15.2006.79
Prova dell'avvenuta tempestiva opposizione al precetto esecutivo.
21 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2006.79
Data decisione, Autorità:
21.09.2006, CEF
Titolo:
Prova dell'avvenuta tempestiva opposizione al precetto esecutivo.
OPPOSIZIONE
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 78 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.79
Lugano
21 settembre
2006
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 giugno 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI 1
rappr. da: RA 1
in tema di opposizione
a precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
- 7 luglio 2006 di PI 1, __________;
- 11 luglio 2006 PI 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 giugno 2006 di non
concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 7/12 aprile 2006 dell’CO 1PI 1RI 1 procede contro PI 1 per
l’incasso di fr. 6'536.70 oltre interessi al 5% dal 07.04.2006, indicando quale
titolo di credito: “Fattura di fr. 941.50 del 10.01.2005 e riconoscimento di
debito del 26.01.2005 + fattura del 20.09.2005 (indirizzata anche alla Pretura
di fr. 5'595.20).
B. Così
richiesto dalla creditrice, il 30 maggio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di
pignoramento per il pagamento di fr. 6'745.30. Ciò è avvenuto perché il
precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva
opposizione.
C. Con
scritto 7 giugno 2006 PI 1 ha argomentato di aver interposto opposizione al
precetto esecutivo lo stesso giorno della notifica, sebbene sull’esemplare
destinato al creditore l’opposizione non figuri. L’escussa ha rilevato che ciò
sarebbe avvenuto perché la carta carbone non sarebbe stata correttamente
posizionata. L’opposizione quindi in luogo di figurare sull’esemplare del
precetto esecutivo destinato al creditore figurerebbe a retro dell’esemplare per
il debitore.
D. A
sostegno della sua tesi, l’escussa ha prodotto l’esemplare del precetto
esecutivo in suo possesso, dal quale emerge effettivamente che l’opposizione da
lei interposta a fronte dell’esemplare del precetto a lei destinato è stata
riprodotta a retro dello stesso mediante l’utilizzo di carta carbone. La
debitrice ha pure prodotto lo scritto 6 giugno 2006, mediante il quale il
responsabile dell’ufficio postale di __________ ha dichiarato che l’esemplare
del PE n. __________ destinato al creditore non riporta l’opposizione fatta
dall’escussa in quanto “la carta carbone non è stata posizionata correttamente
e di conseguenza la parte inerente l’opposizione risulta compilata solo sulla
copia del debitore”.
E. Preso
atto dello scritto del 7 giugno 2006 della debitrice e della documentazione
prodotta, con provvedimento 8 giugno 2006 l’CO 1 ha iscritto l'opposizione
dell'escussa e ha annullato l’avviso di pignoramento del 30 maggio 2006.
F. Con
tempestivo ricorso 19 giugno 2006 l’__________ RI 1 ha postulato la
declaratoria di nullità del provvedimento 8 giugno 2006 dell’Ufficio, atteso
che sarebbe inverosimile che l’opposizione figuri solo sulla copia destinata
alla debitrice del precetto esecutivo.
G. Delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1,
entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se
l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto,
immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla
notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).
Il
contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare;
quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione (art. 76 cpv. 1
LEF).
L'opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla
dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione.
2.
La
prova dell'avvenuta tempestiva opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3.
Nel
caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo
all'escussa è stato in grado di ricordare che quest’ultima ha immediatamente
interposto opposizione e che l’esemplare del PE destinato al
creditore non riporta l’opposizione solo perché “la carta carbone non è stata
posizionata correttamente e di conseguenza la parte inerente l’opposizione
risulta compilata solo sulla copia del debitore”. Questa dichiarazione del 6
giugno 2006 del responsabile dell’ufficio postale di __________, persona del
tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun
dubbio. Poco importa quindi che l’opposizione che figura sull’esemplare del
precetto esecutivo per il debitore, non sia stata riportata sull’esemplare per
il creditore (Gilliéron, op.
cit., n. 58 ad art. 74 con rif. ivi). PI 1 ha pertanto portato la prova che le
spettava, ossia di aver interposto tempestiva opposizione al
precetto esecutivo n. __________. L’CO 1 ha pertanto agito correttamente
respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla
ricorrente, avendo la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo
nei termini di legge, opposizione che rende prematura la domanda di
prosecuzione dell'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF).
4.
Il
ricorso di __________ RI 1 è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1, 76 cpv. 1, 78 cpv.
1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 giugno 2006 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione
a:
-
__________ RI 1, __________;
-
__________ RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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