15.2006.88
Sequestro di conti bancari aperti presso una succursale estera di una banca con sede in Svizzera. Territorialità. Designazione dei conti da sequestrare. Notifica dell'avviso di sequestro. Cartevalori
15 giugno 2007Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2006.88
Data decisione, Autorità:
15.06.2007, CEF
Titolo:
Sequestro di conti bancari aperti presso una succursale estera di una banca con sede in Svizzera. Territorialità. Designazione dei conti da sequestrare. Notifica dell'avviso di sequestro. Cartevalori depositate materialmente all’estero.
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 99 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 275 LEF
Incarti n.
15.2006.88
15.2006.101
15.2006.104
15.2006.105
Lugano
15 giugno
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 24 luglio 2006, rispettivamente
4, 21 e 23 agosto 2006 di
RI 1
rappr. dall’avv. __________, RA 1
e di
PI 1
rappr. dagli avv. Mario Postizzi e Goran
Mazzucchelli, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione dei
sequestri n. __________, __________, __________ e __________, nonché n. __________,
__________, __________, __________, avvenuta il 14 luglio 2006, rispettivamente
l’11 agosto 2006, nei confronti di PI 1 sui suoi attivi presso RI 1 ad istanza
di
1. Confederazione
Svizzera, Berna
2. Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
3. PI 4
4. PI 5
tutti rappr. dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 14 luglio 2006, l’Ufficio esazione e condoni ha emesso nei
confronti di PI 1, in parte a titolo personale e in parte quale responsabile
solidale delle imposte sottratte dalla società __________, quattro richieste di
garanzia ai sensi degli art. 169 LIFD e 248 LT a nome e per conto della
Confederazione Svizzera, dello Stato del Canton Ticino e dei Comuni di PI 4 e PI
5, a garanzia di crediti fiscali relativi agli anni dal 1994 al 2004, che
ammontano a fr. 4'499'000.--, rispettivamente a fr. 6'894'000.--, fr.
4'000'000.-- e fr. 2'138'000.--, oltre interessi dal 15 luglio 2006.
Lo stesso giorno, l’Ufficio esazione e condoni ha emesso quattro
decreti di sequestro ai sensi degli art. 170 LIFD e 249 LT, a garanzia dei
suddetti crediti, indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF e tra gli oggetti da sequestrare segnatamente “il credito vantato nei confronti RI 1, __________ (ed
in tutte le sue succursali secondo la sentenza BlSchK 2000, p. 142). In
particolare la relazione bancaria n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________,
della quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto
economico”.
B. Sempre
il 14 luglio 2006, l’CO 1 ha notificato i sequestri a RI 1, con la seguente
diffida: “siete avvertiti che
per essere valido ogni pagamento dovrà d’ora innanzi essere effettuato
all’Ufficio sottoscritto; se è fatto al debitore escusso, il pagamento potrà
essere chiesto una seconda volta. Se e in quanto il debito è esigibile, siete
diffidati a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio o a dichiarare subito se
riconoscete il debito o se lo contestate e per quali motivi”.
C. Con
ricorso 24 luglio 2006 (inc. 15.06.88), RI 1 ha chiesto la revoca dei sequestri
“nella misura in cui essi si riferiscono a crediti di PI 1 nei confronti di
filiali estere, in particolare a Singapore, della ricorrente, e/o a beni di cui
PI 1 è avente diritto economico”. La banca contesta la competenza territoriale
dell’CO 1, ritenendo che i crediti dell’escusso nei confronti di succursali
estere siano localizzati nello Stato in cui la succursale ha la sede, e ciò per
diversi motivi:
– i
crediti contro la succursale sono retti dal diritto bancario dello Stato in cui
è registrata (in particolare per quanto attiene all’organizzazione della
succursale, al segreto bancario e alla protezione dei dati) e dalle condizioni
generali del contratto;
– il
luogo d’esecuzione si trova presso la sede della succursale;
– anche
l’unico foro per litigi derivanti dalle relazioni contrattuali fra il cliente e
la banca – se solvibile – si trova presso la sede della succursale.
Tale
conclusione troverebbe conferma all’art. 50 cpv. 1 LEF. I sequestri in esame
violerebbero pertanto il principio della territorialità e non potrebbero
esplicare effetti all’estero in mancanza di un riconoscimento a Singapore.
Questo principio –sottolinea la banca- è del resto stato sancito
dall’Obergericht di Zurigo in una sentenza del 17 dicembre 2004. RI 1 si oppone
d’altronde al sequestro dei beni di cui PI 1 è l’avente diritto economico,
siccome le generalità dei titolari formali dei conti da sequestrare non sono
state indicate nei decreti di sequestro.
D. Il 2
agosto 2006, il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda ricorsuale
volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo.
E. Con
ricorso del 4 agosto 2006 (inc. 15.06.101), anche PI 1 è insorto contro
l’esecuzione dei sequestri. Anzitutto, egli evidenzia come i suoi crediti
incorporati in cartevalori (in particolare azioni e obbligazioni) depositate o
detenute da succursali estere di RI 1 non sono sequestrabili, dal momento che
sono oggetti mobili situati fuori dalla Svizzera. Per quanto concerne i suoi
crediti non incorporati in cartevalori, il ricorrente sostiene che le diffide
di cui all’art. 99 LEF non potevano essere notificate alla sede principale
della banca in Svizzera, la quale non potrebbe essere considerata come
debitrice dei crediti sequestrati. Dette intimazioni violerebbero inoltre la
sovranità territoriale della Repubblica di Singapore. Il ricorrente pretende
infatti che, dal punto di vista del diritto bancario, non sussisterebbe
differenza sostanziale tra una succursale estera e una società figlia (filiale)
giuridicamente autonoma, conclusione che poggia sulle seguenti considerazioni:
– il luogo di pagamento è situato all’estero;
– l’ordinamento giuridico-bancario di Singapore prevede un rigoroso
segreto bancario, che implica un divieto di trasmettere informazioni
riguardanti la clientela e le relazioni bancarie con quest’ultima alla sede
principale svizzera;
– la stessa LEF, al suo art. 50 cpv. 1, si scosta da una visione
prettamente civilistica a favore di un approccio economico-commerciale;
– non vi è motivo di dubitare che gli averi bancari presso la
succursale estera possono essere oggetto di una procedura esecutiva da parte
delle autorità di Singapore.
F. Il
10 agosto 2006, l’Ufficio esazione e condoni, sempre sulla base delle suddette
richieste di garanzia del 14 luglio 2006, ha emesso quattro nuovi decreti di
sequestro (ai sensi degli art. 170 LIFD e 249 LT), in ogni punto identici a
quelli del 14 luglio se non per quanto concerne il numero della relazione
bancaria (n° 70'032 invece di 70'175).
G. Con
ricorsi del 21 agosto (inc. 15.06.105), rispettivamente del 23 agosto 2007
(inc. 15.06.104), sia RI 1 che PI 1 hanno impugnato l’esecuzione dei decreti di
sequestro del 10 agosto 2006, con motivazioni sostanzialmente identiche a
quelle esposte nei ricorsi precedenti.
H. Sulle
osservazioni 17, 18 agosto e 1° settembre 2006 dell’Ufficio esazione e condoni,
nonché 27 luglio, 23 agosto e 4 settembre 2006 dell’CO 1, si dirà, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere
congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando
sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove
formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
I
ricorsi di RI 1 e di PI 1 sono tutti e quattro riferiti all’esecuzione di sequestri
fiscali decretati a favore dei medesimi crediti, vertono su conti aperti presso
la stessa banca e sono motivati allo stesso modo. Le quattro cause possono
pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
2.
È legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale,
pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n.
168.
ad art. 17).
2.1
La legittimazione di PI 1 è pacifica poiché i provvedimenti
impugnati vertono sul suo patrimonio.
2.2
La
legittimazione di RI 1 merita invece un esame
particolare.
a) Secondo
la giurisprudenza federale (DTF 112 III 1 cons. 1d e
implicitamente anche DTF 125 III 391), il terzo debitore è legittimato a
ricorrere contro il sequestro per salvaguardare i diritti che la legge gli
accorda. La sua legittimazione non è quindi sempre data (cfr. DTF 79 III 3), ma
egli deve rendere verosimile che il sequestro pregiudica in modo rilevante i
propri interessi di fatto (arrecando importanti disturbi alla sua attività
economica, cfr. DTF 80 III 124 s., cons. 2, 96 III 109 cons. 1) o lede i
propri diritti (ad esempio in caso di carente indicazione dell’importo massimo
da sequestrare, cfr. DTF 103 III 37 s., cons. 1).
b) Nel caso di specie, ci si potrebbe
chiedere se RI 1 abbia davvero un interesse autonomo a contestare i sequestri
accanto al debitore (parte direttamente lesa). Questa Camera ammette la
legittimazione indipendente della banca per quanto concerne la questione
dell’estensione del suo obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 91 cpv. 4 LEF
(CEF 14 giugno 2005 [15.05.33], cons. 1). La banca non sembra invece poter fare
valere alcun interesse degno di protezione a contestare il sequestro di conti
di cui il debitore è l’avente diritto economico nell’ipotesi in cui, come nella
fattispecie, anche il cliente ha interposto ricorso contro il sequestro, per di
più senza sollevare tale contestazione (cfr. CEF 26 gennaio 2006 [15.05.115],
cons. 2.2). La questione della legittimazione della banca può comunque essere
lasciata aperta, perché le censure di RI 1 tendono all’accertamento della
nullità dei sequestri, sia a causa dell’asserita incompetenza territoriale
dell’CO 1 (cfr. infra cons. 3.1) sia per l’insufficiente designazione dei
titolari dei conti da sequestrare (cfr. infra cons. 3.9), nullità che va
accertata d’ufficio a prescindere dalla presenza di un’impugnazione (art. 22
cpv. 1 LEF).
3.
Occorre
esaminare in primo luogo la questione della nullità dei sequestri dei crediti
del debitore nei confronti di succursali estere della banca, senza riguardo al
fatto che essi siano incorporati o no in cartevalori.
3.1
A
partire dalla riforma del diritto esecutivo entrata in vigore il 1° gennaio
1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al
solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure
d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF
(e richiamati all’art. 275 LEF) (DTF 129 III 203
cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio
2003.
[15.2003.13]; 22 novembre 2001 [15.2001.286]; 6
marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/
Monaco 2005, n. 10 ss. ad art. 275).
Le
autorità di esecuzione forzata devono comunque esaminare d’ufficio la propria
competenza territoriale e rifiutare di dare seguito a un decreto di sequestro
emanato da un’autorità territorialmente incompetente, dal momento che in tali
ipotesi il decreto, rispettivamente il verbale di sequestro, sono in linea di
principio nulli (cfr. DTF 129 III 203, c. 2.3; 118 III 9; 116 III 109, cons. 5a; 114 III 36, cons. 2; 112 III 117, cons. 2, con rif.; Stoffel/ Chabloz, op. cit., n. 36 ad
art. 275; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45
ad § 10 e n. 38 ad § 51; Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24 ad art. 275; contra: Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 275;
Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed.,
Zurigo 1997/1999, n. 5 ad art. 275), tranne nel caso (non verificatosi
nella fattispecie) in cui il debitore è domiciliato all’estero (cfr. DTF 63 III 44 s.; CEF 12 novembre 2004 [15.04.153], cons. 2.1;
26.
gennaio 2006 [15.05.115], cons. 1). La censura rientra pertanto tra
quelle che possono essere esaminate d’ufficio, anche in assenza di un valido
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (art. 22 cpv. 1 LEF).
3.2
Il Tribunale federale
ha già avuto modo di stabilire che l’ufficio di esecuzione, nel circondario del
quale è situata la sede principale di una banca, è competente per sequestrare,
rispettivamente pignorare, tutti i conti aperti presso le succursali estere
della banca (DTF 128 III 473 ss.; STF del 14 febbraio 2001
[7B.28/2001], cons. 3). Contrariamente a quanto afferma PI 1, solo la
prima delle decisioni citate è stata emanata in una fattispecie in cui il
debitore era domiciliato all’estero (e si fonda sulla dottrina apparentemente
unanime a quel momento, cfr. Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurigo 1974, n.
2164; D. Staehelin, Die internationale
Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, p.
266.
ad G i.f.; Gassmann,
Arrest im internationalen Rechtsverkehr, tesi Zurigo 1998, p. 57), mentre la
seconda sentenza federale si riferisce ad un caso simile a quello in esame,
ossia concerne un debitore (sequestrato) domiciliato in Svizzera. Del resto, se
si ammette il principio posto dal Tribunale federale nelle ipotesi in cui il
debitore è domiciliato all’estero lo si deve accettare a maggior ragione nei
casi in cui egli ha il domicilio in Svizzera, visto che nella seconda ipotesi
la sovranità svizzera si esercita non solo sulla banca (la cui sede principale
si trova per ipotesi in Svizzera) ma anche sul debitore. Secondo tale
giurisprudenza, che è vincolante per le autorità di vigilanza cantonali, sia
l’autorità fiscale sia l’ufficio di esecuzione erano territorialmente
competenti, nel caso concreto, per decretare, rispettivamente per eseguire il
sequestro di tutti i crediti di PI 1 non incorporati in titoli depositati all’estero.
3.3
Contro questa
giurisprudenza, diversi autori – ma non tutti (Gasser, ZbJV 2003, p. 464; Naegeli/Vetter,
Zur Anerkennung und Vollstreckung euro-internationaler Arrestbefehle in der
Schweiz, AJP 2005, 1319; Bauer,
Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 55
ad art. 275; Jaques, La saisie et
le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit
économique, ZZZ 2005, p. 346 ad 4.1; Ochsner,
Exécution du séquestre, JdT 2006 II 85) – hanno espresso dubbi e critiche (Lembo, Le séquestre des comptes des
succursales requis au siège de la banque : une porte ouverte au séquestre
investigatoire ?, AJP 2003, p. 804 e seg. ad 4 e p. 806; Zondler, Schweizer Arrest auf
Vermögenswerte im Ausland ?, PJA 2005, p. 573 e segg.; I. Meier, Internationales
Zivilprozessrecht und Zwangsvollstreckungsrecht, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2005, p. 211 e seg.; Jeandin/Lombardini,
Le séquestre en Suisse d’avoirs bancaires à l’étranger: fiction ou réalité ?,
AJP 2006, p. 967 e segg. ; Jeanneret/de Both, Séquestre international, for
du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers,
SJ 2006 II 181-182; T. Audétat, Die Internationale Forderungspfändung
nach schweizerischem Recht, tesi Berna 2007, p. 149), basandosi su argomenti in
gran parte ripresi dai ricorrenti. Essi richiamano inoltre a sostegno della loro
tesi una decisione dell’Obergericht di Zurigo del 17 dicembre 2004
(NR040060; doc. G allegato al ricorso di PI 1 e www.arrestpraxis.ch/media/downloads/
og_ zh_ 171204.pdf). Occorre da ultimo menzionare, quand’anche emanata in
un contesto diverso, una sentenza del 13 settembre 2006 (BV.2006.35), con cui
il Tribunale federale penale ha annullato il sequestro (penale) di conti
bancari aperti presso una banca svizzera (probabilmente gli stessi di quelli
oggetto del sequestro in esame), nella misura in cui erano gestiti dalle sue
succursali estere, in quanto il provvedimento è stato ritenuto lesivo della
sovranità nazionale degli Stati in cui erano attive le succursali.
Poiché non risulta che il
Tribunale federale abbia avuto modo di prendere posizione sulle recenti
critiche alla sua giurisprudenza, appare opportuno esaminarle in questa sede,
ancorché limitatamente all’ipotesi verificatasi nel caso concreto, ovvero al
sequestro di un credito diretto contro una succursale estera di una banca
svizzera, quando il debitore contro cui il sequestro è diretto è domiciliato in
Svizzera.
3.4
La
banca ricorrente pretende anzitutto che i provvedimenti impugnati violerebbero
il principio della territorialità, secondo cui uno Stato non può esercitare
poteri costrittivi sul territorio di un altro Stato. Inoltre, sostiene che, in
assenza di riconoscimento a Singapore delle decisioni fiscali di richiesta di
garanzie, questi provvedimenti non potrebbero comunque esplicare effetti
vincolanti nei confronti della ricorrente.
a) Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. DTF 128 III 474,
cons. 3.1; 118 III 10, cons. 4; 116 III 109, cons. 5b; 114 III 32; 109
III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4) e la dottrina quasi unanime (ad es. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a
éd., Zurigo 1997/1999, n. 3 ad art. 272; Gilliéron,
op. cit., n. 39 ad art. 272; Stoffel/Chabloz,
n. 40 ad art. 272), i crediti vantati da un escusso con domicilio o sede in
Svizzera possono essere qui sequestrati anche se il terzo debitore ha il
domicilio o la sede all’estero (per una formulazione chiara della regola: STF
20.
marzo 2005 [7B.228/2005], cons. 2.2). L’CO 1, nel circondario del quale PI 1
è domiciliato, era pertanto competente per procedere al sequestro di tutti i
suoi crediti non incorporati in cartevalori né garantiti da pegni situati
all’estero.
b) Questa giurisprudenza
non lede il principio della territorialità, dal momento che la Svizzera può
legittimamente pretendere di esercitare la propria sovranità sull’escusso per
il fatto che egli ha il domicilio o la sede sul territorio nazionale (cfr. Nagel/ Gottwald, Internationales
Zivilprozessrecht, 5a ed., Münster/Colonia 2002, n. 69 ad § 17).
Ciò è tanto più vero in casi come quello in esame in cui la sede principale del
terzo debitore si trova in Svizzera, atteso che la sovranità svizzera si
estende allora anche sulla persona del terzo debitore, così come sui suoi beni
mobili ed immobili situati in Svizzera. In effetti, il foro esecutivo
dell’esecuzione che l’ufficio, in base all’art. 100 LEF, un aggiudicatario o un
cessionario (ai sensi dell’art. 131 LEF) dei crediti dell’escusso dovesse
promuovere contro la banca si trova in Svizzera (art. 46 cpv. 2 LEF; cfr. pure
infra cons. 3.6).
c) Tale conclusione non
muta pur volendo considerare la succursale estera di una banca svizzera come una
persona giuridica indipendente – ciò che non è (cfr. infra cons. 4.1/a) –,
giacché anche il pignoramento di crediti diretti contro un terzo debitore
all’estero non lede la sovranità dello Stato in cui ha il domicilio o la sede
(cfr. DTF 52 III 1; Audétat, op.
cit., p. 101 ad I/c, p. 105 e p. 107 ad III, con rif.; R. Geimer, Internationales
Zivilprozessrecht, 5a ed., Colonia 2005, n. 3211 ss.). I crediti non hanno
infatti dimensione spaziale e il loro collegamento a uno Stato piuttosto che a
un’altro dipende da criteri soggettivi. E in ogni caso lo Stato in cui è
domiciliato il terzo debitore può liberamente decidere se ammettere o no gli
effetti giuridici del sequestro decretato nello Stato in cui ha domicilio
l’escusso (cfr. Geimer, op. cit.,
n. 3208; Nagel/Gottwald, op. cit.,
n. 65 ad § 17). La dottrina che, onde prevenire conflitti di competenza
positivi, propugna una (auto)limitazione della competenza delle autorità
esecutive dello Stato in cui l’escusso ha il domicilio o la sede (Staehelin, op. cit., p. 262 ad II; Markus, Drittschuldners Dilemma, BlSchK
2005, p. 12 ad b), misconosce il pericolo inverso di conflitti di competenza
negativi e il fatto che il rischio di doppio pagamento che incombe sul terzo debitore,
perché insito nei sistemi giuridici che applicano il principio di territorialità
in modo stretto, non può essere risolto in modo astratto ma va affrontato al
momento in cui si pone concretamente (cfr. Jaques,
Appunti sulla notifica di atti giudiziari all’estero e dall’estero in materia
civile e commerciale, RtiD I-2006, p. 806-807; cfr. pure Geimer, op. cit., n. 3268 e 3257).
d) Il fatto poi che le
ingiunzioni dell’ufficio di esecuzione indirizzate – nel caso concreto:
indirettamente – al terzo debitore all’estero (senza riguardo al fatto che esso
sia una persona fisica, una persona giuridica oppure una succursale) possano
eventualmente rimanere senza effetti nello Stato del suo domicilio o della sua
sede non è determinante; e ciò per diversi motivi.
aa) Anzitutto, la validità
del sequestro (e del pignoramento) è indipendente dall’esistenza o
dall’inesistenza di misure conservative ai sensi dell’art. 99 LEF (ad. es. DTF
107.
III 70; 109 III 11, cons. 2a; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 10 ad art.
99; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 99; de Gottrau, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 91).
bb) D’altronde, i crediti
dell’escusso contro la banca possono, in linea di massima, essere fatti valere
in un’esecuzione promossa contro la stessa al foro della sua sede principale
(art. 46 cpv. 2 LEF; cfr. pure supra cons. 2.1/b e infra cons. 4.1/c).
cc) In ogni caso, il
sequestro o il pignoramento, seppure non possa essere intimato al terzo
debitore – segnatamente quando lo Stato dov’egli è domiciliato rifiuta di
trasmettergli l’avviso dell’art. 99 LEF (cfr. DTF 74 III 3) –, non rimane senza
effetti. L’escusso perde infatti il diritto di disporre del credito sequestrato
o pignorato (art. 96 et 275 LEF) : egli non è quindi più abilitato ad
incassarlo né a cederlo. Inoltre è tenuto a consegnare all’ufficio le somme che
il terzo debitore gli ha eventualmente versato o gli verserà e si espone a
sanzioni penali se disattende questi obblighi (art. 169 CP). Il debitore deve
inoltre collaborare all’esecuzione del sequestro o del pignoramento, fornendo
informazioni sui propri beni (art. 91 cpv. 1 LP) – compresi quelli situati
all’estero – e consegnandoli all’ufficio (cfr. Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco
2005, n° 7 e 10 ad art. 91), il quale può anche esigere dal debitore il
versamento del saldo attivo dei suoi conti. Vero è che se il terzo debitore,
con domicilio o sede all’estero, rifiuta di fornire la sua prestazione,
l’ufficio svizzero non potrà esercitare alcun potere di costrizione sui suoi
beni situati all’estero né sulla sua persona per mezzo di una denuncia penale
(riservati i casi in cui si può far capo all’assistenza giudiziaria in materia
penale, cfr. Staehelin, op. cit.,
p. 275 ad A e p. 281 ad C), ma gli rimane comunque la possibilità di
aggiudicare o di cedere il credito all’escutente o a un terzo affinché questo
promuova un’esecuzione nello Stato di domicilio del terzo debitore, ritenuto
che non si può a priori escludere che gli effetti materiali dell’aggiudicazione
avvenuta in Svizzera possano essere riconosciuti all’estero (Nagel/Gottwald, op. cit., n. 23 ad § 17; nello
stesso senso nella situazione – speculare – di un’aggiudicazione all’estero, Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 ad art. 13). Ad ogni modo, la semplice eventualità
di problemi giuridici che non si siano ancora concretizzati al momento attuale
non può certamente giustificare l’annullamento del sequestro.
3.5
La censura fondata sul
fatto – peraltro non dimostrato – che il luogo d’esecuzione
degli obblighi della banca ricorrente si troverebbe presso la “sede” della sua succursale
di Singapore è irrilevante. Non si può porre a carico del creditore
sequestrante l’onere di provare che il luogo di esecuzione del credito da
sequestrare – luogo che le parti possono determinare in ogni momento a propria
discrezione – si trova nel circondario del giudice adito (cfr. DTF 107 III 151,
cons. 4b; Jeanneret/De Both, op. cit., pp. 180 s. ad 3;
nello stesso senso per quanto riguarda il pignoramento di crediti: Audétat, op. cit., p. 87-88 ad 1 e p.
90.
ad IV). Per i medesimi motivi, sono pure indifferenti, per
quanto riguarda la competenza territoriale dell’Ufficio, sia il foro
giudiziario per i litigi derivanti dalle relazioni contrattuali fra il cliente
e la banca, sia il diritto applicabile ai crediti sequestrati, fermo restando
che le pattuizioni delle parti relative al luogo di adempimento e al foro
giudiziario sono invece vincolanti per l’aggiudicatario e il cessionario (cfr. Nagel/Gottwald,
op. cit., n. 70 ad § 17; Geimer,
op. cit., n. 3213).
3.6
L’art.
50.
cpv. 1 LEF prevede sì un foro esecutivo al luogo (detto anche “sede” in
senso non tecnico) dove la succursale di una società con sede all’estero è
iscritta in Svizzera, ma tale foro non è esclusivo. Anzi, alla condizione di
cui all’art. 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento decretato alla sede principale
estera prevale sull’esecuzione promossa alla “sede” (svizzera) della succursale
in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LEF. In ambito bancario, il semplice fatto che una
procedura di riconoscimento del fallimento di una banca estera sia pendente in
Svizzera è addirittura sufficiente ad escludere l’apertura del fallimento delle
sue succursali al foro dell’art. 50 LEF (cfr. Bollettino CFB 48/2006, p. 223 ad
art. 3). Non si può pertanto trarre da questa norma la conclusione alla quale
giungono i ricorrenti. In ogni caso, risulta chiaramente dall’art. 46 cpv. 2
LEF che il foro di un’esecuzione diretta contro una banca con sede in Svizzera
si trova presso quella sede, indipendentemente dal luogo dove le sue succursali
– che sono prive di personalità giuridica e di patrimonio proprio (cfr. infra
cons. 4.1/a) – hanno la “sede” (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 32 ad art. 46).
3.7
Nemmeno
la sentenza (non pubblicata) dell’Obergericht di Zurigo del 17 dicembre 2004
giova alla tesi della ricorrente. Oltre che contraria alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 128 III 473 e segg.), essa
concerne infatti un’ipotesi diversa di quella qui in esame, ossia il caso di un
debitore (e titolare del credito sequestrato) domiciliato all’estero. PI 1 è
invece domiciliato in Svizzera e quindi sottostà alla giurisdizione delle
autorità svizzere.
3.8
Infine,
la sentenza 13 settembre 2006 del Tribunale federale penale si riferisce
a un sequestro penale e non a un sequestro disciplinato dalla LEF. Essa accerta
una violazione della sovranità estera senza esame della natura giuridica
(civile) dei diritti sequestrati e segnatamente senza che venga affrontato il
problema della localizzazione dei crediti. Orbene, come già menzionato (supra
ad cons. 3.4/c), la situazione in ambito civile è diversa. La censura fondata
sulla violazione della sovranità estera perde comunque ogni rilevanza qualora
il sequestro venga notificato, come nel caso in esame, nello Stato in cui è
stato decretato il sequestro presso la sede principale del terzo debitore (cfr.
Nagel/Gottwald, op. cit., n. 69 ad § 17).
3.9
A
titolo sussidiario, RI 1 si oppone d’altronde specificatamente al sequestro dei
beni di cui PI 1 è solo avente diritto economico. Anche tale censura è da respingere.
È ben vero che, secondo la giurisprudenza, è nullo il sequestro di conti il cui
avente diritto economico è il debitore, qualora l'identità dei titolari dei
conti non sia indicata nel decreto di sequestro (DTF 130 III 579 ss.; CEF 26
gennaio 2006 [15.05.115], cons. 3.3). Queste sentenze riguardano però situazioni
in cui il decreto di sequestro non precisava il numero del conto da
sequestrare, ossia sequestri generici (“Gattungsarreste”). Nel caso in esame,
invece, due relazioni bancarie (n° __________ e __________) sono state
designate con precisione. Il loro sequestro va pertanto confermato,
indipendentemente dal fatto di sapere se PI 1 ne sia il titolare o l’avente
diritto economico, perché la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati rientra
nell’esclusiva competenza dell’autorità di sequestro, rispettivamente del
giudice competente ai sensi degli art. 106 e segg. LEF.
4.
Nel
suo ricorso, PI 1 chiede che: 1) siano dichiarate nulle le quattro
notificazioni di sequestro effettuate dall’CO 1 il 14 luglio 2006 all’indirizzo
di RI 1, __________ limitatamente al conto n. __________ aperto presso la sua
succursale di Singapore, 2) sia annullato il sequestro e 3) sia accertata l’incompetenza
dell’CO 1 a sequestrare crediti di pertinenza dell’escusso incorporati in
cartevalori depositate o detenute al di fuori del territorio svizzero.
4.1
Il
ricorrente fonda la sua contestazione degli avvisi di sequestro di crediti
(art. 99 e 275 LEF) sul fatto che le succursali estere di RI 1 sarebbero da
considerare, dal punto di vista bancario, economico ed esecutivo, entità
indipendenti dalla sede principale – al pari di società figlie –, di modo che
questi avvisi sarebbero dovuti essere trasmessi, in via rogatoriale,
direttamente alle succursali e non alla sede principale.
a) In
realtà, le succursali, al contrario delle società facenti parte di un gruppo,
non hanno personalità giuridica propria (cfr. ad es. Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, n. 12 ad § 23) né un patrimonio
proprio (cfr. Gauch, op. cit., n.
2145.
ss.; Lombardini, Droit
bancaire suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n. 33 ad cap. II e n. 69 ad cap.
IV) e nemmeno una sede nel senso giuridico del termine (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 18 ad § 23). L’intero
patrimonio della società, compresi i suoi beni in Svizzera, garantiscono tutti
i suoi debiti, inclusi quelli contratti da rappresentanti di succursali (cfr.
art. 3 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza sul fallimento bancario, RS 952.812.32). Anche
dal profilo bancario la debitrice dei clienti delle succursali risulta essere
la banca in quanto tale e non le succursali medesime.
b) Gli
avvisi di cui all’art. 99 LEF potevano pertanto validamente essere comunicati
alla sede (principale) della banca a qualunque membro dell’amministrazione o
della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (cfr. art. 65
cpv. 1 n. 1 LEF per analogia). Una notifica in via rogatoriale all’indirizzo
della succursale estera non era necessaria (cfr. Manuel pratique sur le
fonctionnement de la Convention Notification de la Haye, 3a ed.,
L’Aia 2006, n. 39 a contrario). Non si verifica quindi nessuna violazione del
principio di territorialità, l’ingiunzione essendo indirizzata alla sede
principale, alla quale appartiene la scelta degli averi (in Svizzera o
all’estero) da utilizzare per far fronte ai suoi obblighi nei confronti
dell’escusso.
c) Il
ricorrente sostiene inoltre che la sede principale della banca non sarebbe in
grado di dare seguito all’ordine dell’CO 1, in quanto il “rigoroso” segreto
bancario previsto dal diritto di Singapore vieterebbe alla succursale di
trasmettere alla sede principale svizzera informazioni riguardanti la clientela
e le relazioni bancarie con quest’ultima. Tale affermazione, priva di
dimostrazione, non figura nel ricorso della banca. Non è comunque necessario
verificarne il fondamento. In effetti, l’Ufficio, in virtù dell’art. 99 LEF,
era tenuto ad avvisare la banca dell’esistenza del sequestro e delle sue
conseguenze civili indipendentemente dall’esito del provvedimento. Spetterà se
del caso alla banca dimostrare all’Ufficio di non essere praticamente e
giuridicamente in grado di esigere dalle sue succursali estere informazioni
sulle relazioni sequestrate. Se così fosse, l’Ufficio valuterà se realizzare i
crediti dell’escusso quali crediti contestati, dopo aver tentato, se
necessario, di ottenere informazioni tramite PI 1 (interrogatorio, ispezione
del domicilio e degli uffici) e/o tramite l’autorità (Amministrazione federale
delle contribuzioni) incaricata dell’inchiesta penale amministrativa diretta
contro il debitore per sottrazione d’imposta, rispettivamente per frode fiscale
(cfr. doc. F). Potrà anche chiedere al debitore di autorizzare la sede
principale svizzera della banca a chiedere informazioni alle sue succursali
estere sui conti che gestiscono per conto del medesimo. Del resto, in ogni modo,
l’ingiunzione fondata sull’art. 99 LEF dev’essere confermata affinché la banca
sia obbligata a bloccare e a consegnare all’Ufficio ogni somma che venisse
trasferita dai conti aperti presso le succursali estere su conti in essere
presso la banca in Svizzera e intestati a PI 1 o che RI 1 sa essere riconducibili
al debitore.
d) Per
il resto, gli altri argomenti di PI 1 (luogo d’esecuzione dei crediti
sequestrati e diritto applicabile, art. 50 LEF) sono già stati respinti ai
considerandi 3.5 e 3.6. Inoltre, pare piuttosto dubbia la facoltà del creditore
di poter promuovere un’esecuzione contro l’escusso a Singapore, già per il solo
fatto che vanta crediti di diritto pubblico (imposte). D’altronde, non è detto
che il diritto di Singapore preveda un foro esecutivo nei casi in cui, come
nella fattispecie, il debitore è domiciliato all’estero (la LEF, per esempio,
non prescrive un foro esecutivo per il solo motivo che beni del debitore si
trovino in Svizzera ma esige un legame sufficiente tra il suo territorio e la
pretesa vantata dal creditore, art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il sequestro, per quanto
riguarda gli eventuali crediti di PI 1 contro RI 1 non incorporati in titoli
depositati all’estero, va pertanto confermato.
4.2
PI 1
rileva a ragione che eventuali crediti e diritti suoi incorporati in
cartevalori (in particolare azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca)
depositate materialmente all’estero sono da considerare situati all’estero
(cfr. ad es. DTF 92 III 24 ss., cons. 3; Stoffel/Chabloz,
n. 39 ad art. 272) e non possono pertanto, in quanto tali, essere sequestrati
in Svizzera. Per contro, l’Ufficio può validamente sequestrare il diritto
dell’escusso nei confronti della banca alla restituzione di tutti i titoli di
sua proprietà, sia quelli depositati materialmente all’estero che quelli
dematerializzati (cfr. DTF 108 III 98, cons. 3; 105 III
121, cons. 2c; 102 III 94, cons. 4-5; Stoffel/Chabloz,
n. 41 ad art. 272; Gilliéron, op.
cit., n. 43 ad art. 272; O. Favre,
Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, tesi Zurigo
2002, p. 201 s. ad B.1 e p. 204 ad C). Il ricorso va pertanto accolto su
questo punto, ancorché solo parzialmente.
5.
I due ricorso vanno di conseguenza parzialmente accolti.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 275 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 24 luglio e 21 agosto 2006 di RI 1, __________,
rispettivamente 4 e 23 agosto 2006 di PI 1, __________, sono congiunte.
2.
I
ricorsi 24 luglio 2006 (inc. 15.06.88) e 21 agosto 2006 (inc. 15.06.105) di RI
1, __________, sono parzialmente accolti.
2.1
Di
conseguenza, la posizione n. 2 dei verbali di sequestro n. __________, __________,
__________ e __________ è modificata come segue:
“Presso RI 1, __________, si sequestrano -
sino a concorrenza dei crediti in esecuzione - tutti i crediti di PI 1 nei
confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che non siano
incorporati in cartevalori
depositate materialmente al di fuori del territorio svizzero, e in
particolare la relazione bancaria n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________,
Singapore __________, della quale il debitore risulta essere
l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il sequestro verte anche su
eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in restituzione di titoli
di sua proprietà.”
2.2
La
posizione n. 1 dei verbali di sequestro n. __________, __________, __________ e
__________ è modificata come segue:
“Presso RI 1, __________, si
sequestrano - sino a concorrenza dei crediti in esecuzione - tutti i crediti
di PI 1 nei confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che
non siano incorporati in cartevalori depositate materialmente al
di fuori del territorio svizzero, e in particolare la relazione bancaria n. __________
presso RI 1 Singapore Branch__________, Singapore __________, della quale il
debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il
sequestro verte anche su eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in
restituzione di titoli di sua proprietà.”
3.
I
ricorso 4 agosto 2006 (inc. 15.06.101) e 23 agosto 2006 (inc. 15.06.104) di PI
1, __________, sono parzialmente accolti.
3.1
Di
conseguenza, la posizione n. 2 dei verbali di sequestro n. __________, __________,
__________ e __________ del 14 luglio 2006 è modificata come segue:
“Presso RI 1, __________, si sequestrano
- sino a conoscenza dei crediti in esecuzione - tutti i crediti di PI 1 nei
confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che non siano
incorporati in cartevalori
depositate materialmente al di fuori del territorio svizzero, e in
particolare la relazione bancaria n. __________ presso RI 1 Singapore Branch__________,
Singapore __________, della quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o
l’avente diritto economico; il sequestro verte anche su eventuali diritti di PI
1.
nei confronti della banca in restituzione di titoli di sua proprietà.”
3.2
La
posizione n. 1 dei verbali di sequestro n. __________, __________, __________ e
__________ dell’11 agosto 2006 è modificata come segue:
“Presso RI 1, __________, si
sequestrano - sino a concorrenza dei credit in esecuzione - tutti i crediti
di PI 1 nei confronti dell’istituto bancario e di tutte le sue succursali, che
non siano incorporati in cartevalori depositate materialmente al
di fuori del territorio svizzero, e in particolare la relazione bancaria n. __________
presso RI 1 Singapore Branch, __________, Singapore __________, della quale il
debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il
sequestro verte anche su eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in
restituzione di titoli di sua proprietà.”
3.3
Le
notificazioni dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________ effettuate
dall’CO 1 il 14 luglio 2006 all’indirizzo di RI 1, __________, sono modificate
nel senso che l’oggetto del sequestro è indicato con la stessa formulazione di
cui al dispositivo 3.1 di cui sopra.
3.4
Le
notificazioni dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________
effettuate dall’CO 1 l’11 agosto 2006 all’indirizzo di RI 1, __________, sono
modificate nel senso che l’oggetto del sequestro è indicato con la stessa
formulazione di cui al dispositivo 3.2 di cui sopra.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Intimazione
a:
– avv.
__________, St. legale RA 1, __________;
– avv. __________, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione -a norma
dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla
notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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