15.2006.76
Comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato. Differimento del fallimento.
3 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.76
Data decisione, Autorità:
03.08.2006, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato. Differimento del fallimento.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 14 cpv. 2 LALEF
art. 160 LEF
art. 173a LEF
Incarto n.
15.2006.76
Lugano
3 agosto 2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 di
RI 1 (Lugano)
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie
di fallimento emesse il 30 maggio 2006 nelle esecuzioni n° __________ e __________
promosse contro la ricorrente da
PI 1
viste
le osservazioni 12 giugno 2006 della procedente e 13 giugno 2006 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2);
che per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega unicamente censure
di merito, ossia – in riassunto – che il prodotto fornito dalla procedente e
per il quale chiede ora il pagamento non sarebbe stato da lei ordinato, non
funzionerebbe e sarebbe inutile;
che
siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza
di competenza materiale;
che per
quanto attiene alla richiesta di concordato ai sensi dell’art. 293 LEF essa deve
essere rivolta al giudice competente, ossia al Pretore di __________ (cfr. art.
14 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, LALEF, RL 3.5.1.1);
che in
ogni caso un differimento del fallimento non è possibile prima della
presentazione della domanda di moratoria concordataria e richiede una decisione
del giudice del fallimento (cfr. art. 173a LEF);
che le
comminatorie di fallimento in esame sono peraltro conformi§ alle norme di
diritto esecutivo, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione dell’escussa
a registro di commercio e della reiezione – in via definitiva (art. 80 LEF) –
delle opposizioni interposte dalla ricorrente;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 2 giugno 2006 dell’RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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