15.2006.85
Pignoramenti nulli. Minimo d'esistenza. Spese alloggio. Assegni di famiglia. Mutate circostanze.
2 gennaio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2006.85
Data decisione, Autorità:
02.01.2007, CEF
Titolo:
Pignoramenti nulli. Minimo d'esistenza. Spese alloggio. Assegni di famiglia. Mutate circostanze.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 1 cpv. 2 LAF
art. 17 LEF
art. 46 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2006.85
Lugano
2 gennaio
2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 giugno 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo d'esistenza della debitrice nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e
n. __________ promosse contro la ricorrente da
PI 1
es. n. __________
__________, __________
es. n. __________
viste le osservazioni:
- 26
giugno 2006 della PI 1, __________;
- 5 luglio 2006 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 7 luglio 2006 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 6
giugno 2006 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI
1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile della debitrice in
fr. 3105.00, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore/debitrice fr.
3’375.00
Totale introito fr. 3’375.00
Minimo di
esistenza:
Persona
sola con obblighi
di
mantenimento fr. 1’250.00
Mantenimento
dei figli fr. 250.00
Canone di
locazione fr. 1’200.00
cassa
malati fr. 405.00
Totale fr. 3’105.00
B. Con
tempestivo ricorso 14 giugno 2006 RI 1 è insorta contro tale decisione,
chiedendo, con motivazioni che se del caso verranno riprese in seguito, che l’intero
canone di locazione da lei pagato venga considerato nella determinazione del
minimo di esistenza e questo perlomeno fino a quando la ricorrente non avrà
potuto trovare un appartamento meno costoso.
C. Con
scritto 4 luglio 2006 RI 1 ha poi chiesto che non venga pignorato l’importo di
fr. 168.65 versatole a titolo di assegno per la figlia.
D. Con
osservazioni 5 luglio 2006 l’Ufficio si è opposto al gravame rilevando che il
15 febbraio 2006 la debitrice ha locato con scadenza al 28 febbraio 2011 un
appartamento di tre locali e mezzo a Locarno il cui canone di locazione assomma
a fr. 1750.00 mensili. L’Ufficio ha evidenziato di aver ritenuto corretto
considerare nella determinazione del minimo di esistenza l’importo di fr.
1'200.00 mensili per l’affitto di un’abitazione per due persone, senza
riconoscere alla ricorrente alcun termine di disdetta dell’attuale contratto di
locazione, atteso che la procedura esecutiva è stata promossa prima della
conclusione dello stesso.
Considerato
Considerandi
1.
Trascorse
circa tre settimane dalla presentazione del ricorso 14 giugno 2006, il 4 luglio
2006.
RI 1 ha chiesto che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 versatole
quale assegno per la figlia.
Ex art.
17.
cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione
forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Nella
concreta fattispecie la censura sollevata solo il 4 luglio 2006 contro il
verbale di pignoramento non è tempestiva. Tuttavia, pignoramenti eseguiti
intaccando il minimo vitale dell'escusso costituiscono provvedimenti nulli,
nullità che deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non è
stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di
conseguenza occorre esaminare anche la censura sollevata dalla
ricorrente con lo scritto del 4 luglio 2006 senza riguardo alla sua
tempestività.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili.
4.
La
ricorrente chiede che l’intero canone di locazione da lei pagato di complessivi
fr. 1'750.00, comprensivi delle spese accessorie, venga considerato nella
determinazione del minimo di esistenza e questo perlomeno fino a quando non troverà
un appartamento meno costoso.
RI 1 chiede
anche che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 mensile versato a titolo
di assegno per la figlia.
5.
In
merito alle singole censure della ricorrente va rilevato:
a) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo
di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non
quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è
infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del
creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare
il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche
per le spese dell’alloggio (DTF
129.
III 526 ss.).
c) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III
207; CEF 10 novembre 2000 in re
A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo
d’esistenza, n. II. 1, FUCT
2/2001 pag. 74 ss.).
D’altra
parte, il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad
occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il
canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza
un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF
10.
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può di
regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF
1.1.2001
per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74
ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.).
d) In
concreto il costo per l'alloggio occupato dalla ricorrente e dalla figlia
appare sproporzionato. Il contratto di locazione è stato stipulato con inizio
al 15 febbraio 2006, ossia quando contro la ricorrente era già pendente l’esecuzione
n. __________. L’escussa, alfine di poter soddisfare i creditori, deve ridurre
le proprie spese per tutta la durata delle procedure esecutive a suo carico. __________
ha chiaramente violato tale principio, sottoscrivendo quel contratto di
locazione. L’operato dell’CO 1 è stato pertanto corretto, atteso che l’ufficio
ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'200.-- mensili a titolo di canone
locatizio comprensivo delle spese accessorie, importo corrispondente ai costi
di un appartamento per una famiglia di due persone a Locarno o in un Comune
viciniore.
e) Secondo
l'art. 46 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (RL 6.4.1.1), il
diritto all’assegno di famiglia, che comprende l'assegno di base, l'assegno per
giovani in formazione o giovani invalidi, l'assegno integrativo e l'assegno di
prima infanzia (art. 1 cpv. 2 LAF), è impignorabile. Per “diritto all'assegno”
conformemente all’art. 46 LEF non si intende solo il diritto di base (“Stammrecht")
alla sua percezione, ma pure l’assegno stesso (cfr. Messaggio n. 4198 del 19
gennaio 1994, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria
primaverile 1996, vol. I.2, p. 830, relativo a questa norma - che allora era
l'art. 43 LAF - il quale rinvia all'art. 92 n. 12 v.LEF, che stabiliva
l'impignorabilità delle "prestazioni delle casse di compensazione
per indennità familiari").
f) Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili in virtù dell’art. 92 LEF, che quelli
limitatamente pignorabili in virtù dell’ art. 93 LEF (Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito
dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato
fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre
parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita
non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba
ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già
sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
g) Dalle
precedenti considerazioni emerge - in concreto - che l’Ufficio ha operato
correttamente, computando nel calcolo degli introiti della debitrice, oltre
alla rendita versata dalla cassa di disoccupazione anche l’assegno di famiglia.
L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa di
disoccupazione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è
limitatamente pignorabile conformemente all’art. 93 LEF, mentre non vi è
pignoramento dell’assegno di famiglia, impignorabile in virtù dell’art. 46 LAF.
6.
Dall’atto
di nascita emesso dall’Ufficio dello stato civile di Ginevra il 14 agosto 2000
emerge che la figlia dell’escussa __________ è nata il 17 luglio 2000 e quindi
nelle more della presente procedura ricorsuale ha raggiunto i sei anni.
Sebbene
in linea di principio questa Camera debba procedere alla determinazione
dell’importo pignorabile di RI 1 al 6 giugno 2006, ossia alla data del
pignoramento, e che delle modifiche intervenute dopo tale data debba essere
tenuto conto dall’Ufficio nell’ambito di un riesame del pignoramento, in
concreto si giustifica, per ragioni di economia procedurale, di già rilevare la
mutata circostanza nel presente pronunciato. Per questo motivo quindi nella
determinazione del minimo di esistenza alla voce spese di mantenimento dei figli in luogo di fr. 250.00 vengono conteggiati fr.
350.00
7.
Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di RI 1 si presenta come segue:
Minimo di
esistenza:
Persona
sola con obblighi
di
mantenimento fr. 1’250.00
Mantenimento
dei figli fr. 350.00
Canone di
locazione fr. 1’200.00
cassa
malati fr. 405.00
Totale fr. 3’205.00
8.
Il
ricorso di __________ è respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 1 cpv. 2, 46 LAF; 61
cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 14 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.
1.1. Il minimo
vitale di RI 1 è stabilito in fr. 3’205.00.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- PI 1, ;
- __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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