15.2006.91
Elenco oneri e ipoteche legali per crediti fiscali comunali e cantonali.
9 ottobre 2006Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2006.91
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, CEF
Titolo:
Elenco oneri e ipoteche legali per crediti fiscali comunali e cantonali.
ELENCO ONERI
art. 183 LAC
art. 17 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 193 LT
art. 252 LT
art. 253 LT
art. 291 LT
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 36 cpv. 2 RFF
art. 37 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2006.91
Lugano
9 ottobre
2006
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito delle varie procedure
esecutive promosse contro
PI 1, __________
da
PI 2 ,
rappr. da: RA 2 ;
PI 3 ;
PI 4 ;
PI 5 ;
PI 6 ;
PI 7 ;
PI 8 ;
PI 9 ;
PI 10 ,
RA 3 ;
PI 11 ;
PI 12 ,
rappr. da: RA 4 ;
PI 13 ;
PI 14 ;
PI 15, __________,
rappr. da: RA 5 ;
PI 16 ,
PI 17 ,
PI 18
__________ PI
19 ,
questi ultimi quattro r RA 6 ;
PI 20
in tema di elenco degli oneri;
viste le osservazioni:
- 12 luglio 2006 dell’__________ PI 20, __________;
- 14 luglio 2006 di PI 15, __________;
- 17 luglio 2006 della PI 11, __________;
- 18 luglio 2006 dello PI 2, __________;
- 20 luglio 2006 del PI 8, __________;
- 20 luglio 2006 del PI 3, __________;
- 21 luglio 2006 del PI 4, __________;
- 24 luglio 2006 dell’__________ RA 6, dello PI 17,
della PI 18 e
degli __________ PI 19;
- 24 luglio 2006 del PI 5, __________;
- 26 luglio 2006 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse contro PI 1,
con avviso d‘incanto unico del __________ __________2006, pubblicato sul FUC n.
__________ di medesima data, l’Ufficio ha fissato il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari al __________ 2006, il deposito delle
condizioni d’asta a decorrere dal __________ 2006 e l’incanto dei fondi part.
n. __________ di __________, __________ di __________, __________ e __________
di __________, __________ di __________, __________ e __________ di __________,
per il __________ 2006.
Fatti
B. Il
__________ 2006 l’CO 1 ha comunicato agli interessati l’elenco oneri riferito
alle menzionate particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i
seguenti crediti:
1.
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, rif. __________
Fondo
__________
Imposta
cantonale 1999 530.75
Imposta
cantonale 2000 530.75
Interessi
aggiornati al 27.09.2006 317.50
Fondo
__________
Imposta
cantonale 1999 1'213.10
Imposta
cantonale 2000 1'213.10
Imposta
cantonale 2003 157.25
Imposta
cantonale 2004 196.95
Imposta
cantonale 2005 196.95
Imposta
cantonale 2006 196.85
Interessi
aggiornati al 27.06.2006 597.50
Fondo
__________
Imposta
cantonale 1999 71.60
Imposta
cantonale 2000 71.60
Imposta
cantonale 2001 22.15
Imposta
cantonale 2002 22.15
Imposta
cantonale 2003 19.45
Imposta
cantonale 2004 20.85
Imposta
cantonale 2005 157.30
Imposta
cantonale 2006 157.30
Interessi
aggiornati al 27.09.2006 60.40
Fondo
__________
Imposta
cantonale 1999 529.70
Imposta
cantonale 2000 529.70
Imposta
cantonale 2001 110.10
Imposta
cantonale 2002 110.10
Imposta
cantonale 2003 84.20
Imposta
cantonale 2004 107.75
Imposta
cantonale 2005 107.75
Imposta
cantonale 2006 107.75
Interessi
aggiornati al 27.09.2006 348.25
Fondo
__________
Imposta
cantonale 1999 394.35
Imposta
cantonale 2000 394.35
Interessi
aggiornati al 27.09.2006 177.55
Considerandi
2.
Comune di __________
Fondo
__________
Imposta
sul reddito 1999 472.65
Imposta
sul reddito 2000 472.65
Imposta
immobiliare 1999 83.10
Imposta
immobiliare 2000 83.10
Imposta
immobiliare 2001 83.10
Imposta
immobiliare 2002 83.10
Imposta
immobiliare 2003 83.10
Imposta
immobiliare 2004 83.10
Imposta
immobiliare 2005 83.10
Imposta
immobiliare 2006 65.60
Interessi
aggiornati al 27.09.2006 465.00
3.
Comune di __________
Fondo
__________
Imposta
immobiliare 1997 44.45
Imposta
immobiliare 1998 44.45
Imposta
immobiliare 1999 44.45
Imposta
immobiliare 2000 44.45
Imposta
immobiliare 2001 44.45
Imposta
immobiliare 2002 44.45
Imposta
immobiliare 2003 44.45
Imposta
immobiliare 2004 44.45
Imposta
immobiliare 2005 83.00
Imposta
comunale reddito 1997 802.65
Imposta
comunale reddito 1998 802.65
Imposta
comunale reddito 1999 1'213.10
Imposta
comunale reddito 2000 1'213.10
Imposta
comunale reddito 2003 157.25
Imposta
comunale reddito 2004 196.95
Imposta
comunale reddito 2005 187.10
Fondo
__________
Imposta
immobiliare 1997 17.25
Imposta
immobiliare 1998 17.25
Imposta
immobiliare 1999 17.25
Imposta
immobiliare 2000 17.25
Imposta
immobiliare 2001 17.25
Imposta
immobiliare 2002 17.25
Imposta
immobiliare 2003 17.25
Imposta
immobiliare 2004 17.25
Imposta
immobiliare 2005 125.00
Imposta
comunale reddito 1997 65.40
Imposta
comunale reddito 1998 65.40
Imposta
comunale reddito 1999 71.60
Imposta
comunale reddito 2000 71.60
Imposta
comunale reddito 2001 22.15
Imposta
comunale reddito 2002 22.15
Imposta
comunale reddito 2003 19.45
Imposta
comunale reddito 2004 20.85
Imposta
comunale reddito 2005 149.45
Fondo
__________
Imposta
immobiliare 1997 13.25
Imposta
immobiliare 1998 13.25
Imposta
immobiliare 1999 13.25
Imposta
immobiliare 2000 13.25
Imposta
immobiliare 2001 13.25
Imposta
immobiliare 2002 13.25
Imposta
immobiliare 2003 13.25
Imposta
immobiliare 2004 13.25
Imposta
immobiliare 2005 1.80
4.
Comune di __________
Fondo
__________
Imposta
immobiliare 1997 40.30
Imposta
immobiliare 1998 40.30
Imposta
immobiliare 1999 40.30
Imposta
immobiliare 2000 40.30
Imposta
immobiliare 2001 40.30
Imposta
immobiliare 2002 40.30
Imposta
immobiliare 2003 40.30
Imposta
immobiliare 2004 40.30
Imposta
immobiliare 2005 40.30
Interessi 104.00
Spese 730.00
Imposta
comunale reddito 1997 889.65
Imposta
comunale reddito 1998 923.90
Imposta
comunale reddito 1999 828.90
Imposta
comunale reddito 2000 828.90
Imposta
comunale reddito 2001 213.45
Imposta
comunale reddito 2002 213.45
Imposta
comunale reddito 2003 151.80
Imposta
comunale reddito 2004 168.70
Interessi 826.10
5.
Comune di __________
Fondo
__________
Imposta
immobiliare 1996 1.40
Imposta
immobiliare 1997 1.40
Imposta
immobiliare 1998 1.40
Imposta
immobiliare 1999 1.40
Imposta
immobiliare 2000 1.40
Imposta
immobiliare 2001 1.40
Imposta
immobiliare 2002 1.40
Imposta
immobiliare 2003 1.40
Imposta
immobiliare 2004 1.40
Imposta
immobiliare 2005 1.40
Imposta
immobiliare 2006 1.40
Fondo
__________
Imposta
immobiliare 1996 138.80
Imposta
immobiliare 1997 138.80
Imposta
immobiliare 1998 138.80
Imposta
immobiliare 1999 138.80
Imposta
immobiliare 2000 138.80
Imposta
immobiliare 2001 138.80
Imposta
immobiliare 2002 138.80
Imposta
immobiliare 2003 138.80
Imposta
immobiliare 2004 138.80
Imposta
immobiliare 2005 138.80
Imposta
immobiliare 2006 138.80
Imposta
comunale reddito 1996 251.35
Imposta
comunale reddito 1997 334.85
Imposta
comunale reddito 1998 334.85
Imposta
comunale reddito 1999 510.35
Imposta
comunale reddito 2000 510.35
C. Con
tempestivo ricorso 6 luglio 2006 RI 1 si è aggravata contro l’elenco oneri postulando
che dallo stesso vengano depennati tutti i crediti fiscali iscritti come
garantiti da ipoteca legale a favore del Cantone e dei Comuni.
Lo
Stato ed i Comuni avrebbero fatto valere dei crediti d’imposta senza apportare i
necessari elementi probatori. Alle insinuazioni i creditori non avrebbero
allegato alcun conteggio che permetta di determinare in modo verosimile il
legame tra i crediti fiscali e le proprietà che verranno messe all’asta. Per
questo motivo non sarebbe possibile stabilire se quanto insinuato corrisponde a
quanto dovuto dall’escussa per le imposte personali su reddito e sostanza
oppure a quanto dovuto in riferimento al reddito e al valore degli immobili. A
mente di RI 1 i creditori neppure avrebbero esposto le basi di calcolo
utilizzate per giungere agli importi insinuati.
Per
la ricorrente i crediti dello PI 2 per l’imposta cantonale 2006 e dei Comuni di
__________ e di __________ per le imposte immobiliari 2006 non sarebbero ancora
sorti.
Considerato
che l’ipoteca legale decade se entro 5 anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce l’autorità non notifica il conteggio al
contribuente (art. 252 cpv. 3 LT), la ricorrente contesta che le imposte
cantonali 1999, 2000 e 2001 possano ancora essere riscosse. Infatti in concreto
non sussisterebbe la prova che l’autorità fiscale cantonale abbia trasmesso
alla contribuente i relativi conteggi.
In
merito alle imposte comunali e immobiliari per gli anni dal 1996 al 2001, i
Comuni non avrebbero provato di aver notificato, entro 5 anni dalla crescita in
giudicato della decisione di tassazione, la decisione formale che attesta
l’esistenza e la misura dell’ipoteca legale.
D. Con
osservazioni 21 luglio 2006 il PI 4 ha rilevato che i cinque anni di cui
all’art. 252 cpv. 3 LT sarebbero trascorsi per le imposte 1997 e 1998 . Per
questo motivo, in parziale accoglimento del gravame, ha postulato lo stralcio
dall’elenco degli oneri dei crediti per le imposte comunali sul reddito della
sostanza e per le imposte immobiliari per gli anni 1997 e 1998 riferite alle
particelle n. __________ RFD di __________ e n. __________ e __________ RFD di __________.
E. Delle
rimanenti osservazioni presentate dalle parti interessate si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di
realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano
applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione
immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
2.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,
p. 236/237).
L’art.
39.
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare
(DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31 ad art. 138).
4.
L’ufficio esecuzione non può
rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro
fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere
di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto
limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente
notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un
onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da
ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale
che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).
Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio
a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la
facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice
competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché
si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons.
2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
5.
L’art.
836.
CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).
6.
L’art.
183.
LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro
fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Per
l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183.
LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,
per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).
L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 (art. 252 cpv. 3 LT).
6.1
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo
incerto che trascorre affinché il credito fiscale al beneficio dell’ipoteca
legale sia determinato e, in seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali
dubbi dell’Ufficio al riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte
comunali più vecchie [1996]), non giustificano una deroga al principio secondo
cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque
iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per i
creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.
7.
Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i
tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che
sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale
non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
8.
Imposte immobiliari comunali
La
stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare
comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.
LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente
all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in
quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene
calcolata, cfr. Andrea
Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I
535.
ad 4.4; Claudio
Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di
diritto fiscale svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329
(cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b;
30.
gennaio 1998 [15.96.164], cons. 4).
8.1
Con le osservazioni il PI 4, in parziale accoglimento del gravame,
ha postulato lo stralcio dall’elenco degli oneri dei crediti per le imposte
immobiliari per gli anni 1997 e 1998 riferite alle particelle n. __________ e n. __________ e __________. È di tutta
evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di
questa parziale acquiescenza del PI 4, ordinando lo stralcio dall’elenco oneri
delle relative posizioni.
8.2
I
crediti:
- del PI 3 iscritti nell’elenco
oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________ quali “Imposta immobiliare”
dal 1999 al 2005”,
- del PI 4 iscritti
nell’elenco oneri riferito alle particelle n. __________ RFD di __________, __________
e __________ RFD di __________ quali “Imposta immobiliare” dal 1999 al 2005”,
- del PI 5 iscritti
nell’elenco oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________
quali “Imposta immobiliare” dal 1997 al 2005”,
- del PI 5 iscritti
nell’elenco oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________
quali “Imposta immobiliare” dal 1997 al 2005”,
- del PI 6 iscritti
nell’elenco oneri riferito alla particella n. __________ e __________ RFD di __________
quali “Imposta immobiliare” dal 1996 al 2005”,
sono da ritenere,
prima facie e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito,
garantiti da ipoteca legale. Rimane riservata un’eventuale contestazione di RI
1.
ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), in
particolare sulla questione dell’importo.
8.3
Il
credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere
l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).
8.3.1
La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità
di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),
è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte
cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,
con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è
applicabile l’art. 240 LT.
8.3.2
Per
l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi
d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006 (RL 10.2.2.1,
pubblicato in BU 2005, 421), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta
dovuta per l’anno fiscale 2006 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono
prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo
presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo
capoverso della medesima norma, termini di scadenza delle tre rate d’acconto sono
fissati al 1. maggio, 1. luglio, 1. settembre 2006. Anche in caso di tassazione
provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per legge,
comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il maturare di
interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 278).
8.3.3
Nel
caso di specie, l’incanto era stato previsto per il 27 settembre 2006. A questa
data tutte e tre le rate di imposta comunale prelevate a titolo di acconto per
l’anno fiscale 2006 (in particolare l’imposta immobiliare comunale) erano scadute.
Pertanto è stato corretto l’operato dell’Ufficio che ha iscritto nell’elenco
oneri l’importo complessivo delle stesse.
8.4
A
scanso di equivoci, occorre precisare che anche se le imposte immobiliari non fossero
fondate su tassazioni definitive, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro
iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da
qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti
oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e
l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con
rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.3.2), il credito fiscale diventa
esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi
dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui
all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato
solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2),
non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri
del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli
altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre la facoltà, nel termine
di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza
(segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253
LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera), l’estensione
e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per
rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,
op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/
Feuz, op. cit., n. 114 e 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art. 140).
9.
Imposte
sul reddito e sulla sostanza immobiliari
La
dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355
ss., cons. 2; Armin Zucker, Das Steuerpfandrecht in den
Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad 3.3;
Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 292 ad 1; Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, n. 43 ad §
25; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du
revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il
rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il
legislatore cantonale possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire
al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando l’imposta considerata,
indipendentemente dal suo carattere generale o speciale, ha il suo fondamento
nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare
l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.
L’imposta
sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può
essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese
di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla
sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).
9.1
Con
le osservazioni il PI 4, in parziale accoglimento del gravame, ha postulato lo
stralcio dall’elenco degli oneri dei crediti per le imposte comunali sul
reddito della sostanza per gli anni 1997 e 1998 riferite alle particelle n. __________
RFD di __________ e n. __________ e __________ RFD di __________. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame,
si terrà conto di questa parziale acquiescenza del PI 4, ordinando lo stralcio
dall’elenco oneri delle relative posizioni.
9.2
Nel caso di specie dai conteggi per la quantificazione dell’ipoteca
legale prodotti unitamente all’insinuazione di credito e dalle osservazioni al
ricorso, emerge che lo PI 2 chiede l’iscrizione nell’elenco oneri delle imposte
sulla sostanza e sul reddito riferite agli immobili da realizzare. Di
conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente iscrivendo nell’elenco oneri le
pretese fiscali notificate dal Cantone, in quanto costituenti prima facie un
onere per i fondi in oggetto.
Competente
per dirimere eventuali contestazioni in merito all’importo e all’esigibilità
dei crediti in questione nonché alla validità dell’ipoteca legale è invece il
giudice di cui all’art. 140 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF;
cfr. supra cons. 4).
9.3
Le
insinuazioni:
- del PI 3 relative alla
“imposta sul reddito” per gli anni 1999 e 2000 a carico della particella n. __________
RFD di __________,
- del PI 4 relative
alla “imposta comunale reddito” per gli anni da 1999 a 2005 a carico della
particella n. __________ RFD di __________,
- del PI 4 relative
alla “imposta comunale reddito” per gli anni da 1999 a 2005 a carico della
particella n. __________ RFD di __________,
- del PI 6 relative
alla “imposta comunale reddito” per gli anni da 1996 a 1998 a carico della
particella n. __________ RFD di __________,
appaiono
prima facie riferirsi alla stessa specie d’imposta annunciata dal Cantone,
ossia all’imposta sulla sostanza e sul reddito riferite agli immobili da
realizzare. Del resto, gli importi notificati come garantiti da ipoteca legale o
sono uguali o sono inferiori di quelli insinuati dallo Stato per gli stessi
anni o per periodi fiscali immediatamente successi e pertanto possono verosimilmente
corrispondere alle imposte comunali ottenute considerando l’ammontare di quelle
cantonali e applicando a queste ultime i diversi moltiplicatori dell’imposta
comunale.
Anche
in tutti questi casi, la questione dell’importo garantito è tuttavia di
esclusiva competenza del giudice di merito.
9.4
Le
insinuazioni:
- del PI 5 relative alle
“imposta comunale reddito” per gli anni da 1997 a 2004 a carico della
particella n. __________ RFD di __________,
- del PI 6 relative
alla “imposta comunale reddito” per gli anni 1999 e 2000 a carico della
particella n. __________ RFD di __________,
appaiono
prima facie riferirsi alla stessa specie d’imposta annunciata dal Cantone,
ossia l’imposta sulla sostanza e sul reddito riferite agli immobili da
realizzare. Gli importi annunciati come garantiti da ipoteca legale sono comunque
superiori a quelli insinuati dallo Stato per gli stessi anni o per gli anni
immediatamente successivi. Esse pertanto non possono verosimilmente
corrispondere alle imposte comunali ottenute considerando l’ammontare di quelle
cantonali e applicando queste ultime i diversi moltiplicatori dell’imposta
comunale. Per questo motivo l’importo di questi crediti fiscali iscritti
nell’elenco oneri viene ridotto a quello che può essere il loro importo
massimo, ossia alla somma corrispondente a quanto insinuato dallo Stato per gli
stessi anni rispettivamente per gli anni immediatamente successivi.
Anche
in tutti questi casi, la questione dell’importo garantito è tuttavia di
esclusiva competenza del giudice di merito.
9.5
Le
considerazioni esposte in precedenza a proposito dell’esigibilità dell’imposta
immobiliare comunale 2006 (cfr. cons. 8.3) valgono mutatis mutandis per le
imposte cantonali e comunali sul reddito e la sostanza immobiliari, salvo su un
punto: le imposte sul reddito e sulla sostanza nascono in proporzione al
decorso del periodo fiscale e non all’inizio di quest’ultimo, ciò che risulta
dal fatto che esse vanno prelevate pro rata temporis in caso di fine di
assoggettamento o di tassazione provvisoria.
Per
questo motivo quindi possono rimanere iscritti nell’elenco oneri gli importi
notificati dal Cantone per il 2006, in quanto esigibili il 27 settembre 2006
(data prevista per l’asta), saranno tutte e tre le relative rate di acconto.
10.
Riassumendo
vanno quindi depennate dall’elenco oneri sub A n. 3:
- “imposta immobiliare”
(consid. 8.1) e “imposta comunale reddito” (consid. 9.1) per gli anni fiscali
1997.
e 1998 a favore delPI 4, gravanti la part. n. __________ RFD di __________,
e la part. n. __________ RFD di __________;
- “imposta immobiliare”
(consid. 8.1) per gli anni fiscali 1997 e 1998 a favore delPI 4, gravante la
part. n. __________ RFD di __________.
Inoltre
vanno rettificati sub A n. 4 e 5 i crediti iscritti a favore delPI 5 relativi
alla “imposta comunale reddito” (consid. 9.4) per gli anni da 1997 a 2004, a
carico della particella n. __________ RFD di __________ e a favore del PI 6,
relativi alla “imposta comunale reddito” per gli anni 1999 e 2000 a carico
della particella n. __________ RFD di __________.
11.
Ne
consegue che, nei limiti indicati, il ricorso 6 luglio 2006 diRI 1 è parzialmente
accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 140 cpv. 1 e 2, 155 cpv. 1
LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 252, 253, 291
ss. LT; art. 1 cpv. 1 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi
d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 6 luglio 2006 diRI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, le poste seguenti dell’elenco oneri relativo alle particelle n. __________ di __________, __________ di __________, __________ __________
di __________, __________ di __________, __________ e __________, vengono
stralciate, con contestuale conseguente rettifica dell’importo totale:
3.PI
4
Fondo
__________ RFD di __________
Imposta
immobiliare 1997 44.45
Imposta
immobiliare 1998 44.45
Imposta
comunale reddito 1997 802.65
Imposta
comunale reddito 1998 802.65
Fondo
__________ RFD di __________
Imposta
immobiliare 1997 17.25
Imposta
immobiliare 1998 17.25
Imposta
comunale reddito 1997 65.40
Imposta
comunale reddito 1998 65.40
Fondo
__________ RFD di __________
Imposta
immobiliare 1997 13.25
Imposta
immobiliare 1998 13.25
1.2. Di
conseguenza, le poste seguenti dell’elenco oneri relativo alle particelle n. __________ di __________ e n. __________ di __________, vengono così modificate, con contestuale conseguente rettifica
dell'importo totale:
4.PI
5
Fondo
__________ RFD di __________
Imposta
comunale reddito 1997 529.70
Imposta
comunale reddito 1998 529.70
Imposta
comunale reddito 1999 529.70
Imposta
comunale reddito 2000 529.70
Imposta
comunale reddito 2001 110.10
Imposta
comunale reddito 2002 110.10
Imposta
comunale reddito 2003 84.20
Imposta
comunale reddito 2004 107.75
5__________PI
6
Fondo
__________ RFD di __________
Imposta
comunale reddito 1999 394.35
Imposta
comunale reddito 2000 394.35
1.3. Le
altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a:
-
RA 1__________, __________;
-
PI 1, __________;
-
RA 2, __________;
-
PI 3, __________;
-
PI 4, __________;
-
PI 5, __________;
-
PI 6, __________;
-
PI 7, __________;
-
PI 8, __________;
-
____________________ PI 9, __________;
-
__________ RA 3, __________;
-
PI 11, __________;
-
RA 4__________, __________;
- PI 13, __________;
-
PI 14, __________;
-
RA 5, __________;
-
__________ PI 16, __________;
-
__________ PI 20, __________.
Comunicazione
alCO 1, __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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