15.2006.86
Irricevibilità di un ricorso formulato ex 17 LEF con cui, tuttavia, non si impugna la decisione di un Ufficio, ma una sentenza di rigetto dell'opposizione.
5 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2006.86
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, CEF
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso formulato ex 17 LEF con cui, tuttavia, non si impugna la decisione di un Ufficio, ma una sentenza di rigetto dell'opposizione.
ASSISTENZA FRA UFFICI
AUTORITÀ DI VIGILANZA
COMPETENZA DELLA CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI
PROCEDURA DI RICORSO
art. 15 LALEF
art. 17 LALEF
art. 20 cpv. 1 LALEF
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 17 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.86
Lugano
5 settembre
2006
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di
RI 1
contro
l'operato dell' Ufficio di esecuzione __________,
e meglio nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
da un punto di vista formale, il “reclamo” della ricorrente si presenta quale ricorso
all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), rimedio di diritto ammesso contro
ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o dei fallimenti per violazione
di una norma di diritto o per un errore d'apprezzamento;
che,
quale ricorso ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF, esso è tuttavia irricevibile in
quanto, nella sostanza, la ricorrente non impugna una decisione dell'Ufficio,
ma chiede di accertare la nullità della sentenza 1° giugno 2006 con cui il
Giudice di pace __________ ha accolto un'istanza di rigetto dell'opposizione,
presentata da PI 1 contro la ricorrente, nell'ambito dell'esecuzione in esame
per l'importo di fr. 942.70 oltre interessi;
che
Fatti
i giudizi emessi nell'ambito di una causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti, quale appunto è la sentenza di rigetto
dell'opposizione (art. 20 cpv. 1 LALEF), possono essere impugnati solo con
appello o con ricorso per cassazione, nel termine di 10 giorni dall'intimazione
della sentenza (art. 22 cpv. 1 LALEF);
che
sotto questo profilo, il gravame dell'interessata andrebbe comunque dichiarato
tardivo in quanto, presentato il 4 luglio 2006 (e spedito il successivo 6
luglio), è stato introdotto oltre un mese dopo l'emanazione della sentenza del
Giudice di pace;
che
questo accertamento può essere fatto anche da questa Camera, ossia senza
trasmettere d'ufficio l'incarto alla Camera di cassazione civile, autorità
competente a decidere i ricorsi per cassazione nelle cause di valore inferiore
a fr. 2'000.– (art. 15 e 17 LALEF) (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 126 CPC n. 437 e m. 4);
che,
a questo stadio dell'esecuzione essendo l'esito della procedura di rigetto
dell'opposizione in sé indifferente, la ricorrente potrà presentare le stesse
censure qui proposte contro un'eventuale futura decisione dell'Ufficio,
segnatamente inoltrando ricorso contro la stessa;
che
in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Considerandi
richiamati gli art. 17 cpv. 1 LEF, 15, 17, 20 cpv. 1,
22.
cpv. 1 LALEF, 4 LPR, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 2006 di RI 1, __________,
è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
–
RI 1, __________;
–
PI 1, __________.
Comunicazione
all'Ufficio __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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