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Decisione

15.2006.88

Sequestro di conti bancari aperti presso una succursale estera di una banca con sede in Svizzera. Territorialità. Designazione dei conti da sequestrare. Notifica dell'avviso di sequestro. Cartevalori

15 giugno 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 14 luglio 2006, l’Ufficio esazione e condoni ha emesso nei

confronti di PI 1, in parte a titolo personale e in parte quale responsabile

solidale delle imposte sottratte dalla società __________, quattro richieste di

garanzia ai sensi degli art. 169 LIFD e 248 LT a nome e per conto della

Confederazione Svizzera, dello Stato del Canton Ticino e dei Comuni di PI 4 e PI

5, a garanzia di crediti fiscali relativi agli anni dal 1994 al 2004, che

ammontano a fr. 4'499'000.--, ri­spettivamente a fr. 6'894'000.--, fr.

4'000'000.-- e fr. 2'138'000.--, oltre interessi dal 15 luglio 2006.

Lo stesso giorno, l’Ufficio esazione e condoni ha emesso quattro

decreti di sequestro ai sensi degli art. 170 LIFD e 249 LT, a garanzia dei

suddetti crediti, indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF e tra gli oggetti da sequestrare segnatamente “il credito vantato nei confronti RI 1, __________ (ed

in tutte le sue succursali secondo la sentenza BlSchK 2000, p. 142). In

particolare la relazione bancaria n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________,

della quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto

economico”.

B. Sempre

il 14 luglio 2006, l’CO 1 ha notificato i sequestri a RI 1, con la seguente

diffida: “siete avvertiti che

per essere valido ogni pagamento dovrà d’ora innanzi essere effettuato

all’Ufficio sottoscritto; se è fatto al debitore escusso, il pagamento potrà

essere chiesto una seconda volta. Se e in quanto il debito è esigibile, siete

diffidati a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio o a dichiarare subito se

riconoscete il debito o se lo contestate e per quali motivi”.

C. Con

ricorso 24 luglio 2006 (inc. 15.06.88), RI 1 ha chiesto la revoca dei sequestri

“nella misura in cui essi si riferiscono a crediti di PI 1 nei confronti di

filiali estere, in particolare a Singapore, della ricorrente, e/o a beni di cui

PI 1 è avente diritto economico”. La banca contesta la competenza territoriale

dell’CO 1, ritenendo che i crediti dell’escusso nei confronti di succursali

estere siano localizzati nello Stato in cui la succursale ha la sede, e ciò per

diversi motivi:

– i

crediti contro la succursale sono retti dal diritto bancario dello Stato in cui

è registrata (in particolare per quanto attiene all’organizzazione della

succursale, al segreto bancario e alla protezione dei dati) e dalle condizioni

generali del contratto;

– il

luogo d’esecuzione si trova presso la sede della succursale;

– anche

l’unico foro per litigi derivanti dalle relazioni contrattuali fra il cliente e

la banca – se solvibile – si trova presso la sede della succursale.

Tale

conclusione troverebbe conferma all’art. 50 cpv. 1 LEF. I sequestri in esame

violerebbero pertanto il principio della territorialità e non potrebbero

esplicare effetti all’estero in mancanza di un riconoscimento a Singapore.

Questo principio –sottolinea la banca- è del resto stato sancito

dall’Obergericht di Zurigo in una sentenza del 17 dicembre 2004. RI 1 si oppone

d’altronde al sequestro dei beni di cui PI 1 è l’avente diritto economico,

siccome le generalità dei titolari formali dei conti da sequestrare non sono

state indicate nei decreti di sequestro.

D. Il 2

agosto 2006, il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda ricorsuale

volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo.

E. Con

ricorso del 4 agosto 2006 (inc. 15.06.101), anche PI 1 è insorto contro

l’esecuzione dei sequestri. Anzitutto, egli evidenzia come i suoi crediti

incorporati in cartevalori (in particolare azioni e obbligazioni) depositate o

detenute da succursali estere di RI 1 non sono sequestrabili, dal momento che

sono oggetti mobili situati fuori dalla Svizzera. Per quanto concerne i suoi

crediti non incorporati in cartevalori, il ricorrente sostiene che le diffide

di cui all’art. 99 LEF non potevano essere notificate alla sede principale

della banca in Svizzera, la quale non potrebbe essere considerata come

debitrice dei crediti sequestrati. Dette intimazioni violerebbero inoltre la

sovranità territoriale della Repubblica di Singapore. Il ricorrente pretende

infatti che, dal punto di vista del diritto bancario, non sussisterebbe

differenza sostanziale tra una succursale estera e una società figlia (filiale)

giuridicamente autonoma, conclusione che poggia sulle seguenti considerazioni:

– il luogo di pagamento è situato all’estero;

– l’ordinamento giuridico-bancario di Singapore prevede un rigoroso

segreto bancario, che implica un divieto di trasmettere informazioni

riguardanti la clientela e le relazioni bancarie con quest’ultima alla sede

principale svizzera;

– la stessa LEF, al suo art. 50 cpv. 1, si scosta da una visione

prettamente civilistica a favore di un approccio economico-commerciale;

– non vi è motivo di dubitare che gli averi bancari presso la

succursale estera possono essere oggetto di una procedura esecutiva da parte

delle autorità di Singapore.

F. Il

10 agosto 2006, l’Ufficio esazione e condoni, sempre sulla base delle suddette

richieste di garanzia del 14 luglio 2006, ha emesso quattro nuovi decreti di

sequestro (ai sensi degli art. 170 LIFD e 249 LT), in ogni punto identici a

quelli del 14 luglio se non per quanto concerne il numero della relazione

bancaria (n° 70'032 invece di 70'175).

G. Con

ricorsi del 21 agosto (inc. 15.06.105), rispettivamente del 23 agosto 2007

(inc. 15.06.104), sia RI 1 che PI 1 hanno impugnato l’esecuzione dei decreti di

sequestro del 10 agosto 2006, con motivazioni sostanzialmente identiche a

quelle esposte nei ricorsi precedenti.

H. Sulle

osservazioni 17, 18 agosto e 1° settembre 2006 dell’Ufficio esazione e condoni,

nonché 27 luglio, 23 agosto e 4 settembre 2006 dell’CO 1, si dirà, per quanto

necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione

forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere

congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando

sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove

formulino tesi divergenti.

1.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

I

ricorsi di RI 1 e di PI 1 sono tutti e quattro riferiti all’esecuzione di sequestri

fiscali decretati a favore dei medesimi crediti, vertono su conti aperti presso

la stessa banca e sono motivati allo stesso modo. Le quattro cause possono

pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

2.

È legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale,

pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n.

168.

ad art. 17).

2.1

La legittimazione di PI 1 è pacifica poiché i provvedimenti

impugnati vertono sul suo patrimonio.

2.2

La

legittimazione di RI 1 merita invece un esame

particolare.

a) Secondo

la giurisprudenza federale (DTF 112 III 1 cons. 1d e

implicitamente anche DTF 125 III 391), il terzo debitore è legittimato a

ricorrere contro il sequestro per salvaguardare i diritti che la legge gli

accorda. La sua legittimazione non è quindi sempre data (cfr. DTF 79 III 3), ma

egli deve rendere verosimile che il sequestro pregiudica in modo rilevante i

propri interessi di fatto (arrecando importanti disturbi alla sua attività

economica, cfr. DTF 80 III 124 s., cons. 2, 96 III 109 cons. 1) o lede i

propri diritti (ad esempio in caso di carente indicazione dell’importo massimo

da sequestrare, cfr. DTF 103 III 37 s., cons. 1).

b) Nel caso di specie, ci si potrebbe

chiedere se RI 1 abbia davvero un interesse autonomo a contestare i sequestri

accanto al debitore (parte direttamente lesa). Questa Camera ammette la

legittimazione indipendente della banca per quanto concerne la questione

dell’estensione del suo obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 91 cpv. 4 LEF

(CEF 14 giugno 2005 [15.05.33], cons. 1). La banca non sembra invece poter fare

valere alcun interesse degno di protezione a contestare il sequestro di conti

di cui il debitore è l’avente diritto economico nell’ipotesi in cui, come nella

fattispecie, anche il cliente ha interposto ricorso contro il sequestro, per di

più senza sollevare tale contestazione (cfr. CEF 26 gennaio 2006 [15.05.115],

cons. 2.2). La questione della legittimazione della banca può comunque essere

lasciata aperta, perché le censure di RI 1 tendono all’accertamento della

nullità dei sequestri, sia a causa dell’asserita incompetenza territoriale

dell’CO 1 (cfr. infra cons. 3.1) sia per l’insufficiente designazione dei

titolari dei conti da sequestrare (cfr. infra cons. 3.9), nullità che va

accertata d’ufficio a prescindere dalla presenza di un’impugnazione (art. 22

cpv. 1 LEF).

3.

Occorre

esaminare in primo luogo la questione della nullità dei sequestri dei crediti

del debitore nei confronti di succursali estere della banca, senza riguardo al

fatto che essi siano incorporati o no in cartevalori.

3.1

A

partire dalla riforma del diritto esecutivo entrata in vigore il 1° gennaio

1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF

(e richiamati all’art. 275 LEF) (DTF 129 III 203

cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio

2003.

[15.2003.13]; 22 novembre 2001 [15.2001.286]; 6

marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/

Monaco 2005, n. 10 ss. ad art. 275).

Le

autorità di esecuzione forzata devono comunque esaminare d’ufficio la propria

competenza territoriale e rifiutare di dare seguito a un decreto di sequestro

emanato da un’autorità territorialmente incompetente, dal momento che in tali

ipotesi il decreto, rispettivamente il verbale di sequestro, sono in linea di

principio nulli (cfr. DTF 129 III 203, c. 2.3; 118 III 9; 116 III 109, cons. 5a; 114 III 36, cons. 2; 112 III 117, cons. 2, con rif.; Stoffel/ Chabloz, op. cit., n. 36 ad

art. 275; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45

ad § 10 e n. 38 ad § 51; Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24 ad art. 275; contra: Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 275;

Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed.,

Zurigo 1997/1999, n. 5 ad art. 275), tranne nel caso (non verificatosi

nella fattispecie) in cui il debitore è domiciliato all’estero (cfr. DTF 63 III 44 s.; CEF 12 novembre 2004 [15.04.153], cons. 2.1;

26.

gennaio 2006 [15.05.115], cons. 1). La censura rientra pertanto tra

quelle che possono essere esaminate d’ufficio, anche in assenza di un valido

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (art. 22 cpv. 1 LEF).

3.2

Il Tribunale federale

ha già avuto modo di stabilire che l’ufficio di esecuzione, nel circondario del

quale è situata la sede principale di una banca, è competente per sequestrare,

rispettivamente pignorare, tutti i conti aperti presso le succursali estere

della banca (DTF 128 III 473 ss.; STF del 14 febbraio 2001

[7B.28/2001], cons. 3). Contrariamente a quanto afferma PI 1, solo la

prima delle decisioni citate è stata emanata in una fattispecie in cui il

debitore era domiciliato all’estero (e si fonda sulla dottrina apparentemente

unanime a quel momento, cfr. Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurigo 1974, n.

2164; D. Staehelin, Die internationale

Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, p.

266.

ad G i.f.; Gassmann,

Arrest im internationalen Rechtsverkehr, tesi Zurigo 1998, p. 57), mentre la

seconda sentenza federale si riferisce ad un caso simile a quello in esame,

ossia concerne un debitore (sequestrato) domiciliato in Svizzera. Del resto, se

si ammette il principio posto dal Tribunale federale nelle ipotesi in cui il

debitore è domiciliato all’estero lo si deve accettare a maggior ragione nei

casi in cui egli ha il domicilio in Svizzera, visto che nella seconda ipotesi

la sovranità svizzera si esercita non solo sulla banca (la cui sede principale

si trova per ipotesi in Svizzera) ma anche sul debitore. Secondo tale

giurisprudenza, che è vincolante per le autorità di vigilanza cantonali, sia

l’autorità fiscale sia l’ufficio di esecuzione erano territorialmente

competenti, nel caso concreto, per decretare, rispettivamente per eseguire il

sequestro di tutti i crediti di PI 1 non incorporati in titoli depositati all’estero.

3.3

Contro questa

giurisprudenza, diversi autori – ma non tutti (Gasser, ZbJV 2003, p. 464; Naegeli/Vetter,

Zur Anerkennung und Vollstreckung euro-internationaler Arrestbefehle in der

Schweiz, AJP 2005, 1319; Bauer,

Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 55

ad art. 275; Jaques, La saisie et

le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit

économique, ZZZ 2005, p. 346 ad 4.1; Ochsner,

Exécution du séquestre, JdT 2006 II 85) – hanno espresso dubbi e critiche (Lembo, Le séquestre des comptes des

succursales requis au siège de la banque : une porte ouverte au séquestre

investigatoire ?, AJP 2003, p. 804 e seg. ad 4 e p. 806; Zondler, Schweizer Arrest auf

Vermögenswerte im Ausland ?, PJA 2005, p. 573 e segg.; I. Meier, Internationales

Zivilprozessrecht und Zwangsvollstrec­kungsrecht, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2005, p. 211 e seg.; Jeandin/Lombardini,

Le séquestre en Suisse d’avoirs bancaires à l’étranger: fiction ou réalité ?,

AJP 2006, p. 967 e segg. ; Jeanneret/de Both, Séquestre international, for

du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers,

SJ 2006 II 181-182; T. Audétat, Die Internationale Forderungs­pfändung

nach schweizerischem Recht, tesi Berna 2007, p. 149), basandosi su argomenti in

gran parte ripresi dai ricorrenti. Essi richiamano inoltre a sostegno della loro

tesi una decisione dell’Obergericht di Zurigo del 17 dicembre 2004

(NR040060; doc. G allegato al ricorso di PI 1 e www.arrestpraxis.ch/media/downloads/

og_ zh_ 171204.pdf). Occorre da ultimo menzionare, quand’anche emanata in

un contesto diverso, una sentenza del 13 settembre 2006 (BV.2006.35), con cui

il Tribunale federale penale ha annullato il sequestro (penale) di conti

bancari aperti presso una banca svizzera (probabilmente gli stessi di quelli

oggetto del sequestro in esame), nella misura in cui erano gestiti dalle sue

succursali estere, in quanto il provvedimento è stato ritenuto lesivo della

sovranità nazionale degli Stati in cui erano attive le succursali.

Poiché non risulta che il

Tribunale federale abbia avuto modo di prendere posizione sulle recenti

critiche alla sua giurisprudenza, appare opportuno esaminarle in questa sede,

ancorché limitatamente all’ipotesi verificatasi nel caso concreto, ovvero al

sequestro di un credito diretto contro una succursale estera di una banca

svizzera, quando il debitore contro cui il sequestro è diretto è domiciliato in

Svizzera.

3.4

La

banca ricorrente pretende anzitutto che i provvedimenti impugnati violerebbero

il principio della territorialità, secondo cui uno Stato non può esercitare

poteri costrittivi sul territorio di un altro Stato. Inoltre, sostiene che, in

assenza di riconoscimento a Singapore delle decisioni fiscali di richiesta di

garanzie, questi provvedimenti non potrebbero comunque esplicare effetti

vincolanti nei confronti della ricorrente.

a) Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. DTF 128 III 474,

cons. 3.1; 118 III 10, cons. 4; 116 III 109, cons. 5b; 114 III 32; 109

III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4) e la dottrina quasi unanime (ad es. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a

éd., Zurigo 1997/1999, n. 3 ad art. 272; Gilliéron,

op. cit., n. 39 ad art. 272; Stoffel/Chabloz,

n. 40 ad art. 272), i crediti vantati da un escusso con domicilio o sede in

Svizzera possono essere qui sequestrati anche se il terzo debitore ha il

domicilio o la sede all’estero (per una formulazione chiara della regola: STF

20.

marzo 2005 [7B.228/2005], cons. 2.2). L’CO 1, nel circondario del quale PI 1

è domiciliato, era pertanto competente per procedere al sequestro di tutti i

suoi crediti non incorporati in cartevalori né garantiti da pegni situati

all’estero.

b) Questa giurisprudenza

non lede il principio della territorialità, dal momento che la Svizzera può

legittimamente pretendere di esercitare la propria sovranità sull’escusso per

il fatto che egli ha il domicilio o la sede sul territorio nazionale (cfr. Nagel/ Gottwald, Internationales

Zivilprozessrecht, 5a ed., Münster/Colonia 2002, n. 69 ad § 17).

Ciò è tanto più vero in casi come quello in esame in cui la sede principale del

terzo debitore si trova in Svizzera, atteso che la sovranità svizzera si

estende allora anche sulla persona del terzo debitore, così come sui suoi beni

mobili ed immobili situati in Svizzera. In effetti, il foro esecutivo

dell’esecuzione che l’ufficio, in base all’art. 100 LEF, un aggiudicatario o un

cessionario (ai sensi dell’art. 131 LEF) dei crediti dell’escusso dovesse

promuovere contro la banca si trova in Svizzera (art. 46 cpv. 2 LEF; cfr. pure

infra cons. 3.6).

c) Tale conclusione non

muta pur volendo considerare la succursale estera di una banca svizzera come una

persona giuridica indipendente – ciò che non è (cfr. infra cons. 4.1/a) –,

giacché anche il pignoramento di crediti diretti contro un terzo debitore

all’estero non lede la sovranità dello Stato in cui ha il domicilio o la sede

(cfr. DTF 52 III 1; Audétat, op.

cit., p. 101 ad I/c, p. 105 e p. 107 ad III, con rif.; R. Geimer, Internationa­les

Zivilprozessrecht, 5a ed., Colonia 2005, n. 3211 ss.). I crediti non hanno

infatti dimensione spaziale e il loro collegamento a uno Stato piuttosto che a

un’altro dipende da criteri soggettivi. E in ogni caso lo Stato in cui è

domiciliato il terzo debitore può liberamente decidere se ammettere o no gli

effetti giuridici del sequestro decretato nello Stato in cui ha domicilio

l’escusso (cfr. Geimer, op. cit.,

n. 3208; Nagel/Gottwald, op. cit.,

n. 65 ad § 17). La dottrina che, onde prevenire conflitti di competenza

positivi, propugna una (auto)limitazione della competenza delle autorità

esecutive dello Stato in cui l’escusso ha il domicilio o la sede (Staehelin, op. cit., p. 262 ad II; Markus, Drittschuldners Dilemma, BlSchK

2005, p. 12 ad b), misconosce il pericolo inverso di conflitti di competenza

negativi e il fatto che il rischio di doppio pagamento che incombe sul terzo debitore,

perché insito nei sistemi giuridici che applicano il principio di territorialità

in modo stretto, non può essere risolto in modo astratto ma va affrontato al

momento in cui si pone concretamente (cfr. Jaques,

Appunti sulla notifica di atti giudiziari all’estero e dall’estero in materia

civile e commerciale, RtiD I-2006, p. 806-807; cfr. pure Geimer, op. cit., n. 3268 e 3257).

d) Il fatto poi che le

ingiunzioni dell’ufficio di esecuzione indirizzate – nel caso concreto:

indirettamente – al terzo debitore all’estero (senza riguardo al fatto che esso

sia una persona fisica, una persona giuridica oppure una succursale) possano

eventualmente rimanere senza effetti nello Stato del suo domicilio o della sua

sede non è determinante; e ciò per diversi motivi.

aa) Anzitutto, la validità

del sequestro (e del pignoramento) è indipendente dall’esistenza o

dall’inesistenza di misure conservative ai sensi dell’art. 99 LEF (ad. es. DTF

107.

III 70; 109 III 11, cons. 2a; Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 10 ad art.

99; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad

art. 99; de Gottrau, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 91).

bb) D’altronde, i crediti

dell’escusso contro la banca possono, in linea di massima, essere fatti valere

in un’esecuzione promossa contro la stessa al foro della sua sede principale

(art. 46 cpv. 2 LEF; cfr. pure supra cons. 2.1/b e infra cons. 4.1/c).

cc) In ogni caso, il

sequestro o il pignoramento, seppure non possa essere intimato al terzo

debitore – segnatamente quando lo Stato dov’egli è domiciliato rifiuta di

trasmettergli l’avviso dell’art. 99 LEF (cfr. DTF 74 III 3) –, non rimane senza

effetti. L’escusso perde infatti il diritto di disporre del credito sequestrato

o pignorato (art. 96 et 275 LEF) : egli non è quindi più abilitato ad

incassarlo né a cederlo. Inoltre è tenuto a consegnare all’ufficio le somme che

il terzo debitore gli ha eventualmente versato o gli verserà e si espone a

sanzioni penali se disattende questi obblighi (art. 169 CP). Il debitore deve

inoltre collaborare all’esecuzione del sequestro o del pignoramento, fornendo

informazioni sui propri beni (art. 91 cpv. 1 LP) – compresi quelli situati

all’estero – e consegnandoli all’ufficio (cfr. Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n° 7 e 10 ad art. 91), il quale può anche esigere dal debitore il

versamento del saldo attivo dei suoi conti. Vero è che se il terzo debitore,

con domicilio o sede all’estero, rifiuta di fornire la sua prestazione,

l’ufficio svizzero non potrà esercitare alcun potere di costrizione sui suoi

beni situati all’estero né sulla sua persona per mezzo di una denuncia penale

(riservati i casi in cui si può far capo all’assistenza giudiziaria in materia

penale, cfr. Staehelin, op. cit.,

p. 275 ad A e p. 281 ad C), ma gli rimane comunque la possibilità di

aggiudicare o di cedere il credito all’escutente o a un terzo affinché questo

promuova un’esecuzione nello Stato di domicilio del terzo debitore, ritenuto

che non si può a priori escludere che gli effetti materiali dell’aggiudicazione

avvenuta in Svizzera possano essere riconosciuti all’estero (Nagel/Gottwald, op. cit., n. 23 ad § 17; nello

stesso senso nella situazione – speculare – di un’aggiudicazione all’estero, Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 ad art. 13). Ad ogni modo, la semplice eventualità

di problemi giuridici che non si siano ancora concretizzati al momento attuale

non può certamente giustificare l’annullamento del sequestro.

3.5

La censura fondata sul

fatto – peraltro non dimostrato – che il luogo d’esecuzione

degli obblighi della banca ricorrente si troverebbe presso la “sede” della sua succursale

di Singapore è irrilevante. Non si può porre a carico del creditore

sequestrante l’onere di provare che il luogo di esecuzione del credito da

sequestrare – luogo che le parti possono determinare in ogni momento a propria

discrezione – si trova nel circondario del giudice adito (cfr. DTF 107 III 151,

cons. 4b; Jeanneret/De Both, op. cit., pp. 180 s. ad 3;

nello stesso senso per quanto riguarda il pignoramento di crediti: Audétat, op. cit., p. 87-88 ad 1 e p.

90.

ad IV). Per i medesimi motivi, sono pure indifferenti, per

quanto riguarda la competenza territoriale dell’Ufficio, sia il foro

giudiziario per i litigi derivanti dalle relazioni contrattuali fra il cliente

e la banca, sia il diritto applicabile ai crediti sequestrati, fermo restando

che le pattuizioni delle parti relative al luogo di adempimento e al foro

giudiziario sono invece vincolanti per l’aggiudicatario e il cessionario (cfr. Nagel/Gottwald,

op. cit., n. 70 ad § 17; Geimer,

op. cit., n. 3213).

3.6

L’art.

50.

cpv. 1 LEF prevede sì un foro esecutivo al luogo (detto anche “sede” in

senso non tecnico) dove la succursale di una società con sede all’estero è

iscritta in Svizzera, ma tale foro non è esclusivo. Anzi, alla condizione di

cui all’art. 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento decretato alla sede principale

estera prevale sull’esecuzione promossa alla “sede” (svizzera) della succursale

in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LEF. In ambito bancario, il semplice fatto che una

procedura di riconoscimento del fallimento di una banca estera sia pendente in

Svizzera è addirittura sufficiente ad escludere l’apertura del fallimento delle

sue succursali al foro dell’art. 50 LEF (cfr. Bollettino CFB 48/2006, p. 223 ad

art. 3). Non si può pertanto trarre da questa norma la conclusione alla quale

giungono i ricorrenti. In ogni caso, risulta chiaramente dall’art. 46 cpv. 2

LEF che il foro di un’esecuzione diretta contro una banca con sede in Svizzera

si trova presso quella sede, indipendentemente dal luogo dove le sue succursali

– che sono prive di personalità giuridica e di patrimonio proprio (cfr. infra

cons. 4.1/a) – hanno la “sede” (cfr. Gilliéron,

op. cit., n. 32 ad art. 46).

3.7

Nemmeno

la sentenza (non pubblicata) dell’Obergericht di Zurigo del 17 dicembre 2004

giova alla tesi della ricorrente. Oltre che contraria alla giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 128 III 473 e segg.), essa

concerne infatti un’ipotesi diversa di quella qui in esame, ossia il caso di un

debitore (e titolare del credito sequestrato) domiciliato all’estero. PI 1 è

invece domiciliato in Svizzera e quindi sottostà alla giurisdizione delle

autorità svizzere.

3.8

Infine,

la sentenza 13 settembre 2006 del Tribunale federale penale si riferisce

a un sequestro penale e non a un sequestro disciplinato dalla LEF. Essa accerta

una violazione della sovranità estera senza esame della natura giuridica

(civile) dei diritti sequestrati e segnatamente senza che venga affrontato il

problema della localizzazione dei crediti. Orbene, come già menzionato (supra

ad cons. 3.4/c), la situazione in ambito civile è diversa. La censura fondata

sulla violazione della sovranità estera perde comunque ogni rilevanza qualora

il sequestro venga notificato, come nel caso in esame, nello Stato in cui è

stato decretato il sequestro presso la sede principale del terzo debitore (cfr.

Nagel/Gottwald, op. cit., n. 69 ad § 17).

3.9

A

titolo sussidiario, RI 1 si oppone d’altronde specificatamente al sequestro dei

beni di cui PI 1 è solo avente diritto economico. Anche tale censura è da respingere.

È ben vero che, secondo la giurisprudenza, è nullo il sequestro di conti il cui

avente diritto economico è il debitore, qualora l'identità dei titolari dei

conti non sia indicata nel decreto di sequestro (DTF 130 III 579 ss.; CEF 26

gennaio 2006 [15.05.115], cons. 3.3). Queste sentenze riguardano però situazioni

in cui il decreto di sequestro non precisava il numero del conto da

sequestrare, ossia sequestri generici (“Gattungsarreste”). Nel caso in esame,

invece, due relazioni bancarie (n° __________ e __________) sono state

designate con precisione. Il loro sequestro va pertanto confermato,

indipendentemente dal fatto di sapere se PI 1 ne sia il titolare o l’avente

diritto economico, perché la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati rientra

nell’esclusiva competenza dell’autorità di sequestro, rispettivamente del

giudice competente ai sensi degli art. 106 e segg. LEF.

4.

Nel

suo ricorso, PI 1 chiede che: 1) siano dichiarate nulle le quattro

notificazioni di sequestro effettuate dall’CO 1 il 14 luglio 2006 all’indirizzo

di RI 1, __________ limitatamente al conto n. __________ aperto presso la sua

succursale di Singapore, 2) sia annullato il sequestro e 3) sia accertata l’incompetenza

dell’CO 1 a sequestrare crediti di pertinenza dell’escusso incorporati in

cartevalori depositate o detenute al di fuori del territorio svizzero.

4.1

Il

ricorrente fonda la sua contestazione degli avvisi di sequestro di crediti

(art. 99 e 275 LEF) sul fatto che le succursali estere di RI 1 sarebbero da

considerare, dal punto di vista bancario, economico ed esecutivo, entità

indipendenti dalla sede principale – al pari di società figlie –, di modo che

questi avvisi sarebbero dovuti essere trasmessi, in via rogatoriale,

direttamente alle succursali e non alla sede principale.

a) In

realtà, le succursali, al contrario delle società facenti parte di un gruppo,

non hanno personalità giuridica propria (cfr. ad es. Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches

Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, n. 12 ad § 23) né un patrimonio

proprio (cfr. Gauch, op. cit., n.

2145.

ss.; Lombardini, Droit

bancaire suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n. 33 ad cap. II e n. 69 ad cap.

IV) e nemmeno una sede nel senso giuridico del termine (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 18 ad § 23). L’intero

patrimonio della società, compresi i suoi beni in Svizzera, garantiscono tutti

i suoi debiti, inclusi quelli contratti da rappresentanti di succursali (cfr.

art. 3 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza sul fallimento bancario, RS 952.812.32). Anche

dal profilo bancario la debitrice dei clienti delle succursali risulta essere

la banca in quanto tale e non le succursali medesime.

b) Gli

avvisi di cui all’art. 99 LEF potevano pertanto validamente essere comunicati

alla sede (principale) della banca a qualunque membro dell’amministrazione o

della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (cfr. art. 65

cpv. 1 n. 1 LEF per analogia). Una notifica in via rogatoriale all’indirizzo

della succursale estera non era necessaria (cfr. Manuel pratique sur le

fonctionnement de la Convention Notification de la Haye, 3a ed.,

L’Aia 2006, n. 39 a contrario). Non si verifica quindi nessuna violazione del

principio di territorialità, l’ingiunzione essendo indirizzata alla sede

principale, alla quale appartiene la scelta degli averi (in Svizzera o

all’estero) da utilizzare per far fronte ai suoi obblighi nei confronti

dell’escusso.

c) Il

ricorrente sostiene inoltre che la sede principale della banca non sarebbe in

grado di dare seguito all’ordine dell’CO 1, in quanto il “rigoroso” segreto

bancario previsto dal diritto di Singapore vieterebbe alla succursale di

trasmettere alla sede principale svizzera informazioni riguardanti la clientela

e le relazioni bancarie con quest’ultima. Tale affermazione, priva di

dimostrazione, non figura nel ricorso della banca. Non è comunque necessario

verificarne il fondamento. In effetti, l’Ufficio, in virtù dell’art. 99 LEF,

era tenuto ad avvisare la banca dell’esistenza del sequestro e delle sue

conseguenze civili indipendentemente dall’esito del provvedimento. Spetterà se

del caso alla banca dimostrare all’Ufficio di non essere praticamente e

giuridicamente in grado di esigere dalle sue succursali estere informazioni

sulle relazioni sequestrate. Se così fosse, l’Ufficio valuterà se realizzare i

crediti dell’escusso quali crediti contestati, dopo aver tentato, se

necessario, di ottenere informazioni tramite PI 1 (interrogatorio, ispezione

del domicilio e degli uffici) e/o tramite l’autorità (Amministrazione federale

delle contribuzioni) incaricata dell’inchiesta penale amministrativa diretta

contro il debitore per sottrazione d’imposta, rispettivamente per frode fiscale

(cfr. doc. F). Potrà anche chiedere al debitore di autorizzare la sede

principale svizzera della banca a chiedere informazioni alle sue succursali

estere sui conti che gestiscono per conto del medesimo. Del resto, in ogni modo,

l’ingiunzione fondata sull’art. 99 LEF dev’essere confermata affinché la banca

sia obbligata a bloccare e a consegnare all’Ufficio ogni somma che venisse

trasferita dai conti aperti presso le succursali estere su conti in essere

presso la banca in Svizzera e intestati a PI 1 o che RI 1 sa essere riconducibili

al debitore.

d) Per

il resto, gli altri argomenti di PI 1 (luogo d’esecuzione dei crediti

sequestrati e diritto applicabile, art. 50 LEF) sono già stati respinti ai

considerandi 3.5 e 3.6. Inoltre, pare piuttosto dubbia la facoltà del creditore

di poter promuovere un’esecuzione contro l’escusso a Singapore, già per il solo

fatto che vanta crediti di diritto pubblico (imposte). D’altronde, non è detto

che il diritto di Singapore preveda un foro esecutivo nei casi in cui, come

nella fattispecie, il debitore è domiciliato all’estero (la LEF, per esempio,

non prescrive un foro esecutivo per il solo motivo che beni del debitore si

trovino in Svizzera ma esige un legame sufficiente tra il suo territorio e la

pretesa vantata dal creditore, art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il sequestro, per quanto

riguarda gli eventuali crediti di PI 1 contro RI 1 non incorporati in titoli

depositati all’estero, va pertanto confermato.

4.2

PI 1

rileva a ragione che eventuali crediti e diritti suoi incorporati in

cartevalori (in particolare azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca)

depositate materialmente all’estero sono da considerare situati all’estero

(cfr. ad es. DTF 92 III 24 ss., cons. 3; Stoffel/Chabloz,

n. 39 ad art. 272) e non possono pertanto, in quanto tali, essere sequestrati

in Svizzera. Per contro, l’Ufficio può validamente sequestrare il diritto

dell’escusso nei confronti della banca alla restituzione di tutti i titoli di

sua proprietà, sia quelli depositati materialmente all’estero che quelli

dematerializzati (cfr. DTF 108 III 98, cons. 3; 105 III

121, cons. 2c; 102 III 94, cons. 4-5; Stoffel/Chabloz,

n. 41 ad art. 272; Gilliéron, op.

cit., n. 43 ad art. 272; O. Favre,

Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, tesi Zurigo

2002, p. 201 s. ad B.1 e p. 204 ad C). Il ricorso va pertanto accolto su

questo punto, ancorché solo parzialmente.

5.

I due ricorso vanno di conseguenza parzialmente accolti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 275 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 24 luglio e 21 agosto 2006 di RI 1, __________,

rispettivamente 4 e 23 agosto 2006 di PI 1, __________, sono congiunte.

2.

I

ricorsi 24 luglio 2006 (inc. 15.06.88) e 21 agosto 2006 (inc. 15.06.105) di RI

1, __________, sono parzialmente accolti.

2.1

Di

conseguenza, la posizione n. 2 dei verbali di sequestro n. __________, __________,

__________ e __________ è modificata come segue:

“Presso RI 1, __________, si sequestrano -

sino a concorrenza dei crediti in esecuzione - tutti i crediti di PI 1 nei

confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che non siano

incorporati in cartevalori

depositate materialmente al di fuori del territorio svizzero, e in

particolare la relazione bancaria n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________,

Singapore __________, della quale il debitore risulta essere

l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il sequestro verte anche su

eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in restituzione di titoli

di sua proprietà.”

2.2

La

posizione n. 1 dei verbali di sequestro n. __________, __________, __________ e

__________ è modificata come segue:

“Presso RI 1, __________, si

sequestrano - sino a concorrenza dei crediti in esecuzione - tutti i crediti

di PI 1 nei confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che

non siano incorporati in cartevalori depositate materialmente al

di fuori del territorio svizzero, e in particolare la relazione bancaria n. __________

presso RI 1 Singapore Branch__________, Singapore __________, della quale il

debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il

sequestro verte anche su eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in

restituzione di titoli di sua proprietà.”

3.

I

ricorso 4 agosto 2006 (inc. 15.06.101) e 23 agosto 2006 (inc. 15.06.104) di PI

1, __________, sono parzialmente accolti.

3.1

Di

conseguenza, la posizione n. 2 dei verbali di sequestro n. __________, __________,

__________ e __________ del 14 luglio 2006 è modificata come segue:

“Presso RI 1, __________, si sequestrano

- sino a conoscenza dei crediti in esecuzione - tutti i crediti di PI 1 nei

confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che non siano

incorporati in cartevalori

depositate materialmente al di fuori del territorio svizzero, e in

particolare la relazione bancaria n. __________ presso RI 1 Singapore Branch__________,

Singapore __________, della quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o

l’avente diritto economico; il sequestro verte anche su eventuali diritti di PI

1.

nei confronti della banca in restituzione di titoli di sua proprietà.”

3.2

La

posizione n. 1 dei verbali di sequestro n. __________, __________, __________ e

__________ dell’11 agosto 2006 è modificata come segue:

“Presso RI 1, __________, si

sequestrano - sino a concorrenza dei credit in esecuzione - tutti i crediti

di PI 1 nei confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che

non siano incorporati in cartevalori depositate materialmente al

di fuori del territorio svizzero, e in particolare la relazione bancaria n. __________

presso RI 1 Singapore Branch, __________, Singapore __________, della quale il

debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il

sequestro verte anche su eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in

restituzione di titoli di sua proprietà.”

3.3

Le

notificazioni dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________ effettuate

dall’CO 1 il 14 luglio 2006 all’indirizzo di RI 1, __________, sono modificate

nel senso che l’oggetto del sequestro è indicato con la stessa formulazione di

cui al dispositivo 3.1 di cui sopra.

3.4

Le

notificazioni dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________

effettuate dall’CO 1 l’11 agosto 2006 all’indirizzo di RI 1, __________, sono

modificate nel senso che l’oggetto del sequestro è indicato con la stessa

formulazione di cui al dispositivo 3.2 di cui sopra.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Intimazione

a:

– avv.

__________, St. legale RA 1, __________;

– avv. __________, __________;

– RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma

dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla

notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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