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Decisione

15.2006.8

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

20 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ il 5 dicembre 2005 l’CO 1 ha emesso, su richiesta

di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'582.75

oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato al debitore il 13 gennaio 2006.

B. Con tempestivo ricorso 23 gennaio 2006 RI 1 si è opposto all’emissione

della comminatoria di fallimento perché la procedente avrebbe ricevuto parte

dell’importo dedotto in esecuzione nel novembre del 2005 “dall’Ufficio sussidi

cassa malati”.

C. Con osservazioni

30 gennaio 2006 PI 1 ha evidenziato di aver comunicato sia all’Ufficio che

all’assicurato di aver ricevuto nel novembre del 2005 fr. 221.75 a titolo di

sussidio cantonale.

D. Delle

osservazioni 31 gennaio 2006 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39.

e 40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Il ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative al

presunto avvenuto pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione (cfr.

narrativa sub C), che non possono essere analizzate nell’ambito della procedura

di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all’Autorità di vigilanza per carenza di

competenza materiale.

4.

Il ricorso 23

gennaio 2006 di RI 1 è quindi respinto.

5.

A titolo

abbondanziale va comunque evidenziato che quanto sostenuto dalla procedente con

le osservazioni al ricorso, ossia che essa ha puntualmente

comunicato sia all’Ufficio che all’assicurato di aver ricevuto nel novembre del

2005.

l’importo di fr. 221.75 a titolo di sussidio cantonale, è chiaramente confermato

sia dalla domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 2 dicembre 2005 sia dalla

fattura di rettifica n. 058107212 del 7 novembre 2005, nelle quali PI 1 ha dedotto

l’importo in discussione dal credito complessivo da lei vantato contro

l’escusso.

6.

Non si

prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 23 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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