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Decisione

15.2006.82

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Canone locatizio.

4 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.82

Data decisione, Autorità:

04.08.2006, CEF

Titolo:

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Canone locatizio.

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2006.82

Lugano

4 agosto 2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 giugno 2006 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

pignoramento e attestato di carenza di beni allestito il 16/19 giugno 2006

nell’esecuzione n° __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1

viste le osservazioni 4 luglio 2006 di PI 1 e 5 luglio 2006 dell’CO

1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il

19 giugno 2006, l’CO 1, sulla base delle indicazioni contenute nel verbale per

le operazioni di pignoramento, ha accertato l’impignorabilità del reddito di PI

1. Il calcolo che ha portato a questa decisione non figura nell’incarto, ma può

essere ricostruito a posteriori così come segue:

Salario

debitore (50%) fr. 2'383.-- (54,21%)

Salario

moglie (50%) fr. 2'012,60 (45,79%)

Totale

redditi fr. 4'395,60

minimo

base fr. 1'550.--

supplemento

x figli > 12 anni fr. 1'000.--

locazione

fr. 1'800.--

cassa

malati fr. 299,10

spese

dentistiche fr. 300.--

Totale fr. 4'949,10

a

carico del debitore (54,21%) fr. 2'682,90

Eccedenza

pignorabile: fr.

0.-- (- fr. 299,90)

Considerandi

2.

La

ricorrente contesta la decisione dell’Ufficio, chiedendo che venga allestito un

nuovo calcolo del minimo di esistenza e della quota pignorabile, perché ritiene

che l’importo di fr. 1'800.-- computato quale canone di locazione per un

alloggio per due persone nella regione di __________ sia eccessivo. A suo

parere, l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 1'000.--, comprensivo

delle spese accessorie.

3.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in

relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons.

5b).

Nel caso concreto, la ricorrente non ha per nulla sostanziato la sua

affermazione secondo la quale il canone di locazione massimo che si possa

riconoscere per un alloggio per due persone sarebbe di fr. 1'000.--. Ma soprattutto,

la banca ha omesso di considerare il fatto che nell’appartamento dell’escusso, oltre

alla moglie, vivono anche i suoi due figli, __________ (1990) et __________

(1992) (è pur vero che questi ultimi non sono citati nell’atto di verbale di

pignoramento e di attestato di carenza di beni, ma la creditrice avrebbe potuto

desumerne l’esistenza dal precedente attestato di carenza di beni del 22

novembre 2006 che ha posto a fondamento della procedura esecutiva in esame). A

prescindere da ogni considerazione sull’adeguatezza della cifra di fr. 1'000.--

allegata dalla ricorrente, si deve constatare che se essa corrisponde al canone

di locazione di un alloggio per due persone, allora l’affitto di un

appartamento per quattro persone sarebbe almeno di fr. 1'500.--. Orbene, anche se

si volesse prendere in considerazione un canone di locazione di fr. 1'500.--

invece di quello effettivo di fr. 1'800.--, la quota del minimo di esistenza

comune a carico dell’escusso, pari a fr. 2'520,30, supererebbe lo stesso il suo

reddito (fr. 2'383.--). La decisione dell’Ufficio si rivela quindi in ogni caso

corretta nel suo risultato.

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità, perché così

previsto dalla legge (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF), siccome il

ricorso non appare così temerario da giustificare le sanzioni di cui all’art.

20a cpv. 1 LEF. D’altronde, la Camera non è competente per pronunciarsi sulla

richiesta di PI 1 tendente all’attribuzione di un’indennità “per i danni subiti

a livello psicologico”.

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; art. 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 26 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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