Lexipedia

Decisione

15.2006.81

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

4 agosto 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

tempestivo ricorso 28 giugno 2006 RI 1 si è opposta all¿emissione della

comminatoria di fallimento argomentando in buona sostanza di aver già pagato a chi di dovere l¿importo in esecuzione.

C. Delle

osservazioni 7 luglio 2006 di PI 1 e 12 luglio 2006 dell¿CO 1, postulanti la

reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Contro la notifica della comminatoria

di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente

per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

- l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione

ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

Considerandi

- l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico

(art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a

decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione

non è ancora esecutiva;

- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata

emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente

territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

La

debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta

estinzione per avvenuto pagamento del debito in esecuzione. Il ricorso deve

quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell¿Autorità

cantonale di vigilanza.

4.

Non

si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17

cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 28 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

-

RI 1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster