15.2006.98
Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello senza richiesta di effetto sospensivo. Prosecuzione dell'esecuzione.
7 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.98
Data decisione, Autorità:
07.11.2006, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello senza richiesta di effetto sospensivo. Prosecuzione dell'esecuzione.
art. 22 cpv. 3 LALEF
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2006.98
Lugano
7 novembre
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 agosto 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente
da
PI 1
rappr. dall’ RA 1
viste le osservazioni 14 agosto 2006 di PI 1 e 25 agosto 2006 dell’CO
1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
il ricorso, interposto il 7 agosto 2006, pare a prima vista tardivo, siccome
l’avviso di pignoramento contestato è stato spedito alla ricorrente già il 20
giugno 2006;
che
Considerandi
non è però necessario accertare la data in cui tale avviso è pervenuto nelle
mani di RI 1, poiché il ricorso è comunque da ritenere d’acchito infondato;
che
infatti, come già il Presidente di questa Camera ha avuto modo di ricordare con
scritto 4 luglio 2006, l’appello interposto dalla ricorrente il 5 maggio 2006
contro la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione non ha sospeso
l’esecuzione in oggetto, dal momento che essa non aveva chiesto – né di
conseguenza ottenuto – alcun effetto sospensivo (cfr. art. 22 cpv. 3 LALEF);
che
d’altronde la Camera, in sede d’appello (cfr. inc. 14.2006.46), non ha accertato
motivi di nullità (art. 22 LEF) – segnatamente una violazione del diritto di
essere sentito della ricorrente;
che
l’Ufficio ha quindi correttamente dato seguito alla domanda di proseguire
l’esecuzione presentata dall’escutente il 31 maggio 2006 (art. 90 LEF);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
tuttavia, in occasione della nuova fissazione del pignoramento, l’Ufficio terrà
conto del parziale accoglimento dell’appello di RI 1 nel determinare l’importo
del credito posto in esecuzione;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2.
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– avv.
RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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