15.2007.11
Prosecuzione dell'esecuzione. Intimazione e notifica di atto giudiziario.
16 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2007.11
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, CEF
Titolo:
Prosecuzione dell'esecuzione. Intimazione e notifica di atto giudiziario.
art. 17 LEF
art. 22 LEF
Incarto n.
15.2007.11
Lugano
16 aprile
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione
dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 2 , __________
viste le osservazioni 26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 dell’CO
1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 30 gennaio 2007 di concessione dell’effetto
sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 738.60
oltre accessori.
B. Il precetto
esecutivo è stato emesso il 25 agosto 2006 ed è stato notificato all’escussa il
31 agosto 2006. Al PE è stata interposta opposizione.
C. Il 5 dicembre
2006 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione allegando alla
richiesta la decisione 18 settembre 2006, cresciuta in giudicato, con la quale
è stata rigettata l’opposizione interposta al PE n. __________. Il 2 gennaio 2007
l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento contro RI 1.
D.
Con tempestivo ricorso 24 gennaio 2007 RI 1
ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento perché l’opposizione da lei
interposta al precetto esecutivo non sarebbe stata rigettata.
E. Con osservazioni
26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame
con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
F. Dagli
atti prodotti dalla PI 1 risulta che la raccomandata contenente la decisione 18
settembre 2006 che rigetta l’opposizione al PE n. __________ non è stata
ritirata.
Considerato
Considerandi
1.
L'Ufficio
di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a
una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che
un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto
pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22
LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002
[15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in DTF 7B.29/2002, cons. 2c).
2.
La
decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una
qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai
destinatari cui non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques,
La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie,
in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Moor, Droit administratif, vol. II, 2.
ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp.
217.
segg. ad d; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80). Le autorità di esecuzione
devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione
allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn
46).
3.
Un
invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è
considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette
giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali”
della Posta, edizione dell’aprile 2006, a condizione che un avviso di ritiro ai
sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato
nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF
116.
III 61 c. 1b).
4.
La
prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr.
DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5
ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B.; GAT, 139;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr.
pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17).
Se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e
la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata come
non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re Franke
AG c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23
gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.).
5.
Nel
caso concreto dagli atti trasmessi dalla PI 1 risulta che la sentenza di
rigetto dell’opposizione è stata trasmessa alla ricorrente per mezzo di invio
raccomandato. La ricorrente tuttavia non ha ritirato la raccomandata e la stessa
è stata ritornata alla PI 1. La ricorrente non lamenta però di non aver
ricevuto l’avviso di ritiro: per questo motivo la decisione 18 settembre 2006
va considerata come validamente notificata. In ogni caso l’aver rifiutato l’invio
raccomandato in questa procedura nonché due invii raccomandati in un’altra
procedura promossa da un altro creditore e pure pendente presso l’Autorità di
vigilanza con un atto di ricorso fondato sulle stesse argomentazioni, potrebbe
denotare un atteggiamento defatigatorio da parte della ricorrente.
6.
L’CO
1.
ha pertanto agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 2 gennaio 2007,
essendo la decisione 18 settembre 2006, con la quale è stata rigettata
l’opposizione al precetto esecutivo n. __________, cresciuta in giudicato.
7.
Il
ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1 è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 22 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________,
è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- __________ RA 1, __________;
- PI 1, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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