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Decisione

15.2006.86

Irricevibilità di un ricorso formulato ex 17 LEF con cui, tuttavia, non si impugna la decisione di un Ufficio, ma una sentenza di rigetto dell'opposizione.

5 settembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i giudizi emessi nell'ambito di una causa a procedura sommaria in tema di

esecuzione e fallimenti, quale appunto è la sentenza di rigetto

dell'opposizione (art. 20 cpv. 1 LALEF), possono essere impugnati solo con

appello o con ricorso per cassazione, nel termine di 10 giorni dall'intimazione

della sentenza (art. 22 cpv. 1 LALEF);

che

sotto questo profilo, il gravame dell'interessata andrebbe comunque dichiarato

tardivo in quanto, presentato il 4 luglio 2006 (e spedito il successivo 6

luglio), è stato introdotto oltre un mese dopo l'emanazione della sentenza del

Giudice di pace;

che

questo accertamento può essere fatto anche da questa Camera, ossia senza

trasmettere d'ufficio l'incarto alla Camera di cassazione civile, autorità

competente a decidere i ricorsi per cassazione nelle cause di valore inferiore

a fr. 2'000.– (art. 15 e 17 LALEF) (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 126 CPC n. 437 e m. 4);

che,

a questo stadio dell'esecuzione essendo l'esito della procedura di rigetto

dell'opposizione in sé indifferente, la ricorrente potrà presentare le stesse

censure qui proposte contro un'eventuale futura decisione dell'Ufficio,

segnatamente inoltrando ricorso contro la stessa;

che

in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Considerandi

richiamati gli art. 17 cpv. 1 LEF, 15, 17, 20 cpv. 1,

22.

cpv. 1 LALEF, 4 LPR, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 2006 di RI 1, __________,

è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

RI 1, __________;

PI 1, __________.

Comunicazione

all'Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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