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Decisione

15.2006.79

Prova dell'avvenuta tempestiva opposizione al precetto esecutivo.

21 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 7/12 aprile 2006 dell’CO 1PI 1RI 1 procede contro PI 1 per

l’incasso di fr. 6'536.70 oltre interessi al 5% dal 07.04.2006, indicando quale

titolo di credito: “Fattura di fr. 941.50 del 10.01.2005 e riconoscimento di

debito del 26.01.2005 + fattura del 20.09.2005 (indirizzata anche alla Pretura

di fr. 5'595.20).

B. Così

richiesto dalla creditrice, il 30 maggio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di

pignoramento per il pagamento di fr. 6'745.30. Ciò è avvenuto perché il

precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva

opposizione.

C. Con

scritto 7 giugno 2006 PI 1 ha argomentato di aver interposto opposizione al

precetto esecutivo lo stesso giorno della notifica, sebbene sull’esemplare

destinato al creditore l’opposizione non figuri. L’escussa ha rilevato che ciò

sarebbe avvenuto perché la carta carbone non sarebbe stata correttamente

posizionata. L’opposizione quindi in luogo di figurare sull’esemplare del

precetto esecutivo destinato al creditore figurerebbe a retro dell’esemplare per

il debitore.

D. A

sostegno della sua tesi, l’escussa ha prodotto l’esemplare del precetto

esecutivo in suo possesso, dal quale emerge effettivamente che l’opposizione da

lei interposta a fronte dell’esemplare del precetto a lei destinato è stata

riprodotta a retro dello stesso mediante l’utilizzo di carta carbone. La

debitrice ha pure prodotto lo scritto 6 giugno 2006, mediante il quale il

responsabile dell’ufficio postale di __________ ha dichiarato che l’esemplare

del PE n. __________ destinato al creditore non riporta l’opposizione fatta

dall’escussa in quanto “la carta carbone non è stata posizionata correttamente

e di conseguenza la parte inerente l’opposizione risulta compilata solo sulla

copia del debitore”.

E. Preso

atto dello scritto del 7 giugno 2006 della debitrice e della documentazione

prodotta, con provvedimento 8 giugno 2006 l’CO 1 ha iscritto l'opposizione

dell'escussa e ha annullato l’avviso di pignoramento del 30 maggio 2006.

F. Con

tempestivo ricorso 19 giugno 2006 l’__________ RI 1 ha postulato la

declaratoria di nullità del provvedimento 8 giugno 2006 dell’Ufficio, atteso

che sarebbe inverosimile che l’opposizione figuri solo sulla copia destinata

alla debitrice del precetto esecutivo.

G. Delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1,

entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se

l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto,

immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla

notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).

Il

contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare;

quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione (art. 76 cpv. 1

LEF).

L'opposizione

al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla

dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione.

2.

La

prova dell'avvenuta tempestiva opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3.

Nel

caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo

all'escussa è stato in grado di ricordare che quest’ultima ha immediatamente

interposto opposizione e che l’esemplare del PE destinato al

creditore non riporta l’opposizione solo perché “la carta carbone non è stata

posizionata correttamente e di conseguenza la parte inerente l’opposizione

risulta compilata solo sulla copia del debitore”. Questa dichiarazione del 6

giugno 2006 del responsabile dell’ufficio postale di __________, persona del

tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun

dubbio. Poco importa quindi che l’opposizione che figura sull’esemplare del

precetto esecutivo per il debitore, non sia stata riportata sull’esemplare per

il creditore (Gilliéron, op.

cit., n. 58 ad art. 74 con rif. ivi). PI 1 ha pertanto portato la prova che le

spettava, ossia di aver interposto tempestiva opposizione al

precetto esecutivo n. __________. L’CO 1 ha pertanto agito correttamente

respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla

ricorrente, avendo la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo

nei termini di legge, opposizione che rende prematura la domanda di

prosecuzione dell'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF).

4.

Il

ricorso di __________ RI 1 è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1, 76 cpv. 1, 78 cpv.

1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 19 giugno 2006 di __________ RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione

a:

-

__________ RI 1, __________;

-

__________ RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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