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Decisione

15.2006.85

Pignoramenti nulli. Minimo d'esistenza. Spese alloggio. Assegni di famiglia. Mutate circostanze.

2 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6

giugno 2006 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI

1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile della debitrice in

fr. 3105.00, sulla base del seguente conteggio:

Introiti:

Debitore/debitrice fr.

3’375.00

Totale introito fr. 3’375.00

Minimo di

esistenza:

Persona

sola con obblighi

di

mantenimento fr. 1’250.00

Mantenimento

dei figli fr. 250.00

Canone di

locazione fr. 1’200.00

cassa

malati fr. 405.00

Totale fr. 3’105.00

B. Con

tempestivo ricorso 14 giugno 2006 RI 1 è insorta contro tale decisione,

chiedendo, con motivazioni che se del caso verranno riprese in seguito, che l’intero

canone di locazione da lei pagato venga considerato nella determinazione del

minimo di esistenza e questo perlomeno fino a quando la ricorrente non avrà

potuto trovare un appartamento meno costoso.

C. Con

scritto 4 luglio 2006 RI 1 ha poi chiesto che non venga pignorato l’importo di

fr. 168.65 versatole a titolo di assegno per la figlia.

D. Con

osservazioni 5 luglio 2006 l’Ufficio si è opposto al gravame rilevando che il

15 febbraio 2006 la debitrice ha locato con scadenza al 28 febbraio 2011 un

appartamento di tre locali e mezzo a Locarno il cui canone di locazione assomma

a fr. 1750.00 mensili. L’Ufficio ha evidenziato di aver ritenuto corretto

considerare nella determinazione del minimo di esistenza l’importo di fr.

1'200.00 mensili per l’affitto di un’abitazione per due persone, senza

riconoscere alla ricorrente alcun termine di disdetta dell’attuale contratto di

locazione, atteso che la procedura esecutiva è stata promossa prima della

conclusione dello stesso.

Considerato

Considerandi

1.

Trascorse

circa tre settimane dalla presentazione del ricorso 14 giugno 2006, il 4 luglio

2006.

RI 1 ha chiesto che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 versatole

quale assegno per la figlia.

Ex art.

17.

cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione

forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il

ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

Nella

concreta fattispecie la censura sollevata solo il 4 luglio 2006 contro il

verbale di pignoramento non è tempestiva. Tuttavia, pignoramenti eseguiti

intaccando il minimo vitale dell'escusso costituiscono provvedimenti nulli,

nullità che deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non è

stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di

conseguenza occorre esaminare anche la censura sollevata dalla

ricorrente con lo scritto del 4 luglio 2006 senza riguardo alla sua

tempestività.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili.

4.

La

ricorrente chiede che l’intero canone di locazione da lei pagato di complessivi

fr. 1'750.00, comprensivi delle spese accessorie, venga considerato nella

determinazione del minimo di esistenza e questo perlomeno fino a quando non troverà

un appartamento meno costoso.

RI 1 chiede

anche che non venga pignorato l’importo di fr. 168.65 mensile versato a titolo

di assegno per la figlia.

5.

In

merito alle singole censure della ricorrente va rilevato:

a) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo

di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non

quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è

infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del

creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

b) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare

il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche

per le spese dell’alloggio (DTF

129.

III 526 ss.).

c) Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.

L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III

207; CEF 10 novembre 2000 in re

A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo

d’esistenza, n. II. 1, FUCT

2/2001 pag. 74 ss.).

D’altra

parte, il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad

occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il

canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza

un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF

10.

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può di

regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF

1.1.2001

per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74

ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.).

d) In

concreto il costo per l'alloggio occupato dalla ricorrente e dalla figlia

appare sproporzionato. Il contratto di locazione è stato stipulato con inizio

al 15 febbraio 2006, ossia quando contro la ricorrente era già pendente l’esecuzione

n. __________. L’escussa, alfine di poter soddisfare i creditori, deve ridurre

le proprie spese per tutta la durata delle procedure esecutive a suo carico. __________

ha chiaramente violato tale principio, sottoscrivendo quel contratto di

locazione. L’operato dell’CO 1 è stato pertanto corretto, atteso che l’ufficio

ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'200.-- mensili a titolo di canone

locatizio comprensivo delle spese accessorie, importo corrispondente ai costi

di un appartamento per una famiglia di due persone a Locarno o in un Comune

viciniore.

e) Secondo

l'art. 46 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (RL 6.4.1.1), il

diritto all’assegno di famiglia, che comprende l'assegno di base, l'assegno per

giovani in formazione o giovani invalidi, l'assegno integrativo e l'assegno di

prima infanzia (art. 1 cpv. 2 LAF), è impignorabile. Per “diritto all'assegno”

conformemente all’art. 46 LEF non si intende solo il diritto di base (“Stammrecht")

alla sua percezione, ma pure l’assegno stesso (cfr. Messaggio n. 4198 del 19

gennaio 1994, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria

primaverile 1996, vol. I.2, p. 830, relativo a questa norma - che allora era

l'art. 43 LAF - il quale rinvia all'art. 92 n. 12 v.LEF, che stabiliva

l'impignorabilità delle "prestazioni delle casse di compensazione

per indennità familiari").

f) Nel

quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del

debitore, sia quelli impignorabili in virtù dell’art. 92 LEF, che quelli

limitatamente pignorabili in virtù dell’ art. 93 LEF (Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito

dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato

fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre

parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita

non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba

ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già

sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).

g) Dalle

precedenti considerazioni emerge - in concreto - che l’Ufficio ha operato

correttamente, computando nel calcolo degli introiti della debitrice, oltre

alla rendita versata dalla cassa di disoccupazione anche l’assegno di famiglia.

L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa di

disoccupazione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è

limitatamente pignorabile conformemente all’art. 93 LEF, mentre non vi è

pignoramento dell’assegno di famiglia, impignorabile in virtù dell’art. 46 LAF.

6.

Dall’atto

di nascita emesso dall’Ufficio dello stato civile di Ginevra il 14 agosto 2000

emerge che la figlia dell’escussa __________ è nata il 17 luglio 2000 e quindi

nelle more della presente procedura ricorsuale ha raggiunto i sei anni.

Sebbene

in linea di principio questa Camera debba procedere alla determinazione

dell’importo pignorabile di RI 1 al 6 giugno 2006, ossia alla data del

pignoramento, e che delle modifiche intervenute dopo tale data debba essere

tenuto conto dall’Ufficio nell’ambito di un riesame del pignoramento, in

concreto si giustifica, per ragioni di economia procedurale, di già rilevare la

mutata circostanza nel presente pronunciato. Per questo motivo quindi nella

determinazione del minimo di esistenza alla voce spese di mantenimento dei figli in luogo di fr. 250.00 vengono conteggiati fr.

350.00

7.

Sulla

base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di

esistenza di RI 1 si presenta come segue:

Minimo di

esistenza:

Persona

sola con obblighi

di

mantenimento fr. 1’250.00

Mantenimento

dei figli fr. 350.00

Canone di

locazione fr. 1’200.00

cassa

malati fr. 405.00

Totale fr. 3’205.00

8.

Il

ricorso di __________ è respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 1 cpv. 2, 46 LAF; 61

cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 14 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.

1.1. Il minimo

vitale di RI 1 è stabilito in fr. 3’205.00.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, ;

- __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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