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Decisione

15.2007.105

Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza

31 marzo 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2007.105

Data decisione, Autorità:

31.03.2008, CEF

Titolo:

Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

art. 19 LEF

Incarto n.

15.2007.105

Lugano

31 marzo 2008

EC/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________

promossa contro il ricorrente da

PI 1, __________

rappr. da__________ RA 1, __________

procedura interessante anche

PI 2

es. n. __________

PI 3

rappr. da: RA 2 , __________

es. n. __________

PI 4

es. n. __________

, __________

rappr. da: __________, PI 5

es. n. __________

e n. __________

PI 6

es. n. __________

PI 7

es. n. __________

PI 8

es. n. __________,

n. __________, n. __________ e n. __________

PI 9

es.

n. __________

in tema di stato di riparto;

viste le osservazioni:

- 16 novembre 2007 di PI 1, __________;

- 22 novembre 2007 dell’CO 1;

richiamata

l’ordinanza presidenziale 30 ottobre 2007 di concessione dell’effetto

sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 12 settembre / 12 ottobre 2006 dell’CO

1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'648.72 oltre accessori;

che

quale titolo di credito la procedente indica: “Contributi alimentari. Decreto

12.12.2005 del Tribunale di __________ sez. I”;

che

l’escusso ha ritirato l’opposizione al precetto in occasione dell’udienza di

discussione del 21 novembre 2006, tenutasi presso la Pretura di __________;

che

il 30 novembre 2006 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione

dell’esecuzione;

che

il 1° dicembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;

che

il 19 gennaio 2007 l’Ufficio ha pignorato, nell’esecuzione n. __________ e in

tre ulteriori esecuzioni promosse contro il ricorrente, l’autovettura __________,

evidenziando che tale bene era già stato pignorato nell’ambito di altre

procedure esecutive;

che

così richiesto dai creditori, il 2 ottobre 2007 l’Ufficio ha venduto ai pubblici

incanti quanto pignorato;

che

il 23 ottobre 2007 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto nell’ambito delle

varie esecuzioni contro l’escusso, assegnando a PI 1 l’importo di fr. 8'865.55

a saldo dell’esecuzione n. __________;

che

con ricorso 25 ottobre 2007 RI 1 chiede che il pagamento a favore

dell’esecuzione promossa da PI 1 venga sospeso perché, per quanto comprensibile

dal confuso allegato ricorsuale, egli avrebbe interposto tempestivo ricorso

contro la decisione del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato

a versare fr. 1’780.-- mensili per alimenti alla figlia;

che

la sentenza del Tribunale di __________ dovrebbe essere riformata perché emessa

senza che egli potesse presentarsi in Tribunale, non avendo ricevuto le relative

convocazioni;

che

egli mai avrebbe guadagnato l’importo mensile di Euro 6'500.--, preso in

considerazione dal Tribunale per la determinazione degli alimenti;

che

con osservazioni 16 novembre 2007 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato

inammissibile, perché il ricorrente non contesta un atto dell’Ufficio di

esecuzione bensì il fondamento della sua pretesa;

che

delle osservazioni 22 novembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del

ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che

il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19

LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale,

essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di

controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva, ha per

oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto

a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo;

che

la contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui la

sentenza sulla quale PI 1 fonda il proprio credito dovrà essere riformata perché

viziata da errori procedurali e sostanziali, concerne unicamente

una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità

di vigilanza;

che

in concreto tale eccezione doveva semmai essere fatta valere e sostanziata

nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione promossa dalla procedente

contro RI 1, procedura che è sfociata nel decreto di stralcio del 21 novembre

2006, a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dello stesso ricorrente;

che il ricorso 25

ottobre 2007 di RI 1 è pertanto inammissibile;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

Considerandi

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 19 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1,

__________, è inammissibile.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-RI 1, __________;

-__________ RA 1, __________;

-PI 2, __________;

-RA 2, __________,

__________;

-PI

4, __________;

-__________,

__________, __________;

-PI

6, __________, __________;

-PI

7, __________;

-PI

8, __________;

-PI

9, __________

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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