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Decisione

15.2006.91

Elenco oneri e ipoteche legali per crediti fiscali comunali e cantonali.

9 ottobre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

__________ 2006 l’CO 1 ha comunicato agli interessati l’elenco oneri riferito

alle menzionate particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i

seguenti crediti:

1.

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, rif. __________

Fondo

__________

Imposta

cantonale 1999 530.75

Imposta

cantonale 2000 530.75

Interessi

aggiornati al 27.09.2006 317.50

Fondo

__________

Imposta

cantonale 1999 1'213.10

Imposta

cantonale 2000 1'213.10

Imposta

cantonale 2003 157.25

Imposta

cantonale 2004 196.95

Imposta

cantonale 2005 196.95

Imposta

cantonale 2006 196.85

Interessi

aggiornati al 27.06.2006 597.50

Fondo

__________

Imposta

cantonale 1999 71.60

Imposta

cantonale 2000 71.60

Imposta

cantonale 2001 22.15

Imposta

cantonale 2002 22.15

Imposta

cantonale 2003 19.45

Imposta

cantonale 2004 20.85

Imposta

cantonale 2005 157.30

Imposta

cantonale 2006 157.30

Interessi

aggiornati al 27.09.2006 60.40

Fondo

__________

Imposta

cantonale 1999 529.70

Imposta

cantonale 2000 529.70

Imposta

cantonale 2001 110.10

Imposta

cantonale 2002 110.10

Imposta

cantonale 2003 84.20

Imposta

cantonale 2004 107.75

Imposta

cantonale 2005 107.75

Imposta

cantonale 2006 107.75

Interessi

aggiornati al 27.09.2006 348.25

Fondo

__________

Imposta

cantonale 1999 394.35

Imposta

cantonale 2000 394.35

Interessi

aggiornati al 27.09.2006 177.55

Considerandi

2.

Comune di __________

Fondo

__________

Imposta

sul reddito 1999 472.65

Imposta

sul reddito 2000 472.65

Imposta

immobiliare 1999 83.10

Imposta

immobiliare 2000 83.10

Imposta

immobiliare 2001 83.10

Imposta

immobiliare 2002 83.10

Imposta

immobiliare 2003 83.10

Imposta

immobiliare 2004 83.10

Imposta

immobiliare 2005 83.10

Imposta

immobiliare 2006 65.60

Interessi

aggiornati al 27.09.2006 465.00

3.

Comune di __________

Fondo

__________

Imposta

immobiliare 1997 44.45

Imposta

immobiliare 1998 44.45

Imposta

immobiliare 1999 44.45

Imposta

immobiliare 2000 44.45

Imposta

immobiliare 2001 44.45

Imposta

immobiliare 2002 44.45

Imposta

immobiliare 2003 44.45

Imposta

immobiliare 2004 44.45

Imposta

immobiliare 2005 83.00

Imposta

comunale reddito 1997 802.65

Imposta

comunale reddito 1998 802.65

Imposta

comunale reddito 1999 1'213.10

Imposta

comunale reddito 2000 1'213.10

Imposta

comunale reddito 2003 157.25

Imposta

comunale reddito 2004 196.95

Imposta

comunale reddito 2005 187.10

Fondo

__________

Imposta

immobiliare 1997 17.25

Imposta

immobiliare 1998 17.25

Imposta

immobiliare 1999 17.25

Imposta

immobiliare 2000 17.25

Imposta

immobiliare 2001 17.25

Imposta

immobiliare 2002 17.25

Imposta

immobiliare 2003 17.25

Imposta

immobiliare 2004 17.25

Imposta

immobiliare 2005 125.00

Imposta

comunale reddito 1997 65.40

Imposta

comunale reddito 1998 65.40

Imposta

comunale reddito 1999 71.60

Imposta

comunale reddito 2000 71.60

Imposta

comunale reddito 2001 22.15

Imposta

comunale reddito 2002 22.15

Imposta

comunale reddito 2003 19.45

Imposta

comunale reddito 2004 20.85

Imposta

comunale reddito 2005 149.45

Fondo

__________

Imposta

immobiliare 1997 13.25

Imposta

immobiliare 1998 13.25

Imposta

immobiliare 1999 13.25

Imposta

immobiliare 2000 13.25

Imposta

immobiliare 2001 13.25

Imposta

immobiliare 2002 13.25

Imposta

immobiliare 2003 13.25

Imposta

immobiliare 2004 13.25

Imposta

immobiliare 2005 1.80

4.

Comune di __________

Fondo

__________

Imposta

immobiliare 1997 40.30

Imposta

immobiliare 1998 40.30

Imposta

immobiliare 1999 40.30

Imposta

immobiliare 2000 40.30

Imposta

immobiliare 2001 40.30

Imposta

immobiliare 2002 40.30

Imposta

immobiliare 2003 40.30

Imposta

immobiliare 2004 40.30

Imposta

immobiliare 2005 40.30

Interessi 104.00

Spese 730.00

Imposta

comunale reddito 1997 889.65

Imposta

comunale reddito 1998 923.90

Imposta

comunale reddito 1999 828.90

Imposta

comunale reddito 2000 828.90

Imposta

comunale reddito 2001 213.45

Imposta

comunale reddito 2002 213.45

Imposta

comunale reddito 2003 151.80

Imposta

comunale reddito 2004 168.70

Interessi 826.10

5.

Comune di __________

Fondo

__________

Imposta

immobiliare 1996 1.40

Imposta

immobiliare 1997 1.40

Imposta

immobiliare 1998 1.40

Imposta

immobiliare 1999 1.40

Imposta

immobiliare 2000 1.40

Imposta

immobiliare 2001 1.40

Imposta

immobiliare 2002 1.40

Imposta

immobiliare 2003 1.40

Imposta

immobiliare 2004 1.40

Imposta

immobiliare 2005 1.40

Imposta

immobiliare 2006 1.40

Fondo

__________

Imposta

immobiliare 1996 138.80

Imposta

immobiliare 1997 138.80

Imposta

immobiliare 1998 138.80

Imposta

immobiliare 1999 138.80

Imposta

immobiliare 2000 138.80

Imposta

immobiliare 2001 138.80

Imposta

immobiliare 2002 138.80

Imposta

immobiliare 2003 138.80

Imposta

immobiliare 2004 138.80

Imposta

immobiliare 2005 138.80

Imposta

immobiliare 2006 138.80

Imposta

comunale reddito 1996 251.35

Imposta

comunale reddito 1997 334.85

Imposta

comunale reddito 1998 334.85

Imposta

comunale reddito 1999 510.35

Imposta

comunale reddito 2000 510.35

C. Con

tempestivo ricorso 6 luglio 2006 RI 1 si è aggravata contro l’elenco oneri postulando

che dallo stesso vengano depennati tutti i crediti fiscali iscritti come

garantiti da ipoteca legale a favore del Cantone e dei Comuni.

Lo

Stato ed i Comuni avrebbero fatto valere dei crediti d’imposta senza apportare i

necessari elementi probatori. Alle insinuazioni i creditori non avrebbero

allegato alcun conteggio che permetta di determinare in modo verosimile il

legame tra i crediti fiscali e le proprietà che verranno messe all’asta. Per

questo motivo non sarebbe possibile stabilire se quanto insinuato corrisponde a

quanto dovuto dall’escussa per le imposte personali su reddito e sostanza

oppure a quanto dovuto in riferimento al reddito e al valore degli immobili. A

mente di RI 1 i creditori neppure avrebbero esposto le basi di calcolo

utilizzate per giungere agli importi insinuati.

Per

la ricorrente i crediti dello PI 2 per l’imposta cantonale 2006 e dei Comuni di

__________ e di __________ per le imposte immobiliari 2006 non sarebbero ancora

sorti.

Considerato

che l’ipoteca legale decade se entro 5 anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce l’autorità non notifica il conteggio al

contribuente (art. 252 cpv. 3 LT), la ricorrente contesta che le imposte

cantonali 1999, 2000 e 2001 possano ancora essere riscosse. Infatti in concreto

non sussisterebbe la prova che l’autorità fiscale cantonale abbia trasmesso

alla contribuente i relativi conteggi.

In

merito alle imposte comunali e immobiliari per gli anni dal 1996 al 2001, i

Comuni non avrebbero provato di aver notificato, entro 5 anni dalla crescita in

giudicato della decisione di tassazione, la decisione formale che attesta

l’esistenza e la misura dell’ipoteca legale.

D. Con

osservazioni 21 luglio 2006 il PI 4 ha rilevato che i cinque anni di cui

all’art. 252 cpv. 3 LT sarebbero trascorsi per le imposte 1997 e 1998 . Per

questo motivo, in parziale accoglimento del gravame, ha postulato lo stralcio

dall’elenco degli oneri dei crediti per le imposte comunali sul reddito della

sostanza e per le imposte immobiliari per gli anni 1997 e 1998 riferite alle

particelle n. __________ RFD di __________ e n. __________ e __________ RFD di __________.

E. Delle

rimanenti osservazioni presentate dalle parti interessate si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di

realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano

applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione

immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione

in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima

proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui

di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione

del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

2.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2

LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese

ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in

corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se

la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,

p. 236/237).

L’art.

39.

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,

l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle

formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).

3.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare

(DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31 ad art. 138).

4.

L’ufficio esecuzione non può

rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro

fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né

contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere

di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto

limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente

notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un

onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da

ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale

che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).

Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio

a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la

facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice

competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché

si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons.

2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

5.

L’art.

836.

CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od

altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di

fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la

garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel

registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo

contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con

iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).

Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore

dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo

per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).

6.

L’art.

183.

LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro

fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo

Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il

pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione

particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e

prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per

l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che

hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836

CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato

della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo

183.

LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,

per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).

L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente

all’articolo 253 (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1

Per

l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla

fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo

incerto che trascorre affinché il credito fiscale al beneficio dell’ipoteca

legale sia determinato e, in seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali

dubbi dell’Ufficio al riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte

comunali più vecchie [1996]), non giustificano una deroga al principio secondo

cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque

iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per i

creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.

7.

Il

beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i

tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che

sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale

non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta

relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

8.

Imposte immobiliari comunali

La

stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare

comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.

LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente

all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in

quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene

calcolata, cfr. Andrea

Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I

535.

ad 4.4; Claudio

Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di

diritto fiscale svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329

(cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b;

30.

gennaio 1998 [15.96.164], cons. 4).

8.1

Con le osservazioni il PI 4, in parziale accoglimento del gravame,

ha postulato lo stralcio dall’elenco degli oneri dei crediti per le imposte

immobiliari per gli anni 1997 e 1998 riferite alle particelle n. __________ e n. __________ e __________. È di tutta

evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di

questa parziale acquiescenza del PI 4, ordinando lo stralcio dall’elenco oneri

delle relative posizioni.

8.2

I

crediti:

- del PI 3 iscritti nell’elenco

oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________ quali “Imposta immobiliare”

dal 1999 al 2005”,

- del PI 4 iscritti

nell’elenco oneri riferito alle particelle n. __________ RFD di __________, __________

e __________ RFD di __________ quali “Imposta immobiliare” dal 1999 al 2005”,

- del PI 5 iscritti

nell’elenco oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________

quali “Imposta immobiliare” dal 1997 al 2005”,

- del PI 5 iscritti

nell’elenco oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________

quali “Imposta immobiliare” dal 1997 al 2005”,

- del PI 6 iscritti

nell’elenco oneri riferito alla particella n. __________ e __________ RFD di __________

quali “Imposta immobiliare” dal 1996 al 2005”,

sono da ritenere,

prima facie e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito,

garantiti da ipoteca legale. Rimane riservata un’eventuale contestazione di RI

1.

ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), in

particolare sulla questione dell’importo.

8.3

Il

credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere

l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).

8.3.1

La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità

di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),

è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte

cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,

con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è

applicabile l’art. 240 LT.

8.3.2

Per

l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi

d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006 (RL 10.2.2.1,

pubblicato in BU 2005, 421), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta

dovuta per l’anno fiscale 2006 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono

prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo

presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo

capoverso della medesima norma, termini di scadenza delle tre rate d’acconto sono

fissati al 1. maggio, 1. luglio, 1. settembre 2006. Anche in caso di tassazione

provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per legge,

comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il maturare di

interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher,

op. cit., p. 278).

8.3.3

Nel

caso di specie, l’incanto era stato previsto per il 27 settembre 2006. A questa

data tutte e tre le rate di imposta comunale prelevate a titolo di acconto per

l’anno fiscale 2006 (in particolare l’imposta immobiliare comunale) erano scadute.

Pertanto è stato corretto l’operato dell’Ufficio che ha iscritto nell’elenco

oneri l’importo complessivo delle stesse.

8.4

A

scanso di equivoci, occorre precisare che anche se le imposte immobiliari non fossero

fondate su tassazioni definitive, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro

iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da

qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti

oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e

l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con

rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.3.2), il credito fiscale diventa

esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi

dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui

all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato

solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2),

non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri

del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli

altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre la facoltà, nel termine

di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza

(segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253

LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera), l’estensione

e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per

rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,

op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/

Feuz, op. cit., n. 114 e 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art. 140).

9.

Imposte

sul reddito e sulla sostanza immobiliari

La

dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355

ss., cons. 2; Armin Zucker, Das Steuerpfandrecht in den

Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad 3.3;

Blumenstein/Locher,

op. cit., p. 292 ad 1; Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, n. 43 ad §

25; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du

revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il

rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il

legislatore cantonale possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire

al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando l’imposta considerata,

indipendentemente dal suo carattere generale o speciale, ha il suo fondamento

nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare

l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.

L’imposta

sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può

essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese

di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla

sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

9.1

Con

le osservazioni il PI 4, in parziale accoglimento del gravame, ha postulato lo

stralcio dall’elenco degli oneri dei crediti per le imposte comunali sul

reddito della sostanza per gli anni 1997 e 1998 riferite alle particelle n. __________

RFD di __________ e n. __________ e __________ RFD di __________. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame,

si terrà conto di questa parziale acquiescenza del PI 4, ordinando lo stralcio

dall’elenco oneri delle relative posizioni.

9.2

Nel caso di specie dai conteggi per la quantificazione dell’ipoteca

legale prodotti unitamente all’insinuazione di credito e dalle osservazioni al

ricorso, emerge che lo PI 2 chiede l’iscrizione nell’elenco oneri delle imposte

sulla sostanza e sul reddito riferite agli immobili da realizzare. Di

conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente iscrivendo nell’elenco oneri le

pretese fiscali notificate dal Cantone, in quanto costituenti prima facie un

onere per i fondi in oggetto.

Competente

per dirimere eventuali contestazioni in merito all’importo e all’esigibilità

dei crediti in questione nonché alla validità dell’ipoteca legale è invece il

giudice di cui all’art. 140 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF;

cfr. supra cons. 4).

9.3

Le

insinuazioni:

- del PI 3 relative alla

“imposta sul reddito” per gli anni 1999 e 2000 a carico della particella n. __________

RFD di __________,

- del PI 4 relative

alla “imposta comunale reddito” per gli anni da 1999 a 2005 a carico della

particella n. __________ RFD di __________,

- del PI 4 relative

alla “imposta comunale reddito” per gli anni da 1999 a 2005 a carico della

particella n. __________ RFD di __________,

- del PI 6 relative

alla “imposta comunale reddito” per gli anni da 1996 a 1998 a carico della

particella n. __________ RFD di __________,

appaiono

prima facie riferirsi alla stessa specie d’imposta annunciata dal Cantone,

ossia all’imposta sulla sostanza e sul reddito riferite agli immobili da

realizzare. Del resto, gli importi notificati come garantiti da ipoteca legale o

sono uguali o sono inferiori di quelli insinuati dallo Stato per gli stessi

anni o per periodi fiscali immediatamente successi e pertanto possono verosimilmente

corrispondere alle imposte comunali ottenute considerando l’ammontare di quelle

cantonali e applicando a queste ultime i diversi moltiplicatori dell’imposta

comunale.

Anche

in tutti questi casi, la questione dell’importo garantito è tuttavia di

esclusiva competenza del giudice di merito.

9.4

Le

insinuazioni:

- del PI 5 relative alle

“imposta comunale reddito” per gli anni da 1997 a 2004 a carico della

particella n. __________ RFD di __________,

- del PI 6 relative

alla “imposta comunale reddito” per gli anni 1999 e 2000 a carico della

particella n. __________ RFD di __________,

appaiono

prima facie riferirsi alla stessa specie d’imposta annunciata dal Cantone,

ossia l’imposta sulla sostanza e sul reddito riferite agli immobili da

realizzare. Gli importi annunciati come garantiti da ipoteca legale sono comunque

superiori a quelli insinuati dallo Stato per gli stessi anni o per gli anni

immediatamente successivi. Esse pertanto non possono verosimilmente

corrispondere alle imposte comunali ottenute considerando l’ammontare di quelle

cantonali e applicando queste ultime i diversi moltiplicatori dell’imposta

comunale. Per questo motivo l’importo di questi crediti fiscali iscritti

nell’elenco oneri viene ridotto a quello che può essere il loro importo

massimo, ossia alla somma corrispondente a quanto insinuato dallo Stato per gli

stessi anni rispettivamente per gli anni immediatamente successivi.

Anche

in tutti questi casi, la questione dell’importo garantito è tuttavia di

esclusiva competenza del giudice di merito.

9.5

Le

considerazioni esposte in precedenza a proposito dell’esigibilità dell’imposta

immobiliare comunale 2006 (cfr. cons. 8.3) valgono mutatis mutandis per le

imposte cantonali e comunali sul reddito e la sostanza immobiliari, salvo su un

punto: le imposte sul reddito e sulla sostanza nascono in proporzione al

decorso del periodo fiscale e non all’inizio di quest’ultimo, ciò che risulta

dal fatto che esse vanno prelevate pro rata temporis in caso di fine di

assoggettamento o di tassazione provvisoria.

Per

questo motivo quindi possono rimanere iscritti nell’elenco oneri gli importi

notificati dal Cantone per il 2006, in quanto esigibili il 27 settembre 2006

(data prevista per l’asta), saranno tutte e tre le relative rate di acconto.

10.

Riassumendo

vanno quindi depennate dall’elenco oneri sub A n. 3:

- “imposta immobiliare”

(consid. 8.1) e “imposta comunale reddito” (consid. 9.1) per gli anni fiscali

1997.

e 1998 a favore delPI 4, gravanti la part. n. __________ RFD di __________,

e la part. n. __________ RFD di __________;

- “imposta immobiliare”

(consid. 8.1) per gli anni fiscali 1997 e 1998 a favore delPI 4, gravante la

part. n. __________ RFD di __________.

Inoltre

vanno rettificati sub A n. 4 e 5 i crediti iscritti a favore delPI 5 relativi

alla “imposta comunale reddito” (consid. 9.4) per gli anni da 1997 a 2004, a

carico della particella n. __________ RFD di __________ e a favore del PI 6,

relativi alla “imposta comunale reddito” per gli anni 1999 e 2000 a carico

della particella n. __________ RFD di __________.

11.

Ne

consegue che, nei limiti indicati, il ricorso 6 luglio 2006 diRI 1 è parzialmente

accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 140 cpv. 1 e 2, 155 cpv. 1

LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 252, 253, 291

ss. LT; art. 1 cpv. 1 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi

d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 6 luglio 2006 diRI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, le poste seguenti dell’elenco oneri relativo alle particelle n. __________ di __________, __________ di __________, __________ __________

di __________, __________ di __________, __________ e __________, vengono

stralciate, con contestuale conseguente rettifica dell’importo totale:

3.PI

4

Fondo

__________ RFD di __________

Imposta

immobiliare 1997 44.45

Imposta

immobiliare 1998 44.45

Imposta

comunale reddito 1997 802.65

Imposta

comunale reddito 1998 802.65

Fondo

__________ RFD di __________

Imposta

immobiliare 1997 17.25

Imposta

immobiliare 1998 17.25

Imposta

comunale reddito 1997 65.40

Imposta

comunale reddito 1998 65.40

Fondo

__________ RFD di __________

Imposta

immobiliare 1997 13.25

Imposta

immobiliare 1998 13.25

1.2. Di

conseguenza, le poste seguenti dell’elenco oneri relativo alle particelle n. __________ di __________ e n. __________ di __________, vengono così modificate, con contestuale conseguente rettifica

dell'importo totale:

4.PI

5

Fondo

__________ RFD di __________

Imposta

comunale reddito 1997 529.70

Imposta

comunale reddito 1998 529.70

Imposta

comunale reddito 1999 529.70

Imposta

comunale reddito 2000 529.70

Imposta

comunale reddito 2001 110.10

Imposta

comunale reddito 2002 110.10

Imposta

comunale reddito 2003 84.20

Imposta

comunale reddito 2004 107.75

5__________PI

6

Fondo

__________ RFD di __________

Imposta

comunale reddito 1999 394.35

Imposta

comunale reddito 2000 394.35

1.3. Le

altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione

a:

-

RA 1__________, __________;

-

PI 1, __________;

-

RA 2, __________;

-

PI 3, __________;

-

PI 4, __________;

-

PI 5, __________;

-

PI 6, __________;

-

PI 7, __________;

-

PI 8, __________;

-

____________________ PI 9, __________;

-

__________ RA 3, __________;

-

PI 11, __________;

-

RA 4__________, __________;

- PI 13, __________;

-

PI 14, __________;

-

RA 5, __________;

-

__________ PI 16, __________;

-

__________ PI 20, __________.

Comunicazione

alCO 1, __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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