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Decisione

15.2006.98

Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello senza richiesta di effetto sospensivo. Prosecuzione dell'esecuzione.

7 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.98

Data decisione, Autorità:

07.11.2006, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello senza richiesta di effetto sospensivo. Prosecuzione dell'esecuzione.

art. 22 cpv. 3 LALEF

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2006.98

Lugano

7 novembre

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 agosto 2006 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di

pignoramento emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente

da

PI 1

rappr. dall’ RA 1

viste le osservazioni 14 agosto 2006 di PI 1 e 25 agosto 2006 dell’CO

1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

il ricorso, interposto il 7 agosto 2006, pare a prima vista tardivo, siccome

l’avviso di pignoramento contestato è stato spedito alla ricorrente già il 20

giugno 2006;

che

Considerandi

non è però necessario accertare la data in cui tale avviso è pervenuto nelle

mani di RI 1, poiché il ricorso è comunque da ritenere d’acchito infondato;

che

infatti, come già il Presidente di questa Camera ha avuto modo di ricordare con

scritto 4 luglio 2006, l’appello interposto dalla ricorrente il 5 maggio 2006

contro la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione non ha sospeso

l’esecuzione in oggetto, dal momento che essa non aveva chiesto – né di

conseguenza ottenuto – alcun effetto sospensivo (cfr. art. 22 cpv. 3 LALEF);

che

d’altronde la Camera, in sede d’appello (cfr. inc. 14.2006.46), non ha accertato

motivi di nullità (art. 22 LEF) – segnatamente una violazione del diritto di

essere sentito della ricorrente;

che

l’Ufficio ha quindi correttamente dato seguito alla domanda di proseguire

l’esecuzione presentata dall’escutente il 31 maggio 2006 (art. 90 LEF);

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

tuttavia, in occasione della nuova fissazione del pignoramento, l’Ufficio terrà

conto del parziale accoglimento dell’appello di RI 1 nel determinare l’importo

del credito posto in esecuzione;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso 7 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– avv.

RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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