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Decisione

15.2006.83

Richiesta di stabilire il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.

4 agosto 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

18 luglio 2005 lo __________, il 19 luglio 2005 la PI 1 e il 29 luglio 2005 il PI

3 hanno presentato le domande di vendita.

C. Il

2 agosto 2005 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione delle domande

di realizzazione

D. Il

15 febbraio 2006 l’Ufficio ha convocato l’escusso, tutti gli eredi e tutti i

creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il

2 marzo 2006 alle ore 10.30. All’udienza nessuna conciliazione

è stata raggiunta a causa dell’assenza del debitore e di parte dei creditori. In

tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata in Fr.

200’000.--

E. Il 16 marzo 2006, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati

un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la

realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel

termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

F. Il

5 luglio 2006 l’IS 1ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto: 1. Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, CO

2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6.

2. La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte

dell’escusso della comunione ereditaria fu __________ assomma a fr. 200'000.-- (cfr.

verbale dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006 trasmesso a tutti

gli interessati unitamente allo scritto 16 marzo 2006 e istanza 5 luglio 2006). Tale accertamento non è stato ritualmente

contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di

specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non

siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei

diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa

all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione

del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta

Considerandi

l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è

costituita dalla particella n. 843 RFD di Paradiso di un valore approssimativo

di fr. 1'400'000.-- e gravata da oneri ipotecari per fr. 295'000.-- (cfr. verbale

dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006). Per

questo motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 1’000'000.--

e alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 200'000.--.

Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. In queste circostanze

si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota

parte spettante all’escusso nella vendita del fondo di proprietà della

comunione ereditaria, fondo anche gravato da un diritto di usufrutto a favore

della madre.

5.

L’istanza

5.

luglio 2006 dell’IS 1 è pertanto

accolta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti

in comunione (RDC);

pronuncia:

1.

L’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 è accolta.

1.1

Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta da __________

composta di CO 1 2. Non si prelevano spese,

né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello,

Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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