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Decisione

15.2006.74

Avviso d'incanto immobiliare. Avviso speciale. Termine d'impugnazione della stima peritale. Dilazione della realizzazione dietro pagamento di acconti. Competenza e condizioni.

13 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.74

Data decisione, Autorità:

13.06.2006, CEF

Titolo:

Avviso d'incanto immobiliare. Avviso speciale. Termine d'impugnazione della stima peritale. Dilazione della realizzazione dietro pagamento di acconti. Competenza e condizioni.

STIMA

art. 17 cpv. 3 LEF

art. 123 LEF

art. 139 LEF

art. 9 cpv. 2 RFF

art. 30 cpv. 1 RFF

Incarto n.

15.2006.74

Lugano

13 giugno

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 giugno 2006 di

RI 1

rappr. dall¿ RA 1

contro

l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro l¿avviso

d¿incanto emesso il 26 maggio 2006 nell¿esecuzione n° __________ diretta contro

il ricorrente;

viste le osservazioni preliminari 7 giugno 2006 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l¿autorità di vigilanza può dichiarare il

ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o

temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002

[15.2002.89/96], cons. 1);

che la medesima regola si applica se il ricorso è manifestamente

irricevibile per un motivo d¿ordine formale (CEF 18 ottobre 2004 [15.04.113],

cons. 1);

che

nell¿ipotesi ¿ in concreto realizzata ¿ di un giudizio d¿irricevibilità del

gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che

di conseguenza il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti;

che

in concreto il ricorrente contesta la stima peritale dei fondi posti all¿asta

e, subordinatamente, chiede la sospensione dell¿incanto e l¿assegnazione di un

termine di almeno 120 giorni per formulare una proposta di pagamento rateale

delle somme poste in esecuzione;

che

nella misura in cui rientra nella competenza di questa Camera, il ricorso

risulta tardivo, dal momento che l¿estratto conforme alla pubblicazione

dell¿avviso d¿incanto unico prevista sul Foglio ufficiale cantonale n° __________,

estratto trasmesso con invio raccomandato sia all¿escusso che al suo

patrocinatore in virtù dell¿art. 139 LEF, è stato ritirato da ognuno di essi già

il 24 maggio 2006;

che

siccome la stima contestata dal ricorrente figura nell¿estratto menzionato,

occorre in effetti considerare che il ricorso, interposto solo il 6 giugno 2006

(ossia 13 giorni dopo il suo ritiro), è tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF, 9

cpv. 2 e 30 cpv. 1 RFF), ricordato che per il computo dei termini

d¿impugnazione è determinante, nei confronti delle persone a cui è stato

spedito, l¿avviso speciale di cui all¿art. 139 LEF e non la pubblicazione (cfr.

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 125; Bettschart,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 17 ad art. 125);

che

¿ a titolo abbondanziale ¿ va del resto rilevato come la stima contestata fosse

comunque cresciuta in giudicato da tempo, in quanto RI 1 aveva omesso di

contestarla quando essa gli era stata comunicata una prima volta mediante

l¿avviso d¿incanto dell¿11 febbraio 2005, poi sospeso dopo l¿inoltro da parte

sua di un¿azione di contestazione dell¿elenco oneri, ora definitivamente

respinta;

che

la richiesta di sospensione dell¿incanto, fondata sull¿art. 123 LEF, non è di

competenza di questa Camera (in prima istanza) bensì dell¿CO 1, con il rilievo

che tale sospensione è comunque subordinata al versamento immediato di un primo

acconto che stabilisce l¿Ufficio e al fatto che l¿escusso renda verosimile di

disporre di mezzi finanziari sufficienti al pagamento integrale di tutti i

debiti del gruppo o dei gruppi a favore dei quali è prevista la realizzazione;

che

la procedura di realizzazione non può essere sospesa prima del versamento del

primo acconto;

che

il ricorso è pertanto irricevibile;

che

la domanda volta alla concessione dell¿effetto sospensivo diventa così priva di

oggetto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 123, 139 LEF; 30 RFF; 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 6 giugno 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

Considerandi

2.

L¿CO 1 si determinerà sulla richiesta di sospensione della

realizzazione (art. 123 LEF) formulata da RI 1 con il ricorso, dopo avergli comunicato

l¿importo del primo acconto da versare e dopo l¿effettivo versamento di tale

importo.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

5.

Intimazione

all¿avv. RA 1, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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