15.2006.81
Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.
4 agosto 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2006.81
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, CEF
Titolo:
Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
Incarto n.
15.2006.81
Lugano
4 agosto 2006
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 giugno 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
in tema di comminatoria
di fallimento;
viste le osservazioni:
- 7 luglio 2006 di PI 1,
__________;
- 12 luglio 2006 dell¿CO
1;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________
il 23 giugno 2006 l¿CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria
di fallimento per un credito di fr. 3¿052.00 oltre accessori.
L¿atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice il 28 giugno 2006.
Fatti
B. Con
tempestivo ricorso 28 giugno 2006 RI 1 si è opposta all¿emissione della
comminatoria di fallimento argomentando in buona sostanza di aver già pagato a chi di dovere l¿importo in esecuzione.
C. Delle
osservazioni 7 luglio 2006 di PI 1 e 12 luglio 2006 dell¿CO 1, postulanti la
reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Contro la notifica della comminatoria
di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente
per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
- l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione
ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
Considerandi
- l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a
decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione
non è ancora esecutiva;
- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata
emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente
territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2.
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
La
debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta
estinzione per avvenuto pagamento del debito in esecuzione. Il ricorso deve
quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell¿Autorità
cantonale di vigilanza.
4.
Non
si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17
cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 28 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
-
RI 1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster