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Decisione

15.2006.87

Comminatoria di fallimento. Abuso di diritto. Esecuzione contro una ditta individuale. Ratifica degli atti esecutivi compiuti da persone non legittimate a rappresentare la società escutente.

30 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.87

Data decisione, Autorità:

30.08.2006, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Abuso di diritto. Esecuzione contro una ditta individuale. Ratifica degli atti esecutivi compiuti da persone non legittimate a rappresentare la società escutente.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 2 cpv. 2 CC

art. 462 CO

art. 39 cpv. 1 cf. 1 LEF

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2006.87

Lugano

30 agosto

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 luglio 2006 di

RI 1

rappr. dall’avv. __________, __________

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 3 luglio 2006 nell’esecuzione n° __________ promossa

contro il ricorrente da

PI 1

rappr. da __________, socia e gerente

viste le osservazioni 21 luglio 2006 di PI 1 e 17/31 luglio 2006

dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Un ricorso all'autorità di vigilanza può essere formulato contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. ad.

es. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF).

Considerandi

2.

Nel caso concreto, il ricorrente

ritiene anzitutto che la comminatoria di fallimento andrebbe annullata in

quanto manifestamente contraria alle norme della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC),

poiché all’udienza di rigetto dell’opposizione, il rappresentante della

procedente avrebbe promesso informalmente di “consultare il suo socio per

un’eventuale possibile rateazione da concedere al presunto debitore”. Orbene,

l’asserito abuso non è per nulla manifesto, siccome il ricorrente non ha

prodotto nessuna prova a sostegno della sua affermazione – e non ve n’è traccia

nel verbale d’udienza 28 giugno 2006 – e comunque, secondo la sua stessa

ammissione, il rappresentante della procedente non si sarebbe impegnato a

sospendere l’esecuzione bensì solo a consultare il socio.

3.

Il

ricorrente pretende poi che la comminatoria sarebbe nulla perché l’indicazione

del debitore su tale atto e sul precetto esecutivo (ossia “RI 1 **ISCR. RC**”)

non corrisponderebbe alla ditta individuale iscritta a registro di commercio (“__________

di RI 1”). Orbene, l’esecuzione va diretta contro il titolare (persona fisica)

della ditta individuale – l’unico ad avere la personalità giuridica – e non

contro la ditta stessa (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; cfr. DTF 120 III 13 cons.

1; Kofmel

Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67). La censura va

pertanto respinta.

4.

Il

ricorrente contesta infine il potere di rappresentanza di chi era presente

all’udienza di rigetto dell’opposizione per conto della procedente ed esprime

dubbi sulla legittimazione di chi ha firmato la domanda di prosecuzione

dell’esecuzione. La prima contestazione è al limite del temerario, dato che il

patrocinatore del ricorrente era presente all’udienza e avrebbe potuto – e

dovuto – farla valere in questo ambito qualora avesse davvero avuto dubbi sul

potere di rappresentanza del rappresentante della creditrice. In ogni caso, con

scritto 28 agosto 2006, la socia e gerente __________, interpellata da questa

Camera, ha precisato che gli atti di procedura precedenti e le osservazioni al

ricorso erano stati firmati da suo marito, __________, direttore della società,

nella sua qualità di mandatario commerciale (art. 462 CO) debitamente

autorizzato a rappresentare la ditta anche in ambito esecutivo in virtù del

punto I.3 del contratto di lavoro 4 agosto 2000. Inoltre, la socia e gerente ha

comunque dichiarato di ratificare tali atti, sicché devono essere ritenuti

validi a tutti gli effetti (cfr. DTF 107 III 50, cons. 1; Ruedin, Commentaire

romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 67).

5.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 17 luglio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. __________, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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