15.2006.96
Requisiti posti alla motivazione del ricorso.
21 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.96
Data decisione, Autorità:
21.09.2006, CEF
Titolo:
Requisiti posti alla motivazione del ricorso.
PROCEDURA DI RICORSO
art. 7 cpv. 3 LPR
Incarto n.
15.2006.96
Lugano
21 settembre
2006
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 luglio 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di
cui meglio si dirà in seguito;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con atto denominato ricorso 21 luglio 2006 RI 1 - facendo seguito a precedente
scambio di corrispondenza con la scrivente autorità di vigilanza, e
segnatamente facendo seguito allo scritto 18 luglio 2006, con cui l’autorità di
vigilanza ha ricordato alla ricorrente che la competenza della CEF in via di
ricorso è data solo quando l’ufficio ha preso delle decisioni - si è espressa
nei seguenti termini: “con la presente faccio ricorso presso di voi per la
verifica del mio calcolo del minimo di esistenza e tutto quello che è stato
richiesto nelle lettere precedenti”;
che
con ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 è stato fissato alla ricorrente un
termine di 10 giorni per completare il ricorso, ritenuto che lo stesso non
adempie i requisiti stabiliti dall’art. 7 LPR, mancando segnatamente
l’indicazione e una copia del o dei provvedimenti impugnati oppure
l’indicazione precisa dell’atto o degli atti che l’Ufficio esecuzione rifiuta o
omette di compiere, le domande ricorsuali, la motivazione del ricorso
eventualmente i mezzi di prova già disponibili;
che
sia con il successivo scritto 8 agosto 2006 che con la lettera inviata il 17
marzo 2006 all’CO 1, allegata allo stesso, RI 1 si è sostanzialmente limitata a
chiedere all’ufficio e all’autorità di vigilanza delle informazioni, senza dare
seguito a nessuna delle richieste contenute nell’ordinanza del 2 agosto 2006;
che secondo l’art. 7
cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche
sommaria, i mezzi di prova: inoltre deve essere prodotto il provvedimento
impugnato (art. 7 cpv. 3 LPR);
che nel caso di
specie RI 1 si è sostanzialmente limitata a formulare
delle richieste d’informazione, senza indicare il
provvedimento impugnato e il motivo per il quale essa si opporrebbe all’operato
dell’Ufficio;
che risultando la
motivazione del ricorso pertanto insufficiente, lo stesso va dichiarato
irricevibile;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 21
luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
- RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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