto pignorabile ai sensi dell’art. 93
LEF, nella misura in cui – com’è stato il caso nell’aprile 2006 – supera il
minimo di esistenza della ricorrente. Gli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP non
sono applicabili, poiché si limitano a prescrivere l’impignorabilità delle prestazioni
previdenziali non ancora esigibili e non reggono la questione dei premi.
5.
Le
censure ricorsuali mosse contro il nuovo calcolo del minimo di esistenza
allestito il 15 maggio 2006 danno luogo alle considerazioni seguenti:
5.1
L’importo
esatto dello stipendio attuale della ricorrente è irrilevante nella presente
procedura, siccome il pignoramento verte sull’eccedenza dopo deduzione del
minimo di esistenza (cfr. pure supra cons. 3). Per il medesimo motivo, anche la deduzione di fr. 20.-- al giorno delle indennità giornaliere
dell’assicurazione infortunio e il recente
licenziamento della ricorrente (cfr. scritto 15 agosto [recte: settembre] 2006
e gli allegati F, K e L) non hanno rilevanza ai fini del calcolo del minimo di
esistenza: toccano infatti i redditi e non le spese dell’escussa. Con la fine
del contratto di lavoro cambia d’altronde solo l’oggetto del pignoramento: le indennità
giornaliere dell’assicurazione disoccupazione si sostituiscono al salario e
alle indennità dell’assicurazione infortunio.
5.2
È
principio giurisprudenziale consolidato che solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.
93; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125;
Ochsner, op. cit., n. 82 ad
art. 93).
a) Così
come invitata da questa Camera, la ricorrente ha prodotto il 15 agosto 2006 la
prova del pagamento regolare del canone locatizio mensile, pari a fr. 1'309.--
(doc. A), e delle spese accessorie, che si possono valutare in fr. 80.-- al
mese (cfr. doc. B e C). In parziale modifica del provvedimento impugnato, si
può pertanto computare nel calcolo del minimo di esistenza, a titolo di spese
di locazione, un importo di fr. 1'389.-- (invece di fr. 1'300.--), non senza
ricordare alla ricorrente che essa avrebbe dovuto produrre la prova dei suoi
pagamenti all’Ufficio, e ciò già al momento dell’esecuzione del pignoramento.
Le spese mensili di fr. 100.-- per la locazione di un parcheggio non possono
invece essere riconosciute, da una parte perché il contratto risulta intestato
alla figlia, avv. RA 1 (doc. D), e dall’altra perché la ricorrente non ha
comunque dimostrato il carattere indispensabile del parcheggio per lei, ciò che
presuppone che l’impignorabilità (ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 o 3 LEF)
del veicolo da cui dipende la necessità di parcheggio sia stata provata (cfr.
DTF 117 III 22; 104 III 73; 97 III 52; STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004],
cons. 5; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 171 ss., p. 51).
b) Per
quanto concerne i premi della cassa malati occorre ricordare che può essere
computato nel minimo di esistenza solo il premio per l’assicurazione di base
secondo la LAMal nonché le spese mediche e farmaceutiche indispensabili non
coperte da un’assicurazione, in particolare la franchigia e le partecipazioni
ai costi della cassa malati
(cfr. DTF
129.
III 244 s.; CEF 21 giugno 2006 [15.05.139], cons. 3a; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art.
93). In concreto, la ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente pagato nel
2006, con l’accordo di Helsana, un premio mensile di fr. 330,60 (tranne per
gennaio) (cfr. doc. E allegato allo scritto 15 agosto
2006), sebbene il contratto prevedesse un premio di fr.
355,50. La decisione dell’Ufficio va pertanto confermata su questo punto. Non
occorre poi, a questo stadio della procedura, computare le spese di franchigia e
di partecipazione ai costi della cassa malati, perché la ricorrente le
contesta, sostenendo che tutte le spese devono essere assunte
dall’assicurazione infortuni (cfr. doc. J allegato allo
scritto 15 agosto 2006). Semmai dovesse pagarle nel
futuro, l’escussa potrà sempre chiedere all’Ufficio una revisione del
pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF).
c) Tra
le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8
della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, del 1° gennaio 2001 (FUC 2001/2, p. 74 ss.), si possono anche
annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano
indispensabili e non coperte da assicurazione. La ricorrente non ha tuttavia provato
di pagare effettivamente e regolarmente le spese connesse all’aiuto domiciliare
di cui beneficia, che ammonterebbero a suo dire a fr. 250.-- al mese. Anzi, il
richiamo del Servizio Cure a domicilio del Luganese (SCUDO), allegato allo scritto 15 agosto 2006 quale doc. H, dimostra il contrario. Qualora
necessitasse tuttora di aiuto domiciliare, RI 1 potrà
sempre, per il futuro, chiedere all’Ufficio di tenere conto delle relative
spese nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), alla condizione di
produrre ogni mese la prova del loro effettivo pagamento.
d) Al
di là della tardività dell’allegazione, i premi dell’assicurazione contratta
con __________ non sembrano indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF – in ogni
caso la ricorrente non lo ha dimostrato –, dato che si tratta apparentemente di
un contratto di assicurazione del rimborso di un prestito concesso da __________
(cfr. doc. M allegato allo scritto 15 agosto 2006).
5.3
Secondo costante giurisprudenza e dottrina, nel quantificare
l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia
quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art.
93.
LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi
limitatamente pignorabili se, e nella misura in cui, sommati a quelli
impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22
gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,
Lugano 2002, n. 39; von der Mühll,
op. cit., n. 18 ad art. 93). Nel caso concreto, la deduzione
della rendita AVS di vedovanza dal minimo di esistenza è quindi corretta. A
causa del divieto della “reformatio in peius” (art. 22 LPR), questa Camera
terrà conto dell’importo computato dall’Ufficio (fr. 890.--) e non di quello
effettivamente percepito dall’assicurata (fr. 899.--).
5.4
In
definitiva, il pignoramento 15 maggio 2006 deve essere riformato nel senso che
il minimo di esistenza della ricorrente va stabilito in fr. 2’129,60.--,
secondo il seguente calcolo:
Minimo
base fr. 1'100.--
Locazione
fr. 1'389.--
Cassa
malati fr. 330,60
Diversi fr. 200.--
./.
rendita vedovanza fr. 890.--
Totale fr. 2'129,60
6.
La
domanda tendente a sanzionare i funzionari che hanno eseguito il pignoramento
del 15 maggio 2006 non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la
decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità
di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF)
(CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).
7.
Ne
conseguono il parziale accoglimento del ricorso 16 maggio 2006 e la reiezione
del ricorso 9 giugno 2006.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 61, 93 LEF, 11 cpv. 4
LALEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 9 giugno 2006 (inc. 15.06.77) di RI 1, __________, è
respinto.
2.
Il
ricorso 16 maggio 2006 (inc. 15.06.69) di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
2.1
La
decisione di pignoramento del 15 maggio 2006 è modificata nel senso che il
minimo di esistenza di RI 1 è determinato in fr. 2’129,60.-- invece di fr.
2’040,60.--.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione a:
– avv. RA
1, __________;
– PI 1, __________;
– RA 2, __________;
– PI 3, __________;
– RA 4, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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