15.2006.80
Sequestro. Esecuzione immediata. Contenuto del verbale di sequestro. Spese. Notifica degli atti esecutivi contro rimborso.
28 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2006.80
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, CEF
Titolo:
Sequestro. Esecuzione immediata. Contenuto del verbale di sequestro. Spese. Notifica degli atti esecutivi contro rimborso.
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 8 cpv. 2 LEF
art. 68 LEF
art. 275 LEF
art. 9 cpv. 1 OTLEF
art. 13 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
15.2006.80
Lugano
28 agosto
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 giugno 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del
sequestro n° __________ decretato il 15 maggio 2006 ad istanza della ricorrente
dal Pretore di __________ nei confronti di
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 15 maggio 2006, il Pretore __________ __________ ha decretato nei
confronti di PI 1, per un credito di fr. 5'562,35 oggetto dell’attestato di
carenza di beni n° __________ emesso il 26 agosto 2003 dall’CO 1, il sequestro
ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF di “tutto il mobilio trovantesi
nell’appartamento in __________, __________, di proprietà della debitrice e il
salario e la 13.a mensilità percepiti dalla debitrice presso la __________, __________,
il tutto fino a concorrenza del credito e limitatamente alla quota
pignorabile”.
B. L’CO
1 ha eseguito il sequestro al domicilio della debitrice l’8 giugno 2006. Ha
inventariato 7 oggetti, di cui 5 sono stati dichiarati impignorabili ai sensi
dell’art. 92 LEF (un tavolo, un armadio, un divano e due letti) e i due
rimanenti (un televisore e una poltrona) sono stati rivendicati dal figlio
della debitrice. Un termine di 10 giorni (art. 107 LEF) è stato assegnato alla
procedente per contestare la rivendicazione. Il cursore ha inoltre preso nota
che la debitrice non lavorava più e percepiva rendite d’invalidità e
prestazioni complementari per un importo mensile complessivo di fr. 1'940.--.
Il verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 12 giugno 2006.
C. La
ricorrente si aggrava contro l’esecuzione del sequestro, in quanto intervenuta
tardivamente solo l’8 giugno 2006. Dice di avere “la sensazione che il cursore
abbia allestito il verbale sulla base di altri pignoramenti fasulli già
allestiti in precedenza”. Gli rimprovera inoltre, in generale, di lavorare
male, “assecondando regolarmente posizioni di comodo, favoreggiando debitori
che regolarmente si sottraggono al pagamento dei loro debiti ma che conducono
una vita agiata al di sopra delle loro possibilità”. Secondo la ricorrente, è
poi “poco probabile che nell’appartamento di lusso dell’escussa non vi siano
beni da sequestrare”. Sarebbe inoltre difficilmente spiegabile la
rivendicazione del figlio della debitrice, dal momento che a suo carico
l’Ufficio ha già emesso attestati carenza beni. La ricorrente emette d’altronde
una serie di considerazioni sulle rendite percepite da PI 1 che, come si vedrà,
sono irrilevanti in questa procedura. Chiede infine all’Ufficio il dettaglio
delle spese e competenze (per fr. 155.--) e il motivo per il quale queste spese
sono state incassate contro rimborso e non con l’abituale fattura.
D. Nelle
sue osservazioni 14 luglio 2006, PI 1 conferma che il sequestro è stato
eseguito al suo domicilio l’8 giugno 2006 e di non più essere dipendente della __________
dal 1° aprile 2006.
E. Nelle
sue osservazioni, l’Ufficio spiega che il cursore si è recato al domicilio
della debitrice il medesimo giorno in cui è giunto il decreto di sequestro, ma
non ha potuto eseguirlo in quanto la stessa non era presente. Si è poi deciso,
in applicazione del principio di proporzionalità, di aspettare l’esito
dell’ordine di accompagnamento forzato tramite polizia emesso il 23 maggio in
altre procedure esecutive. Secondo l’Ufficio, la creditrice non avrebbe
comunque subito alcun pregiudizio, siccome il sequestro si è rivelato
parzialmente infruttuoso. Infine, l’Ufficio ha fornito il dettaglio
dell’importo di fr. 155.-- richiesto dalla ricorrente per il pagamento delle spese
esecutive.
Considerandi
in diritto:
1.
Per
poter esplicare un effetto di sorpresa, il sequestro, quale misura cautelare
urgente, deve essere eseguito immediatamente (cfr. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand
de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 275).
Secondo giurisprudenza e dottrina, l’esigenza d’immediatezza costituirebbe
addirittura una condizione di validità del sequestro, così che il debitore,
mediante ricorso (art. 17 LEF), potrebbe chiedere l’annullamento di un
sequestro eseguito tardivamente (cfr. DTF 98 III 74, c. 3b; 114 III 38, cons. 2c; Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art.
275; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 35 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, op. cit.,
n. 16 ad art. 275), con la motivazione che se è trascorso troppo tempo
dal momento in cui il sequestro è stato decretato, la causa di sequestro
potrebbe non più esistere al momento della sua esecuzione. Ci si potrebbe
chiedere se tale regola è ancora valida dopo l’entrata in vigore, nel 1997, del
nuovo diritto del sequestro, dal momento che con l’opposizione e il ricorso
contro la decisione sull’opposizione il debitore è ora in grado di far revocare
il sequestro anche se la causa di sequestro è decaduta dopo l’emanazione del
decreto di sequestro (cfr. art. 278 cpv. 3 LEF). Nel caso concreto non è
comunque necessario esaminare la questione, perché la debitrice non ha
contestato il sequestro e la creditrice non ha interesse al suo annullamento.
La critica ricorsuale riferita alla tardività dell’esecuzione del sequestro
rimane pertanto priva di conseguenza concreta in questa sede. Va però osservato
come effettivamente il sequestro, nel caso di specie, non appaia essere stato
eseguito in modo sufficientemente tempestivo, dal momento che l’intervento
della polizia è stato chiesto solo il 23 maggio 2006 mentre il decreto di
sequestro era giunto all’ufficio già il 15 maggio.
2.
A
parte la dubbia ricevibilità di una censura fondata su una semplice “sensazione”,
l’ipotesi formulata dalla ricorrente secondo cui il cursore avrebbe allestito
il verbale sulla base di altri pignoramenti “fasulli” (ma comunque non
contestati) già allestiti in precedenza è smentita dalle dichiarazioni concordanti
dell’Ufficio e della debitrice. Agli atti non vi sono d’altronde indizi – e
nemmeno la ricorrente ne indica – idonei a suscitare dubbi in proposito. La
stessa osservazione va fatta per quanto concerne i rimproveri generici mossi al
cursore, peraltro ininfluenti ai fini del presente giudizio.
3.
Anche
l’affermazione secondo cui è “poco probabile che nell’appartamento di lusso
dell’escussa non vi siano beni da sequestrare” non è sostanziata da alcun
indizio oggettivo e concreto (anzi il fatto che la debitrice e i suoi figli
paghino un canone di locazione di fr. 2'700.-- per l’affitto di una casa
bifamiliare di 8 locali non depone a favore della tesi ricorsuale). Comunque
sia, il verbale di pignoramento fa fede del suo contenuto fino a prova del
contrario (art. 8 cpv. 2 LEF), prova che in concreto la ricorrente è ben lungi
dall’aver portato.
4.
Questa
Camera non è competente per esaminare le censure rivolte contro la
rivendicazione di alcuni oggetti pignorati formulata dal figlio della
debitrice. La questione va risolta nell’ambito dell’apposita procedura
giudiziaria (art. 106 ss. LEF).
5.
Poiché
la rendita AI percepita dalla debitrice non è indicata nel decreto di sequestro
e quindi, giustamente (cfr. ad es. Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 19 ad art. 275), non è stata sequestrata dall’Ufficio, le considerazioni
formulate dalla ricorrente a questo proposito – d’altronde in parte controproducenti
– sono irrilevanti in questa procedura.
6.
Nelle
sue osservazioni, debitamente notificate alla RI 1, l’Ufficio ha fornito il
dettaglio delle spese e competenze (per fr. 155.--) chiesto dalla ricorrente,
senza dare luogo a commenti da parte di quest’ultima. Il ricorso può quindi
essere considerato evaso su questo punto. Rimane controversa solo la questione
dell’incasso di spese contro rimborso e non mediante fattura. Per garantire il
principio di copertura delle spese esecutive, l’art. 68 LEF dispone che
l’Ufficio può chiederne al creditore l’anticipazione e sospendere l’atto
esecutivo fintanto che l’anticipo non è stato versato. La legge non prevede
esplicitamente la facoltà per l’Ufficio di consegnare contro rimborso gli atti
esecutivi destinati al creditore – come per esempio il verbale di sequestro.
Nella prassi, questa facoltà è tuttavia riconosciuta per quanto concerne le
spese di emissione di un precetto esecutivo qualora l’escutente non le abbia
spontaneamente anticipate al momento della presentazione della domanda
d’esecuzione (cfr. PGK 1996, 112; Ruedin,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 24 ad art. 68). Ciò trova giustificazione all’art.
13.
cpv. 1 i.f. OTLEF, secondo cui le spese supplementari occasionate da un
invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. L’escutente
– come detto – è infatti tenuto ad anticipare la tassa (glielo ricorda del
resto il modulo n° 1 “domanda d’esecuzione”), il cui importo può facilmente
essere determinato sulla base dell’art. 16 OTLEF già al momento del deposito
della domanda di esecuzione. Invece, nei casi in cui la tassa dipende da
parametri non noti al procedente – come ad esempio la tassa per l’esecuzione di
un pignoramento o di un sequestro (art. 20 OTLEF), la quale è calcolata in
funzione non solo dell’importo del credito o dei crediti posti in esecuzione ma
anche del numero di questi crediti (cfr. art. 23 OTLEF) nonché dell’esito e
della durata del pignoramento, e alla quale si devono inoltre aggiungere le
spese di trasferta (art. 14 e 15 OTLEF) –, egli deve (e non può far altro)
aspettare che l’ufficio gli richieda, secondo la sua stima, l’anticipo da prestarsi
e gli impartisca a tale scopo un termine per versarlo (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 26 ad art. 68). Fatte salve circostanze particolari,
l’Ufficio non può notificare atti destinati al procedente contro rimborso prima
di avergli fatto pervenire una domanda di anticipo, altrimenti la tassa
dell’invio contro rimborso non può essergli caricata poiché non ne è la causa
ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 OTLEF. Nella fattispecie, l’Ufficio non ha
invocato motivi particolari per giustificare l’invio del verbale di sequestro
contro rimborso, ma si è limitato a riferirsi alla propria prassi. L’addebito
del relativo importo, pari a fr. 16.--, va quindi annullato e sostituito con la
tassa postale per un invio ordinario, pari a fr. 1.--, con il rilievo che
l’Ufficio non può fatturare l’invito a versare l’anticipo (cfr. art. 9 cpv. 2
OTLEF).
7.
Il
ricorso va quindi parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 8, 17, 20a, 68, 106 ss., 275 LEF,
art. 9, 13, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 21 giugno 2006 della RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza le spese per l’esecuzione del sequestro n° __________ dell’CO 1
sono determinate in fr. 240.-- invece di fr. 255.--.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
–
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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