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Decisione

15.2006.76

Comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato. Differimento del fallimento.

3 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.76

Data decisione, Autorità:

03.08.2006, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato. Differimento del fallimento.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 14 cpv. 2 LALEF

art. 160 LEF

art. 173a LEF

Incarto n.

15.2006.76

Lugano

3 agosto 2006

CJ/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 di

RI 1 (Lugano)

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie

di fallimento emesse il 30 maggio 2006 nelle esecuzioni n° __________ e __________

promosse contro la ricorrente da

PI 1

viste

le osservazioni 12 giugno 2006 della procedente e 13 giugno 2006 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente allega unicamente censure

di merito, ossia – in riassunto – che il prodotto fornito dalla procedente e

per il quale chiede ora il pagamento non sarebbe stato da lei ordinato, non

funzionerebbe e sarebbe inutile;

che

siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza

di competenza materiale;

che per

quanto attiene alla richiesta di concordato ai sensi dell’art. 293 LEF essa deve

essere rivolta al giudice competente, ossia al Pretore di __________ (cfr. art.

14 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento, LALEF, RL 3.5.1.1);

che in

ogni caso un differimento del fallimento non è possibile prima della

presentazione della domanda di moratoria concordataria e richiede una decisione

del giudice del fallimento (cfr. art. 173a LEF);

che le

comminatorie di fallimento in esame sono peraltro conformi§ alle norme di

diritto esecutivo, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione dell’escussa

a registro di commercio e della reiezione – in via definitiva (art. 80 LEF) –

delle opposizioni interposte dalla ricorrente;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 2 giugno 2006 dell’RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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