15.2006.74
Avviso d'incanto immobiliare. Avviso speciale. Termine d'impugnazione della stima peritale. Dilazione della realizzazione dietro pagamento di acconti. Competenza e condizioni.
13 giugno 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.74
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, CEF
Titolo:
Avviso d'incanto immobiliare. Avviso speciale. Termine d'impugnazione della stima peritale. Dilazione della realizzazione dietro pagamento di acconti. Competenza e condizioni.
STIMA
art. 17 cpv. 3 LEF
art. 123 LEF
art. 139 LEF
art. 9 cpv. 2 RFF
art. 30 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2006.74
Lugano
13 giugno
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 giugno 2006 di
RI 1
rappr. dall¿ RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro l¿avviso
d¿incanto emesso il 26 maggio 2006 nell¿esecuzione n° __________ diretta contro
il ricorrente;
viste le osservazioni preliminari 7 giugno 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l¿autorità di vigilanza può dichiarare il
ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002
[15.2002.89/96], cons. 1);
che la medesima regola si applica se il ricorso è manifestamente
irricevibile per un motivo d¿ordine formale (CEF 18 ottobre 2004 [15.04.113],
cons. 1);
che
nell¿ipotesi ¿ in concreto realizzata ¿ di un giudizio d¿irricevibilità del
gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che
di conseguenza il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti;
che
in concreto il ricorrente contesta la stima peritale dei fondi posti all¿asta
e, subordinatamente, chiede la sospensione dell¿incanto e l¿assegnazione di un
termine di almeno 120 giorni per formulare una proposta di pagamento rateale
delle somme poste in esecuzione;
che
nella misura in cui rientra nella competenza di questa Camera, il ricorso
risulta tardivo, dal momento che l¿estratto conforme alla pubblicazione
dell¿avviso d¿incanto unico prevista sul Foglio ufficiale cantonale n° __________,
estratto trasmesso con invio raccomandato sia all¿escusso che al suo
patrocinatore in virtù dell¿art. 139 LEF, è stato ritirato da ognuno di essi già
il 24 maggio 2006;
che
siccome la stima contestata dal ricorrente figura nell¿estratto menzionato,
occorre in effetti considerare che il ricorso, interposto solo il 6 giugno 2006
(ossia 13 giorni dopo il suo ritiro), è tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF, 9
cpv. 2 e 30 cpv. 1 RFF), ricordato che per il computo dei termini
d¿impugnazione è determinante, nei confronti delle persone a cui è stato
spedito, l¿avviso speciale di cui all¿art. 139 LEF e non la pubblicazione (cfr.
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 125; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 17 ad art. 125);
che
¿ a titolo abbondanziale ¿ va del resto rilevato come la stima contestata fosse
comunque cresciuta in giudicato da tempo, in quanto RI 1 aveva omesso di
contestarla quando essa gli era stata comunicata una prima volta mediante
l¿avviso d¿incanto dell¿11 febbraio 2005, poi sospeso dopo l¿inoltro da parte
sua di un¿azione di contestazione dell¿elenco oneri, ora definitivamente
respinta;
che
la richiesta di sospensione dell¿incanto, fondata sull¿art. 123 LEF, non è di
competenza di questa Camera (in prima istanza) bensì dell¿CO 1, con il rilievo
che tale sospensione è comunque subordinata al versamento immediato di un primo
acconto che stabilisce l¿Ufficio e al fatto che l¿escusso renda verosimile di
disporre di mezzi finanziari sufficienti al pagamento integrale di tutti i
debiti del gruppo o dei gruppi a favore dei quali è prevista la realizzazione;
che
la procedura di realizzazione non può essere sospesa prima del versamento del
primo acconto;
che
il ricorso è pertanto irricevibile;
che
la domanda volta alla concessione dell¿effetto sospensivo diventa così priva di
oggetto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 123, 139 LEF; 30 RFF; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 6 giugno 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.
Considerandi
2.
L¿CO 1 si determinerà sulla richiesta di sospensione della
realizzazione (art. 123 LEF) formulata da RI 1 con il ricorso, dopo avergli comunicato
l¿importo del primo acconto da versare e dopo l¿effettivo versamento di tale
importo.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
5.
Intimazione
all¿avv. RA 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster