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Decisione

15.2006.97

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

10 ottobre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.97

Data decisione, Autorità:

10.10.2006, CEF

Titolo:

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2006.97

Lugano

10 ottobre

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 4 agosto 2006 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

Considerandi

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 2 maggio

2005;

che l’istante è stata nominata amministratrice

speciale in occasione della Prima assemblea dei creditori il 5 settembre 2005;

che nel frattempo l’istante ha segnatamente

depositato la graduatoria (FUC __________, p. 1099 s.), ha proceduto alla

realizzazione dell’inventario dei beni mobili della fallita, ha diffidato i

creditori di PI 1 e, il 6 settembre 2006, ha venduto il fondo n° __________ RFD

di __________ a trattative private;

che la procedura è stata rallentata dalla

necessità di allestire le perizie richieste dalla Sezione Protezione dell’aria,

acqua e suolo volte ad accertare lo stato d’inquinamento del suolo dei fondi

527.

e 530 RFD di __________;

che così come richiesta dalla Camera,

l’avv. IS 1, con scritto 18 settembre 2006, ha trasmesso la scaletta delle

prossime operazioni previste, che si presenta come segue:

– incontro con la delegazione dei creditori settembre

2006.

– seconda assemblea dei creditori ottobre

2006.

– realizzazione del fondo n° 530 di Osogna ott./novembre

2006;

– deposito stato di ripartizione e conto finale dic.

2006/genn. 2007

– ripartizione e chiusura del fallimento marzo

2007.

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che visto quanto precede, occorre concedere la proroga richiesta, ricordando

all’istante che se i suoi onorari non verranno

determinati sulla base degli art. da 43 a 46 OTLEF, ella dovrà presentare

all’autorità di vigilanza, prima del deposito dello stato di ripartizione,

un’istanza intesa a determinare la propria remunerazione e, se del caso, quella

della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e 84 RUF);

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1.

L’istanza 4 agosto 2006 dell’avv. IS 1, __________, amministratrice

speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere

la liquidazione fallimentare, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2007.

2. Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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