15.2006.82
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Canone locatizio.
4 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.82
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Canone locatizio.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2006.82
Lugano
4 agosto 2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 giugno 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento e attestato di carenza di beni allestito il 16/19 giugno 2006
nell’esecuzione n° __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1
viste le osservazioni 4 luglio 2006 di PI 1 e 5 luglio 2006 dell’CO
1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il
19 giugno 2006, l’CO 1, sulla base delle indicazioni contenute nel verbale per
le operazioni di pignoramento, ha accertato l’impignorabilità del reddito di PI
1. Il calcolo che ha portato a questa decisione non figura nell’incarto, ma può
essere ricostruito a posteriori così come segue:
Salario
debitore (50%) fr. 2'383.-- (54,21%)
Salario
moglie (50%) fr. 2'012,60 (45,79%)
Totale
redditi fr. 4'395,60
minimo
base fr. 1'550.--
supplemento
x figli > 12 anni fr. 1'000.--
locazione
fr. 1'800.--
cassa
malati fr. 299,10
spese
dentistiche fr. 300.--
Totale fr. 4'949,10
a
carico del debitore (54,21%) fr. 2'682,90
Eccedenza
pignorabile: fr.
0.-- (- fr. 299,90)
Considerandi
2.
La
ricorrente contesta la decisione dell’Ufficio, chiedendo che venga allestito un
nuovo calcolo del minimo di esistenza e della quota pignorabile, perché ritiene
che l’importo di fr. 1'800.-- computato quale canone di locazione per un
alloggio per due persone nella regione di __________ sia eccessivo. A suo
parere, l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 1'000.--, comprensivo
delle spese accessorie.
3.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in
relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons.
5b).
Nel caso concreto, la ricorrente non ha per nulla sostanziato la sua
affermazione secondo la quale il canone di locazione massimo che si possa
riconoscere per un alloggio per due persone sarebbe di fr. 1'000.--. Ma soprattutto,
la banca ha omesso di considerare il fatto che nell’appartamento dell’escusso, oltre
alla moglie, vivono anche i suoi due figli, __________ (1990) et __________
(1992) (è pur vero che questi ultimi non sono citati nell’atto di verbale di
pignoramento e di attestato di carenza di beni, ma la creditrice avrebbe potuto
desumerne l’esistenza dal precedente attestato di carenza di beni del 22
novembre 2006 che ha posto a fondamento della procedura esecutiva in esame). A
prescindere da ogni considerazione sull’adeguatezza della cifra di fr. 1'000.--
allegata dalla ricorrente, si deve constatare che se essa corrisponde al canone
di locazione di un alloggio per due persone, allora l’affitto di un
appartamento per quattro persone sarebbe almeno di fr. 1'500.--. Orbene, anche se
si volesse prendere in considerazione un canone di locazione di fr. 1'500.--
invece di quello effettivo di fr. 1'800.--, la quota del minimo di esistenza
comune a carico dell’escusso, pari a fr. 2'520,30, supererebbe lo stesso il suo
reddito (fr. 2'383.--). La decisione dell’Ufficio si rivela quindi in ogni caso
corretta nel suo risultato.
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità, perché così
previsto dalla legge (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF), siccome il
ricorso non appare così temerario da giustificare le sanzioni di cui all’art.
20a cpv. 1 LEF. D’altronde, la Camera non è competente per pronunciarsi sulla
richiesta di PI 1 tendente all’attribuzione di un’indennità “per i danni subiti
a livello psicologico”.
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; art. 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 26 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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