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Decisione

15.2006.96

Requisiti posti alla motivazione del ricorso.

21 settembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.96

Data decisione, Autorità:

21.09.2006, CEF

Titolo:

Requisiti posti alla motivazione del ricorso.

PROCEDURA DI RICORSO

art. 7 cpv. 3 LPR

Incarto n.

15.2006.96

Lugano

21 settembre

2006

EC/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 luglio 2006 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di

cui meglio si dirà in seguito;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con atto denominato ricorso 21 luglio 2006 RI 1 - facendo seguito a precedente

scambio di corrispondenza con la scrivente autorità di vigilanza, e

segnatamente facendo seguito allo scritto 18 luglio 2006, con cui l’autorità di

vigilanza ha ricordato alla ricorrente che la competenza della CEF in via di

ricorso è data solo quando l’ufficio ha preso delle decisioni - si è espressa

nei seguenti termini: “con la presente faccio ricorso presso di voi per la

verifica del mio calcolo del minimo di esistenza e tutto quello che è stato

richiesto nelle lettere precedenti”;

che

con ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 è stato fissato alla ricorrente un

termine di 10 giorni per completare il ricorso, ritenuto che lo stesso non

adempie i requisiti stabiliti dall’art. 7 LPR, mancando segnatamente

l’indicazione e una copia del o dei provvedimenti impugnati oppure

l’indicazione precisa dell’atto o degli atti che l’Ufficio esecuzione rifiuta o

omette di compiere, le domande ricorsuali, la motivazione del ricorso

eventualmente i mezzi di prova già disponibili;

che

sia con il successivo scritto 8 agosto 2006 che con la lettera inviata il 17

marzo 2006 all’CO 1, allegata allo stesso, RI 1 si è sostanzialmente limitata a

chiedere all’ufficio e all’autorità di vigilanza delle informazioni, senza dare

seguito a nessuna delle richieste contenute nell’ordinanza del 2 agosto 2006;

che secondo l’art. 7

cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche

sommaria, i mezzi di prova: inoltre deve essere prodotto il provvedimento

impugnato (art. 7 cpv. 3 LPR);

che nel caso di

specie RI 1 si è sostanzialmente limitata a formulare

delle richieste d’informazione, senza indicare il

provvedimento impugnato e il motivo per il quale essa si opporrebbe all’operato

dell’Ufficio;

che risultando la

motivazione del ricorso pertanto insufficiente, lo stesso va dichiarato

irricevibile;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati

gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso 21

luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

- RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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