15.2006.97
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
10 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.97
Data decisione, Autorità:
10.10.2006, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2006.97
Lugano
10 ottobre
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 4 agosto 2006 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
Considerandi
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 2 maggio
2005;
che l’istante è stata nominata amministratrice
speciale in occasione della Prima assemblea dei creditori il 5 settembre 2005;
che nel frattempo l’istante ha segnatamente
depositato la graduatoria (FUC __________, p. 1099 s.), ha proceduto alla
realizzazione dell’inventario dei beni mobili della fallita, ha diffidato i
creditori di PI 1 e, il 6 settembre 2006, ha venduto il fondo n° __________ RFD
di __________ a trattative private;
che la procedura è stata rallentata dalla
necessità di allestire le perizie richieste dalla Sezione Protezione dell’aria,
acqua e suolo volte ad accertare lo stato d’inquinamento del suolo dei fondi
527.
e 530 RFD di __________;
che così come richiesta dalla Camera,
l’avv. IS 1, con scritto 18 settembre 2006, ha trasmesso la scaletta delle
prossime operazioni previste, che si presenta come segue:
– incontro con la delegazione dei creditori settembre
2006.
– seconda assemblea dei creditori ottobre
2006.
– realizzazione del fondo n° 530 di Osogna ott./novembre
2006;
– deposito stato di ripartizione e conto finale dic.
2006/genn. 2007
– ripartizione e chiusura del fallimento marzo
2007.
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,
prorogare tale termine;
che visto quanto precede, occorre concedere la proroga richiesta, ricordando
all’istante che se i suoi onorari non verranno
determinati sulla base degli art. da 43 a 46 OTLEF, ella dovrà presentare
all’autorità di vigilanza, prima del deposito dello stato di ripartizione,
un’istanza intesa a determinare la propria remunerazione e, se del caso, quella
della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e 84 RUF);
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta: 1.
L’istanza 4 agosto 2006 dell’avv. IS 1, __________, amministratrice
speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere
la liquidazione fallimentare, è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2007.
2. Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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