15.2006.87
Comminatoria di fallimento. Abuso di diritto. Esecuzione contro una ditta individuale. Ratifica degli atti esecutivi compiuti da persone non legittimate a rappresentare la società escutente.
30 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.87
Data decisione, Autorità:
30.08.2006, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Abuso di diritto. Esecuzione contro una ditta individuale. Ratifica degli atti esecutivi compiuti da persone non legittimate a rappresentare la società escutente.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 462 CO
art. 39 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2006.87
Lugano
30 agosto
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 luglio 2006 di
RI 1
rappr. dall’avv. __________, __________
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 3 luglio 2006 nell’esecuzione n° __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
rappr. da __________, socia e gerente
viste le osservazioni 21 luglio 2006 di PI 1 e 17/31 luglio 2006
dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Un ricorso all'autorità di vigilanza può essere formulato contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. ad.
es. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF).
Considerandi
2.
Nel caso concreto, il ricorrente
ritiene anzitutto che la comminatoria di fallimento andrebbe annullata in
quanto manifestamente contraria alle norme della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC),
poiché all’udienza di rigetto dell’opposizione, il rappresentante della
procedente avrebbe promesso informalmente di “consultare il suo socio per
un’eventuale possibile rateazione da concedere al presunto debitore”. Orbene,
l’asserito abuso non è per nulla manifesto, siccome il ricorrente non ha
prodotto nessuna prova a sostegno della sua affermazione – e non ve n’è traccia
nel verbale d’udienza 28 giugno 2006 – e comunque, secondo la sua stessa
ammissione, il rappresentante della procedente non si sarebbe impegnato a
sospendere l’esecuzione bensì solo a consultare il socio.
3.
Il
ricorrente pretende poi che la comminatoria sarebbe nulla perché l’indicazione
del debitore su tale atto e sul precetto esecutivo (ossia “RI 1 **ISCR. RC**”)
non corrisponderebbe alla ditta individuale iscritta a registro di commercio (“__________
di RI 1”). Orbene, l’esecuzione va diretta contro il titolare (persona fisica)
della ditta individuale – l’unico ad avere la personalità giuridica – e non
contro la ditta stessa (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; cfr. DTF 120 III 13 cons.
1; Kofmel
Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67). La censura va
pertanto respinta.
4.
Il
ricorrente contesta infine il potere di rappresentanza di chi era presente
all’udienza di rigetto dell’opposizione per conto della procedente ed esprime
dubbi sulla legittimazione di chi ha firmato la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione. La prima contestazione è al limite del temerario, dato che il
patrocinatore del ricorrente era presente all’udienza e avrebbe potuto – e
dovuto – farla valere in questo ambito qualora avesse davvero avuto dubbi sul
potere di rappresentanza del rappresentante della creditrice. In ogni caso, con
scritto 28 agosto 2006, la socia e gerente __________, interpellata da questa
Camera, ha precisato che gli atti di procedura precedenti e le osservazioni al
ricorso erano stati firmati da suo marito, __________, direttore della società,
nella sua qualità di mandatario commerciale (art. 462 CO) debitamente
autorizzato a rappresentare la ditta anche in ambito esecutivo in virtù del
punto I.3 del contratto di lavoro 4 agosto 2000. Inoltre, la socia e gerente ha
comunque dichiarato di ratificare tali atti, sicché devono essere ritenuti
validi a tutti gli effetti (cfr. DTF 107 III 50, cons. 1; Ruedin, Commentaire
romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 67).
5.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 17 luglio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. __________, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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