15.2006.83
Richiesta di stabilire il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
4 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2006.83
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, CEF
Titolo:
Richiesta di stabilire il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2006.83
Lugano
4 agosto 2006
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5
luglio 2006 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
CO 1, __________, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
__________
composta di
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
nelle
esecuzioni di cui al gruppo di pignoramento n. __________ dell’IS 1 promosse da
PI 1
rappr. da: __________, __________
__________, __________
rappr. da: PI 2
PI 3
rappr. da: RA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
delle procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui al gruppo di
pignoramento n. __________ l’IS 1il 2 giugno 2005 ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1,
CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6. L’Ufficio ha indicato quale unico
bene appartenente alla comunione la particella __________ RFD di __________. Nel
verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.
Fatti
B. Il
18 luglio 2005 lo __________, il 19 luglio 2005 la PI 1 e il 29 luglio 2005 il PI
3 hanno presentato le domande di vendita.
C. Il
2 agosto 2005 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione delle domande
di realizzazione
D. Il
15 febbraio 2006 l’Ufficio ha convocato l’escusso, tutti gli eredi e tutti i
creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il
2 marzo 2006 alle ore 10.30. All’udienza nessuna conciliazione
è stata raggiunta a causa dell’assenza del debitore e di parte dei creditori. In
tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata in Fr.
200’000.--
E. Il 16 marzo 2006, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati
un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la
realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel
termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
F. Il
5 luglio 2006 l’IS 1ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto: 1. Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, CO
2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6.
2. La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte
dell’escusso della comunione ereditaria fu __________ assomma a fr. 200'000.-- (cfr.
verbale dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006 trasmesso a tutti
gli interessati unitamente allo scritto 16 marzo 2006 e istanza 5 luglio 2006). Tale accertamento non è stato ritualmente
contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di
specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non
siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei
diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa
all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione
del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta
Considerandi
l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è
costituita dalla particella n. 843 RFD di Paradiso di un valore approssimativo
di fr. 1'400'000.-- e gravata da oneri ipotecari per fr. 295'000.-- (cfr. verbale
dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006). Per
questo motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 1’000'000.--
e alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 200'000.--.
Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. In queste circostanze
si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia
sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota
parte spettante all’escusso nella vendita del fondo di proprietà della
comunione ereditaria, fondo anche gravato da un diritto di usufrutto a favore
della madre.
5.
L’istanza
5.
luglio 2006 dell’IS 1 è pertanto
accolta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti
in comunione (RDC);
pronuncia:
1.
L’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 è accolta.
1.1
Di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta da __________
composta di CO 1 2. Non si prelevano spese,
né si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello,
Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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