15.2007.105
Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza
31 marzo 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2007.105
Data decisione, Autorità:
31.03.2008, CEF
Titolo:
Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 19 LEF
Incarto n.
15.2007.105
Lugano
31 marzo 2008
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1, __________
rappr. da__________ RA 1, __________
procedura interessante anche
PI 2
es. n. __________
PI 3
rappr. da: RA 2 , __________
es. n. __________
PI 4
es. n. __________
, __________
rappr. da: __________, PI 5
es. n. __________
e n. __________
PI 6
es. n. __________
PI 7
es. n. __________
PI 8
es. n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________
PI 9
es.
n. __________
in tema di stato di riparto;
viste le osservazioni:
- 16 novembre 2007 di PI 1, __________;
- 22 novembre 2007 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 30 ottobre 2007 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 12 settembre / 12 ottobre 2006 dell’CO
1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'648.72 oltre accessori;
che
quale titolo di credito la procedente indica: “Contributi alimentari. Decreto
12.12.2005 del Tribunale di __________ sez. I”;
che
l’escusso ha ritirato l’opposizione al precetto in occasione dell’udienza di
discussione del 21 novembre 2006, tenutasi presso la Pretura di __________;
che
il 30 novembre 2006 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
che
il 1° dicembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;
che
il 19 gennaio 2007 l’Ufficio ha pignorato, nell’esecuzione n. __________ e in
tre ulteriori esecuzioni promosse contro il ricorrente, l’autovettura __________,
evidenziando che tale bene era già stato pignorato nell’ambito di altre
procedure esecutive;
che
così richiesto dai creditori, il 2 ottobre 2007 l’Ufficio ha venduto ai pubblici
incanti quanto pignorato;
che
il 23 ottobre 2007 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto nell’ambito delle
varie esecuzioni contro l’escusso, assegnando a PI 1 l’importo di fr. 8'865.55
a saldo dell’esecuzione n. __________;
che
con ricorso 25 ottobre 2007 RI 1 chiede che il pagamento a favore
dell’esecuzione promossa da PI 1 venga sospeso perché, per quanto comprensibile
dal confuso allegato ricorsuale, egli avrebbe interposto tempestivo ricorso
contro la decisione del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato
a versare fr. 1’780.-- mensili per alimenti alla figlia;
che
la sentenza del Tribunale di __________ dovrebbe essere riformata perché emessa
senza che egli potesse presentarsi in Tribunale, non avendo ricevuto le relative
convocazioni;
che
egli mai avrebbe guadagnato l’importo mensile di Euro 6'500.--, preso in
considerazione dal Tribunale per la determinazione degli alimenti;
che
con osservazioni 16 novembre 2007 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, perché il ricorrente non contesta un atto dell’Ufficio di
esecuzione bensì il fondamento della sua pretesa;
che
delle osservazioni 22 novembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del
ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che
il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19
LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale,
essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di
controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva, ha per
oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto
a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo;
che
la contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui la
sentenza sulla quale PI 1 fonda il proprio credito dovrà essere riformata perché
viziata da errori procedurali e sostanziali, concerne unicamente
una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità
di vigilanza;
che
in concreto tale eccezione doveva semmai essere fatta valere e sostanziata
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione promossa dalla procedente
contro RI 1, procedura che è sfociata nel decreto di stralcio del 21 novembre
2006, a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dello stesso ricorrente;
che il ricorso 25
ottobre 2007 di RI 1 è pertanto inammissibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
Considerandi
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 19 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1,
__________, è inammissibile.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-RI 1, __________;
-__________ RA 1, __________;
-PI 2, __________;
-RA 2, __________,
__________;
-PI
4, __________;
-__________,
__________, __________;
-PI
6, __________, __________;
-PI
7, __________;
-PI
8, __________;
-PI
9, __________
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster